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FIN.PROMO.TER. FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI REGOLAMENTO INTERNO Premessa Il presente Regolamento disciplina gli interventi a favore della piccola e media impresa del commercio, del turismo e dei servizi in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 114/98 e relative norme regolamentari. In particolare le prestazioni di controgaranzia sono disposte tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 248/98. PARTE I Criteri di partecipazione alla società finanziaria Possono richiedere di divenire soci della Società finanziaria gli organismi fidi (Confidi) che, come previsto dall'art. 6 dello Statuto: A. appartengono al sistema Confcommercio. L'attestazione deve essere rilasciata dall'associazione territoriale o dalla Federazione nazionale di categoria (Federascomfidi); B. hanno un Patrimonio Netto non inferiore a Euro 500.000,00 o non meno di 500 soci; C. hanno un'operatività (operazioni assistite dalla propria garanzia) non inferiore a Euro 1.000.000,00 annui; D. hanno l ultimo bilancio approvato, regolarmente certificato o comunque revisionato da una società di cui alla legge n. 1966 del 1939, regolarmente iscritta nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 88 del 1992. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all Organo di Amministrazione allegando: certificato camerale; fotocopia dell'iscrizione al Registro Prefettizio (solo per le cooperative); fotocopia dell'iscrizione all'uic; copia del verbale dell'organo societario che ha deliberato la partecipazione alla società finanziaria; bilancio dell'ultimo esercizio approvato e relative delibere; attestazione di appartenenza al sistema Confcommercio; fotocopia della relazione della società di certificazione o di revisione; apposita dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante e, ove esista, dal Presidente del Collegio sindacale, attestante: - il numero dei soci, iscritti nel libro soci, alla data di richiesta di partecipazione alla società; - l'ammontare dei finanziamenti in essere con l'indicazione dell'importo garantito alla data di chiusura dell ultimo esercizio sociale; - l'ammontare totale dei finanziamenti erogati dagli Istituti di credito nell'esercizio precedente la data di richiesta di partecipazione alla società finanziaria; 1

- l'ammontare del patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente alla data di richiesta di adesione alla società. L Organo di Amministrazione, in relazione ad esigenze di natura organizzativa, potrà accogliere domande di partecipazione alla Società anche da parte di Confidi privi dei requisiti di cui ai precedenti punti B) e C). Per tutte le obbligazioni derivanti dagli adempimenti di cui al D.lgs 114/98 art. 24, Finpromoter risponde, nei confronti dei soci, subordinatamente alla intervenuta erogazione dei fondi pubblici. PARTE II CRITERI E MODALITA PER LA PRESTAZIONE DELLE CONTROGARANZIE DA PARTE DEL FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA PREMESSA La società risponde per le prestazioni di controgaranzia con i contributi pubblici. L ammissione al Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili. Finpromoter comunica tempestivamente l avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Finpromoter comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste. La controgaranzia è prestata fino ad un massimo del 90% della garanzia rilasciata dal Confidi e si estende agli interessi e alle eventuali spese legali addebitate per il recupero delle insolvenze. RATING CONFIDI Su espressa richiesta, i Confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, secondo i parametri di cui alla Parte II, lett. B, punto 5 delle Disposizioni Operative, sono abilitati a certificare il merito del credito delle imprese consorziate o socie. L'adeguata capacità di valutazione del merito creditizio spetta ai Confidi che raggiungano un punteggio non inferiore a 10, determinato in base ai parametri definiti alla Parte II, lett. B, punto 5 delle Disposizioni Operative OPERATIVITA' Potranno essere ammesse alla controgaranzia le concessioni di finanziamento garantite dai Confidi soci ad imprese economicamente e finanziariamente sane secondo i criteri di valutazione economico finanziaria di cui ai successivi punti A), B), C) e D), specificamente previsti per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata. Nella pratica possono determinarsi le seguenti situazioni: a) imprese in contabilità ordinaria: finanziamenti ad imprese: - rientranti nella fascia 1 in base ai parametri di cui ai punti A e B; - rientranti nella fascia 2 in base ai parametri di cui ai punti A e B; - iscritte nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, per cui si sia chiuso un solo esercizio. 2

b) imprese in contabilità semplificata: - importo controgarantito per impresa fino a 25.000; - importo controgarantito per impresa da 25.000 a 50.000. c) nuove imprese: - importo controgarantito per impresa fino a 18.000; -. importo controgarantito per impresa da 18.000 a 36.000. Le domande di controgaranzia devono essere inviate, indifferentemente, a mezzo raccomandata, consegnate a mano, via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificata, dai Confidi entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, utilizzando il modulo di richiesta di cui l allegato 1 delle Disposizioni Operative. Nel caso di domande presentate prima della delibera da parte del soggetto finanziatore, il Confidi deve comunicare entro 3 mesi dalla delibera del Comitato, la data di concessione ed entro 12 mesi le relativa data di erogazione. I Confidi in possesso del rating non dovranno trasmettere: a) le pagine 5 e 6 dell allegato 1 delle Disposizioni Operative per i finanziamenti ad imprese in contabilità ordinaria rientranti nelle fascia 1 e 2 di cui ai successivi punti A e B; b) la pagina 8 e 9 dell allegato 1 delle Disposizioni Operative per le imprese in contabilità semplificata (per importi controgarantiti complessivi per impresa superiore a 25.000); c) l allegato 2 delle Disposizioni Operative per le nuove imprese ( per importi controgarantiti complessivi per impresa superiori a 18.000). I Confidi che non abbiano ottenuto il rating: a) non dovranno inviare le pagine 5 e 6 dell allegato 1 delle Disposizioni Operative per i finanziamenti ad imprese in contabilità ordinaria rientranti nella fascia 1 di cui ai successivi punti A e B; b) dovranno invece trasmettere la documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione di: - finanziamento ad imprese in contabilità ordinaria rientranti nella fascia 2 di cui ai succesivi punti A e B; - finanziamento ad imprese in contabilità semplificata per importi controgarantiti complessivi per impresa superiori a Euro 25.000; - finanziamento ad imprese nuove per importi controgarantiti complessivi per impresa superiori a 18.000. Nel caso di cui al precedente punto b) la valutazione di ammissibilità alla prestazione della controgaranzia sarà effettuata da Fin.Promo.Ter. che ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della domanda onde effettuare una adeguata valutazione del rischio. In ogni caso i Confidi si impegnano a conservare la documentazione afferente i criteri di valutazione del merito creditizio determinato sulla base dei successivi punti A, B, C e D e a renderla disponibile al momento della richiesta di prestazioni di controgaranzia. Il Confidi non potrà richiedere la prestazione di controgaranzia da parte di Finpromoter quando per lo stesso finanziamento venga richiesto l intervento, allo stesso titolo, di altro soggetto, pubblico o privato, se non per la quota non controgarantita da altro ente. Sono ammesse più richieste di controgaranzia da parte della stessa impresa purchè complessivamente rientranti nei parametri e nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Operative. 3

Non sono ammesse nuove richieste di controgaranzia a fronte di operazioni relative a consolidamento di passività, di importo superiore a 50.000, il cui ammontare superi complessivamente il 20% della esposizione raggiunta dal Confidi con le altre controgaranzie in essere. Nel modulo di richiesta, o con allegato a parte, dovrà essere indicato: dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l operazione di consolidamento, il tasso di interesse finora praticato; della nuova operazione di consolidamento, il tasso di interesse relativo e le eventuali garanzie acquisite (reali e/o personali). Decorrenza della garanzia La controgaranzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della controgaranzia, e cessa di ogni valenza alla data di scadenza del finanziamento indicata nell Allegato 1, pag.4, riga 11 Inefficacia La controgaranzia non è efficace qualora all atto della revoca risulti ancora una rata non pagata nei primi 9 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento (periodo di franchigia). Nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda un periodo di preammortamento, i 9 mesi di franchigia avranno inizio dal primo giorno successivo alla fine del periodo di preammortamento. ESCUSSIONI RIMBORSO Il pagamento della prestazione di controgaranzia avverrà solo al termine delle azioni di recupero intraprese dall Istituto finanziatore ed eventualmente dal Confidi. Il rimborso avverrà solo quando la somma escussa è considerata perdita definitiva da parte del Confidi. La somma da chiedere a rimborso dovrà essere al netto di eventuali somme introitate come recupero nonché delle eventuali somme versate dal socio a capitale sociale e/o deposito cauzionale. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata su apposito modulo (allegato 3 delle Disposizioni Operative) e corredata dalla seguente documentazione: copia della contabile di addebito e copia della lettera di revoca della banca; fotocopia della lettera dell Istituto con la quale dichiara d aver agito contro il debitore e gli eventuali garanti senza esito o corrispondenza di analogo contenuto; fotocopie di eventuali Decreti ingiuntivi richiesti dai Confidi; altra documentazione eventuale, comprovante l impossibilità del recupero (debitore e/o garanti non rintracciabili, informazioni di agenzie negative, ecc.); dichiarazione del legale rappresentante, controfirmata dal Presidente del Collegio sindacale, se esiste, che attesti : a) la data dell inadempimento; b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito. Per avvio delle procedure di recupero si intende: il decreto ingiuntivo, la diffida di pagamento, precetto o altra forma di intimazione ad adempiere; c) che l importo dell escussione subita è stato considerato perdita definitiva al netto del capitale sociale e del deposito cauzionale, ove disponibile e, di eventuali altri versamenti effettuati dal debitore principale e/o dagli eventuali garanti, se esistono; d) che la documentazione è veritiera; e) che eventuali riparti da fallimento, o altri recuperi, compreso quanto di spettanza in caso di successiva cessione del credito da parte della banca, verranno restituiti a Finpromoter; 4

f) che era stata accertata la realizzazione dell investimento ed il relativo pagamento per i finanziamenti relativi a nuove imprese (parte IV, punto C); copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi; copia della documentazione comprovante la concessione del finanziamento (delibera banca, accredito ecc.) e copia dell eventuale piano di ammortamento; in caso di operazione leasing: copia del contratto di leasing, del verbale di consegna del bene e del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze; copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato i moduli di richiesta per l ammissione alla controgaranzia; in caso di operazione relativa ad impresa nuova, di importo massimo controgarantito superiore a 18.000,00 (punto C), presentata da Confidi autorizzato a certificare il merito di credito delle imprese consorziate, copia del bilancio previsionale triennale dell impresa e della relazione tecnica descrittiva anche del progetto d investimento acquisita dal Confidi anteriormente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo; documentazione comprovante la sottoscrizione del Patto Territoriale o del Contratto d Area; La prestazione di controgaranzia è valida nei confronti di tutte le operazioni per le quali sia intervenuto, l avvio delle procedure esecutive non oltre 18 mesi dalla data di inadempimento (revoca). Se durante questo periodo fosse concordato con il cliente un piano di rientro, deve considerarsi inadempimento il mancato pagamento della seconda rata in scadenza. Le procedure di recupero devono anche essere attivate entro 24 mesi dalla data di scadenza della prima rata rimasta impagata qualora alla scadenza del finanziamento non risulti pervenuta la revoca del finanziamento stesso. Acconto sulla futura perdita La controgaranzia può essere attivata a titolo di acconto su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all 80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai Confidi richiedenti ai soggetti finanziatori. La liquidazione dell acconto sulla futura perdita è deliberata dal Comitato nei limiti dell esistenza di disponibilità del Fondo. COSTO DELLA CONTROGARANZIA Entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della controgaranzia i soggetti richiedenti devono versare a Finpromoter, secondo quanto previsto dal Regolamento ministeriale, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari a: 0,25% dell importo garantito per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle Zone ammesse alla deroga di cui all articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; 0,50% dell importo garantito per le operazioni relative alle medie imprese e Consorzi ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; 0,50% dell importo garantito per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti territori; 1% dell importo garantito per le operazioni relative alle medie imprese ai consorzi ubicati nei restanti territori. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d area o Patti territoriali. 5

Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%. RINUNCIA ALLA CONTROGARANZIA Qualora uno dei Confidi intenda rinunciare a tutto o a parte delle operazioni di controgaranzia accettate da Finpromoter, dovrà inviare una richiesta all Organo di Amministrazione della società, a mezzo Raccomandata A.R., con la specifica indicazione delle operazioni a cui intende rinunciare. La Finpromoter avrà tempo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, per negare la richiesta. Viceversa, la richiesta si intenderà automaticamente accolta. In caso di rinuncia alla controgaranzia, non è comunque dovuta, da parte di Finpromoter, la restituzione della commissione una tantum a suo tempo versata. 6

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETA ALBERGHIERE LOCATARIE DELL IMMOBILE) La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente: A) l indice di liquidità (current ratio); B) l indice di rotazione dell attivo circolante; C) l incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo. INDICE VALORE OTTIMALE A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE 1 B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO 50% C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO 5% D) CASH FLOW / TOTALE DELL ATTIVO 4% Sulla base dei valori ottimali indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi: VALORE PUNTI A 1 3 0,50 < A < 1 2 0 < A 0,50 1 A 0 0 B 50% 3 50% < B < 80% 2 B 80% 1 B = 0 C 5% 3 5% < C < 10% 2 C 10% 1 C = 0* D 4% 3 3% < D < 4% 2 0 < D 3% 1 D 0 0 * il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero. Il punteggio totale per impresa X può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli: LIVELLO PUNTEGGIO IMPRESA A X 9 B X PARI A 7 O 8 C X < 7 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell andamento nel tempo dell impresa il precedente schema è integrato con il seguente: anno 1 Anno 2 Valutazione livello A livello B livello A livello B livello C livello C livello A livello B livello C qualsiasi livello MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO 5% riferito all ultimo bilancio approvato FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa) FASCIA 2 da valutare caso per caso sulla base: della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale dell eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE FASCIA 3 OPERAZIONE NON AMMISSIBILE I Confidi autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 5 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni rientranti nella fascia 3. I Confidi non autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 5 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1; devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 5 dell Allegato 1 per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 2; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 3 di valutazione. Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l importo di 150.000,00. 8

Nel caso l impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all unico bilancio disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello c, l operazione non è ammissibile. In presenza dei livelli a e b l operazione è proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2. Per quanto riguarda l invio del modello di valutazione a Finpromoter, vale quanto detto ai precedenti punti a seconda se trattasi di Confidi autorizzati o meno. In questo secondo caso le imprese possono essere ammesse all intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l importo di 75.000,00. 9

B) MODELLO DI VALUTAZIONE PER GLI ALBERGHI (SOCIETA ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL IMMOBILE) La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell impresa evidenziando in particolare: A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni; B) l indipendenza finanziaria; C) l incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo. INDICE VALORE OTTIMALE A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / 1,25 IMMOBILIZZAZIONI B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO 15% C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (edilizia: ONERI FINANZIARI / 5% VALORE DELLA PRODUZIONE) D) CASH FLOW / TOTALE DELL ATTIVO 4% Sulla base dei valori ottimali indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi: VALORE PUNTI A 1,25 3 1 < A < 1,25 2 0 < A 1 1 A 0 0 B 15% 3 10% < B < 15% 2 0 < B 10% 1 B 0 0 C 5% 3 5% < C < 10% 2 C 10% 1 C = 0* D 4% 3 3% < D < 4% 2 0 < D 3% 1 D 0 0 * il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero. Il punteggio totale per impresa X può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli: 10

LIVELLO PUNTEGGIO IMPRESA La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati Per tener conto dell andamento nel tempo dell impresa il precedente schema è integrato con il seguente: anno 1 Anno 2 Valutazione livello A livello B livello A livello B livello C livello C livello A livello B livello C qualsiasi livello MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO 5% riferito all ultimo bilancio approvato A X 9 B X PARI A 7 O 8 C X < 7 FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa) FASCIA 2 da valutare caso per caso sulla base: della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale dell eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE FASCIA 3 OPERAZIONE NON AMMISSIBILE 11

I Confidi autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 6 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni rientranti nella fascia 3. I Confidi non autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 6 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1; devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 6 dell Allegato 1 per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 2; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 3 di valutazione. Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l importo di 150.000,00. Nel caso l impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all unico bilancio disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello c, l operazione non è ammissibile. In presenza dei livelli a e b l operazione è proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2. Per quanto riguarda l invio del modello di valutazione a Finpromoter, vale quanto detto ai precedenti punti a seconda se trattasi di Confidi autorizzati o meno. In questo secondo caso le imprese possono essere ammesse all intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l importo di 75.000,00. 12

C. FINANZIAMENTI RELATIVI A NUOVE IMPRESE Si intendono per nuove le imprese che risultano iscritte nel Registro delle Imprese e/o che hanno iniziato la propria attività nei 12 mesi antecedenti alla data di erogazione del finanziamento. Ai fini dell ammissione al Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa non superiore a 18.000,00 è valido il merito creditizio dell impresa determinato dall istituto finanziatore. Sono altresì ammessi all intervento del Fondo, fino ad un controgarantito massimo complessivo per impresa di 36.000,00, i finanziamenti concessi a fronte di investimento (l importo dell investimento non deve essere inferiore al 75% del finanziamento). Per tali operazioni i Confidi devono acquisire dall impresa e conservare agli atti un bilancio previsionale triennale, corredato da una relazione tecnica redatta dal Confidi descrittiva anche del progetto di investimento, secondo lo schema di cui all Allegato 2 delle presenti disposizioni operative. I Confidi non autorizzati a certificare il merito di credito delle imprese consorziate devono trasmettere a Fin.promo.ter (per fax o posta ordinaria e per posta elettronica) il modulo di cui all Allegato 2 unitamente alla richiesta di ammissione al Fondo, e la valutazione è fatta caso per caso. D. OPERAZIONI RELATIVE AD IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA D1) I Confidi non devono trasmettere a Fin.promo.ter la pagina 8 dell Allegato 1 delle Disposizioni Operative per finanziamenti relativi a imprese in contabilità semplificata per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa non superiore a 25.000,00. D2) MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE IN REGIME DI CONTABILITA SEMPLIFICATA O FORFETTARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO. Nel caso di importo controgarantito complessivo per impresa superiore a 25.000,00, e comunque fino ad un importo massimo di 50.000,00, la valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello Unico ) presentate dall impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente: A) i giorni di rotazione del magazzino; B) l incidenza della gestione caratteristica sul fatturato; C) l incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; D) indice di redditività. a) Imprese operanti nel commercio di beni di consumo deperibili INDICE VALORE OTTIMALE A) ( RIMANENZE FINALI + RIMANENZE INIZIALI) / 2 / VENDITE OFATTURATO * 365 50 GIORNI B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO 0,30 C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO 5% D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO 8% 13

Sulla base dei valori ottimali indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi: VALORE PUNTI A 50 gg 3 50 gg < A 100 gg 2 100 gg < A 150 gg 1 A 365 gg 0* B 0,30 3 0,30 B 0,20 2 0,20 B 0,10 1 B < 0,10 0 C 5% 3 5% < C < 10% 2 C 10% 1 C = 0 * D 8% 3 8% D 5% 2 5% D 2,5% 1 D < 2,5% 0 * il punteggio è pari a zero in tutti i casi di fatturato pari a zero. b) Imprese operanti in altre attività INDICE VALORE OTTIMALE A) ( RIMANENZE FINALI + RIMANENZE INIZIALI) / 2 / VENDITE OFATTURATO * 365 180 GIORNI B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO 0,30 C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO 5% D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO 8% Sulla base dei valori ottimali indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi: VALORE PUNTI A 180 gg 3 180 gg < A 270 gg 2 270 gg < A 365 gg 1 A 365 gg 0* B 0,30 3 0,30 B 0,20 2 0,20 B 0,10 1 B < 0,10 0 C 5% 3 5% < C < 10% 2 C 10% 1 14

C = 0 * D 8% 3 8% D 5% 2 5% D 2,5% 1 D < 2,5% 0 * il punteggio è pari a zero in tutti i casi di fatturato pari a zero. Il punteggio totale per impresa X può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli: LIVELLO PUNTEGGIO IMPRESA A X 9 B X PARI A 7 O 8 C X < 7 La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali (modello Unico ) presentate dall impresa. Per tener conto dell andamento nel tempo dell impresa il precedente schema è integrato con il seguente: Anno 1 anno 2 Valutazione FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa) FASCIA 2 da valutare caso per caso sulla base: informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all allegato 2 delle presenti disposizioni operative; dell eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull impresa; Fascia 3 OPERAZIONE NON AMMISSIBILE 15

I Confidi autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 8 o 9 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni rientranti nella fascia 3. I Confidi non autorizzati a certificare il merito di credito devono compilare (ma non inviare a Finpromoter) la pagina 8 o 9 dell Allegato 1 delle disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 1; devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 8 o 9 dell Allegato 1 per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nella fascia 2; mentre non possono richiedere l intervento del Fondo su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 3 di valutazione. Nel caso l impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all unica dichiarazione fiscale (modello Unico ) disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello c, l operazione non è ammissibile. In presenza dei livelli a e b l operazione è proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2. Per quanto riguarda l invio del modello di valutazione a Finpromoter, vale quanto detto ai precedenti punti a seconda se trattasi di Confidi autorizzati o meno. 16

PARTE III INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA OPERATIVA DEI CONFIDI SOCI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per accedere al contributo previsto dall'art.2 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale, i Confidi soci devono presentare domanda a Finpromoter a decorrere dalla data di apertura del bando pubblicato dal Ministero delle Attività Produttive ed entro i termini fissati dallo stesso. Le domande devono essere presentate utilizzando l apposito modello ministeriale. La domanda, oltre alla documentazione prevista dal decreto ministeriale di apertura dei termini di presentazione, deve essere corredata da una descrizione analitica del progetto con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare, nonché da un articolato preventivo di spesa. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla società finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare: a) acquisto di elaboratori e programmi informatici ; b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all attività consortile ; c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa ; d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme Iso 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d Italia. Finpromoter, al fine di realizzare iniziative di sistema, può determinare standards e requisiti minimi dei programmi, degli elaboratori e delle dotazioni tecnologiche in genere e valutare la coerenza e la congruità dell investimento. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonché le spese amministrative e di gestione. Non sono ammissibili le spese fatturate anteriormente all anno solare di presentazione della domanda di contributo. I beni acquistati per la realizzazione dell investimento devono essere nuovi di fabbrica. La misura massima di contributo che può essere richiesta non può superare il 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai Confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1. Le spese di cui alla precedente lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del 50 per cento dei costi sostenuti e documentati. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante del Confidi richiedente che attesti, ai sensi della disciplina del de minimis l entità dei contributi ricevuti nel triennio antecente alla data di presentazione della domanda con specifica delle date di incasso. La dichiarazione deve essere redatta su specifico modulo. In caso di irregolarità formale o di mancata rispondenza ai requisiti tecnici di sistema, nella presentazione della domanda, Finpromoter invita il soggetto richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione nel rispetto comunque dei termini previsti dal bando ministeriale. 17

Domanda di contributo al Ministero delle Attività Produttive Finpromoter, accertata la regolarità formale delle domande dei soci ed effettuata una valutazione sulla coerenza degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi di progetto, presenta al Ministero delle Attività Produttive, domanda di ammissione al contributo. Successivamente alla delibera di concessione del Ministero, Finpromoter ne comunica l esito ai soggetti richiedenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nonché, per i progetti approvati, l'importo dell'agevolazione. Il progetto finanziato deve essere realizzato non oltre 12 mesi dalla data di concessione. Entro 60 giorni dalla sua realizzazione, il soggetto richiedente deve presentare a Finpromoter richiesta di erogazione allegando i giustificativi di spesa ed ogni altra documentazione necessaria a verificare la realizzazione del progetto. Accertata l'ammissibilità e la regolarità delle spese sostenute dai singoli soci, Finpromoter presenta al Ministero delle Attività Produttive, domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati. Non sono ammesse richieste parziali. Le richieste di erogazione del contributo devono essere redatte in base agli schemi tipo predisposti dal Ministero delle Attività Produttive, con gli allegati da questo richiesti. Finpromoter, entro 30 giorni dalla ricezione del contributo dal Ministero delle Attività Produttive, trasferisce il relativo importo al soggetto richiedente. I Confidi soci sono tenuti a rendere disponibile ogni altro documento necessario alla predisposizione da parte di Finpromoter del rendiconto finale da presentare al Ministero delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla conclusione dell'intero programma agevolato. 18

Sintesi della procedura della domanda di contributo Confidi presentazione della domanda a Finpromoter Finpromoter verifica regolarità e ammissibilità Riesame per domande irregolari Finpromoter Presentazione delle domande al Ministero Ministero Concessione del contributo Finpromoter Informa soci Confidi soci Realizzazione progetto Confidi soci Richiesta erogazione Finpromoter verifica documenti contabili e realizzazione progetto progetto Finpromoter Presentazione domanda di erogazione Ministero Decreto di erogazione a Finpromoter Ministero Trasferisce importo soggetto richiedente 19

PARTE IV INTERVENTI PER LE FUSIONI TRA CONFIDI SOCI Per accedere al contributo previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, i Confidi soci devono presentare domanda a Finpromoter a decorrere dalla data di apertura del bando pubblicato dal Ministero delle Attività Produttive ed entro i termini fissati dallo stesso. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello di cui all apposito modulo ministeriale. La domanda relativa ai progetti di fusione, sottoscritta dai legali rappresentanti dei Confidi, deve essere corredata dal progetto di fusione, redatto ai sensi di legge, con l'indicazione dell'importo del fondo rischi dei soggetti partecipanti alla fusione, nonché di quello risultante dalla fusione se già realizzata all atto della domanda. Per la determinazione del fondo rischi si fa riferimento a quanto comunicato annualmente all U.I.C.. Finpromoter, verificata la regolarità formale della documentazione, presenta al Ministero delle Attività Produttive domanda di ammissione al contributo per i programmi riferiti alle operazioni di fusione. In caso di irregolarità nella presentazione della domanda, Finpromoter invita il soggetto richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione nel rispetto comunque dei termini previsti dal banco ministeriale. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della suddetta domanda. Il contributo è concesso nella misura massima di 5 volte l'ammontare del fondo rischi che risulta dalla fusione e non può superare, per ogni singola operazione di fusione, l'importo di Euro 1.549.370,70. Successivamente alla delibera del Ministero, Finpromoter ne comunica l esito ai soggetti richiedenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nonché, per i progetti approvati, l importo dell agevolazione. Il progetto finanziato deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione, ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata già realizzata alla data di presentazione della domanda, il Confidi che risulta dalla fusione trasmette a Finpromoter richiesta di erogazione del contributo allegando la documentazione prevista dal decreto ministeriale di apertura del bando. Finpromoter accerta la regolarità della documentazione ricevuta e presenta al Ministero delle Attività Produttive domanda di erogazione secondo lo schema previsto dal decreto ministeriale di apertura del bando. Il contributo erogato dal Ministero delle Attività Produttive, in base alla certificazione prodotta da Finpromoter, è trasferito dalla stessa società finanziaria, entro 30 giorni dalla ricezione del contributo, al soggetto risultante dalla operazione di fusione, che è tenuto a rendere disponibile ogni altro documento necessario alla predisposizione da parte di Finpromoter del rendiconto finale da presentare al Ministero delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla conclusione dell intero programma agevolato. 20

CONTROLLI Successivamente all erogazione del contributo, il Ministero effettua l attività di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla società finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l attività di controllo è estesa anche ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi soci della società finanziaria e alle società da quest ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell ambito dell effettuazione di tale attività, può essere richiesta l eventuale documentazione ritenuta necessaria. L attività di controllo è conclusa entro 120 giorni dall erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario. Il Ministero delle Attività Produttive può effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le società finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonché presso le società partecipate dalle società finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni evidenzino l insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall impresa, ai sensi di quanto previsto dall articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123. La revoca del contributo è disposta qualora: a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della società finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell apposito fondo previsto dall articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso; b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all articolo 2, comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione; d) i programmi di investimento di cui all articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all articolo 2, comma 2, lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti; e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l insussistenza delle condizioni previste per l accesso al beneficio; f) i consorzi e le cooperative, le società finanziarie e le società da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. Finpromoter, in aggiunta alle verifiche di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, si riserva la più ampia facoltà di effettuare verifiche della documentazione ricevuta a sostegno delle domande di contributo, nonché controlli a campione presso i singoli soggetti richiedenti. 21

Sintesi della procedura della domanda di contributo Confidi presentazione della domanda a Finpromoter Finpromoter verifica regolarità e ammissibilità Riesame per domande irregolari Finpromoter Presentazione delle domande al Ministero Ministero Concessione del contributo Finpromoter Informa soci Confidi soci Realizzazione progetto Confidi soci Richiesta erogazione Finpromoter verifica documenti contabili e realizzazione progetto progetto Finpromoter Presentazione domanda di erogazione Ministero Decreto di erogazione a Finpromoter Ministero Trasferisce importo soggetto richiedente 22