proposta di regolamento n. 3/11



Documenti analoghi
Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2014 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale.

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ARTICOLO 2 Determinazione del canone 1. Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP - fino alla revisione dei criteri direttivi

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE LAZIO

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia. Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento

Servizio INFORMATIVA 730

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2013.

MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL DAL 1 LUGLIO 2014

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

ALLEGATO B. Quantificazione tariffe a carico utente

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

COMUNE DI GROSSETO. AL COMUNE di GROSSETO Servizio Politiche della Casa Via Colombo, n GROSSETO

OGGETTO: Il nuovo Isee

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

COMUNE DI GROSSETO. Domanda di partecipazione al bando di concorso per cambi di alloggio all interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA E L OSPITALITÀ TEMPORANEA

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

PROVINCIA DI CAGLIARI

Proposta di legge Alienazione degli immobili di ERP. Documento preliminare

Art. 2 - Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

Ufficio Provinciale di Milano

L ASSEGNO DI MATERNITA A CARICO DEI COMUNI

Comune di San Lorenzo in Campo

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PERSONE SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL ULSS 6 VICENZA INSERITE

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

COMUNE DI GAVORRANO BANDO DI MOBILITA ANNO 2007

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

CENTRO DI RESPONSABILITA

Le pensioni nel Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

- l art 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone che l indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è

COMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, CARMIGNANO (PO)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/03/2012

Modello tipo di certificazione e note esplicative

Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 19/02/2016

COMUNE DI ROGNO Provincia di Bergamo

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. (Indicatore della situazione economica equivalente)

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

L.R. n.27 del Legge finanziaria regionale per l esercizio 2007 (estratto degli articoli riguardanti l Edilizia Residenziale Pubblica)

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

Periodo 15 gennaio 12 marzo Consegnare a: Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica

Città di Trecate Settore ragioneria economato tributi Ufficio tributi. Imposta Municipale Propria IMU ANNO 2013

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

Elenco Comuni appartenenti all ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA. ( sesta salvaguardia ) Art. 1

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie

CITTÀ DI PORTICI Provincia di Napoli

Gli interventi di contrasto delle povertà in Sardegna

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME

Sezione 5 - FASCE DI CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Provincia di Pordenone

COMUNE DI CUPRAMONTANA - Città del Verdicchio

Transcript:

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di regolamento n. 3/11 a iniziativa della Giunta Regionale presentata in data 1 dicembre 2011 ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 OTTOBRE 2008, N. 2 CRITERI PER IL CALCOLO DEI CANONI LOCATIVI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 20 QUATERDECIES DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 p.d.r. 3

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 recante: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ; Visto il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, così come modificato dal regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 4; Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui all articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del servizio territorio, ambiente e energia nonché l attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale; Visto l art. 35 dello Statuto regionale; D E L I B E R A di approvare l allegato regolamento regionale concernente: Ulteriori modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2: Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36.

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 OTTOBRE 2008, N. 2 CRITERI PER IL CALCOLO DEI CANONI LOCATIVI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 20 QUATERDECIES DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 Art. 1 (Modifiche all articolo 1) 1. Dopo il comma 2 dell articolo 1 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 (Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36), sono aggiunti i seguenti: 2 bis. I parametri di valutazione della capacità economica di cui al comma 2 sono integrati dai seguenti: a) la franchigia da applicare alla valutazione del patrimonio mobiliare della famiglia dell assegnatario è incrementata di 5.000,00 rispetto all importo individuato dalla tabella 1, parte II, lett. b) allegata al d.lgs. n. 109/1998; b) concorre alla determinazione della capacità economica degli assegnatari il reddito derivante da assegni sociali, pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, pensione di reversibilità relativa all annualità fiscale cui si riferisce la dichiarazione ISEE, maggiorazioni sociali delle pensioni, altri redditi percepiti all estero. 2 ter. Ai fini del presente regolamento, la capacità economica degli assegnatari valutata con i parametri di cui al presente articolo è indicata come valore ISEE-ERP.. Art. 2 (Sostituzione dell articolo 5) 1. L articolo 5 del r.r 2/2008 è sostituito dal seguente: Art. 5 (Fasce di capacità economica degli assegnatari) 1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti fasce di valore ISEE-ERP nelle quali collocare gli assegnatari: a) fascia di protezione sociale (Fascia A): valore ISEE-ERP non superiore all importo di n. 1,5 assegni sociali INPS. A tale fascia possono accedere solo gli assegnatari con valore ISEE- ERP composto da: lavoro dipendente o assimilato; lavoro non dipendente a carattere occasionale; pensione; trattamento di cassaintegrazione, indennità di mobilità, in-

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA dennità di disoccupazione; sussidi assistenziali; assegno del coniuge separato o divorziato; rendite immobiliari e redditi da patrimonio purché complessivamente non superiori a euro 500,00; b) fascia di permanenza nell assegnazione (Fascia B): 1) valore ISEE-ERP non superiore all importo di n. 2 assegni sociali INPS (Fascia B1); 2) valore ISEE-ERP non superiore all importo di n. 3 assegni sociali INPS (Fascia B2); 3) valore ISEE-ERP non superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l accesso (Fascia B3); c) fascia di decadenza (Fascia C): valore ISEE- ERP superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l accesso. 2. Il valore ISEE-ERP dei nuclei familiari monopersonali o composti esclusivamente da persone di età superiore a sessantacinque anni, collocati nella fascia di reddito A, è diminuito del 20 per cento. La diminuzione percentuale non è cumulabile.. Art. 3 (Modifiche all articolo 6) 1. Il comma 1 dell articolo 6 del r.r 2/ 2008 è sostituito dal seguente: 1. Per procedere al calcolo del canone locativo vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori di abbattimento del canone oggettivo: a) 0,40 per le famiglie collocate nella Fascia A di valore ISEE-ERP; b) 0,50 per le famiglie collocate nella Fascia B1 di valore ISEE-ERP; c) 0,60 per le famiglie collocate nella Fascia B2 di valore ISEE-ERP; d) 0,70 per le famiglie collocate nella Fascia B3 di valore ISEE-ERP.. 2. Al comma 2 dell articolo 6 del r.r. 2/2008 le parole valore ISEE sono sostituite dalle seguenti: valore ISEE-ERP. Art. 4 (Modifiche all articolo 7) 1. I commi 1 e 2 dell articolo 7 del r.r. 2/ 2008 sono sostituiti dai seguenti: 1. In relazione alle fasce di capacità economica di appartenenza vengono stabiliti i seguenti limiti minimi e massimi di canone locativo: a) per la Fascia A: 1) canone minimo pari a 30 euro/mese da aggiornare annualmente, con decorrenza

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 1 gennaio 2009, in base alla variazione degli indici ISTAT secondo quanto disposto dall articolo 8, comma 3, ovvero pari al 10 per dell assegnatario, se maggiore; 2) canone massimo non superiore al 18 per dell assegnatario; b) per la Fascia B: 1) Fascia B1: canone minimo pari al 10 per dell assegnatario; canone massimo non superiore al 20 per cento del valore ISEE- ERP dell assegnatario; 2) Fascia B2: canone minimo pari al 12 per dell assegnatario; canone massimo non superiore al 21 per cento del valore ISEE- ERP dell assegnatario; 3) Fascia B3: canone minimo pari al 14 per dell assegnatario; canone massimo non superiore al 22 per cento del valore ISEE- ERP dell assegnatario; c) per la Fascia C il canone minimo è pari al 100 per cento del canone oggettivo. 2. L assegnatario che, pur avendo un valore ISEE-ERP inferiore, viene collocato in fascia B1 in ragione della natura del suo reddito, corrisponde un canone minimo non inferiore al 10 per cento della soglia minima di valore ISEE-ERP stabilita per la medesima fascia B1.. Art. 5 (Modifica all articolo 8) 1. Al comma 3 dell articolo 8 del r.r. 2/2008, dopo le parole: Il canone è aggiunta la seguente: oggettivo. Art. 6 (Modifiche all articolo 9) 1. Ai commi 2 e 4 dell articolo 9 del r.r. 2/ 2008 le parole: certificazione ISEE sono sostituite dalle seguenti: certificazione ISEE- ERP. Art. 7 (Sostituzione della Tabella 2 e dell Esempio applicativo Tabella 2 dell Allegato A) 1. La Tabella 2 e l Esempio applicativo tabella 2 di cui all Allegato A al r.r. 2/ 2008 sono sostituiti dalla Tabella 2 e dall Esempio applicativo tabella 2 di cui all Allegato A al presente regolamento.

REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 8 (Norme transitorie e finali) 1. Nell anno 2012 i canoni locativi non possono subire, per effetto delle modifiche introdotte con il presente regolamento, aumenti superiori al 50 per cento rispetto ai canoni dell anno 2011, salvo che gli incrementi siano determinati da nuovi cespiti di reddito familiare. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente regolamento e dell articolo 5, comma 1, del r.r. 2/2008, così come modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento e dell articolo 5, comma 2, del r.r. 2/2008, così come modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012, con esclusione dei riferimenti al valore ISEE- ERP.

Allegato A Tabella 2 (Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante) 1 2 3 Tipologia edilizia OMI Tipologia edilizia OMI Coefficiente DA: A: correttivo Abitazioni signorili Ville e villini Ville e villini Abitazioni civili :1,20 Abitazioni civili Abitazioni tipiche Abitazioni tipiche Abitazioni economiche :1,10 Box Posto auto coperto :1,20 Posto auto coperto Posto auto scoperto :1,20 Esempio applicativo tabella 2 Ipotesi: unità immobiliare di categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare) Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazione economica (vedi tabella 1) Quotazione mancante Tipologia edilizia OMI più prossima censita: abitazione civile valore di mercato (OMI) minimo: x valore di mercato (OMI) massimo: y media aritmetica (x + y) : 2 coefficiente (tabella 1): 1,05 coefficiente (tabella 2): 1,10 RISULTATO DELLA CONVERSIONE (x + y): 2 : 1,05 : 1,10