Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.



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Transcript:

Torniamo ai nostri lettori con una edizione del nostro Bollettino Informativo interamente dedicata alla nuova disciplina comunitaria che riguarda i mercati, gli strumenti finanziari ed i servizi di investimento: la MiFID ovvero la MarKets in Financials Instruments Directive. Dal 1 Novembre, come oramai tutti sanno, è stata recepita dall ordinamento Italiano la Direttiva di primo livello 2004/39/CE, che tende alla massima armonizzazione, a livello comunitario, delle norme che disciplinano i servizi finanziari. La MiFID si propone di rendere più competitivi i mercati - accrescerne la trasparenza - elevare il livello di protezione degli investitori: adeguare le norme ad una più articolata e complessa offerta di servizi di investimento. L entrata in vigore della nuova disciplina conclude un lungo processo di interventi normativi, sia Nazionali che Comunitari, che hanno avuto ed hanno, l obbiettivo di rispondere alla richiesta di una maggiore tutela del Risparmio dopo i problemi emersi nelle relazioni tra gli stessi Intermediari e gli Investitori (tutti ricordano le vicende che hanno riguardato il nostro Paese). Riferendoci poi alla attualità non può sfuggire l importanza che assume la MiFID, sotto il profilo delle tutele, se prendiamo ad esempio, la crisi finanziaria legata ai mutui sub prime. Come siamo arrivati al 1 Novembre Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Direttiva di secondo livello, 2006/73/CE, recante le modalità di esecuzione delle direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini. Regolamento di secondo livello, 1287/2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini. Nello scorso settembre il Decreto Legislativo 17 Settembre, n.164 ha apportato le modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) necessarie per il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID). I nuovi Regolamenti della Consob in materia di Intermediari e Mercati sono stati adottati il 29 ottobre u.s. rispettivamente con delibera n. 16190 e n. 16191. Il 31 Ottobre 07 è stato firmato il protocollo di intesa tra la Banca d Italia e la Consob ai sensi dell Art. 5, comma 5 bis, del d.lgs n. 58/1998. Per ciò che riguarda questo protocollo d intesa tra le Autorità di Vigilanza occorre evidenziare che, le nuove forme di collaborazione, tenderanno ad una chiara individuazione delle 1

responsabilità per eliminare le sovrapposizioni di compiti e regolare lo scambio di informazioni, il tutto per ottimizzare l efficacia e la trasparenza degli interventi. Il 7 Novembre è stata emanata una comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Mercati della Consob adottato in attuazione della direttiva MiFID. -------------- Il Decreto, è entrato in vigore il 1 Novembre: per adeguare i contratti in essere vi sarà tempo sino al 30 Giugno 2008. Le norme, ovviamente, entrano immediatamente in vigore ed hanno efficacia immediata per tutti i clienti (vecchi e nuovi). -------------- INVESTITORI. Alcuni cambiamenti introdotti dalla MiFID Le imprese di investimento dovranno classificare la propria clientela e, conseguentemente, saranno obbligate a rispettare specifiche norme di comportamento a seconda della tipologia del cliente con cui hanno rapporto. Troveremo quindi 3 distinte tipologie di clientela: Controparti qualificate sono gli investitori meno protetti proprio per le elevate competenze ed esperienze. Le controparti qualificate rientrano tutte nella categoria clienti professionali; non tutti i clienti professionali rientrano nella categoria controparti qualificate. (il Decreto individua le controparti qualificate) Clienti professionali - possiedono esperienza, conoscenza e competenza per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Clienti al dettaglio - Tutti i clienti diversi dalle altre due categorie. I più tutelati dalla MiFID. L intermediario comunicherà, ai clienti, la categoria a cui sono stati assegnati e le conseguenti implicazioni (riguardanti, principalmente, il livello di protezione e gli obblighi informativi). L obbiettivo è quello di garantire maggiormente i segmenti di clientela con minori competenze finanziarie. Alla clientela è consentita (su richiesta ed a patto che ne sussistano i requisiti ), la variazione riguardo la classificazione iniziale, con tutte le conseguenti ricadute in rapporto alla tutela ed agli obblighi informativi. Attenzione: in questo numero del MOF, non possiamo entrare nel dettaglio delle regole di condotta, che devono tenere gli Intermediari, riguardo le diverse tipologie di classificazione della clientela: torneremo sull argomento segnalando le Vostre osservazioni. Consulenza. la prestazione di raccomandazioni personalizzate*** ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa di un intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. 2

La Mifid include la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento (non più servizio accessorio), ai quali gli Intermediari devono essere autorizzati dalle Autorità preposte. Ciò, precisa il legislatore, si è reso necessario per la sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate. ***Raccomandazione personalizzata: quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non sono configurati come consulenza gli atti preparatori (compresa l illustrazione di specifici strumenti finanziari) alla prestazione di un servizio di investimento o allo svolgimento di un attività di investimento (es. il collocamento). E istituito l Albo dei Consulenti Finanziari. Attenzione:l argomento consulenza richiede ulteriori approfondimenti anche in relazione ai soggetti iscritti di diritto all Albo ed a coloro che saranno inseriti in questa nuova figura professionale. L Albo sarà istituito prima del 30/6/08. Vi rimandiamo ad un nuovo appuntamento con il MOF. Adeguatezza, Appropriatezza, Nessuna valutazione (né adeguatezza, né appropriatezza). 1. Quando l Impresa di investimento effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio è obbligata ad acquisire informazioni sul cliente relativamente a: conoscenze ed esperienze in materia di investimenti; situazione finanziaria; obbiettivi di investimento. L operazione è adeguata se: corrisponde agli obbiettivi di investimento, sia di natura tale che il cliente può sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento ed il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprenderne i rischi stessi. (Se non ottiene le informazioni richieste l Impresa non può fare consulenza o gestire portafoglio) 2. Quando l Impresa di investimento presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione di portafoglio, al fine di determinare se il prodotto od il servizio siano adatti al cliente, chiede allo stesso di fornire informazioni riguardo a: conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di servizio o prodotto. L operazione è appropriata se: l Intermediario verifica, dopo aver raccolto i dati, che il cliente dispone del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il prodotto o il servizio comportano. Se il cliente non vuole fornire le informazioni richieste l Intermediario lo avvertirà che non può valutare l appropriatezza dello strumento o del servizio. Se l Intermediario valuta non appropriato lo strumento o il servizio informerà il cliente di questo e procederà all operazione solo dopo aver acquisito la relativa autorizzazione. 3. Quando l Impresa di investimento presta servizi di investimento che consistono unicamente nella Execution only e cioè: esegue gli ordini del cliente; riceve e trasmette ordini del cliente non deve fare alcuna valutazione riguardo all adeguatezza e all appropriatezza - a condizione che: il servizio prestato abbia per oggetto: azioni; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di credito (che però non incorporino strumenti derivati); OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi (definiti dall art.38 della Direttiva 2006/73/CE). il servizio sia prestato su iniziativa del cliente; che il cliente sia informato che l Impresa di investimento non è tenuta a valutare l idoneità del servizio o del prodotto proposto. 3

L intermediario rispetterà in tutti i casi gli obblighi in tema di conflitto di interessi. Conflitto di interessi La MiFID stabilice che gli Intermediari si dotino di sistemi e procedure che consentano l individuazione delle situazioni di conflitto e gestiscano le stesse in modo da evitare che possano pregiudicare gli interessi del cliente. Sarà, quindi compito delle Imprese di investimento, tramite i suoi dirigenti, dipendenti ed agenti collegati a identificare preventivamente ed analizzare le situazioni di conflitto di interessi ed adottare i necessari modelli organizzativi volti a prevenire o a limitare le situazioni di conflitto. Nel caso in cui questi modelli organizzativi e procedure amministrative non consentano di poter ritenere, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l Intermediario è tenuto ad informarlo circa la natura e le origini della situazione di conflitto. Il cliente informato di tale situazione potrà decidere se procedere all investimento o meno. MERCATI. La MiFID, con l obbiettivo di rendere il mercato dei capitali, in Europa, più concorrenziale ed efficiente, ha previsto, oltre al Mercato Regolamentato e all operatività in conto proprio 2 nuove tipologie di sedi di esecuzione degli ordini: MTF -sistemi multilaterali di negoziazione- : sistema multilaterale gestito da un impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l incontro- al suo interno ed in base a regole non discrezionali- di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Internalizzatore sistematico: si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini del cliente, al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione. L aumentato numero delle sedi di negoziazione e l eliminazione dell obbligo di concentrazione in Borsa degli ordini, rende difficoltoso, per gli Intermediari, valutare la validità del prezzo ottenuto. In tutti i casi essi sono obbligati a monitorare le condizioni praticate nelle sedi di negoziazione cui accedono per garantire il miglior risultato possibile al cliente incluso prendere in considerazione oltre al prezzo (come si è detto), il costo, la velocità e la probabilità di esecuzione (best execution). ------------------------- Come avrete notato abbiamo elencato, nella prima parte di questo Bollettino Informativo, i principali atti normativi che hanno modificato ed integrato il d.lgs 58/98 (TUF), il decreto attuativo Consob 11522/98 e Consob 11766/98 (relativo alle imprese di investimento). In seguito abbiamo cercato di richiamare la Vostra attenzione su qualche singolo aspetto, senza entrare volutamente nei particolari degli interventi effettuati da legislatore poiché estremamente complessi. La MiFID introduce importanti cambiamenti per ciò che concerne sia i Mercati che gli Intermediari ed il nostro intento è quello di raccogliere, come sempre, le Vostre osservazioni (www.silcea.org) per poi segnalare le ricadute che l applicazione di queste norme hanno avuto sui lavoratori. Ad esempio ci sono giunte già richieste di focalizzare l attenzione sull aspetto relativo all aggiornamento della contrattualistica da adottare in relazione all offerta di prodotti finanziari (questa è ovviamente una delle priorità per gli operatori a contatto con la clientela). Aggiungiamo che un altro intervento importante dovrà essere effettuato dalle Banche relativamente alla formazione. Rimandiamo tutti i lettori ad un prossimo appuntamento con il MOF per gli approfondimenti e lo scambio di osservazioni. 4

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