DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA



Documenti analoghi
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

COMUNE DI RUFFANO REGOLAMENTO COMUNALE DELL UFFICIO CONTENZIOSO

ART. 1 OGGETTO ART. 2 COMPITI E FUNZIONI

EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del

PROVINCIA DI CROTONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE

C O M U N E D I VIBO VALENTIA

Regolamento di organizzazione dell Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo.

REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Avvocatura TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 8 D.Lgs. n. 33/2013

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO SULL ORGANIZZAZIONE, L ATTIVITA E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AVVOCATURA

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

ALLEGATO A Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 149

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

CITTA DI CASTELVETRANO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Servizio Centrale Avvocatura /041 Avvocatura Comunale CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

Codice Fiscale e Partita Iva n

OGGETTO: Fondo per le risorse decentrate del personale di categoria anno Costituzione.

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

Parametri d.m. 140/2012

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

Delibera del Direttore Generale n. 577 del 11/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

Direzione Servizi Tecnici per l'edilizia Pubblica /060 Servizio Edilzia per la Cultura CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

RISOLUZIONE N. 195/E

COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI. Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

D. Lgs. 198/06. Legittimazione processuale della Consigliera di Parita' regionale. Impegno di spesa di Euro 5.000,00. Capitolo Bilancio 2013.

CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI. Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE AGLI AVVOCATI ESTERNI

COMUNE DI CAVAION VERONESE PROVINCIA DI VERONA UFFICIO TRIBUTI ECOLOGIA - RISORSE UMANE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

I rappresentanti dell Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali,

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale. n. 67 dd

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO. n. 24 del 18/04/2013

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER S SATISFACTION E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell Agenzia Industrie Difesa per l anno 2013

COMPENSI PROFESSIONALI ED ALTRE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE di MOTTA VISCONTI. Regolamento sulla formazione del personale

COMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari

RISOLUZIONE N. 328/E

Città di Potenza REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DEL COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

COMUNE DI (PROVINCIA DI NUORO) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Comune di Baranzate Provincia di Milano

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a , ,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a , ,00

RISOLUZIONE N. 121/E

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

CONCORDANO Art. 1 PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

OMISSIS. La seduta del Collegio viene sospesa alle ore 17 e aggiornata alle ore 8.30 del giorno successivo, 25 giugno * * *

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI STRAMBINELLO ANNO 2012

COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE, COMMERCIO

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Università degli Studi di Palermo

Accordo 12 dicembre 2012 Recupero scatti di anzianità

TARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Provincia di Ferrara. SETTORE II Affari Generali, Pubblica Istruzione, Personale, Contenzioso e Assicurazioni Servizio Personale

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

Oggetto: VERIFICA DELL ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) Termine per la conclusione dell iter

TITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.

RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE

Il Contratto Professionale ed i compensi

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO

Tabelle Contributo Unificato C.U.

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 438 di data 5 ottobre 2015

Transcript:

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA Approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 14.1.2013

INDICE: Art. 1 Oggetto della disciplina del riconoscimento dei compensi ai legali interni a seguito provvedimenti giurisdizionali favorevoli pag. 3 Art. 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per il riconoscimento dei compensi professionali ai legali interni pag. 4 Art. 3 Modalità di erogazione dei compensi professionali pag. 4 Art. 4 Compatibilità con altre forme di incentivi retributivi pag. 5 Pagina 2 di 5

Art. 1 Oggetto della Disciplina del riconoscimento dei compensi ai legali interni a seguito provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Il presente articolo concerne la disciplina delle modalità della corresponsione dei compensi professionali che sono riconosciuti in via esclusiva agli avvocati della struttura legale interna, incaricati del contenzioso giudiziario nell interesse della Provincia in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l Amministrazione. In applicazione dei disposti contrattuali di cui all art. 37 CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - e art. 27 CCNL 14/09/2000 - personale non dirigente - del comparto autonomie locali, vengono riconosciuti ai legali interni compensi professionali riferiti e correlati al seguente presupposto di fatto: 1. sentenza di condanna della parte avversa soccombente al rimborso delle spese legali; 2. sentenza favorevole per l ente a spese compensate. In relazione al punto 1) ai legali dell avvocatura interna sono attribuiti gli onorari e le competenze liquidati dagli organi giudiziari, ed introitati dalla Provincia, a seguito della soccombenza delle controparti ai sensi ed effetti dell art. 69, comma 2 del DPR 268/87. In relazione al punto 2) per sentenza favorevole si intendono i provvedimenti giudiziari disposti dall autorità giurisdizionale in tutti i casi in cui sia stato statuito il rigetto formale o sostanziale delle domande proposte da controparte con spese compensate tra le parti ed, in particolare, i seguenti provvedimenti giurisdizionali resi in ogni stato e grado di giudizio: a) sentenze favorevoli in giudizi civili o tributari; b) sentenze in giudizi amministrativi che vedano coinvolta la Provincia di MB in veste sia di ricorrente che di resistente e/o di controinteressata e che non incidano negativamente sul provvedimento impugnato assunto dall Ente nel senso che il definito giudizio confermi l efficacia e l esecutività dei provvedimenti provinciali. In particolare rientrano tra i provvedimenti giudiziari di cui sopra e quindi nella fattispecie sentenza favorevole tutte le sentenze ed altresì i decreti presidenziali che dichiarino l irricevibilità e/o l inammissibilità e/o l improcedibilità del ricorso di controparte, la perenzione di giudizi instaurati da parti avverse, il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza di interesse o ogni altra formula di rito con effetti sostanzialmente equipollenti favorevoli per la posizione soggettiva sostanziale dell Ente; c) sentenze che riconoscano il diritto al risarcimento dei danni in favore dell Ente a seguito di costituzione di parte civile della Provincia di MB in procedimenti penali; d) conciliazioni e transazioni giudiziali che comportino l abbandono definitivo del contenzioso instaurato avverso l Ente ed il correlato abbandono di ogni pretesa patrimoniale o non patrimoniale nei confronti dell Ente. A tal proposito si intendono rilevanti le sole transazioni per le quali la normativa sostanziale o processuale preveda la formazione del titolo esecutivo; e) sentenze e/o provvedimenti analoghi che dichiarino estinto il giudizio civile per rinunzia agli atti della parte avversaria ovvero che dichiarino la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell art. 309 c.p.c. per fatto riconducibile alla parte avversa; f) ordinanze cautelari nei giudizi amministrativi in cui sia stato disposto il rigetto di istanze di sospensiva formulate da parte avversa ed in tal senso confermata Pagina 3 di 5

l efficacia e l esecutività di provvedimenti amministrativi provinciali gravati in sede cautelare. I compensi professionali sono attribuiti esclusivamente ai professionisti legali nelle controversie direttamente seguite dai medesimi avanti i vari organi giurisdizionali anche ove la struttura dell Avvocatura si sia avvalsa di domiciliatari nominati per ragioni processuali. Art. 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per il riconoscimento dei compensi professionali ai legali interni La Provincia prevede idoneo stanziamento di spesa per i compensi professionali spettanti agli Avvocati interni che confluiranno in apposito Fondo costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi: importi introitati dalla Provincia a seguito di provvedimento giudiziale di condanna al pagamento delle spese in capo alla parte avversa; in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l Ente a spese compensate fra le parti, i legali dell Avvocatura produrranno notule di valenza interna. Tali notule saranno rapportate ai valori minimi previsti dal tariffario professionale forense fino all entrata in vigore del D.L. 24.1.2012 n. 1 (art. 9), convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, e comunque fino alla vigenza del regolamento disposto con decreto 20.7.2012, n. 140 dal Ministero della Giustizia che costituisce norma di riferimento e parametrale per la stesura delle nuove notule. Per le cause in materia di appalti, il cui oggetto corrisponde ad una valorizzazione economica pari o superiore a 500.000, fino all entrata in vigore del citato regolamento la notula di valenza interna sarà elaborata rapportandosi alla media dei valori di tariffario professionale ed esattamente ai riferimenti validi fino al decreto 20.7.2012 n. 140 e successivamente in riferimento al medesimo decreto. Tutti gli oneri comunque gravanti sulle somme ripartite sono inclusi nel fondo ivi compreso ogni onere fiscale e/o previdenziale a carico del datore di lavoro. I compensi spettanti ai legali interni sono differentemente attribuiti a seconda che il mandato ad litem sia congiunto o disgiunto. In caso di mandato congiunto: il 40% dei compensi è riconosciuto al legale interno estensore degli atti della causa; il restante 60% è ripartito tra i legali interni compreso l estensore degli atti di causa. In caso di mandato disgiunto l intero compenso è riconosciuto al solo legale incaricato. La spesa destinata alla corresponsione dei compensi professionali ai legali interni transita nelle risorse di cui all art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL 1/4/1999 comparto categorie professionali e all art. 26, comma 1, lett.e) del CCNL 23/121999 area dirigenza. Essa concorre al rispetto dei saldi di cui all art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, nella sola ipotesi di spese legali compensate. Art. 3 Modalità di erogazione dei compensi professionali La liquidazione verrà effettuata trimestralmente inserendo nell apposito prospetto riepilogativo, redatto e sottoscritto dal responsabile dell Avvocatura Provinciale, gli Pagina 4 di 5

importi dei corrispettivi che risultano dalle note spese che conseguono a provvedimenti giurisdizionali favorevoli a spese compensate ovvero dagli introiti che derivano dall eventuale condanna delle controparti. I compensi di cui sopra sono liquidati ai legali interni nelle competenze stipendiali del secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione di riparto dei compensi. Art. 4 Compatibilità con altre forme di incentivi retributivi. I compensi derivanti da pronunce di condanna della controparte in controversie nelle quali la Provincia è assistita dalla propria Avvocatura interna, non interagiscono con la retribuzione di risultato, in quanto connessa all esito della valutazione della performance prevista dal D.Lgs 27.10.2009 n. 150, successivo sia all art 37 del CCNL 23.12.1999 sia all art 27 CCNL 14.9.2000. I compensi di toga che derivano da soccombenza della controparte con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio sono interamente devoluti agli Avvocati pubblici della Provincia. I compensi che scaturiscono da compensazione delle spese di giudizio disposte dal giudice, parcellati assumendo come parametro di calcolo il minimo della tariffa professionale vigente al momento della pronuncia del giudice (cfr art. 2), sono abbattuti: - del 10% per l avvocato estensore degli atti e patrocinatore in udienza - del 50% per gli altri avvocati dell avvocatura provinciale. I risparmi così ottenuti sono acquisiti al bilancio dell ente. Pagina 5 di 5