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Pagina 1 di 6 PROCEDURA GESTIONALE FORNITURE DI BENI E SERVIZI: PRESCRIZIONI OPERATIVE E COMPORTAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE

Pagina 2 di 6 SOMMARIO 1. SCOPO... 3 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI... 3 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI... 3 5. RESPONSABILITA ED AZIONI... 4 6. DOCUMENTI E REGISTRAZIONI... 6

Pagina 3 di 6 1. SCOPO La società SEA S.p.A. a sensi e per gli effetti di quanto contenuto nella norma ISO 14001 si è dotata d un sistema di procedure atte a codificare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed i processi che su queste sono articolati. La presente procedura ha quindi lo scopo di: definire i principi cui devono attenersi i Soggetti terzi appaltatori di SEA S.p.A. per le forniture di beni e servizi, sotto il profilo dell etica ambientale e quello legale della responsabilità soggettiva in caso di reati ambientali (e profili collegati). definire le modalità con cui i Soggetti terzi appaltatori di SEA S.p.A. per le forniture di beni e servizi sono chiamati ad operare nello svolgimento di attività che in qualsivoglia misura siano direttamente od indirettamente suscettibili di produrre impatti negativi sull ambiente. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutti i Soggetti appaltatori di SEA S.p.A. per la fornitura di beni e servizi, e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto fatto sottoscrivere dal suddetto Ente Aggiudicatore. 3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI Competenze Formazione Addestramento Sensibilizzazione SGA EAS l'insieme delle conoscenze teoriche, pratiche ed operative in possesso del personale. Tali competenze sono, generalmente, il requisito per poter rivestire determinate mansioni aziendali ed un elemento di riferimento per l'eventuale sviluppo di attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione. l'insieme delle attività di tipo teorico o pratico che sono rivolte all integrazione della competenze in possesso dei soggetti aziendali, dirette ad assicurare l applicazione dei criteri relativi al SGA (conforme alla norma internazionale ISO 14001) l insieme di attività finalizzate alle sviluppo di nuove conoscenze specialistiche e di informativa rispetto ad alcuni particolari processi che possono generare un impatto ambientale, dirette ad assicurare l applicazione dei criteri relativi al SGA (conforme alla norma internazionale ISO 14001). Attività rivolte a stimolare la consapevolezza del personale aziendale nei confronti del rapporto tra la propria mansione e/o ruolo e gli aspetti ambientali legati a queste ultime, dirette ad assicurare l applicazione dei criteri relativi al SGA (conforme alla norma internazionale ISO 14001). Sistema di Gestione Ambientale Environment and Airport Safety 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI UNI EN IS0 14001:2004, punto norma 4.4.6 Procedura Aziendale PG/APP/003: Regole generali del processo di approvvigionamento del 26/02/2009 Legislazione Europea in materia ambientale Legislazione Nazionale in materia ambientale Norme e regolamenti della Regione Lombardia Norme e regolamenti locali.

Pagina 4 di 6 5. AZIONI La Procedura è articolata nei seguenti processi strutturali: N. SOGGETTO ATTUATORE VOCE STRUTTURALE 600/1 PROCESSO: Predisposizione di linee guida in materia di ecosostenibilità delle operazioni svolte Principi e criteri di riferimento per la salvaguardia ambientale che i Soggetti appaltatori di SEA S.p.A. s impegna a seguire sottoscrivendo ogni qualsivoglia contratto di fornitura di beni e/o servizi sono: Principio dell azione preventiva e principio di correzione Questo principio impone che la tutela dell ambiente si configuri anzitutto come tutela preventiva. Ciò è di fondamentale importanza non solo perché prevenire è sempre meno gravoso che risarcire, ma anche e soprattutto in considerazione che eventuali conseguenze di danni ambientali potrebbero eccedere qualsiasi possibilità di riparazione e/o ripristino. La migliore azione di tutela dell ambiente è certamente quella che evita la creazione di inquinamenti o danni all equilibrio degli ecosistemi. Principio di precauzione Esprime un esigenza tipicamente cautelare e consiste nella necessità di perseguire gli obiettivi della tutela dell ambiente anche quando manchi l evidenza scientifica di un danno incombente, cioè quando non sussista l evidenza di un rapporto causale tra una situazione potenzialmente dannosa e conseguenze lesive dell ambiente: ciò anche in caso di parziali conoscenze scientifiche sulla materia. Detto principio si fonda sulla necessità di garantire la primarietà del valore ambiente la cui sicurezza deve essere tutelata cautelativamente pur in assenza di evidenza scientifica. Tra gli strumenti procedurali che contribuiscono a rendere concretamente operativo questo principio è fondamentale citare il criterio dell inversione dell onere della prova, in base al quale per poter evitare l adozione di misure a tutela degli equilibri ecologici è necessario quindi che l Appaltatore possa, ove richiestogli, dimostrare all occorrenza che le attività e/o le forniture oggetto del contratto non danneggiano seriamente l ambiente e non causano danni irreversibili. Principio del bilanciamento: gradualità e dinamicità della tutela dell ambiente Questo principio richiama l accezione della primarietà dell ambiente: il plusvalore da riconoscere all ambiente non è inteso come sovraordinazione aprioristica rispetto agli altri interessi, ma più realisticamente si verifica che l interesse ambientale venga sempre adeguatamente ponderato in ogni processo decisionale. Principio dell informazione ambientale Il principio dell informazione ambientale nasce dalla necessità di consentire a tutti i Soggetti coinvolti nell azione di tutela ambientale o comunque interessati ai mutamenti degli equilibri ecologici, d avere accesso ad informazioni che risultino continue, complete, obiettive, affidabili e comprensibili, in ordine ai fenomeni naturali, alle situazioni create dall attività umana, ai problemi, ai pericoli, alle decisioni, alle scelte ed alle strategie che concernono la tutela dell ambiente (rif. Direttiva 03/4/CE recepita con D.Lgs. 195/05). Principio di corresponsabilità e principio di cooperazione Il principio di corresponsabilità e quello di cooperazione si collocano ad ineludibile fondamento di ogni sistema che persegua razionalmente una tutela efficace ed effettiva del valore costituzionale dell ambiente. Nei problemi relativi agli equilibri ecologici sono necessariamente coinvolti tutti: i soggetti privati, in qualità di singoli cittadini, di consumatori, di imprenditori; le amministrazioni pubbliche, ciascuna al livello territoriale corrispondente alla dimensione del problema da affrontare. Nessun soggetto può essere considerato a priori escluso: dunque in base al principio di corresponsabilità ad ogni soggetto e ad ogni livello territoriale di governo deve essere riconosciuto un ruolo attivo. La necessità quindi è quella di affrontare le responsabilità ambientali nell ottica di un rapporto di collaborazione piuttosto che di opposizione.

Pagina 5 di 6 Il criterio del danno ambientale Deve intendersi come danno qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Qualora si verifichi un danno ambientale il Soggetto direttamente responsabile di tale danno (principio giuridico della responsabilità soggettiva ) è tenuto ad adottare tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; nonché a sostenere i costi delle iniziative di prevenzione e di ripristino ambientale adottate. Sono misure di prevenzione le azioni intraprese per reagire ad un evento, ad un atto o ad un omissione che abbiano creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o quantomeno minimizzare tale danno. Principio di economicità L ambiente deve essere considerato come una sorta di patrimonio multifunzionale, con l ineludibile logica conseguenza sono possibili valutazioni economiche di ogni danno ambientale. Il criterio fondamentale elaborato per tradurre in termini giuridici le necessità legate ai costi ambientali è costituito dal principio chi inquina paga. Quindi chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o comunque agendo in violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento. A tal fine si specifica debbano intendersi come azioni di ripristino", nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati. 600/1.1 U.O. SGA Elabora le procedure che compongono il Sistema di Gestione Ambientale di SEA S.p.A. andando a costituire le linee guida di riferimento in tema ambientale per le attività e le forniture oggetto del contratto. 600/2 PROCESSO: Attività di verifica e controllo sul rispetto delle prescrizioni operative e comportamentali in materia ambientale nell esecuzione degli appalti di forniture e/o servizi L inosservanza dei criteri e/o delle procedure costituenti il Sistema di Gestione Ambientale, la non comunicazione a SEA di procedimenti in corso che riguardino l inosservanza della normativa ambientale, la non presentazione di documentazioni tecnico scientifiche richieste o gli esiti di verifiche che evidenzino inosservanze delle normative ambientali rappresentano giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte di SEA, con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni, anche di immagine. 600/2.1 E.A.S. A propria discrezione, ovvero su segnalazione di terzi ovvero del personale dipendente impegnato nei processi produttivi aziendali, può richiedere qualsiasi documentazione riguardate processi o prodotti che si ritiene possano avere attinenza ecologico ambientale e/o promuovere azioni di verifica sul campo. Segnala alla Direzione Purchasing qualsiasi comportamento di Soggetti appaltatori di SEA S.p.A., configurantesi come omissivo ovvero attuato in piana violazione di prescrizioni, leggi e regolamenti in materia ambientale, evidenziandone le conseguenze da ciò derivanti in capo alla Committente. Fornitore esterno Ogni fornitore di beni e/o servizi è tenuto a dare comunicazione alla Committente di eventuali procedimenti in corso che riguardino l inosservanza di norme ambientali. 600/2.2 Direzione Purchasing Si riserva di valutare, anche d intesa con le funzioni aziendali competenti (in particolare Legal Affairs) le ricadute negative anche di immagine che i suddetti procedimenti possono rappresentare e procedere all irrogazione di sanzioni ovvero alla risoluzione del contratto, senza che per questo il fornitore abbia alcun titolo di rivalsa.

Pagina 6 di 6 600/4 PROCESSO: Addestramento ed aggiornamento del personale, delle procedure e dei metodi operativi 600/4.1 Fornitore esterno Il fornitore è tenuto ad effettuare in favore dei propri dipendenti un azione di formazione e informazione riguardante gli aspetti ambientali connessi con le attività loro assegnate. 600/5 PROCESSO: Predisposizione e stesura dei contratto d appalto per la fornitura di beni e/o servizi 600/5.1 Direzione Purchasing Nella formulazione di contratti d appalto per la fornitura di beni e servizi alla Committente, ancorché ciò già costituisca un consolidato elemento della Dottrina giuridica, inserisce la clausola di accettazione del principio della responsabilità soggettiva in materia di danno ambientale, nonché clausole relative all irrogazione di sanzioni ed alla risoluzione anticipata del contratto per esclusivi fatto e colpa dell appaltatore in caso di danno ambientale ascrivibile all omesso rispetto di prescrizioni, regole comportamentali, norme a qualsiasi livello emanate da Soggetti istituzionali aventi prerogativa e diritto, disciplinari, procedure interne della Committente. La definizione e successivo aggiornamento di tale clausola avviene di concerto con le aree aziendali competenti. Nella formulazione di contratti d appalto per la fornitura di beni e servizi la Committente inserisce la clausola d accettazione senza riserve della presente e di quanto in essa contenuto o da essa disciplinato. 6. DOCUMENTI E REGISTRAZIONI Le evidenze documentali e le registrazioni relative alle diverse attività svolte dai soggetti aziendali responsabili di tali attività, sono: Documenti Responsabile Gestione e Archiviazione Contratti d appalto Direzione Purchasing