Licenziamenti e dimissioni: i nuovi termini per la comunicazione obbligatoria



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Transcript:

Licenziamenti e dimissioni: i nuovi termini per la comunicazione obbligatoria Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la nota n. 18273/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto in materia di comunicazioni obbligatorie nel caso di licenziamento o dimissioni, fornendo chiarimenti con particolare riferimento al termine di 5 giorni per effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego. Come noto, la riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla L. 28.6.2012 n. 92, ha previsto specifiche procedure sia per i licenziamenti di carattere disciplinare e per giustificato motivo oggettivo, sia per la presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore o la risoluzione consensuale del rapporto. Nei casi afferenti al licenziamento, la citata legge ha previsto che gli effetti si producano, in modo retroattivo, dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, mentre nei casi di dimissione o risoluzione consensuale l efficacia è condizionata in modo sospensivo all esito del procedimento di convalida previsto espressamente dalla stessa L. n. 92/2012. In seguito ai dubbi sorti in merito all individuazione del momento in cui scaturisce l obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la comunicazione on line della cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l Impiego, il Ministero del Lavoro è intervenuto chiarendo, per le diverse situazioni in esame, come va individuata la data di decorrenza dei 5 giorni di tempo per svolgere l adempimento. Quadro Normativo La riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla L. 28.6.2012 n. 92, ha previsto specifiche procedure in caso di: licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo; dimissioni del dipendente o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare, per l intimazione dei licenziamenti disciplinari, in seguito al procedimento già previsto dall art. 7 della L. 300/1970, e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo economico, da intimare all esito della nuova procedura conciliativa introdotta dall art. 1 co. 40 della L. 92/2012, è previsto che gli effetti del licenziamento si producano, retroattivamente, dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, così come previsto dall art. 1 co. 41 della L. 92/2012. 1

Invece, in caso di presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore oppure di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si prevede che l efficacia di tali atti sia sospensivamente condizionata all esito del procedimento di convalida di cui all art. 4 co. 17 ss. della L. n. 92/2012. Riportiamo, di seguito, le linee generali del procedimento disciplinare previsto dall art. n. 7 della L. n. 300/1970, nonché della procedura conciliativa ex art. 7 della L. n. 604/1966 (riformato dall art. 1 co. 40 della L. 92/2012). Procedimento disciplinare ex art. 7 della L. n. 300/1970 La procedura conciliativa ai sensi del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio Provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al predetto collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della L. n. 604/1966, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, co. 8, della L. n. 300/1970 (con alle sue dipendenze più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo), deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro medesimo alla DTL di competenza, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. In tale comunicazione si deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicarne i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La DTL trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore 2

entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni. La procedura si deve concludere entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il predetto termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia somministrazione o ricerca o selezione del personale di cui all'art. 4 del Dlgs. n. 276/2003. Dubbi interpretativi Con la Nota dello scorso 12 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto appositamente per fornire chiarimenti interpretativi in seguito ad alcuni dubbi sorti in merito al momento a partire dal quale scaturisce l obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. OSSERVA Si ricorda che il mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dell obbligo di comunicare, entro 5 giorni, al servizio competente per territorio le eventuali cessazioni di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, viene punito con una sanzione pecuniaria avente un importo variabile da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato. In particolare, è stato posto in evidenza che: 3

da un lato il legislatore ha stabilito, con l art. 1, co. 41 della L. n. 92/2012, che il licenziamento intimato all esito del procedimento disciplinare ex art. 7 L. n. 300/1970 oppure all esito della procedura conciliatoria disciplinata dall art. 7 della L. n. 604/1966, produca effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato; mentre invece con l art. 4 co. 17 della L. n. 92/2012, si è disposto che l efficacia delle dimissioni del dipendente e della risoluzioni consensuale del rapporto siano sospensivamente condizionate alla convalida effettuata presso gli uffici competenti per territorio. La soluzione interpretativa del Ministero del Lavoro Con la nota in argomento, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i 5 giorni a disposizione per l effettuazione della comunicazione obbligatoria, così come previsto dall art. 21 della L. 264/1949, decorrono: in caso di licenziamento, dal giorno della definitiva risoluzione del rapporto lavorativo, senza che gli effetti retroattivi del provvedimento espulsivo, ai sensi del citato art. 1 co. 41 della L. 92/2012, incidano sui termini per assolvere all adempimento; in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, dal momento a partire dal quale, rispettivamente, il lavoratore o le parti intendano far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Se una lettera di dimissioni viene presentata in data 1 ottobre e si fa riferimento al successivo 30 novembre quale ultimo giorno di lavoro, dal 1 dicembre decorreranno i 5 giorni utili per comunicare al Centro per l impiego la cessazione del rapporto. Inoltre, sempre nella nota n. 18273/2012, si precisa che comunque rimane ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto a tale momento, in funzione della corretta operatività della procedura di convalida che prevede, tra l altro, la possibilità di ribadire la volontarietà dell atto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta dell avvenuta comunicazione obbligatoria. Ciò vale anche con riferimento al decorso dei 30 giorni entro cui il datore di lavoro, in caso di inerzia del lavoratore, deve trasmettere a quest ultimo l invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale. 4

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5