MASTER DI DIRITTO PER COMMERCIALISTI



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MASTER DI DIRITTO PER COMMERCIALISTI Torino, 8 novembre 2013 avv. Luca Jeantet

1 MODULO DIRITTO CIVILE: Libro 1 del Codice Civile - Delle Persone e della Famiglia artt. da 1 a 455 c.c.

Persona fisica è ogni essere umano, titolare dalla nascita degli inalienabili diritti dell uomo, riconosciuti della Costituzione ; Persona giuridica è l ente (pubblico o privato), inteso come complesso organizzato di persone e di beni, dotato di autonomia patrimoniale (l ente risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni che contrae), al quale l ordinamento riconosce la capacità di essere titolare di diritti.

Il luogo dove la persona vive e svolge la propria attività ha una notevole importanza, sia in ambito processuale (ex art. 18 C.p.c. per determinare la competenza territoriale del procedimento), sia in ambito sostanziale (ai sensi dell art. 1182, comma 3 C.c., l obbligazione di pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta «al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza»). L ordinamento distingue (art. 43 c.c.): - Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; - Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale; - Dimora: luogo in cui la persona attualmente abita; Per la Persona Giuridica si ha riguardo alla loro sede (art. 46 C.c.): - Sede legale: il luogo eletto nell atto costitutivo, come il centro d imputazione e di promozione delle attività dell ente.

Capacità giuridica: è l idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (diritti ed obbligazioni). Compete: indistintamente ad ogni essere umano e si acquista automaticamente con la nascita (ex art. 1 C.c.) [ex art. 462 C.c., il concepito ha capacità di succedere per causa di morte; ex art. 784 C.c., il concepito ha la capacità di ricevere per donazione]; a tutti gli enti (pubblici e privati), anche privi di personalità giuridica (quali associazioni non riconosciute, società di persone e condominii), dal momento della loro costituzione;

Capacità di agire: è l idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica (è la c.d. capacità negoziale). Si acquista con la maggiore età, ma il minore ultrasedicenne, può stipulare in proprio il contratto di lavoro ed esercitare in proprio i diritti e le azioni che dipendono dal contratto (art. 2, comma 2 C.c.). Compete anche agli enti che la esercitano attraverso i propri organi dotati di poteri di rappresentanza, cioè della facoltà di agire e di assumere impegni con i terzi, in nome e per conto dell ente;

Limitazioni alla capacità di agire - Strumenti di protezione per i soggetti bisognevoli di tutela dall ordinamento: - minore età - interdizione giudiziale - inabilitazione - emancipazione - amministrazione di sostegno - incapacità di intendere o di volere (c.d. incapacità naturale)

Minore età Può compiere gli atti «necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (art. 409 C.c.). Il contratto eventualmente posto in essere dal minore è annullabile, entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età, ma solo dal legale rappresentante del minore o dallo stesso, una volta divenuto maggiorenne; l altro contraente non può richiedere l annullamento (artt. 1441 e 1442 C.c.). Il minore ha diritto di ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto annullato ( art. 1443 C.c.).

Interdizione giudiziale Per la tutela del soggetto affetto da infermità di mente abituale (non transitoria) che ne determina l incapacità di provvedere ai propri interessi (artt. 414 e segg. C.c.). Carattere residuale: solo se non può essere disposto uno strumento di tutela meno invasivo. Disposta con sentenza annotata nel Registro Tutele ed a margine dell Atto di nascita. Può compiere autonomamente solo gli atti «necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana». Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono compiuti dal Tutore che, per determinate operazioni, deve essere altresì autorizzato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale (artt. 374 e 375 C.c.)

Amministrazione di sostegno Per i casi di infermità fisica o psichica che determina l impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (artt. 404 e segg. C.c.). Disposto con Decreto del Giudice Tutelare, annotato nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno ed a margine dell Atto di nascita (art. 405 C.c.). È uno strumento flessibile, perché non ci sono effetti predeterminati. Si stabilisce, caso per caso, quali atti possono essere compiuti autonomamente dall amministrato e quali con l ausilio dell Amministratore di Sostegno.

LE ASSOCIAZIONI ( 14 e segg. C.c.) Organizzazione stabile di più soggetti per l esercizio di un attività volta al perseguimento di uno scopo comune. Può svolgere anche attività economiche (produzione e scambio di beni e servizi), purché sia statutariamente escluso il lucro soggettivo degli associati (no ripartizione degli utili) - Riconoscimento garantisce autonomia patrimoniale, ma occorre che: - Atto costitutivo (con atto pubblico) e statuto siano presentati al Prefetto (per la verifica di liceità e possibilità scopo, adeguatezza del patrimonio, conformità alla legge dell organizzazione interna e la regolarità formale della costituzione); - L associazione venga iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche; - Senza riconoscimento è priva di personalità giuridica (gli amministratori rispondono in proprio per le obbligazioni contrattuali dell associazione, ma mai i singoli associati) - No requisiti di forma e contenuto

LE FONDAZIONI Organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Lo scopo della fondazione fondatore). è immodificabile (neppure dal Si costituisce tramite: - atto pubblico (atto unilaterale) - testamento Occorre l atto di destinazione, con cui si vincola un patrimonio allo scopo della fondazione. Possono operare solo fondazioni riconosciute, dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

MATRIMONIO È l atto costitutivo del vincolo coniugale che determina l insorgenza di obblighi reciproci tra i coniugi e che costituisce il presupposto di specifici effetti giuridici (status di figli legittimi e l acquisto dei diritti successori). È un vincolo esclusivo, di durata indeterminata, indisponibile (non si possono costituire discipline convenzionali che deroghino a quelle di legge) ed è actus legitimi(non può essere soggetto termine o condizioni). - Civile è quello celebrato dall ufficiale di stato civile al quale è stato richiesto di effettuare le pubblicazioni (art. 106 c.c.). - Concordatario (religioso canonico) acquista effetti civili con la trascrizione negli atti dello stato civile (art. 8.1, comma 5 Accordo di revisione del Concordato). - Celebrato da ministri di culto acattolici è quello previamente autorizzato dall ufficiale dello stato civile e poi trascritto (art. 83 c.c.).

Regime patrimoniale della famiglia - Regime legale: in mancanza di deroga delle parti è la comunione legale (art. 159 c.c.): - ogni acquisto compiuto dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio cade immediatamente in comunione; è la c.d. comunione immediata (art. 177 C.c.); - i redditi personali dei coniugi (i risparmi di ognuno di loro, i frutti dei loro beni personali ed i proventi della loro attività separata) cadono in comunione solamente se non consumati al momento dello scioglimento della comunione; è la comunione de residuo (art. 177 C.c.); - Amministrazione dei beni comuni (art. 180 C.c.): - disgiuntamente ad entrambi i coniugi; - congiuntamente per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione; - Creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi solo sul 50% dei beni comuni e solo se i beni personali del coniuge debitore non sono capienti (art. 189 c.c.).

- Sono esclusi dalla comunione (art. 179 C.c): - i beni di cui il coniuge era titolare già prima del matrimonio; - i beni acquisiti per donazione o successione in suo favore; - i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell atto di acquisto; - i beni che servono all esercizio della professione del coniuge; - il risarcimento dei danni per perdita della capacità lavorativa;

CASO PRATICO Tizio e Caia dopo molti anni di matrimonio decidono de separarsi. Caia agisce in giudizio nei confronti di Tizio per ottenere, previa declaratoria del regime di comunione legale di un bene immobile costruito da Tizio su un terreno di sua proprietà esclusiva, la condanna di quest ultimo al pagamento della metà del valore dell immobile. QUESITO Il bene immobile edificato da Tizio sul suo terreno, in costanza di matrimonio, cade in comunione legale dei beni, ai sensi dell art. 177 C.c.? Tizio deve pagare a Caia metà del valore dell immobile?

SOLUZIONE In forza dell accessione (art. 934 C.c.) la proprietà dell immobile viene acquistata, in modo automatico ed in forza di specifica previsione di legge, dal proprietario del suolo su cui il manufatto è costruito. L automatico acquisto della proprietà porta ad escludere che si possa trattare di un acquisto operato dai coniugi, ai sensi dell art. 177 C.c. e, di conseguenza, rientrante in comunione legale dei beni. Tuttavia, essendo stato edificato in costanza di matrimonio, Caia potrà pretendere la restituzione di metà del valore delle spese sostenute da Tizio per la costruzione, poiché sottratte alla comunione. (in tal senso, Cass. Sez. Un., 651/1996).

- Con il regime di separazione dei beni: - ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua pertinenza e di ogni acquisto che abbia effettuato anche durante il matrimonio; - ciascun coniuge conserva il godimento e l amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo (art. 217 C.c.); - ciascun coniuge risponde in via esclusiva con il proprio patrimonio delle obbligazioni da lui contratte. Può essere scelto, mediante accordo stipulato per atto pubblico o risultante dall atto di celebrazione del matrimonio (art. 162 c.c.) In caso di controversia sulla titolarità dei beni, questi si presumono comuni ad entrambi i coniugi per pari quota, salva, con ogni mezzo, la prova contraria (art. 219 C.c.)

CASO PRATICO Tizio e Caia sposati in regime di separazione dei beni contraggono un mutuo per la ristrutturazione della loro casa coniugale. Tizio, senza neppure informarne la moglie, destina l intera somma, anziché alla ristrutturazione dell abitazione, al finanziamento della propria attività imprenditoria, unica fonte di reddito della famiglia. A causa delle gravi difficoltà economiche di Tizio, Caia è costretta a saldare con denaro proprio le rate del muto e ad estinguere il debito. QUESITO Caia può pretendere da Tizio la restituzione dell intera somma pagata o solamente della metà?

SOLUZIONE Il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi per finalità di interesse comune (la ristrutturazione della casa coniugale). Ciò comporta che Tizio e Caia sono obbligati, in via solidale tra loro, a dover provvedere al rimborso della somma mutuata. Tuttavia, Caia non ha tratto alcuna utilità dal contratto di mutuo, di cui invece, contrariamente agli accordi, si è avvantaggiato solo Tizio. Pertanto, Caia è legittimata ad agire in via di regresso nei confronti di Tizio, per ottenere la restituzione dell intero importo pagato nel suo esclusivo interesse.

Fondo patrimoniale: in quanto convenzione matrimoniale è opponibile ai terzi, solamente se annotato a margine dell atto di matrimonio, mentre non è sufficiente la sola trascrizione nei RR.II. (art. 162 C.c.). - Solo su beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (anche automobili) o titoli di credito (art. 167 C.c.). - Anche un terzo può costituire il fondo a favore dei coniugi. - Se non è diversamente previsto, la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi (art. 168 C.c.). - Il patrimonio del fondo non può essere aggredito «per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (art. 170 C.c.).

L Impresa familiare (art. 230-bis C.c.) Prevede una serie di diritti per il familiare che presta in modo continuativo l attività di lavoro nella famiglia o nell impresa familiare, quali: - Diritto al mantenimento - Diritto a partecipare agli utili dell impresa ed agli incrementi dell azienda Devono essere adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all impresa, le decisioni su: - impiego utili; - gestione straordinaria; - indirizzi produttivi; - cessazione dell impresa; È una disciplina residuale (solamente se manca una diversa regolamentazione dell apporto di collaborazione del familiare).

La separazione: Quando la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all educazione della prole (art. 151 C.c.). - Di fatto (è l accordo informale tra i coniugi che non determina conseguenze giuridiche) - Consensuale - Giudiziale Cessano gli obblighi di convivenza, di assistenza, di fedeltà e si scioglie la comunione, ma non cessa l obbligo di collaborazione riguardo ai figli (il cui affidamento è normalmente condiviso - art. 155-bis C.c). L assegno di mantenimento: al coniuge che non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita (non può essere attribuito a favore del coniuge a cui è stata addebitata la separazione art. 156 C.c.). Gli alimenti: un importo periodico nei limiti di quanto necessario al sostentamento (anche in favore del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione art. 438 C.c.)

Separazione e diritti successori: - Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha i medesimi diritti successori del coniuge non separato; - In caso di addebito della separazione, si perdono i diritti successori (fatta eccezione per il diritto agli alimenti che graverà sull eredità ai sensi dell art. 548 C.c.) Divorzio: Introdotto con Legge 1 dicembre 1970, n. 898, consente di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Dopo tre anni dalla separazione e negli altri casi previsti dalla legge (art. 3). Può essere disposto l obbligo di corrispondere l assegno divorzile, in favore del coniuge che non abbia i mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive (deve consentire di mantenere un tenore di vita, analogo a quello goduto durante il matrimonio).

Libro II del Codice Civile Delle Successioni artt. da 456 a 809 c.c.

La successione può essere: - a titolo universale: L erede subentra complessivamente nei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della morte. Non si trasmettono i rapporti strettamente personali, quali usufrutto, uso, abitazione e si sciolgono tutti i rapporti caratterizzati da intuitus personae (mandato). - a titolo particolare: È il legato nel quale il legatario subentra esclusivamente in rapporti determinati. La capacità di succedere compete a qualunque persona fisica (anche al nascituro art. 462 C.c.) ed alle persone giuridiche (anche agli enti non riconosciuti, associazioni).

La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell ultimo domicilio del defunto (art. 456 C.c.). L apertura della successione determina la delazione dell eredità (art. 547 c.c.), cioè l offerta per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria) dell eredità ad un determinato soggetto che potrà accetterla o meno. Il legato si acquista di diritto, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.).

Divieto di patti successori (art. 458 c.c.) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi.

Rappresentazione I discendenti subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare l eredità, quando il chiamato non può o non vuole accettare (art. 468 C.c.). Solo se il chiamato è figlio o fratello/sorella del de cuius e se non è stata disposta la sostituzione. Accrescimento In caso di chiamata all eredità congiunta, se mancano le condizioni per la rappresentazione, la quota devoluta al chiamato che non ha potuto o voluto accettare si devolve a favore degli altri chiamati (art. 674 C.c.). Sostituzione Il testatore prevede chi sostituirà il chiamato, qualora questo non possa o non voglia accettare l eredità. Prevale su rappresentazione ed accrescimento (Art. 668 C.c.).

Accettazione dell eredità: - Espressa: può essere fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiarando di accettare l eredità o di voler assumere il titolo di erede (Art. 475 C.c.). - Tacita: il chiamato all eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare «e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede» (art. 476 C.c.). - Presunta: l accettazione avviene in modo automatico, nei casi previsti dalla legge: - Il chiamato che sia in possesso dei beni ereditari deve, entro tre mesi, compiere l inventario oppure dismettere il possesso dei beni ereditari, altrimenti è considerato erede puro e semplice (Art. 485 C.c.) - Chi sottrae o occulta beni ereditari (527 c.c.)

Accettazione eredità: il diritto di accettare l eredità si prescrive in 10 anni dall apertura della successione (art. 480 C.c.). Eredità giacente: Nell intervallo tra la morte del de cuius e l accettazione dell erede il patrimonio rimane senza titolare. Se i beni non sono in possesso del chiamato all eredità, su istanza di qualunque interessato può essere richiesta al Tribunale la nomina di un curatore dell eredità giacente che si curi della gestione del patrimonio (art. 528 C.c.) Actio interrogatoria: chi vi ha interesse, può chiedere al Giudice che fissi un termine al chiamato per accettare l eredità (art. 481 C.c.)

Trascrizione dell accettazione dell eredità: È necessaria qualora l accettazione comporti l acquisto dei diritti reali sugli immobili (art. 2648 C.c.). La denuncia di successione e la sua trascrizione nei registri immobiliari: È un atto di natura meramente fiscale ed obbligatorio che non comporta mai accettazione dell eredità, neppure tacita ( Cass. 11.5.2009 n. 10796).

Accettazione con beneficio d inventario Impedisce la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell erede (art. 490 C.c.) che, pertanto, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, oltre al valore dei beni che ha ricevuto. È obbligatoria se l acquisto deve essere effettuato da persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed anche per i minori e gli incapaci (Art. 471 e 472 c.c.) Deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e deve essere trascritta nei RR.II. entro un mese (art. 484 C.c.). Deve essere preceduta o seguita dall inventario, entro 3 mesi dall apertura della successione (se il chiamato è nel possesso dei beni) o dall accettazione, altrimenti è considerato erede puro e semplice.

Rinuncia all eredità Deve essere ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Deve essere iscritta nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). La rinuncia fatta verso corrispettivo, ovvero a favore soltanto di alcuni degli altri chiamati all eredità comporta, ex lege, accettazione dell eredità (art. 478 C.c.). I creditori del rinunciante all eredità possono agire in giudizio per farsi autorizzare ad accettare l eredità in nome e luogo del rinunciante, allo scopo di potersi soddisfare sui beni ereditari ( art. 524 C.c.).

Successione legittima (artt. 566 e segg. C.c.) Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei propri beni. A beneficio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei collaterali, degli altri parenti fino al sesto grado e, per ultimo, dello Stato (art. 586 C.c.); Ipotesi più frequenti: - metà al coniuge e metà al figlio (art. 581 C.c.); - un terzo al coniuge ed i restanti due terzi ai figli in parti uguali; - se non ci sono figli, due terzi al coniuge ed un terzo a genitori, fratelli e sorelle( art. 582 C.c.);

Successione necessaria (artt. 532 e segg. C.c.) In presenza di coniuge, discendenti o ascendenti (detti legittimari), una parte dell eredità è a loro riservata (quota di riserva) per legge, anche contro la volontà del de cuius (art. 536 C.c.). Le quote riservate ai legittimari: - Al coniuge, per la quota di metà del patrimonio ereditario che si riduce ad un terzo in caso ci sia un solo figlio (al quale spetterà un altro terzo) o ad un quarto, in caso ci siano più figli (ai quali spetterà complessivamente metà patrimonio) (art. 542 c.c.). - Ai figli, per la quota di un metà patrimonio se a succedere è solo uno o due terzi se sono più figli a succedere (art. 537 c.c.). - Agli ascendenti, in mancanza dei figli e del coniuge, per la quota di un terzo (art. 538 C.c.).

- La Riunione fittizia: La quota di riserva si calcola sul valore dell intero patrimonio al momento dell apertura della successione (detratti i debiti), aumentato dalle donazioni elargite nel corso della vita (art. 556 C.c.). - L azione di riduzione: Per ripristinare la quota di legittima lesa dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni (artt. 553 e segg. C.c.). L azione è irrinunciabile dai legittimari, finché il donante è in vita (art. 557 C.c.). - L azione di restituzione: Una volta accolta l azione di riduzione il legittimario può agire nei confronti del beneficiario e degli eventuali aventi causa, per ottenere la restituzione dei beni (art. 561 c.c.).

- La collazione ( artt. 737 e segg. C.c.): Quanto il de cuius in vita ha disposto per donazione in favore del coniuge, dei figli o di altri discendenti, siffatte disposizioni si considerano un anticipo sula futura donazione e devono essere ricomprese nel calcolo per mantenere le proporzioni stabilite nel testamento o nella legge (non serve per tutelare la quota di legittima). Patto di famiglia. Contratto per mezzo del quale il titolare di un attività economica, di concerto con il coniuge e tutti gli altri legittimare, decide di destinare l azienda ad uno o più discendenti (non al coniuge), prevenendo eventuali dispute successorie (artt. 668-bis e segg. C.c.).

Successione testamentaria (artt. 587 e segg. C.c) È l atto con il quale si dispone delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 C.c.). È sempre revocabile, fino all ultimo momento di vita (art. 587 c.c.). - Olografo: è quello scritto, datato e sottoscritto tutto a mano dal testatore (art. 602 C.c.) - Pubblico: è quello ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603 C.c.) - Segreto: è quello scritto dal testatore e consegnato in busta chiusa al notaio, in presenza di due testimoni (art. 604 c.c.) Vizi del testamento (art. 606 C.c): - Nullo se è incerta la provenienza o se privo degli elementi essenziali (non redatto per iscritto o privo di firma). - Annullabile negli altri casi, ma soggetto a sanatoria se ne viene data spontanea esecuzione da parte di chi poteva eccepirne il vizio.

CASO PRATICO Tizio e Caio sono gli unici due eredi di Sempronio (ricco possidente) deceduto, senza lasciare legittimari, nell ospedale psichiatrico di Bari, nel quale era stato ricoverato per problemi mentali. Alla sua morte viene pubblicato il testamento olografo con il quale Sempronio, poco prima di morire, aveva istituito unico erede Mevio, suo compagno di cella per alcune ore, quando Sempronio era in attesa del processo per direttissima per l accusa di atti osceni in luogo pubblico, dalla quale era stato poi assolto, circa un anno prima della morte, per incapacità di intendere e volere. Nel testamento, Sempronio indicava che la disposizione era fatta, in segno di riconoscenza a Mevio, per il sostegno che lo stesso gli aveva prestato, nelle ore di attesa per il processo. QUESITO Tizio e Caio possono ottenere l annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius, anche se lo stesso non è mai stato legalmente interdetto?

SOLUZIONE I casi di incapacità di disporre per testamento sono disciplinati dall art. 591 C.c., a norma del quale, oltre ai minori ed agli interdetti per infermità di mente, non posso testare «coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento». Ciò premesso, può tuttavia essere molto difficile dare la prova dell incapacità di intendere e volere del de cuius all atto della redazione del testamento, anche perché, secondo la giurisprudenza, tale prova dovrà necessariamente essere rigorosa ( Cass. 15 aprile 2010, n. 9081). Nel caso di specie, tale prova può ritenersi sussistente, poiché il testamento è stato redatto, pochi mesi dopo un assoluzione per incapacità di intendere e di volere e pochi mesi prima di un ricovero in ospedale psichiatrico, per disturbi mentali, ed altresì perché le stesse motivazioni addotte dal testatore per l istituzione di Mevio come unico erede possono certamente essere ritenute indicatrici di uno squilibrio psichico. Tizio e Caio potranno quindi fondatamente agire per ottenere l annullamento del testamento olografo di Sempronio.

Divisione dell eredità Tra i coeredi si forma una comunione sui beni ereditari. I coeredi hanno diritto di essere preferiti, quando uno di loro intenda alienare la sua quota o parte di essa (è la prelazione del coerede ex art. 732 c.c.). In ogni momento, ogni coerede può sempre domandare la divisione dell eredità (art. 713 c.c.) i cui effetti retroagiranno fino al momento dell apertura della successione. La divisione dell eredità, può essere fatta: - Direttamente dal testatore, nel testamento - Contrattualmente, in caso di accordo tra i coeredi - Mediante procedimento giudiziale di divisione

Donazione È un contratto con il quale il donante arricchisce l altra parte, disponendo, a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione, senza corrispettivo (art. 769 C.c.) Elementi caratterizzanti il contratto: - L arricchimento del beneficiario - Lo spirito di liberalità (è la causa del contratto) - Spontaneità (deve sempre essere spontanea, non è ammesso il preliminare di donazione) Forma della donazione: È necessario l atto pubblico (art. 782 C.c.), in presenza di due testimoni (art. 48 L. 16 febbraio 1913, n. 89).

Donazioni indirette Le parti, per raggiungere lo spirito di liberalità, anziché adottare lo schema contrattuale della donazione, ne adottano uno differente. Esempio: Il genitore paga con denaro proprio l immobile del figlio: si configura un pagamento di debito altrui, ai sensi dell art. 1180 C.c. e, solo indirettamente, una donazione.

Revoca della donazione: È un contratto, perciò non può essere sciolta, se non per le cause previste dalla legge, quali: - Ingratitudine del donatario (è l ingiuria grave o l indebito rifiuto di pagare gli alimenti al donante), di cui all art. 801 C.c. - Sopravvenienza di figli, successivamente alla donazione, ai sensi dell art. 803 C.c.

Libro III del Codice Civile Della proprietà artt. da 810 a 1172 c.c.

Proprietà Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l osservanza degli obblighi stabiliti dall ordinamento giuridico (Art. 862 C.c.). Tutela costituzionale «la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42, comma 2 Cost.) Caratteristiche della proprietà: - Imprescrittibile (si perde soltanto per «non uso», se usucapita da altri) art. 948 C.c. - Perpetua (è senza termine) - Elastica (può essere compressa con vincoli ed altri diritti reali, ma, una volta cessati, la proprietà si riespanderà automaticamente)

Modi di acquisto della proprietà - A titolo originario: - L occupazione (artt. 923 e segg. C.c.) - L invenzione (artt. 927 e segg. C.c.) - L accessione (artt. 934 e segg. C.c.) - L usucapione (artt. 1157 e segg. C.c.) - Il possesso in buona fede di beni mobili (art 1153 C.c.) - A titolo derivativo: - Il contratto - La successione a causa di morte - Negli altri casi previsti dalla legge (la vendita forzata dei beni del debitore)

Azioni a difesa della proprietà: - L azione di rivendicazione ( art. 948 C.c.) È concessa a chi si afferma proprietario di un bene, per ottenere l accertamento del suo diritto e la condanna di chi lo detiene o possiede alla sua restituzione. È imprescrittibile, salvo che il convenuto dimostri di aver usucapito il bene. - L azione di mero accertamento della proprietà - L azione negatoria (art. 949 C.c) Al fine di ottenere l accertamento dei diritti reali vantati da terzi sul bene; è anch essa imprescrittibile. - L azione di regolamento dei confini (art.950 C.c.) - L azione per apposizione di termini (art. 951 C.c.) Non c è incertezza sui confini (come nell azione ex art. 950 C.c.), ma occorre apporre o ripristinare i segni del confine.

Diritti reali di godimento (diritti reali su cosa altrui) - La superficie (artt. 952 e segg. C.c.) È il diritto di costruire o di mantenere, al di sopra del suolo altrui, un opera, di cui il superficiario acquisterà la proprietà (p. superficiaria) e che rimarrà separata da quella del suolo (nuda proprietà). Può essere perpetua o a termine (in questo caso, salvo diversa previsione, alla scadenza, la proprietà della costruzione passa ala proprietario del suolo art. 953 C.c.). - L enfiteusi (artt. 957 e segg. C.c.) L enfiteuta ha sul fondo gli stessi poteri di godimento del proprietario, al quale deve corrispondere un canone periodico, salvo l obbligo di migliorare il fondo.

- L usufrutto (artt. 978 e segg. C.c) È il diritto di godere della cosa altrui con l obbligo di rispettarne la destinazione economica, traendone tutte le utilità che può trarre il proprietario. L usufruttuario può fare propri i frutti naturali e civili (canoni di locazione ed affitto) della cosa. Il proprietario conserva la facoltà di disporre del bene (è il nudo proprietario), cioè di venderlo, anche in pendenza dell usufrutto. La durata dell usufrutto non può eccedere la vita dell usufruttuario (se persona fisica) o i trenta anni (se persona giuridica) (art. 979 C.c.).

- Uso (art. 1021 C.c.) È il diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia - Abitazione (art. 1022 C.c.) È il diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Sono entrambi diritti di carattere personale che non possono essere ceduti e che si estinguono alla morte del titolare.

- Servitù (artt. 1027 e segg. C.c.) Peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l utilità di un altro fondo (detto dominante). Natura reale della servitù: l utilità appartiene al fondo dominante, non al soggetto suo proprietario (in tal caso è una servitù irregolare). Non può mai consistere in un dovere positivo (facere), ma è sempre un pati o un non facere (art. 1130 C.c.). - Servitù coattive o legali: acquedotto, elettrodotto, passaggio. - Servitù volontarie: costituite per contratto e per testamento. Il principio del minimo mezzo: nel dubbio, l estensione e la modalità di esercizio della servitù devono comportare il minor aggravio per il fondo servente.

- La comunione (artt. 1100 e segg. C.c.) Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. - Uso collettivo o promiscuo Ciascuno può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri contitolari di utilizzarla parimenti. - La quota personale di ognuno è liberamente disponibile (art. 1103 C.c.). - L amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c.) Ciascun compartecipante ha diritto di concorrervi e le decisioni sono adottate in base al principio di maggioranza (per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso dei due terzi art. 1108 C.c.).

- Il condominio (artt. 1117 e segg. C.c.) Più porzioni di proprietà esclusiva nello stesso stabile, oltre a parti comuni strutturalmente connesse e funzionali alle prime (art. 1117 C.c.). - Organi condominiali - Assemblea (è l organo decisionale dell ente) - Amministratore (è l organo rappresentativo ed esecutivo del condominio) - Ripartizione delle spese: Ogni condomino deve contribuire in misura proporzionale alla propria quota, ma se si tratta di spese destinate a servire i condomini in maniera diversa, le spese sono ripartite in base all uso (art. 1123 C.c.)

Caso pratico Tizio è proprietario di un immobile, sito in edificio condominiale di cui fa parte anche un vano cantina confinante con la corte condominiale. Tizio, senza preventivamente chiedere alcun consenso agli altri condomini, decide di aprire una porta nel muro comune in corrispondenza del vano cantina, al fine di trasformarlo in un box auto. Gli altri condomini, contrari alla modifica operata da Tizio al bene comune, gli intimano di provvedere al ripristino dello status quo ante. Quesito: Tizio deve ripristinare il muro condominiale, come richiesto dal condominio, e, di conseguenza, rinunciare al box auto, oppure può rifiutarsi e mantenere l apertura?

Soluzione L apertura del muro comune rappresenta una modificazione della cosa comune eseguita al fine di farne un uso più intenso e particolare che, tuttavia, non determina un alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune. Gli altri condomini, infatti, continuano a servirsi del muro comune e ad usufruire della sua utilità, rimanendone proprietari. Pertanto, qualora non vi sia pregiudizio alla statica dell edificio, Tizio potrà legittimamente mantenere l apertura e continuare a servirsi della cosa comune, così come previsto dall art. 1102 C.c.

- Il possesso (artt. 1140 e segg. C.c.) «È il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un attività corrispondente all esercizio della proprietà o di altro diritto reale». Non è un diritto è solo una situazione di fatto tutelata dall ordinamento che, però, decorso un certo tempo, può comportare l acquisto della proprietà per usucapione. - Le azioni possessorie - L azione di reintegrazione o di spoglio (art. 1168 C.c). Contro lo spoglio violento ed occulto, entro l anno dallo spoglio. - L azione di manutenzione (art. 1170 C.c) Contro la molestia nel possesso di un immobile

Grazie per l attenzione e arrivederci!