DPR 115/2002; Testo Unico sulle spese di Giustizia Art. 81. Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal Consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione ; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni. 3) È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 4) L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia. Tale disposizione esige che l'elenco dei difensori per il patrocinio venga suddiviso per specializzazione e materia. Circa la condizione dell assenza di sanzioni disciplinari superiori all avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda, e l irrogazione di tale sanzione nel periodo in cui l avvocato sia iscritto nell elenco speciale, è bene sottolineare come la sanzione disciplinare produca i suoi effetti immediatamente, "con efficacia esecutiva", con il conforto del dato letterale della norma in esame che non fa riferimento né all'esecutività della sanzione inflitta né alla irrevocabilità del provvedimento ( TAR Sardegna 09.05.2003 in Rassegna Forense 2003-3-621). [ È utile ricordare che le sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli degli Ordini producono effetti solo dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione della decisione o - diversamente - a seguito della decisione del Consiglio Nazionale Forense ( art. 50, comma 6, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) ] La sanzione disciplinare, quindi, nella materia de qua, esplica i propri effetti preclusivi, ostativi e di decadenza, immediatamente. Si sottolinea la gravità della cancellazione dall elenco nell ipotesi in cui l avvocato dovesse ottenere l assoluzione, o la riduzione della condanna all avvertimento, in sede di gravame. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 1
L avvocato che sia stato cancellato dall elenco a cagione dell irrogazione di una sanzione superiore all avvertimento, può invocare ed ottenere il reinserimento nell'elenco medesimo, previa nuova istanza, dopo che siano decorsi cinque anni dalla data della sanzione. Si evidenziano: T.A.R. Friuli-V. Giulia, 26/01/2004, n.14 E' doveroso, da parte del competente Consiglio dell'ordine, il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del legale che si è visto infliggere la sanzione dell'avvertimento scritto, ricompreso dalla legge nel novero delle sanzioni disciplinari, essendo tale domanda condizionata all'assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 81, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Trib. (Decr.) Gela, 26/11/2003 Il difensore non iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocino a spese dello Stato non ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività prestata a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. In Gius, 2004, 2300 Art. 85 Divieto di percepire compensi o rimborsi. 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. Viene quindi prescritto il divieto di instaurare qualsiasi rapporto economico diretto con il beneficiario dell istituto in esame, rimanendo integralmente ed esclusivamente devoluto alla valutazione del giudice competente la quantificazione del compenso professionale dovuto con il limite della liquidazione di una somma pari a non oltre il 50% della parcella redatta secondo i valori medi tra il minimo ed il massimo. Il professionista non potrà quindi richiedere, a nessun titolo, alcun compenso o rimborso. La sanzione della nullità si applica a qualsiasi atto e/o patto. Come sancito dal comma n 3 della norma in esame, la violazione del divieto costituisce comportamento gravemente rilevante sul piano deontologico, per il quale segue, necessariamente, un procedimento disciplinare, per l'applicazione delle sanzioni sostanziali previste dalla legge. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 2
Art. 128. Obbligo a carico del difensore. II difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. La presente disposizione va letta ed integrata con quanto sancito dal successivo art. 134 t.u. in quanto la rivalsa da parte dello Stato sulla parte beneficiaria, nell ipotesi in cui gli obbligati principali non adempiano, non è prevista in caso di cancellazione della causa dal ruolo. Ecco allora che la legge impone al difensore della parte ammessa di chiedere l'estinzione del procedimento, così da poter lasciare allo Stato la possibilità di rivalsa sulla parte ammessa, così come previsto dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 134 t.u. L'estinzione si avrà con sentenza e nel contraddittorio, su istanza dell avvocato. L inosservanza di tale disposizione ha rilievo disciplinare. Spesso il giudizio viene abbandonato per intervenuta transazione tra le parti in causa: in questo caso è bene che la parte ammessa al beneficio del patrocinio rinunci al beneficio con espressa dichiarazione depositata in Cancelleria allegando il contributo a spese dello Stato e le spese anticipate dall Erario, salve le ulteriori somme richieste dall Ufficio. Rinunciato al beneficio, la causa potrà essere cancellata senza che alcuno incorra in conseguenze e sanzioni disciplinari. Art. 107. Effetti dell'ammissione. ( nel procedimento penale) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 3
e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le copie degli atti processuali che siano necessarie alla difesa sono gratuite. In ipotesi di condanna, le spese potranno essere ripetute e poste a carico del condannato. Il beneficiario dell istituto in esame può nominare interpreti, investigatori privati e traduttori la cui retribuzione sarà sottoposta al regime delle spese anticipate dallo Stato, anche in assenza di nomina del relativo ausiliario d'ufficio. Qualora intervenisse la revoca del beneficio, lo Stato recupererà le spese soggette al regime di anticipazione, a seconda se ab origine od ex nunc, integralmente o solo quelle successive al provvedimento di revoca. Quanto anticipato a titolo di onorari e spese del difensore del beneficiario sono escluse dal novero di quelle che lo Stato potrà ripetere nei confronti del condannato, mentre potranno essere ripetute le spese processuali che conseguono alla condanna e rimborsate quelle anticipate. Art. 109. Decorrenza degli effetti. ( solo nell ambito del processo penale) Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. Si evidenzia: Cass. pen., Sez. IV, 04/03/2004, n.23590 In materia di patrocinio a spese dello Stato, gli effetti dell'ammissione decorrono "dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi" (si veda l'articolo 109 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115). Ne deriva, per un verso, che non è rilevante ex se la data di emissione del decreto di ammissione, anche perché, pur essendo previsti termini rigorosi per la decisione sull'istanza (si veda l'articolo 96 del D.P.R. 115 del 2002: i "dieci giorni successivi" a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta ovvero "immediatamente" se la stessa è presentata in udienza), il condizionare gli effetti del beneficio alla decisione del giudice potrebbe determinare una limitazione dei medesimi non riconducibile alla condotta dell'istante. Ne deriva, per altro verso, anche l'inammissibilità di qualsivoglia interpretazione che, invece, volesse addirittura anticipare gli effetti del beneficio rispetto alla data di presentazione dell'istanza (ovvero alla data in cui l'interessato ha fatto riserva di presentare l'istanza). Una tale interpretazione non troverebbe alcuna legittimazione né nella lettera della norma, né nella ratio della medesima, chiaramente ispirata all'esigenza di certezza che solo la presentazione formale dell'istanza (o la riserva di presentazione dell'istanza) può dare, consentendo al giudice, in sede di liquidazione, il riscontro sull'attività in concreto svolta nei confronti dell'assistito. In Guida al Diritto, 2004, 26, 74 Cass. pen., Sez. IV, 02/03/2004, n.22885 Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 4
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'interessato che, dopo aver fatto riserva di formulare l'istanza di ammissione, la presenti, tempestivamente, nei successivi venti giorni, ma a procedimento già esaurito, ha comunque interesse a che sia decisa la sua richiesta, in quanto gli effetti dell'ammissione retroagiscono, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al primo atto in cui sia intervenuto il difensore. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto che nel caso di riserva dell'istanza di ammissione al patrocinio il difensore non maturi altro diritto che quello al compenso per gli atti successivi al suo primo intervento). In Riv. Pen., 2005, 617. Art. 131. Effetti dell'ammissione al patrocinio. ( nel procedimento civile, amministrativo, tributario, contabile) Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario; c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 5
Le spese prenotate a debito, sono una annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero. Le spese anticipate dall'erario sono invece spese, competenze ed onorari che vengono effettivamente anticipati. La decorrenza degli effetti, nell ambito civile, è del tutto diversa da quella esaminata nel penale: infatti decorrono dalla data dell ammissione al beneficio non essendo prevista nel processo civile alcuna eccezione sul punto, come è invece prevista dall art. 109 per il processo penale. Tanto è stato oggetto di specifica Circolare Ministeriale di chiarimento ( Min. Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, n 8547/2011 del 06.06.2011). Art. 132. Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge. Art. 133. Pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. La liquidazione, come ovvio, è slegata dall esito del procedimento ed avviene anche in caso di soccombenza. In ogni caso, nel caso di condanna della parte soccombente non ammessa al beneficio, gli importi del successivo decreto di liquidazione a favore del legale della parte ammessa non potrebbero che essere uguali a quelli della sentenza, in quanto diversamente si verrebbe a determinare una situazione quanto meno imbarazzante. La parte soccombente verrebbe condannata a rifondere allo Stato una somma superiore o inferiore a quella poi liquidata in favore del legale della parte ammessa, determinandosi, a seconda dei casi, un indebito arricchimento on una perdita in danno dello Stato che non trovano giustificazione né fondamento logico e normativo. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 6
Si evidenzia: Cass. civ., Sez. I, 21/01/2005, n.1345 Allorquando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenga nel corso del giudizio di cassazione, dopo che la parte ammessa al beneficio abbia già nominato un difensore, diverso da quello a spese dello Stato, e questi abbia svolto attività difensiva (nella specie, redazione e deposito del controricorso), la regola posta dall'art. 133 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese della parte soccombente va fatta in favore dello Stato, le spese possono essere liquidate per una quota in favore della parte, per provvedere al pagamento del difensore che ha svolto attività difensiva, e nella restante parte in favore dello Stato. In Mass. Giur. It., 2005 Art. 134. Recupero delle spese. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. IL COMMA 4. BIS DELL ART. 76 del DPR 115/2002 Recentemente l art. 76 TUSG è stato modificato dalla Legge di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 125, c.d. Decreto sicurezza (L. 24.7.2008 n. 125, entrata in vigore il 26.7.2008) mediante, l aggiunta di un comma 4 bis. Con questo comma il Legislatore ha inteso restringere l ambito dei soggetti ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, introducendo una presunzione di abbienza per chi abbia riportato una condanna definitiva per alcuni gravi reati commessi a scopo di lucro. Purtroppo, l assenza di qualsivoglia norma transitoria comporta problemi gravi e di non facile soluzione per tutte le pratiche pendenti. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 7
Va innanzitutto osservato che, a differenza delle altre previsioni di situazioni ostative all ammissione (art. 91 per il settore penale: indagati, imputati o condannati per reati fiscali; art. 121 per il settore civile: cause di cessione di crediti), questa nuova causa ostativa riguarda tutti i settori (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario). In secondo luogo, si può osservare che valendo la presunzione di abbienza ai fini del presente decreto così testualmente recita il nuovo comma 4 bis ne dovrebbe conseguire che la nuova regola non valga solamente ai fini dell ammissione, ma anche della revoca dell ammissione e della liquidazione dei compensi. La presunzione pareva non ammettere prova contraria con la violazione del principio di cui all art. 24 Cost. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, d.p.r. 115/2002 si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 14.04.2010 n 139, dichiarando l illegittimità costituzionale dell art. 76, comma 4-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui, stabilendo che, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. Caso sollevato dal Tribunale di Catania, con ordinanza del 17 luglio 2009, sulla questione di legittimità costituzionale dell art. 76, comma 4-bis, d.p.r. 115/2002, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2 e 3, Cost., nella parte in cui, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 291-quater, d.p.r. 43/1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), limitatamente alle fattispecie aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, d.p.r. 309/1990 (Testo unico delle leggi in material di disciplina delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416- bis c.p., ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni di stampo mafioso, esclude la possibilità di dimostrare, al fine dell ammissione al patrocinio gratuito, l indisponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell art. 76, comma 1, d.p.r. 115/2002. Precisato che il diritto all accesso al patrocinio a spese dello Stato può essere regolato in maniera differente, per i non abbienti, solo in presenza di altri principi costituzionali da salvaguardare per garantire la tutela di beni individuali o collettivi di pari meritevolezza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità dell art. 76, comma 4-bis, d.p.r. 115/2002, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette prova contraria. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 8
In sintesi, il patrocinio a spese dello Stato è escluso, salvo prova contraria, per tutti i soggetti condannati per gravi reati, quali: - associazione a delinquere di stampo mafioso; - associazione a fine di spaccio di stupefacenti; - associazione a fine di contrabbando; - spaccio di stupefacenti aggravato; - reati commessi per agevolare l attività di associazioni mafiose. Il legislatore ha forse voluto cristallizzare quanto era già emerso a livello giurisprudenziale, essendo già riconosciuto al giudice il potere di valutare, ai fini dell ammissione al beneficio, tutti gli elementi indiziari del reddito del soggetto, con riferimento anche all esistenza di proventi illeciti, derivanti da attività delittuosa, notoriamente non sottoposti a tassazione e con riferimento anche al tenore di vita dell interessato e dei familiari conviventi. (Cass. pen., Sez. IV, 11/4/2007) Lo stesso art. 91 comma 1 lett. a) T.U., già sancisce l esclusione dal beneficio per gli indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell evasione, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. A tale proposito, va segnalata l ordinanza della Corte Costituzionale n. 136 del 19/4/2007, che ha dichiarato inammissibile la questione riguardante l art. 91 comma 1 lett. a) per violazione dell art. 3 Cost., sollevata perché creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra indagati, imputati o condannati per reati tributari e quelli per altri reati, nonché dell art. 24 Cost., per la previsione, per i non abbienti, di una limitazione all accesso al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, di una limitazione del diritto di difesa. Risalta, certamente, l assenza di indicazioni in ordine al tempus commissi delicti, sicché deve ritenersi che la presunzione di reddito valga anche per condanne molto risalenti nel tempo. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 9
COMPETENZE E SPESE DEL GIUDIZIO D IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (Sezioni unite penali, sentenza n. 25931/08) Quando il difensore del non abbiente ha impugnato il decreto di pagamento, perché ritiene inadeguato il compenso riconosciutogli, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al giudizio di opposizione contro il provvedimento incriminato. Ma soltanto a una condizione: che l opposizione proposta dal professionista sia accolta (almeno parzialmente) alla stregua di quanto disposto dagli articoli 91 e 92, commi 1 e 2, Cpc in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che contesta l entità delle somme liquidate dal giudice - spiegano i giudici del massimo consesso nomofilattico - agisce in forza di una propria autonoma legittimazione per la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale che esula dall ambito dell articolo 75 del Dpr 115/02. Ecco perché - aggiungono - il diritto alla liquidazione degli onorari relativi al giudizio di opposizione e l eventuale corrispettivo obbligo del pagamento delle spese di procedimento sono regolati dalle disposizioni ex articoli 91 e 92, commi 1 e 2, Cpc che disciplinano la ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza (passa, dunque, l orientamento sostenuto da due sentenze della quarta sezione: 60/2007 e 10790/02). MINIMI TARIFFARI Con il provvedimento 21 giugno 2011, che non ha precedenti noti nei medesimi termini, il Presidente del Tribunale di Verbania quale capo dell Ufficio giudiziario, in sede di ricorso dell avvocato in opposizione a decreto del Giudice di liquidazione ex art. 170, DPR 115/2002 ha ritenuto che per il processo civile sia possibile procedere alla liquidazione degli onorari, dovuti al difensore che ha patrocinato con spese a carico dello Stato, anche sotto i minimi tariffari. Nell ordinanza de qua è stato richiamato l' art. 130 TU spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), norma che viene interpretata nel senso che: dopo aver determinato il compenso che si ritiene equo tra il minimo ed il medio tariffario, debba computarsi una decurtazione del 50% e - sostiene il Giudice tale circostanza può comportare per alcuni scaglioni talora, addirittura anche in caso di determinazione al massimo sul valore medio, una determinazione effettiva inferiore al minimo tariffario; la norma è del tutto cogente in ragione della responsabilità contabile del Magistrato e del Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 10
funzionario contabile ed è chiaramente eccezionale in ragione di un usuale favore Erarii; pertanto non appare suscettibile di diversa interpretazione." Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 248 del 2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un' effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ma al comma 2, come modificato in sede di conversione, ha statuito espressamente: Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale". Dunque la tariffa professionale è rimasta obbligatoria nei casi individuati dal comma 2 citato, non è obbligatoria in tutti i casi diversi e, stante il disposto legislativo, per il c.d. gratuito patrocinio il giudice dovrà conformarsi alle tariffe e parametrare il compenso all avvocato rispettando i minimi tariffari. Un favor Erarii non è stato previsto dal legislatore. GRATUITO PATROCINIO: È REATO DICHIARARE UN REDDITO FALSO Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 21.09.2011 n 34399 In tema di gratuito patrocinio, integra una responsabilità penale la condotta del cittadino che attesti falsamente con dichiarazione sostitutiva di notorietà di avere un reddito tale da giustificare il gratuito patrocinio, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. La Corte di Cassazione penale ha così stabilito, con la sentenza 13 settembre 2011, n. 34399 che fornire false dichiarazioni per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce, di per sé, reato. La questione è stata condotta all'attenzione della Corte Suprema da una cittadina la quale, condannata in primo e secondo grado per aver falsamente attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di essere nelle condizioni di reddito per avvantaggiarsi dell'assistenza legale gratuita, tacendo la circostanza che marito e cognato con lei conviventi percepivano reddito, Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 11
ricorreva in cassazione deducendo, con un unico motivo, che il reato addebitatole di cui all'art. 95, DPR 115/2002 così come riqualificato dalla Corte territoriale, non potrebbe ritenersi configurato quando il reddito realmente percepito consentirebbe comunque l'accesso al beneficio. La lettura proposta dalla ricorrente, ad avviso della Corte, non era condivisibile e non poteva trovare accoglimento. I giudici di legittimità approvano, infatti, l'operato della Corte di II grado, ma allo stesso tempo, osservano come la questione di diritto sollevata in ricorso sia stata già oggetto di esame da parte delle S.U. che, risolvendo il contrasto sorto in merito, hanno affermato il principio secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 DPR 115/02 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio ed, altresì, chiarendo che è l'omissione o la non veridicità dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva, o in qualsiasi dichiarazione contestuale o consecutiva, a far sì che si ravvisi in tale condotta il reato di pericolo, a prescindere dall'esistenza o meno delle condizioni di reddito necessarie e sufficienti a beneficiare dell'assistenza legale gratuita. ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DEL REDDITO Con la sentenza n. 36362/2010 la Cass. ha statuito che, ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono considerarsi anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposta, sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, sia quelli che, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione, sia i proventi da attività illecite. Cosicché qualsiasi introito, con carattere di non occasionalità,confluisce nel formare il reddito personale (nella fattispecie all'esame della C.C., la ricorrente si era vista respingere la domanda dal Gip in quanto aveva dichiarato di aver ricevuto somme di denaro dai parenti). Ammissione al gratuito patrocinio: nel reddito in esame anche le erogazioni dei parenti. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 12
DETERMINAZIONME DEL REDDITO IMPONIBILE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO L art. 10 lett. C del TUIR n 917/1986 prevede la deducibilità del mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. Quindi l assegno destinato al mantenimento del coniuge rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile dello stesso percipiente. Lo stesso non avviene per l assegno di mantenimento disposto in favore dei figli e quindi detto assegno non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile Art. 10 Oneri deducibili - n 1. lett. c: gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.. Relatore: Avv. Salvatore Walter Toro Pagina 13