COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO



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COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato con delibera di C.C. N. 10 del 21 marzo 2011)

INDICE Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento Art. 2 Agevolazioni in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Art. 3 Agevolazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni Art. 4 Cumulabilità Art. 5 Soggetti beneficiari Art. 6 Presentazione delle domande moralità di concessione delle agevolazioni Art. 7 Attività di controllo Art. 8 Tutela dei dati personali Art. 9 Pubblicità del regolamento e degli atti Art. 10 Entrata in vigore

ART. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni in materia di tributi comunali, ai sensi di quanto previsto dall art. 10 D. Lgs. 31.3.1998 n. 114, a favore dei soggetti beneficiari di cui all art. 5 del presente regolamento, nell ambito degli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico, intendendosi per centro storico la zona A della Ripartizione Territoriale Piano Pubblici Esercizi, per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico quale luogo di significativo interesse storico, ambientale, tradizionale e culturale del Comune, anche a favore di insediamenti di attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternative rispetto all offerta esistente. 2. Le misure di agevolazione tributaria consistono nell esenzione dal pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni e si intendono applicabili con riferimento ai soli immobili/occupazioni direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento delle nuove attività da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui al successivo art. 5, che inizieranno, subentreranno o trasferiranno la propria attività di esercizio commerciale nell area del centro storico definito ai sensi del comma 1 di questo articolo. 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata limitata ai primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell attività commerciale e previa verifica di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa. 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materia di entrate tributarie. ART. 2 Agevolazioni in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale e/o la contestuale richiesta di occupazione TOSAP, i titolari di partita I.V.A. per le attività di cui all articolo 1 del presente regolamento, sono esentati dal pagamento della TOSAP, se dovuta, per le occupazioni sia a carattere permanente che temporaneo connesse all esercizio delle attività commerciali, secondo le tariffe in vigore per le singole annualità. 2. I soggetti che usufruiscono dell agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. L agevolazione suddetta è valida anche nel caso in cui vi sia un subentro nell attività entro i primi tre anni dalla presentazione della denuncia iniziale. 3. L agevolazione cessa di aver efficacia, ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal quarto anno successivo a quello di inizio dell attività. ART. 3 Agevolazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale e/o la contestuale richiesta di occupazione TARSU, i titolari di partita I.V.A. per le attività di cui all articolo 1 del presente regolamento, sono esentati dal pagamento della TARSU nella misura dovuta in base alla tipologia di attività, metratura occupata e ubicazione dei locali presso i quali viene esercitata l attività commerciale, secondo le tariffe in vigore per le singole annualità.

2. I soggetti che usufruiscono dell agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Il mancato rispetto comporterà l applicazione delle sanzioni vigenti. 3. L agevolazione cessa di aver efficacia, ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal quarto anno successivo a quello di inizio dell attività. ART. 4 Cumulabilità 1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati. ART. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento i titolari dei nuovi insediamenti per le attività commerciali, anche innovative, e di servizi, purchè esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2011, come dovrà risultare dalla documentazione relativa alle domande di inizio attività (sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale). Per titolare d impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita. 2. L impresa, o ditta individuale, dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Mozzanica, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento delle nuove attività. 3. Le agevolazioni possono essere fruite in eguale misura anche dall eventuale subentrante qualora il subentro sia riferito a nuova attività con decorrenza dal primo gennaio 2011 e il subentro avvenga entro il terzo anno dall inizio dell attività. ART. 6 Presentazione delle domande Modalità di concessione delle agevolazioni 1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al Comune di Mozzanica entro il termine perentorio del 20 gennaio dell anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l apposito modulo autocertificazione, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al precedente articolo 5. 2. Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata r.r. o inviate tramite fax o presentate direttamente all Ufficio Protocollo del Comune di Mozzanica o telematicamente utilizzando la posta elettronica certificata. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Qualora in termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

3. Il termine indicato al precedente comma 1 è perentorio. Le domande pervenute tardivamente saranno considerate nulle. 4. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TOSAP e T.A.R.S.U. da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento per le attività già in essere alla data del 31/12/2010. ART. 7 Attività di controllo 1. L Ufficio Tributi del Comune di Mozzanica provvede al controllo delle domande autocertificazioni di cui al precedente articolo 6 entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di presentazione da parte dei contribuenti. 2. I Contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l Ufficio Tributi provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge. ART. 8 Tutela dei dati personali 1. Il Comune di Mozzanica garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 9 Pubblicità del regolamento e degli atti 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato secondo le norme previste dall art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69 (pubblicazione sul proprio sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi). ART. 10 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, entrerà in vigore, ai sensi dell art. 7 dello statuto del Comune di Mozzanica e dell art. dell art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, dopo la ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio on line dell Ente.