REGOLAMENTO ISEE Regolamento per l applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Articolo 1 Oggetto del Regolamento



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REGOLAMENTO ISEE Regolamento per l applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l applicazione dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate del Comune. Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi (DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001 - DPCM 18.05.2001 -). Articolo 2 Ambito di applicazione Nel rispetto del diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla altre disposizioni vigenti, il presente regolamento individua criteri unificati di valutazioni della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Gli ambiti di applicazione tra i quali individuare prestazioni e servizi specifici sono: servizi sociosanitari domiciliari, servizi socio-sanitari diurni ed in strutture residenziali, servizi scolastici integrativi (mense, trasporto scolastico ed altre prestazioni), servizi socio-educativi (asili nido ed altri servizi per l infanzia), altre prestazioni economiche assistenziali. La giunta Comunale stabilisce gli ambiti di applicazione graduale del presente regolamento, adotta i conseguenti provvedimenti, individua gli indirizzi e le direttive in relazione all accesso ed alla partecipazione al costo delle prestazioni e servizi, anche se attualmente erogati sulla base di precedenti regolamenti e/o provvedimenti, ivi compresa una composizione del nucleo familiare estratta nell ambito dei soggetti componenti il nucleo familiare come definito dall art. 3 del presente regolamento. La Giunta Comunale tiene altresì conto della sperimentazione dell istituto del reddito minimo d inserimento (D. Lgs. n. 237 del 18/06/1998) quale misura di contrasto alla povertà. Entro sei mesi dall approvazione del presente regolamento la Giunta Comunale presenterà al Consiglio la proposta di programma di applicazioni specifiche. Le disposizioni dei regolamenti del Comune inerenti ai servizi individuati dalla giunta comunale, e soggetti all applicazione dell ISEE, sono oggetto di revisione da parte degli organi comptetenti. L applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite conferite allo stesso ente locale. Articolo 3 Criteri per la determinazione del nucleo familiare Del richiedente la prestazione sociale agevolata

La determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue: 1. Ciascuno soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; 2. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell art. 4 DPR 30/05/1989 n. 223 insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune ; 3. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; 4. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di Altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; 5. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I criteri per l individuazione del nucleo familiare in casi particolari sono stabiliti con DPCM 07/05/1999 n. 221, così come modificato dal DPCM 04/04/2001 n. 242. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui all art. 5 del presente regolamento. Articolo 4 Determinazione dell indicatore della situazione economica (ISE) L indicatore della situazione economica (ISEE) è la somma della situazione reddituale del 20% della situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (precedente art. 3). Articolo 5 Determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) L indicatore della situazione equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l ISEE, come definito dal precedente art. 4 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata, desunto dalla tabella di seguito riportata (tab. 2 D.Lgs. 109/98). Numero dei componenti Parametro 1 1 2 1.57 3 2.04 4 2.46 5 2.85 Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di almeno un figlio minore e di un solo genitore. Maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, con invalidità superiore al 66% di un mutilata di un invalido di guerra e di un invalido di servizio appartenenti alle categoria dalla 1 alla 5. Maggiorazioni di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente da un unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei nell anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

Articolo 6 Definizione di situazione reddituale La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall art.3 si ottiene sommando: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al precedente art. 3. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a decorrenza, per un ammontare massimo di Euro 516,46. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l ammontare del canone. Per situazioni particolari si rinvia all art. 3, comma 1 bis del DPCM 07.05.1999 n.221 così come modificato dal DPCM 04.04.2001 n.242. Articolo 7 Definizione di situazione patrimoniale La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, così come di seguito definiti: a) il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Per tali immobili il valore da considerare è quello dell imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per mutui contratto per l acquisto dell immobile, fino a decorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativo alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a decorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645,69; la detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella del canone di locazione, di cui all art. 6. Se l immobile di residenza risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota (art. 4 comma 3 DPCM 221/1999). b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari riportati nella seguente tabella: Valori mobiliari Come vanno computati Depositi e conti correnti bancari o postali Va considerato il saldo contabile attivo al netto degli interessi al 31/12 dell anno precedente la domanda Titoli di stato Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la domanda Certificati di deposito e di credito Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la domanda Buoni fruttiferi e assimilati Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la domanda

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri Partecipazioni di società Somme di danaro o beni non relative all impresa Altri strumenti e rapporti finanziari Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione Imprese individuali Obbligazioni Va considerato il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31/12 dell anno precedente la domanda Per le società quotate in borsa si fa riferimento alla relativa quotazione alla borsa valori di Milano il 31/12 dell anno precedente. Per le società non quotate bisogna invece moltiplicare il valore del patrimonio netto aziendale per la quota di partecipazione sempre con riferimento al 31/12 dell anno precedente. Va considerato il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto dal soggetto gestore abilitato anteriormente alla data del 31/12 dell anno precedente. Va considerato il valore corrente al 31/12 dell anno precedente Va considerato l importo dei premi complessivamente versati alla data del 31/12 dell anno precedente la domanda, esclusi i contratti di assicurazione per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto. Va considerato il valore del patrimonio netto alla data del 31/12 dell anno precedente la domanda Va considerato il valore nominale al 31/12 dell anno precedente la domanda. L individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando l ammontare complessivo per ogni componente il nucleo familiare. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all art. 6. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato. Articolo 8 Dichiarazione sostitutiva unica La determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR n.445/2000, su modulistica approvata con DPCM 18.05.2001 e allegata al presente regolamento, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonchè quella di tutti i componenti il nucleo familiare. La dichiarazione contiene l esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della legge 675/96 e del Decreto Legislativo 135/99. Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica il Comune effettua l attestazione della presentazione della stessa. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l attestazione della sua presentazione. Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

E lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione, qualora intenda far rilevare dei mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; il Comune può stabilire per le prestazioni da esso erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. Articolo 9 Calcolo dell ISE e dell ISEE Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione entro i successivi dieci giorni al sistema informativo dell INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall Istituto medesimo. L INPS effettua il calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilascia al dichiarante, tramite l ente locale, l attestazione e rende disponibili i dati in rete agli enti erogatori. Articolo 10 Modalità di presentazione della domanda Il richiedente la prestazione agevolata domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell art.8 del presente regolamento, o dall attestazione relativa al calcolo dell ISE e dell ISEE già rilasciata dall INPS, ai sensi dell art. 9 del presente regolamento. Articolo 11 Assistenza alla compilazione Il comune assicura l assistenza necessaria al dichiarante per la corretta dichiarazione sostitutiva unica. compilazione della Articolo 12 Controlli Per le dichiarazioni sostitutive uniche, di cui all art. 8 del presente Regolamento, il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. Per le funzioni di controllo l ente locale,per accelerare i tempi, potrà richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiaranti anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in uno spirito di reciproca collaborazione. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. Articolo 13 Disposizioni finali Il presente regolamento ha validità immediata e verrà pubblicato all Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n.109/1998, cosi come modificati dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e relativi decreti attuativi e/o modificativi.