Schema di convenzione per la disciplina della gestione in concessione dell impianto sportivo comunale CAMPI DI TENNIS E DI CALCETTO in Erice capoluogo



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Schema di convenzione per la disciplina della gestione in concessione dell impianto sportivo comunale CAMPI DI TENNIS E DI CALCETTO in Erice capoluogo L anno, il giorno del mese di, in Erice, nella sede Municipale sita in..n, tra i Sigg.: - Dott. Michele Scandariato, nato ad Erice il 14.09.1969, che interviene nel presente atto, ai sensi dell art.107 del DLgs n.267/2000 e smi, in rappresentanza del Comune di Erice, C.F. 80004000818, nella qualità di dirigente pro tempore del Settore II e in appresso indicato come "il Rappresentante del Comune"; - Sig., nato a il, che interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della con sede in, nella Via, n., e in appresso indicato come il Gestore ; P R E M E S S O - che con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 02/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i criteri generali per l individuazione del soggetto affidatario per la gestione convenzionata dell impianto sportivo comunale campi di tennis e calcetto siti in erice capoluogo in viale delle Pinete; - che con la suddetta delibera giuntale n. 95/2013 è stato inoltre stabilito di procedere alla scelta del concessionario nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, previa gara informale ai sensi dell art.30, comma 3, del DLgs n.163/2006 e smi; - che in data è stata esperita regolare gara pubblica e che le sue risultanze, portate dal verbale delle relative operazioni, sono di aggiudicazione in favore della con sede in, che è risultata la miglior offerente; - che la gestione della struttura di che trattasi è stata aggiudicata in via definitiva al Gestore come sopra individuato che ha proposto l offerta più vantaggiosa per l Ente; Ciò premesso le parti come sopra rappresentate e individuate convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte integrante della presente convenzione. Art. 2 Il Rappresentante del Comune conferisce al Sig., che nella spiegata qualità accetta, la gestione dei Campi di tennis e di calcetto di Erice capoluogo di proprietà comunale e delle strutture annesse, come da planimetria agli atti del Comune. La durata della concessione è fissata in cinque anni dalla data di consegna degli impianti. Alla scadenza gli impianti e tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta efficienza, tramite verbale. L eventuale proroga della concessione può aversi solo per un periodo di mesi tre (3) dalla naturale scadenza, previa direttiva motivata della Giunta Municipale del Comune di Erice, con riferimento al tempo strettamente necessario per l individuazione del nuovo soggetto affidatario e/o per la nuova definizione del modello di gestione o per la formalizzazione di scelte operative differenti.

Il Gestore accetta e si impegna a gestire il servizio assumendo la gestione tecnica, contabile e fiscale di tutte o parte delle attività da espletare nella struttura sportiva, in conformità alle caratteristiche metodologiche e tecniche del progetto per lo svolgimento del servizio proposte con l offerta di gara, e potrà percepire dagli utenti un corrispettivo destinato a remunerare gli oneri a suo carico e, conseguentemente, assumerà a proprio carico tutte le responsabilità connesse alla gestione della struttura sportiva. Il Gestore si impegna, in particolare, a garantire l attuazione del programma gestionale delle attività proposte, con espresso richiamo alle eventuali attività e condizioni migliorative proposte, in sede di offerta, con riferimento allo sviluppo del centro sportivo, a servizi aggiuntivi, alla disponibilità all inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Art. 3 Il Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito cauzione definitiva di 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a mezzo fidejussione assicurativa emessa dalla società. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali del Gestore, l Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Art.4 Tutte le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del Gestore, mentre quelle di carattere straordinario sono a carico del Comune. Sono parimenti a carico del Comune interventi straordinari conseguenti a obblighi di legge e/o calamità naturali, fatti salvi eventuali indennizzi assicurativi. Eventuali interventi di carattere straordinario resisi necessari a causa di danni arrecati alla struttura per incuria, negligenza o inadempimenti del Gestore, rimangono a carico di quest'ultimo. La gestione della struttura sportiva e le connesse responsabilità, ivi comprese la vigilanza e la custodia degli impianti, attribuite in capo al Gestore, si intendono assunte in via continuativa, per tutto il periodo di vigenza del presente atto, indipendentemente da un eventuale periodo stagionale di mancato funzionamento della struttura sportiva medesima. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali, di sicurezza e fiscali gravano direttamente in capo al Gestore, con esonero del Comune concedente di qualsiasi responsabilità al riguardo. Art. 5 L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente documento, accettate dal Gestore, con la firma del presente atto. Art. 6 Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di ricognizione e all inventario originario può essere apportata dal gestore, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune concedente. Al momento della consegna della struttura sportiva verrà redatto anche apposito verbale in contraddittorio fra il Gestore e il Comune.

Alla scadenza del presente atto verrà redatto il verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti. Il materiale o elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del gestore dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo. Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alla struttura sportiva al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti degli obblighi assunti dal gestore con il presente atto. Art. 7 A titolo meramente esemplificativo si precisa che nell'ambito della manutenzione ordinaria vengono assunte a carico del soggetto gestore: - le spese ordinarie di gestione, quali ad esempio materiali di consumo necessari per la pulizia (detersivi, strofinacci, scope, ecc.), l'illuminazione (lampade, reattori, materiale elettrico in generale soggetto a usura, ecc.); - la manutenzione di tutte le strutture compresi gli impianti elettrici, idrici e similari, al fine di mantenere le migliori condizioni igieniche, sanitarie e di sicurezza della struttura; manutenzione del verde circostante e relativa annaffiatura quando occorre. Nell'ambito delle spese straordinarie assunte a carico del Comune rientrano anche gli interventi migliorativi o di sostituzione necessari per garantire la piena funzionalità e sicurezza della struttura in seguito a sopravvenute norme di legge in materia. Il Gestore si impegna ad effettuare, prima dell'apertura al pubblico ogni necessaria verifica dell' impianto e delle attrezzature per constatarne la loro conformità alle norme di legge in materia. Art. 8 Alla scadenza del presente contratto, tutte le attrezzature e i materiali acquistati a proprie spese dal gestore, se possono essere asportati dalla struttura sportiva senza creare danni di alcun tipo alla medesima, rimarranno di proprietà del gestore stesso, altrimenti resteranno di proprietà dell' Amministrazione Comunale. Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal gestore, come pure gli ampliamenti e i potenziamenti effettuati a spese del Comune sono da considerare di proprietà del concedente, senza che il gestore possa pretendere alcunché. Per ogni intervento modificativo dovrà provvedersi, di concerto tra il Comune e il Gestore, al periodico aggiornamento dell'inventario. Art.9 Il gestore dovrà ottenere, prima dell'inizio delle attività, tutte le necessarie licenze e autorizzazioni presso gli enti competenti e quant'altro gli possa consentire di attivare e gestire, nel pieno rispetto di norme di legge e di regolamento, la struttura sportiva. In caso di anticipata risoluzione del presente atto e, comunque, allo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni in possesso del gestore decadono automaticamente, senza che il medesimo Gestore possa vantare diritti e/o rimborsi di qualsivoglia natura nei confronti del Comune. Art.10 Il Gestore si impegna, altresì, a farsi carico dei seguenti oneri e obblighi:

- tutte le riparazioni straordinarie dovute a inadempienza o imperizia o negligenza del gestore, debitamente accertate dall'ufficio tecnico del Comune; - il rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento o di disposizioni specifiche che l'amministrazione adotterà nella fattispecie; - l'applicazione rigorosa delle prescrizioni circa l'utilizzo dell'impianto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; Il Gestore assume l'impegno di curare in maniera scrupolosa gli adempimenti previsti dal presente atto e dalle disposizioni di legge vigenti, in modo da assicurare: - i locali e le aree attrezzate sempre in perfetto stato di manutenzione, costantemente puliti e in ordine; - le attrezzature e gli arredi sempre in perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza. Il Gestore ha provveduto alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi verso persone e cose con un massimale minimo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), emessa dalla società - n. del. Art. 11 Il personale impiegato per le attività e per gli altri servizi gestiti deve essere in numero adeguato alle prestazioni richieste, in regola con le assicurazioni speciali vigenti e in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Art. 12 La gestione delle attività sportive rispetterà le seguenti modalità e condizioni: - le tariffe per l uso degli impianti sportivi sono determinate dal Comune e dal Gestore direttamente riscosse e introitate. Gli orari di apertura della struttura sportiva sono fissati dal Gestore, previa concertazione con il Comune. Art. 13 Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio di bar, tavola calda, ristoro, esistente all interno dell impianto. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Società concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all attività dell impianto sportivo oggetto della presente concessione. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. Con deroga al successivo art.21 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere il suddetto esercizio di bar. Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni l Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 14 Trattandosi di impianto sportivo senza rilevanza economica e atteso che la conseguente gestione comporta un disavanzo di gestione che non potrà essere garantita unicamente dalla riscossione delle tariffe dei servizi sportivi, la concessione è a titolo gratuito. Per le medesime ragioni, oltre ai servizi indicati negli articoli precedenti, che costituiscono la base minima dell'attività, il soggetto gestore potrà organizzare e gestire iniziative collaterali ed eventuali nuove attività precedentemente non previste previa autorizzazione del Comune. Si considerano espressamente già autorizzate le iniziative e le attività proposte dal gestore in sede di proposta-offerta di gara e già valutate ai fini dell aggiudicazione. Art. 15 Al Comune concedente è garantita la possibilità di utilizzare gratuitamente la struttura sportiva per un massimo di gg.10 annuali, previa comunicazione al soggetto gestore da parte del Settore Sport, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data dell'utilizzo. Il soggetto gestore dovrà mettere a disposizione mezzi, personale e quant'altro necessario allo svolgimento di tali manifestazioni senza richieste di compenso alcuno. Art. 16 L'Amministrazione Comunale concedente ha la facoltà di effettuare, tutti i controlli necessari e opportuni al fine di accertare il rispetto delle varie condizioni della presente convenzione e delle leggi in materia, con particolare riguardo alle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza della struttura sportiva e di manutenzione del verde circostante. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e nelle forme ritenute più opportune, la regolarità della gestione e il rispetto delle tariffe stabilite, nonché di richiedere al Gestore ogni documento e/o informazione sull'andamento e sui risultati dell'attività gestionale complessiva. Art. 17 Tutte le prestazioni di cui al presente atto dovranno considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio dovuti a forza maggiore saranno specificatamente esaminati e valutati dall Amministrazione Comunale. Eventuali sospensioni del servizio dovranno essere tempestivamente comunicate all' Amministrazione Comunale. In caso di arbitrario abbandono o di sospensione della gestione, l'amministrazione Comunale potrà sostituirsi al gestore per l'esecuzione d'ufficio, con eventuali spese a carico del gestore. Art. 18 In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente atto che non comportino la revoca, la disdetta o rescissione del medesimo, il Gestore è passibile di una penale che va da un minimo di Euro 30,00 (Euro trenta/00) a un massimo di Euro 300,00 (trecento/00) da applicarsi dal dirigente responsabile di servizio, sulla base di una valutazione della gravità dell' inadempienza medesima. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

Art.19 L'affidamento potrà essere revocato, senza alcun indennizzo quando: - il Gestore, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento della struttura sportiva; - il Gestore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con la presente, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida; - si verifichino, nell'esercizio, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio. Art. 20 L eventuale collocazione di materiale pubblicitario (stendardi, cartelli, ecc.) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune. Il Gestore potrà riscuotere eventuali somme derivanti da spazi pubblicitari ceduti a società e/o ditte e/o associazioni in locali o aree di pertinenza della struttura sportiva. Il Gestore si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l effettuazione della pubblicità nella struttura tenendo sollevata ed indenne l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Art. 21 E vietato al Gestore di sub concedere in tutto o in parte la gestione dell impianto. Le parti espressamente convengono che per qualunque controversia dipendente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Trapani. La presente convenzione verrà registrata in caso d uso. Letto, approvato e sottoscritto: L Amministrazione.: Il Gestore.: