I S P E S L. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. Dott. Sergio Morelli 1



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Transcript:

I S P E S L Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro Dott. Sergio Morelli 1

Chi è L I.S.P.E.S.L L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. 2

Chi è L I.S.P.E.S.L L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. 3

LEGGE 20 MAGGIO 1970, n. 300 STATUTO DEI LAVORATORI - Articolo 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. i lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, potevano controllare l applicazione delle norme e avviare iniziative volte a prevenire i rischi. 4

Un passo avanti: il DLgs 626/94 Dal modello normativo al modello partecipativo Il DLgs 626/94 recepisce la direttiva comunitaria 381/89 che, all Art. 11 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori, introduce il concetto di partecipazione: i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro 5

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 TESTO UNICO in materia di sicurezza sul lavoro 6

Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 Modifiche e Integrazioni apportate al (Dlgs 81/2008) Testo Unico 7

Articolo 9 (D.Lgs. 81/08) (Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 8

L'ISPESL, l'inail e l'ipsema sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 9

L'ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro svolge e promuove le seguenti attività: 10

Consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso suggerimento. 11

Riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica. 12

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 13

Promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro. 14

Elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi. 15

Predisposizione delle linee guida. 16

Svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. 17

Svolge attività di Organismo Notificato per attestazioni di conformità. 18

Partecipa alla elaborazione del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali. 19

Può svolgere congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. 20

ATTREZZATURE IN PRESSIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO

EVOLUZIONE NORMATIVA R.D. 12 maggio 1927 N 824: Regolamento per l'esecuzione del R.D. 09/07/26 n. 1381 che costituisce l'associazione per il controllo della combustione. D.M. 21 maggio 1974: Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 824/27 D.M. 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. D.L. 25 febbraio 2000 N 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Decreto 1 dicembre 2004 n 329: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle Attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n 93.

Il D.M. 21/05/74 Fissa le norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12/05/27, n. 824 e le disposizioni per l esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. A tal fine opera una classificazione dei recipienti: classe A soggetti a verifiche in sede di costruzione; classe B soggetti a verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto; classe C soggetti a verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.

Rientrano nella classe A recipienti di qualsiasi tipo aventi ( P PROGETTO [kg/m 2 ] * Capacità [l] ) 8000 e P PROGETTO 12 kg/cm 2 Purchè siano destinati ad essere installati singolarmente ed a contenere fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti i recipienti stessi. Per detti recipienti il costruttore deve dichiarare anche la portata massima e le caratteristiche dei fluidi immissibili. La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla temperatura di 35 C.

Rientrano nella classe B recipienti di qualsiasi tipo aventi ( P PROGETTO [kg/m 2 ] * Capacità [l] ) 8000 e P PROGETTO 12 kg/cm2 Purchè siano destinati ad operare in collegamento con altri recipienti a pressione per i quali ( P PROGETTO [KG/M 2 ] * Capacità [l] ) 8000 e P PROGETTO 12 kg/cm 2 Purchè contengano fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti. La pressione di progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo del fluido frigorifero alla temperatura di 35 C.

Rientrano nella classe C tutti i recipienti con caratteristiche differenti da quelle precedentemente previste

I recipienti della classe A sono soggetti inoltre all accertamento in sede di costruzione della corrispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti. I recipienti della classe B sono aggiuntivamente soggetti all obbligo della denuncia di primo o nuovo impianto, che deve pervenire all A.N.C.C. prima che l apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile perché possano essere eseguite le verifiche regolamentari. Devono essere inoltre sottoposti in sede di primo o nuovo impianto ad una ispezione generale intesa ad accertare che i recipienti stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e non abbiano subito danni durante il trasporto ed il montaggio, nonché ad una verifica di esercizio intesa ad accertare la rispondenza degli accessori di sicurezza e controllo alle norme vigenti. I recipienti della classe C sono soggetti, oltre che alle disposizioni finora elencate, all obbligo annuale di una verifica di esercizio e decennale di verifica completa. Tali recipienti sono ulteriormente soggetti all obbligo dell esame di efficienza delle valvole di sicurezza ogni due anni.

VERIFICHE Visita Interna (V.I.) esame di tutte le parti dell'apparecchio, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoi accessori, dopo aver asportato eventuali coibentazioni e/o protezioni per la valutazione dello stato di conservazione Prova Idraulica (P.I.) consiste nel sottoporre l'apparecchio a pressione idraulica. La pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte. La prova idraulica si esegue ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro. La pressione però non deve essere inferiore a kg 1,5 per cmq Ove si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg per cmq la prova deve essere fatta ad una pressione che superi di 5 kg per cmq quella normale. Tale pressione di prova non deve essere mai inferiore, in ogni caso, ad una volta e un quarto la pressione massima di lavoro Prova di Funzionamento (P.F.) nell'esame accurato del funzionamento del generatore, del recipiente di vapore e dei suoi accessori (verifica dell efficienza dei dispositivi di sicurezza ) e dell accertamento che i parametri di esercizio siano conformi a quelli previsti all atto dell omologazione La prova a caldo si deve fare dopo la prima prova idraulica e dopo le prove idrauliche per nuovo impianto e per restauro

VERIFICHE Verifica Completa Decennale Per i recipienti per gas tale verifica è prevista con cadenza decennale dalla data del collaudo di primo impianto. Per i generatori e gli apparecchi a vapore è prevista con cadenza decennale dalla data della precedente prova idraulica. La verifica completa può essere pertanto costituita dall insieme delle tre prove indicate P.I. + V.I. + P.F. = VERIFICA COMPLETA DECENNALE

D.M. 1 dicembre 2004 n 329

I.S.P.E.S.L. Organismo Notificato n 0100 31

Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n 824. Questo recava il regolamento per l esecuzione del R.D. n 1331 del 1926, che costituiva l ANCC, per la costruzione, l installazione e l esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d acqua. A questo decreto seguirono altre leggi e regolamenti che a tutt oggi forniscono un corpo normativo articolato e sufficientemente completo così da fornire a progettisti, costruttori e utenti delle regole certe per la corretta costruzione, installazione ed il sicuro esercizio di queste apparecchiature.

Attrezzature a pressione recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, ivi compresi elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

Recipiente un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere;

Tubazioni i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.

Insiemi varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; 36

Pressione la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e di conseguenza indicato con un valore negativo; Pressione massima ammissibile (PS) la pressione massima per la quale l attrezzatura e progettata, specificata dal fabbricante.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SECONDO LA DIRETTIVA 97/23/CE - PED Le attrezzature a pressione sono classificate per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV), in base alle 9 tabelle contenute nell Allegato II. Tale classificazione si ricava in funzione del: - tipo di attrezzatura (recipiente, tubazione, accessorio di sicurezza, ecc.); - gruppo di appartenenza del fluido (1 o 2); - stato fisico del fluido (liquido surriscaldato e non, gassoso o vapore); - volume del recipiente (o DN per le tubazioni); - pressione massima ammissibile.

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENEZA DI UN FLUIDO (D.L. 25 Febbraio 2000, n 93, articolo 9, punto 2) gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all art. 2 del D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 come "esplosivi" "estremamente infiammabili" "facilmente infiammabili" "infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile e superiore al punto di infiammabilità), "altamente tossici", "tossici", "comburenti"; gruppo 2 comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel gruppo 1

Il DM 329 si applica a: a) Attrezzature ed insiemi come definiti nell Art. 3 comma 1 della PED e in particolare: - Recipienti per gas e liquidi - Attrezzature a focolare - Tubazioni per gas e liquidi b) Attrezzature a pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 ed omologati dall ISPESL secondo la legislazione pre-ped: - generatori di vapore d acqua o acqua surriscaldata - recipienti in pressione di: - vapore d acqua - gas compresso, liquefatti o disciolti - vapori diversi dal vapore d acqua - impianti funzionanti con liquidi caldi (liquidi surriscaldati) c) Apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CE e 90/488/CE disciplinati da decreto Lgs. 27 Settembre 1991 n 311. d) Recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi vapori e gas preesistenti al 29 Maggio 2002 e posti in servizio e mai assoggettati ad alcuna omologazione e non esclusi dal DM 329 da trattarsi in funzione della loro classificazione PED.

A riguardo delle seguenti verifiche a) Verifiche di primo impianto o messa in servizio di attrezzature o insiemi inseriti ed assemblati dagli utilizzatori negli impianti finalizzate al CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA. b) Verifiche periodiche o altrimenti dette verifiche di riqualificazione periodica. c) Verifiche di riparazione o modifica. In linea di principio il DM 329 non si applica ai prodotti a cui non si applica la PED ma esistono altre esclusioni Si porti attenzione al fatto che per talune attrezzature a cui si applica la PED la vecchia legge non prevedeva controlli in servizio

RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (D.M. 329/04, articolo 10) Ai fini della definizione della periodicità dei controlli, tutte le attrezzature devono essere classificate tenendo conto delle categorie definite dal decreto legislativo n. 93/2000