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Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2013, proposto da: Corso 2012 Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Piovesan, Franco Stivanello Gussoni, Alberto Borella, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593; G & B Investimenti Srl, Vicammdue Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Borella, Stefania Piovesan, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593; contro Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ve,Bl,Pd,Tv, Comune di Sappada; per l'annullamento

Pagina 2 di 5 del provvedimento della Soprintendenza 28/6/2013 prot. n. 17179 con il quale sono stati confermati i "motivi ostativi" al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8 D.Lgs. n. 42/2004 relativamente alla costruzione di tre fabbricati in Comune di Sappada, con invito al Comune a concludere il procedimento adottando il provvedimento di diniego in tempo utile, nonchè della comunicazione dei "motivi ostativi" del 18/4/2013 prot. n. 10348; del provvedimento del Comune di Sappada 29/7/2013 prot. n. 4973 con il quale il Comune ha trasmesso alle istanti società G & B Investimenti e VICAMMDUE S.r.l. la nota della Soprintendenza del 28/6/2013 prot. n. 17179 senza adottare il provvedimento conclusivo nonchè per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Sappada di provvedere in ordine all'autorizzazione paesaggistica. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che ai sensi dell allora vigente regime transitorio di cui all art. 159 D.lgs. 42/04 è stata rilasciata (per silentium) l autorizzazione paesaggistica in ordine al progetto di PUA, nel quale era stata prevista la realizzazione di cinque edifici da destinare a residenza;

Pagina 3 di 5 che per l effetto le ricorrenti hanno già eseguito le opere di urbanizzazione, debitamente collaudate; che con i provvedimenti ora impugnati, vigente il regime ordinario ex art. 146 D.lgs. 42/04, è stata respinta con provvedimento del 28 giugno 2013 della Soprintendenza la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativamente all istanza di rilascio dei titoli edilizi per la costruzione di tre dei suddetti edifici e che, per effetto del suddetto parere sfavorevole, il Comune ha provveduto al mero invio di una comunicazione nella quale ha dato atto del parere, peraltro tardivamente emesso dalla Soprintendenza, senza tuttavia pronunciarsi sull istanza degli interessati; visti i motivi di ricorso e ritenuta, in via del tutto assorbente ogni ulteriore considerazione, la sussistenza della denunciata violazione delle disposizioni introdotte con l art. 146 del D.lgs. 42/04; che invero il procedimento non risulta rispettoso della tempistica dettata dai commi 8 e 9 dell art. 146, in quanto il parere della Soprintendenza, formulato in termini negativi, anche tenendo conto della tesi più favorevole e quindi conteggiando il tempo concesso ai richiedenti per controdedurre al preavviso di diniego loro inviato, risulta comunque espresso quanto risultava ormai superato il termine perentorio di 45 giorni, così come previsto dal comma 8, per l espressione del richiesto parere; che tale circostanza rende quindi nullo e privo di ogni effetto il parere successivamente reso, in alcun modo in grado di condizionare l azione dell amministrazione procedente; che, al contempo, scatta l obbligo per il Comune di concludere il procedimento, così come previsto in termini generali una volta decorsi

Pagina 4 di 5 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza (avvenuto il 5 aprile 2013), indipendentemente dalla manifestazione del parere; ciò detto e ribadita l inesistenza del parere tardivamente emesso, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole, sussisteva l obbligo per il Comune di concludere il procedimento, stante il chiaro disposto di cui alla seconda parte del comma 9, che testualmente recita: In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione : illegittima è quindi la mera comunicazione del parere negativo, senza concludere il procedimento, da parte dell amministrazione comunale; di conseguenza, in accoglimento del presente ricorso annullati gli atti impugnati e ritenuta in particolare l illegittimità dell inerzia manifestata dall amministrazione comunale, si dispone che il Comune provveda in ordine alla richiesta dei ricorrenti, così concludendo il procedimento, tenuto conto delle considerazioni già espresse in occasione della presentazione della proposta di autorizzazione paesaggistica e tenendo conto altresì delle considerazioni già svolte in occasione dell approvazione del PUA. Spese irripetibili. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo

Pagina 5 di 5 accoglie nei sensi di cui in parte motiva e per l effetto annulla il provvedimento impugnato, così come sopra specificato. Spese irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Alessandra Farina, Presidente FF, Estensore Giovanni Ricchiuto, Referendario Nicola Fenicia, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)