DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA Approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 14.1.2013
INDICE: Art. 1 Oggetto della disciplina del riconoscimento dei compensi ai legali interni a seguito provvedimenti giurisdizionali favorevoli pag. 3 Art. 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per il riconoscimento dei compensi professionali ai legali interni pag. 4 Art. 3 Modalità di erogazione dei compensi professionali pag. 4 Art. 4 Compatibilità con altre forme di incentivi retributivi pag. 5 Pagina 2 di 5
Art. 1 Oggetto della Disciplina del riconoscimento dei compensi ai legali interni a seguito provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Il presente articolo concerne la disciplina delle modalità della corresponsione dei compensi professionali che sono riconosciuti in via esclusiva agli avvocati della struttura legale interna, incaricati del contenzioso giudiziario nell interesse della Provincia in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l Amministrazione. In applicazione dei disposti contrattuali di cui all art. 37 CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - e art. 27 CCNL 14/09/2000 - personale non dirigente - del comparto autonomie locali, vengono riconosciuti ai legali interni compensi professionali riferiti e correlati al seguente presupposto di fatto: 1. sentenza di condanna della parte avversa soccombente al rimborso delle spese legali; 2. sentenza favorevole per l ente a spese compensate. In relazione al punto 1) ai legali dell avvocatura interna sono attribuiti gli onorari e le competenze liquidati dagli organi giudiziari, ed introitati dalla Provincia, a seguito della soccombenza delle controparti ai sensi ed effetti dell art. 69, comma 2 del DPR 268/87. In relazione al punto 2) per sentenza favorevole si intendono i provvedimenti giudiziari disposti dall autorità giurisdizionale in tutti i casi in cui sia stato statuito il rigetto formale o sostanziale delle domande proposte da controparte con spese compensate tra le parti ed, in particolare, i seguenti provvedimenti giurisdizionali resi in ogni stato e grado di giudizio: a) sentenze favorevoli in giudizi civili o tributari; b) sentenze in giudizi amministrativi che vedano coinvolta la Provincia di MB in veste sia di ricorrente che di resistente e/o di controinteressata e che non incidano negativamente sul provvedimento impugnato assunto dall Ente nel senso che il definito giudizio confermi l efficacia e l esecutività dei provvedimenti provinciali. In particolare rientrano tra i provvedimenti giudiziari di cui sopra e quindi nella fattispecie sentenza favorevole tutte le sentenze ed altresì i decreti presidenziali che dichiarino l irricevibilità e/o l inammissibilità e/o l improcedibilità del ricorso di controparte, la perenzione di giudizi instaurati da parti avverse, il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza di interesse o ogni altra formula di rito con effetti sostanzialmente equipollenti favorevoli per la posizione soggettiva sostanziale dell Ente; c) sentenze che riconoscano il diritto al risarcimento dei danni in favore dell Ente a seguito di costituzione di parte civile della Provincia di MB in procedimenti penali; d) conciliazioni e transazioni giudiziali che comportino l abbandono definitivo del contenzioso instaurato avverso l Ente ed il correlato abbandono di ogni pretesa patrimoniale o non patrimoniale nei confronti dell Ente. A tal proposito si intendono rilevanti le sole transazioni per le quali la normativa sostanziale o processuale preveda la formazione del titolo esecutivo; e) sentenze e/o provvedimenti analoghi che dichiarino estinto il giudizio civile per rinunzia agli atti della parte avversaria ovvero che dichiarino la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell art. 309 c.p.c. per fatto riconducibile alla parte avversa; f) ordinanze cautelari nei giudizi amministrativi in cui sia stato disposto il rigetto di istanze di sospensiva formulate da parte avversa ed in tal senso confermata Pagina 3 di 5
l efficacia e l esecutività di provvedimenti amministrativi provinciali gravati in sede cautelare. I compensi professionali sono attribuiti esclusivamente ai professionisti legali nelle controversie direttamente seguite dai medesimi avanti i vari organi giurisdizionali anche ove la struttura dell Avvocatura si sia avvalsa di domiciliatari nominati per ragioni processuali. Art. 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per il riconoscimento dei compensi professionali ai legali interni La Provincia prevede idoneo stanziamento di spesa per i compensi professionali spettanti agli Avvocati interni che confluiranno in apposito Fondo costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi: importi introitati dalla Provincia a seguito di provvedimento giudiziale di condanna al pagamento delle spese in capo alla parte avversa; in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l Ente a spese compensate fra le parti, i legali dell Avvocatura produrranno notule di valenza interna. Tali notule saranno rapportate ai valori minimi previsti dal tariffario professionale forense fino all entrata in vigore del D.L. 24.1.2012 n. 1 (art. 9), convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, e comunque fino alla vigenza del regolamento disposto con decreto 20.7.2012, n. 140 dal Ministero della Giustizia che costituisce norma di riferimento e parametrale per la stesura delle nuove notule. Per le cause in materia di appalti, il cui oggetto corrisponde ad una valorizzazione economica pari o superiore a 500.000, fino all entrata in vigore del citato regolamento la notula di valenza interna sarà elaborata rapportandosi alla media dei valori di tariffario professionale ed esattamente ai riferimenti validi fino al decreto 20.7.2012 n. 140 e successivamente in riferimento al medesimo decreto. Tutti gli oneri comunque gravanti sulle somme ripartite sono inclusi nel fondo ivi compreso ogni onere fiscale e/o previdenziale a carico del datore di lavoro. I compensi spettanti ai legali interni sono differentemente attribuiti a seconda che il mandato ad litem sia congiunto o disgiunto. In caso di mandato congiunto: il 40% dei compensi è riconosciuto al legale interno estensore degli atti della causa; il restante 60% è ripartito tra i legali interni compreso l estensore degli atti di causa. In caso di mandato disgiunto l intero compenso è riconosciuto al solo legale incaricato. La spesa destinata alla corresponsione dei compensi professionali ai legali interni transita nelle risorse di cui all art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL 1/4/1999 comparto categorie professionali e all art. 26, comma 1, lett.e) del CCNL 23/121999 area dirigenza. Essa concorre al rispetto dei saldi di cui all art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, nella sola ipotesi di spese legali compensate. Art. 3 Modalità di erogazione dei compensi professionali La liquidazione verrà effettuata trimestralmente inserendo nell apposito prospetto riepilogativo, redatto e sottoscritto dal responsabile dell Avvocatura Provinciale, gli Pagina 4 di 5
importi dei corrispettivi che risultano dalle note spese che conseguono a provvedimenti giurisdizionali favorevoli a spese compensate ovvero dagli introiti che derivano dall eventuale condanna delle controparti. I compensi di cui sopra sono liquidati ai legali interni nelle competenze stipendiali del secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione di riparto dei compensi. Art. 4 Compatibilità con altre forme di incentivi retributivi. I compensi derivanti da pronunce di condanna della controparte in controversie nelle quali la Provincia è assistita dalla propria Avvocatura interna, non interagiscono con la retribuzione di risultato, in quanto connessa all esito della valutazione della performance prevista dal D.Lgs 27.10.2009 n. 150, successivo sia all art 37 del CCNL 23.12.1999 sia all art 27 CCNL 14.9.2000. I compensi di toga che derivano da soccombenza della controparte con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio sono interamente devoluti agli Avvocati pubblici della Provincia. I compensi che scaturiscono da compensazione delle spese di giudizio disposte dal giudice, parcellati assumendo come parametro di calcolo il minimo della tariffa professionale vigente al momento della pronuncia del giudice (cfr art. 2), sono abbattuti: - del 10% per l avvocato estensore degli atti e patrocinatore in udienza - del 50% per gli altri avvocati dell avvocatura provinciale. I risparmi così ottenuti sono acquisiti al bilancio dell ente. Pagina 5 di 5