REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA



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COMUNE di VIAREGGIO REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n. 9 del 03/03/2011 Redatto dal Servizio Sociale del Comune di Viareggio Gennaio 2011 1

REGOLAMENTO per gli INTERVENTI di ASSISTENZA ABITATIVA Art. 1 Principi e finalità Art. 2 Tipologie di interventi Art. 3 Destinatari degli interventi Art. 4 Requisiti d accesso Art.5- Commissione per gli interventi abitativi Art.6- Procedimento per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa Art.7- Presentazione delle domande Art.8- Istruttoria e valutazione Art.9- Formazione della graduatoria - punteggi Art.10 - Esito del procedimento e modalità di assegnazione- ricorsi Art. 11 - Modalità di assegnazione in concessione / locazione Art.12- Annullamento e risoluzione dell'atto di assegnazione Art.13- Determinazione della partecipazione economica dei beneficiari Art.14- Obblighi dell'amministrazione Art.15- Obblighi dell' assegnatario Art.16 Possibilità di subentro nell'assegnazione Art.17- Revoca, decadenza e rilascio. Art.18- Contributi economici-requisiti di accesso Art.19- Presentazione delle domande Art.20- Modalità di ricorso Art.21- Forme di tutela Art. 22- Trattamento dei dati personali Art.23- Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva 2

Art. 1 Principi e finalità 1. Il presente regolamento disciplina gli strumenti e i procedimenti, nonché i criteri per l'individuazione dei destinatari, degli interventi per l'accoglienza abitativa predisposti dal Comune di Viareggio, al fine di garantire che l'azione amministrativa comunale sia ispirata ai principi di efficienza, imparzialità e trasparenza. 2. Il Consiglio Comunale programma annualmente, entro e non oltre l approvazione del Bilancio di previsione, le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento, verificando ed aggiornando la disponibilità di alloggi. Art.2- Tipologie di interventi 1. Il Comune di Viareggio assicura le seguenti forme di assistenza abitativa: a) inserimenti temporanei in alberghi e pensioni; b) accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private convenzionate c) assegnazione temporanea di alloggi nella disponibilità del Comune ( di proprietà, in locazione, in comodato); d) contributi economici per l emergenza abitativa. 2. Nei casi di urgenza ovvero di comprovata necessità che coinvolgano minori, disabili, anziani e persone non autosufficienti il dirigente può attivare un intervento di emergenza su proposta dell Assistente Sociale Responsabile del procedimento, richiedendo, entro 60 giorni successivi, l avallo della commissione, la quale, sulla base della situazione accertata può confermare l intervento accertato o procedere ad una rettifica. Qualora si trattasse di un nucleo ancora non in carico al servizio sociale il dirigente può attivare la procedura di cui sopra, demandando al segretariato sociale l individuazione dell assistente sociale responsabile del procedimento. 3. Gli interventi di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo hanno una durata massima di due anni, rinnovabili successivamente di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti e sulla coerenza del progetto sottoscritto. 4. Qualora i destinatari degli interventi d urgenza di cui al comma 2 non siano riusciti a reperire una soluzione abitativa idonea entro 60 giorni dall assegnazione dell alloggio di emergenza, debbono presentare entro lo stesso termine domanda per l assegnazione provvisoria di alloggi come previsto dall art. 4 del presente regolamento. 3

5. Per i soggetti che si collochino in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione definitiva di alloggi ERP in fase di costruzione/ultimazione è data facoltà alla commissione di cui all'art. 5, di stabilire un ulteriore periodo di proroga fino al trasferimento negli alloggi medesimi. Non sono previste proroghe per coloro che siano in possesso dei requisiti per gli alloggi a fitto controllato ed abbiano la possibilità di accesso ai medesimi. Art.3- Destinatari degli interventi 1. Accedono agli interventi di cui all'articolo precedente, lettere b) e c) i cittadini residenti nel Comune di Viareggio da almeno 36 mesi continuativi, che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, non abbiano risorse e strumenti necessari per provvedervi autonomamente ed in modo tempestivo. Accedono agli interventi di cui all'articolo precedente, lettere a) e d) i cittadini residenti nel Comune di Viareggio, che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, non abbiano risorse e strumenti necessari per provvedervi autonomamente ed in modo tempestivo. 2. Nell ipotesi in cui si tratti di nuclei con presenza di minori prevalgono le disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela dei minori 3. Per situazioni di emergenza abitativa di cui al comma precedente si intende l'assenza dell'alloggio o l'improvvisa perdita di alloggio ubicato nel territorio del comune di Viareggio a seguito di: a) sfratto immediatamente esecutivo; se lo sfratto è per morosità possono accedere solo coloro che si trovino in situazione di comprovato disagio economico b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata; c) altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell alloggio; d) calamità naturali; e) ogni altro evento imprevisto che determini l improvvisa inagibilità dell alloggio, attraverso dichiarazione rilasciata dai tecnici competenti; f) grave disagio sociale accertato dall Assistente Sociale Referente che, valutata l impossibilità di procedere altrimenti, propone al Funzionario Responsabile U.O. Servizi Socioassistenziali, con relazione scritta e motivata, l inserimento urgente del nucleo o parte di esso in alloggio temporaneo 4. La situazione di comprovato disagio economico deve essere verificata attraverso la valutazione dell Isee del nucleo, proprietà o possesso di beni mobili registrati, e altri tipi di 4

valutazioni e dell evento, comprovati e dettagliati, che ha portato al peggioramento delle condizioni economiche con conseguente impossibilità di sostenere il canone di locazione 5. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare contenute nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96.e successive modificazioni Sono esclusi dagli interventi di cui al presente regolamento tutti coloro il cui reddito ISEE supera la soglia di 16.000,00 con la sola esclusione degli anziani soli ultrasessantacinquenni, il cui limite di reddito Isee è stabilito in euro 20.000,00. Art. 4 Requisiti d accesso 1) Residenza almeno di 36 mesi continuativi sul territorio del Comune di Viareggio per gli interventi di cui all art2, lettere b)e c) Residenza nel Comune di Viareggio per gli interventi di cui all art.2 lettere a) e d) 2) Isee non superiore ad Euro 16.000/00 tenuto conto di quanto stabilito per gli anziani soli ultrasessantacinquenni. 3) Assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi della Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96. 4) Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggiorno) per gli interventi di cui all art. 2 lettera b) e c). Regolare permesso di soggiorno per gli interventi di cui all art. 2 lettera a) e d). A pena di esclusione tutti i requisiti devono essere posseduti sia al momento della domanda che al momento dell assegnazione dell alloggio, e permanere in costanza del rapporto ad eccezione, in questo caso del requisito di cui al punto 2). Coloro che al momento della presentazione della domanda o durante la permanenza in graduatoria occupino abusivamente un alloggio pubblico o comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione saranno esclusi per 5 anni da qualsiasi intervento abitativo nonché cancellati dalla graduatoria. Saranno altresì esclusi per 5 anni coloro che abbiano rifiutato senza giustificato motivo un alloggio proposto dalla Commissione di Emergenza Abitativa; per questi ultimi il termine decorre dalla data della determina di esclusione. In tal caso i richiedenti potrà presentare domanda solo dopo 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione, revoca o decadenza. E fatto obbligo l inoltro della domanda per l accesso alla graduatoria ERP. 5

Art.5- Commissione per gli interventi abitativi 1. E' istituita presso il Comune di Viareggio la Commissione per gli interventi abitativi, che esamina le domande di assistenza alloggiativa e stabilisce il tipo di intervento per far fronte alle situazioni di bisogno. 2. La commissione è composta da: a) il Dirigente del settore politiche sociali e casa, o suo delegato, con funzioni di presidente b) il funzionario responsabile U.O. Casa c) il funzionario responsabile U.O. Servizi Socio Assistenziali d) un rappresentante delle Associazioni di tutela degli inquilini indicato dalle tre Organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio comunale. e) un membro del soggetto gestore degli immobili di emergenza abitativa Un dipendente dell'amministrazione comunale parteciperà con funzione di Segretario verbalizzante. 3. La Commissione può avvalersi della presenza dell Assistente Sociale referente del caso la cui pratica è oggetto del procedimento. 4. La Commissione provvede, sulla base delle domande istruite dall Assistente Sociale Responsabile del procedimento, a formare la graduatoria, ratificare gli interventi d urgenza attivati dal Dirigente o suo delegato, esaminare i ricorsi sulla base delle procedure previste dal presente regolamento. 5. Prima di procedere all assegnazione dell alloggio, la Commissione procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dal richiedente, anche avvalendosi di soggetti terzi. Art.6- Procedimento per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa 1. Le persone ed i nuclei familiari che vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 3, devono rivolgersi all Assistente Sociale di riferimento. In caso di primo accesso è necessario rivolgersi al Segretariato Sociale per l individuazione e assegnazione dell Assistente Sociale di riferimento. 2. La domanda completa deve essere presentata all Ufficio Protocollo Comunale, sulla base del modulo predisposto dal Servizio Sociale 6

3. Il Servizio Sociale provvede quindi ad accertare la condizione di emergenza abitativa attraverso lo svolgimento di idonea istruttoria ad opera dell Assistente Sociale di riferimento, che in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi dell art. 7 L.R.T. 41/2005, redige apposita relazione sul modulo predisposto dal Servizio Sociale che specifichi le motivazioni della richiesta dell intervento. 4. Nei casi previsti all art. 2 comma 2 del presente regolamento, per i nuclei già seguiti, la pratica viene direttamente presentata dall Assistente Sociale al Dirigente del Servizio per motivi di urgenza. Per coloro che accedono per la prima volta al servizio, la pratica viene istruita, dall assistente sociale, successivamente all attivazione dell intervento. 5. I cittadini comparteciperanno alla spesa per l intervento di emergenza in misura pari a 2 euro il mq utile con un livello di compartecipazione minimo stabilito in base alle seguenti fasce di reddito: Reddito Isee da 0 a 6.000,00 compartecipazione euro 80,00 Reddito Isee da 6.001,00 a 8.500,00 compartecipazione euro 100,00 Reddito Isee da 8.501,00 a 11.000,00 compartecipazione euro 130,00 Reddito Isee da 11.0001,00 a 14.000,00 compartecipazione euro 180,00 Reddito Isee oltre 14.001,00 compartecipazione euro 250,00 Il contributo di compartecipazione come sopra determinato sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell indice dei prezzi al consumo accertato dall Istat F.O.I. verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto di concessione/locazione. Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi ai sensi del presente Regolamento, nel caso di superamento del reddito di cui all art. 4 comma 2) il livello di compartecipazione sarà determinato ai sensi del Regolamento per l assegnazione alloggi a canone agevolato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 23 dell 8/06/2010 6. Il contributo sarà introitato su apposito capitolo di entrata e destinato a corrispondente uscita per il medesimo intervento, se non diversamente specificato nel contratto di concessione/locazione stipulato con il gestore. Art.7- Presentazione delle domande 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti devono presentare la domanda di intervento presso l Ufficio Protocollo Comunale,secondo le modalità previste dall art. 6. 7

2. La domanda, redatta sulla base del modello adottato dal Servizio Sociale deve indicare, direttamente o attraverso autocertificazioni e documentazione allegata: a) la composizione del nucleo familiare; b) la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal DLGS n.109 del 1998, successive modifiche ed integrazioni; c) la causa di perdita/non disponibilità di alloggio adeguato; d) contratto di locazione dell immobile di residenza attuale, se regolare e) l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96; f) la presenza all'interno del nucleo familiare di persone non autosufficienti e con invalidità pari o superiore al 67%; g) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy. h) Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno biennale o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per gli interventi di cui all art. 2 lettera b) e c). Regolare permesso di soggiorno per gli interventi di cui all art. 2 lettera a) e d). 3. Alla domanda devono essere allegati: 1) Isee valido e firmato 2) Contratto di locazione dell immobile di residenza, se si tratta di contratto regolare 3) Significazione di sfratto o comunque documenti processuali che attestino la procedura di sfratto in corso 4) Causa di perdita/non disponibilità dell alloggio adeguato 5) Eventuali certificati di invalidità 4. La domanda dovrà essere presentata ogni anno con decorrenza dalla data di acquisizione al protocollo del Settore Socioassistenziale Comune di Viareggio. 5. I nuclei che sono inseriti negli alloggi di emergenza abitativa devono presentare l Isee aggiornato annualmente entro 12 mesi dalla data di presentazione della precedente dichiarazione. Coloro che sono presenti in graduatoria ma non assegnatari dell alloggio possono presentare l Isee o altri documenti ad integrazione della pratica nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni del nucleo familiare. 6. Per gli interventi di assistenza abitativa rivolti a persone inserite all interno di percorsi socioterapeutici di cui all'art. 17, comma 8, legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, la 8

domanda deve essere corredata dal progetto socioterapeutico predisposto dai servizi competenti per la presa in carico. Art.8- Istruttoria e valutazione 1. L Assistente Sociale Responsabile del Procedimento ai sensi dell art. 7 L.R.T. 41/2005 cura l istruttoria della domanda, può richiedere integrazioni informative e documentali, specificando il termine entro il quale provvedere. Se l'interessato non provvede, la richiesta può essere archiviata, secondo quanto previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Può inoltre avvalersi degli accertamenti della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e dell Agenzia delle Entrate. 2. Le domande protocollate, istruite e documentate, accompagnate dal P.A.I. redatto dall Assistente Sociale Responsabile, sono esaminate dalla Commissione di cui all'art. 5, che si esprime in merito all accoglibilità delle richieste e forma la graduatoria degli interventi, sulla base dei punteggi attribuiti in base al presente regolamento. Art.9- Formazione della graduatoria - punteggi 1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi determinati in relazione a condizioni soggettive e oggettive del richiedente, così come indicato di seguito: A) CONDIZIONI SOGGETTIVE La valutazione della situazione economica del richiedente e degli appartenenti al nucleo familiare si basa sugli elementi reddituali e patrimoniali come determinati in applicazione dei parametri ISEE di cui al D.Lgs 109 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni. - Condizione economica: ISEE tra 0 e 6000/00 punti 10 ISEE tra 6001/00 e 8.500 /00 punti 8 ISEE tra 8.501/00 e 11.000/00 punti 6 ISEE tra 11.001/00 e 14.000/00 punti 4 ISEE tra 14.001/00 e 16.000/00 punti 2 ISEE Oltre 16.000,00 punti 0 9

Nell ipotesi di nucleo con dichiarazione Isee pari a 0 il richiedente dovrà giustificare dettagliatamente come provvede al soddisfacimento dei bisogni propri e del nucleo familiare, specificando tutti gli introiti della famiglia, compreso il sostegno economico da parte di amici e/o parenti, il lavoro reso senza assicurazione ecc. Tali redditi andranno autocertificati in calce al documento, e ove la situazione descritta non sia compatibile con le condizioni oggettive del nucleo (possesso di auto, condizioni dell immobile di residenza, ecc) la domanda sarà trasmessa alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli. Tutta la documentazione presentata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è soggetta a verifica, e in caso di dichiarazioni false o mendaci, i sottoscrittori saranno denunciati all Autorità Giudiziaria -Nuclei familiari composti da anziani soli ultra sessantacinquenni punti: 2 -Nuclei familiari con un anziano ultra sessantacinquenne punti 1 -Presenza nel nucleo familiare, di soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 con invalidità : superiore a 2/3 punti 1 pari al 100% punti 2 -Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 riconosciuti rispettivamente invalidi ai sensi della Legge 116/71 e del D. Lgs 509/88 punti 2 -Presenza nel nucleo familiare di soggetti certificati handicap grave ai sensi della legge 104/92, e/o soggetti certificati non autosufficienti dall UVM della competente azienda ASL ai sensi della Legge L.R.T. 66/2008. punti 3 -Incidenza del canone di locazione sul reddito ISEE: dal 20% al 30% punti 1 dal 31% al 50% punti 2 dal 51% al 70% punti 3 dal 71% al 100% punti 4 oltre il 100% punti 5 10

B) CONDIZIONI OGGETTIVE 1.Situazione di grave disagio abitativo dovuta a: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (si intende come alloggio improprio ogni unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione di abitazione) punti 7 abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi sociali del Comune punti 8 abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi sociali del Comune costituito da camera senza uso cucina punti 8,5 a cui si aggiunge 0,5 punti per ogni anno di inserimento in pensione fino ad un massimo di 2 punti abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi sociali del Comune costituito da camera senza uso cucina, ma con pasti a carico del Servizio Sociale punti 8 necessità di abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità, calamità o grave pericolo dichiarato dall'autorità competente punti 7 provvedimento esecutivo di sfratto o sentenza esecutiva di condanna al rilascio o verbale di conciliazione giudiziaria ( non intimato per inadempienza contrattuale) con avvenuta notifica dell'atto di precetto: punti 6 situazione di abitazione in qualità di ospiti presso parenti o amici da almeno un anno in soluzioni alloggiative non idonee 2. A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è determinata nell'ordine: 11 punti 3 Dalla presenza di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 invalidità 100% - non autosufficienza certificata dall UVM della competente Azienda USL ai sensi della L.R.T. 66/08.

dalla condizione di anziano solo, secondo il criterio di maggiore anzianità dalla presenza di minori dal grado di sovraffollamento certificato nei casi di coabitazione dall anzianità di residenza dall effettuazione di sorteggio 3. L'Amministrazione Comunale, attraverso apposita delibera di Giunta, nei casi d urgenza e di comprovata necessità, non rientranti nelle categorie previste dal presente Regolamento, può individuare specifiche categorie di destinatari all interno della graduatoria vigente, riservando loro la precedenza nell assegnazione. Art.10 - Esito del procedimento e modalità di assegnazione- ricorsi 1. La Commissione, dopo aver formato la graduatoria provvisoria, provvede alla sua pubblicazione. 2. La graduatoria rimane affissa all albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Il richiedente potrà presentare opposizione alla Commissione entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria. Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione che provvede all esame del ricorso entro15 giorni dalla scadenza del termine stabilito per l opposizione. 3. Entro tale termine la Commissione forma la graduatoria definitiva, previa analisi dei ricorsi pervenuti. Qualora fossero pervenute nuove domande nell arco temporale che intercorre tra la formulazione della graduatoria provvisoria e quella della graduatoria definitiva, da parte della Commissione; tali nuove domande saranno esaminate nella successiva seduta utile di Commissione, sulla base di quanto previsto dal seguente punto 6. La graduatoria definitiva viene approvata e pubblicata con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali. Gli alloggi sono assegnati secondo l ordine della graduatoria definitiva. 4. La graduatoria è valida fino alla pubblicazione della successiva graduatoria definitiva. 5. Il ricorso va presentato presso gli Uffici del Protocollo Comunale entro il termine previsto al comma 2, e deve essere sottoscritto a pena di nullità. 6. La Commissione si riunisce due volte l anno nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 luglio e tra il 20 ottobre e il 20 novembre e provvede ad esaminare le domande pervenute al protocollo generale entro i 6 giorni di calendario antecedenti la data della seduta indetta per la formulazione della graduatoria provvisoria. 12

7. L'intera procedura di istruttoria, valutazione e decisione in merito alle domande di intervento deve svolgersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 8. Al momento dell assegnazione l utente o il nucleo familiare avente diritto all alloggio è soggetto alla verifica dei requisiti. Ove si accerti la mancanza dei requisiti previsti dall art.4 Regolamento, la Commissione procede all esclusione dalla graduatoria dandone comunicazione all interessato tramite l assistente sociale responsabile del procedimento. Ove invece si accertasse, in permanenza dei requisiti, una variazione delle condizioni, la Commissione procederà al relativo aggiornamento della graduatoria. Art. 11 - Modalità di assegnazione in concessione / locazione 1. L'individuazione del soggetto destinatario/assegnatario degli alloggi di cui all'art. 2 avviene con Determina Dirigenziale. In base a tale provvedimento il soggetto gestore o proprietario provvederà a invitare il beneficiario per la stipula dell'atto di concessione/ locazione e per la successiva consegna dell'alloggio. 2. I beneficiari degli interventi ed il soggetto gestore/proprietario procedono alla sottoscrizione di un atto di concessione/locazione in cui vengono indicati la durata del rapporto ed i rispettivi obblighi previsti agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. 3. Gli alloggi sono assegnati in base alla graduatoria di cui all'art. 9. Nell'assegnazione si tiene conto della metratura dell'alloggio in relazione al nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine si applicano i criteri indicati dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96. 4. La Commissione può disporre in ogni momento accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art.4. Qualora risulti che l'assegnazione sia stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. 5. L atto di concessione dovrà prevedere l'espressa riserva per la Commissione di emergenza abitativa, in caso di modifica della situazione del nucleo familiare in relazione alla tipologia degli appartamenti, e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, di rideterminare le assegnazioni effettuate, disponendo il passaggio dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse, previo parere obbligatorio dell Assistente Sociale responsabile del procedimento. In caso di rifiuto ingiustificato da parte del nucleo familiare destinatario si procederà alla revoca dell'assegnazione secondo le procedure previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 13

La commissione può attivare la procedura di mobilità anche su richiesta degli interessati al fine dell eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi. In casi di particolare emergenza, e per limitati periodi di tempo, dietro parere delle Assistenti Sociali responsabili del procedimento, si possono disporre le assegnazioni dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari. In caso di rifiuto alla coabitazione il Dirigente non procede all'assegnazione e rinvia all'esame della commissione, la quale, ove ritenga ingiustificato il rifiuto, sentite le parti, può disporre la chiusura del procedimento e l eventuale esclusione dalla graduatoria. 6. La valutazione ed il monitoraggio sono svolti dall'assistente sociale di riferimento all'interno del percorso assistenziale attivato. Analogamente, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi a favore dei soggetti coinvolti in percorsi socioterapeutici di, è svolta dai servizi territoriali titolari del percorso riabilitativo-terapeutico. 7. Nessuna assegnazione/concessione di medio o lungo periodo potrà essere effettuata fuori dalla procedura indicata nel presente regolamento. Art.12- Annullamento e risoluzione dell'atto di assegnazione/concessione 1. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 17, l'atto di assegnazione è annullato quando: a) l'assegnazione dell'alloggio sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione; b) l'assegnazione sia avvenuta sulla base di dichiarazione mendaci o di documentazioni risultate false; 2. La rinuncia, indirizzata al Presidente della Commissione, deve essere presentata all Ufficio Protocollo Comunale entro 7 giorni dall assegnazione. 3. In caso di rinuncia senza giustificato motivo dell'alloggio proposto, la Commissione emergenza abitativa, previo accertamento delle condizioni di cui sopra, invia all'assegnatario lettera raccomandata nella quale sono indicati i motivi dell'annullamento dell'atto di assegnazione/concessione, attribuendo un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni scritte o documenti secondo quanto previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 4. La Commissione tramite determina dirigenziale pronuncia l'annullamento dell'assegnazione o dichiara l'insussistenza di motivi per procedervi nei successivi quindici giorni alla presentazione delle osservazioni e dei documenti di cui sopra. 14

5. L annullamento dell assegnazione in costanza di rapporto di concessione / locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto Art.13- Determinazione della partecipazione economica dei beneficiari 1. Per la concessione temporanea di alloggi le forme di compartecipazione sono determinate, in base alle condizioni reddituali del nucleo, secondo l art.6 del presente regolamento. Art.14- Obblighi dell'amministrazione 1. L Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad accertamenti a campione delle assegnazioni effettuate. Con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione/concessione l'amministrazione comunale e l ente gestore /proprietario si impegna a: a) assicurare la disponibilità dell'alloggio al concessionario; b) adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari in caso di concessione / locazione di alloggi di cui il comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con singoli proprietari o enti. Art.15- Obblighi dell' assegnatario 1. Con la sottoscrizione dell'atto di concessione / locazione oltre agli obblighi in esso previsti l'assegnatario si impegna a : a) prendere possesso e rilasciare l'alloggio nei tempi indicati dall'amministrazione, previa inventariazione dei beni; b) comunicare alla commissione ogni cambiamento di situazione economica o familiare; c) adempiere al versamento delle somme previste come compartecipazione alla spesa per l'utilizzo dell'alloggio concesso nei termini e con le modalità previste nell'atto di concessione / locazione; d) pagare integralmente le utenze domestiche ( acqua, luce e gas) nonché la spesa per lo smaltimento RSU e) far fronte alle spese condominiali e alle spese di ordinaria amministrazione; 15

f) far fronte ai danni eventualmente arrecati all'alloggio e/o alle parti comuni segnalati dal proprietario / gestore entro 15 giorni dalla richiesta di ripristino; g) al pagamento dei conguagli delle utenze domestiche e delle pendenze, entro 15 giorni dalla data della richiesta rilascio dell immobile; h) mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme di civile convivenza Art.16 Possibilità di subentro nell'assegnazione/concessione 1. In caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell'assegnatario di alloggio subentrano nella domanda e/o nell'assegnazione/concessione i componenti del nucleo familiare risultanti alla data del decesso. In caso di subentro nella domanda, il nuovo nucleo ha un mese di tempo per presentare la documentazione necessaria. 2. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, la Commissione, previa verifica dell'assenza di requisiti ostativi, provvede all'eventuale voltura dell'atto di concessione/assegnazione uniformandosi alla decisione del giudice. 3. Per esigenze di assistenza o altri motivi ritenuti rilevanti dalla Commissione, l'assegnatario può ospitare terze persone nell'alloggio assegnato, previa autorizzazione della Commissione e per il periodo di tempo indicato nella stessa autorizzazione. 4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 18, comma 4 e ss. della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96. Art.17- Revoca, decadenza e rilascio. 1. Il Dirigente provvederà con apposito atto a revocare l' assegnazione/concessione dell'alloggio nei casi in cui l'assegnatario: a) non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli; b) abbia ceduto in uso a qualsiasi titolo o sublocato l'alloggio; 16

c) abbia adibito o compiuto nell'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso o compia atti in violazione di quanto stabilito dal contratto di concessione / locazione; d) risulti moroso almeno di tre mensilità del canone di compartecipazione stabilito o risulti moroso per un importo superiore a 750/00 euro per oneri accessori di cui all art. 15 lettere d), e), f), g) del presente Regolamento, per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico (perdita di lavoro, nascita di un figlio); e) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza che rechino grave disturbo o danno agli altri condomini o vicini, così come giudicato dalla Commissione che riceve la segnalazione a tal proposito; f) abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 4; g) ospiti persone terze in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento; h) si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio da quello precedentemente assegnato a seguito di decisione della competente Commissione; i) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di ERP al primo bando utile indetto dal Comune di residenza o presso cui viene svolta l'attività lavorativa. 2. La Commissione valuta la posizione degli assegnatari/concessionari che si trovino nelle situazioni sopra elencate, i quali, salvo casi di particolare e conclamata gravità, sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine di 30 giorni dall avvenuta comunicazione. Qualora, trascorso detto termine la situazione di irregolarità permanga, l'amministrazione competente provvede ad ordinare il rilascio dei locali entro un termine massimo di 30 giorni. 3. La commissione provvederà alla revoca dell assegnazione/concessione dandone comunicazione al soggetto gestore. 4. Il soggetto gestore/proprietario potrà compiere tutti gli atti ordinari, straordinari, amministrativi e giudiziali che si rendessero utili e necessari al rilascio dell alloggio anche con l ausilio delle forze dell ordine e della Polizia Municipale Art. 18- Contributi economici - requisiti di accesso Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento: I cittadini la cui certificazione ISEE sia al di sotto di euro 16.000/00. Cittadini che, ai sensi della Legge Regionale n. 96 del 1996 non siano titolari di diritti reali e personali di godimento su immobili 17

Per coloro che occupano stabilmente un alloggio privato, essere titolari di contratto di locazione regolarmente registrato A) anticipazione contributo L.431/98 E un contributo a carattere eccezionale, che costituisce un anticipazione del contributo spettante ai sensi della L.431/98, erogabile nei casi in cui il cittadino si trovi nell impossibilità, accertata dall ufficio, di attendere l erogazione del contributo statale secondo i tempi previsti dal relativo bando senza che ciò causi gravi conseguenze di ordine socio-familiare. Il contributo cessa nel mese in cui viene erogato il contributo statale per l affitto. In tal caso il contributo statale sarà erogato come conguaglio rispetto alla cifra anticipata. Possono accedere all anticipazione prevista dal presente articolo i cittadini la cui certificazione Isee sia inferiore alla soglia del minimo vitale come definito dal Regolamento Contributi Economici. B) Contributi economici per cittadini alla ricerca di un nuovo alloggio o per la permanenza nell alloggio E un intervento finalizzato a sostenere i cittadini che sono alla ricerca di un alloggio e i cittadini che, pur occupando stabilmente un alloggio privato in locazione, si trovino in condizioni di particolare disagio socio-economico tale che il contributo risulti determinante al fine di evitare lo sfratto. L entità del contributo è stabilita dall Assistente Sociale Responsabile del caso, ai sensi del presente regolamento, sulla base di una valutazione complessiva della capacità economica e della consistenza dell intero nucleo familiare. L entità del contributo è così determinata: B1) Per i soggetti con Isee al di sotto del minimo vitale, come definito nel Regolamento contributi economici, è possibile erogare un contributo come segue: a) Nucleo formato da 1-2 componenti fino ad un massimo di euro 700/00 mensili b) Nucleo formato da 3 a 5 componenti fino ad un massimo di Euro 800/00 mensili c) Nucleo formato da oltre 5 componenti fino ad un massimo di euro 1.000/00 mensili B2) Per i soggetti con Isee compreso fra il minimo vitale ed euro 10.000/00 è possibile l erogazione di un contributo fino alla copertura di 2/3 dell importo massimo rapportato al numero dei componenti come indicati al comma 1 18

B3) Per i soggetti con Isee compreso fra euro 10.000/00 ed euro 16.000/00 è possibile l erogazione di un contributo fino ad un terzo dell importo del massimo rapportato al numero dei componenti come indicati al comma 1. Attraverso il P.A.I. viene determinato l importo del contributo da erogare nell ambito delle fasce sopra indicate. La durata del contributo è di anni 1 (uno). Il contributo è rinnovabile solo se permangono le condizioni di ammissibilità. Se il contributo economico copre totalmente il canone di locazione relativo all alloggio, tale contributo non è cumulabile con altri erogati dal Servizio Sociale del Comune di Viareggio Art. 19 Presentazione delle domande I soggetti di cui all art. 17 devono presentare la domanda attraverso apposito modulo redatto dal Servizio Sociale, che provvede attraverso l Assistente Sociale di riferimento ad accertare la sussistenza dei requisiti. La domanda, indirizzata al Dirigente dei Servizi Socio assistenziali, deve essere presentata all Ufficio Protocollo comunale. Una volta protocollata, viene redatto il P.A.I. dall Assistente Sociale Responsabile del caso, che individua tempi, strumenti e modi per l autoorganizzazione del nucleo o della persona necessari a raggiungere l autosufficienza. Attraverso il P.A.I. vengono determinati gli importi dei contribu I contributi di cui al presente articolo vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio. Entro 30 giorni, decorrenti dalla data della presentazione della domanda presso l Ufficio Protocollo Comunale, il Dirigente esprime parere di congruità finanziaria. Entro i successivi 10 giorni l Assistente Sociale responsabile del procedimento comunica per scritto all interessato l accoglimento o il diniego della domanda. Art. 20 - Modalità di ricorso Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito negativo della domanda l interessato può presentare opposizione scritta al Dirigente dei Servizi Socioassistenziali del Comune di Viareggio. Il ricorso deve contenere motivazioni e controdeduzioni relative alla richiesta di riesame della pratica. 19

L esame del ricorso avviene entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, a seguito del quale viene fatta comunicazione scritta all interessato. Art. 21- Forme di tutela 1. Contro i provvedimenti ritenuti lesivi dei propri interessi i richiedenti possono presentare istanza nei modi previsti dallo Statuto e dalle delibere attuative. Art. 22- Trattamento dei dati personali 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste. 2. Il richiedente ha facoltà di esercitare il diritto di accesso di cui all art.7 D.L.G.S. 196/2003 e successive modificazioni. Art.23- Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva 1. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio ed abroga il precedente Regolamento approvato con Delibera C.C. 71 dell 8/11/2006. 2. L'entrata in vigore del presente regolamento sarà resa pubblica anche mediante deposito dello stesso presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico e presso il Segretariato sociale, per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta. 3. I contenuti del presente regolamento sono inseriti all'interno delle iniziative di comunicazione istituzionale attivate dal Comune di Viareggio. 4. Per i soggetti già assegnatari di alloggi in forza del precedente Regolamento, quanto disposto nel presente Regolamento relativamente alla misura del contributo di compartecipazione e limiti di reddito sarà applicabile a far data dall 1/1/2011. 5. Per i soggetti destinatari dei contributi economici ottenuti in forza del precedente Regolamento quanto disposto nel presente Regolamento relativamente alla misura del contributo economico sarà applicabile a partire dall 1.1.2011. 20