Giustizia & Sentenze. N. 15 Del

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A cura di Paola Mauro Fondo patrimoniale. Azione revocatoria fallimentare. Il fondo patrimoniale è inefficace nei confronti dei creditori dell imprenditore fallito, anche se ricomprende la casa familiare. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito l orientamento secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia configura un atto a titolo gratuito e pertanto è suscettibile di revocatoria, a norma dell'articolo 64 Legge Fall., salvo che si dimostri l esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. Premessa Con l Ordinanza n. 2820/2018, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di revocatoria fallimentare con riguardo agli atti a titolo gratuito pregiudizievoli per i creditori, ribadendo il proprio orientamento consolidato secondo cui: La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia configura un atto a titolo gratuito e pertanto è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 Legge Fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. L istituto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice civile è stato introdotto con la Riforma del diritto di famiglia (L. 19/05/1975 n. 151). Esso, come sarà certamente noto, rappresenta un peculiare regime patrimoniale dei coniugi, connotato dalla segregazione dei beni conferiti (immobili, mobili registrati o titoli di credito vincolati) allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia. I beni confluiti nel fondo patrimoniale godono - in deroga al principio della responsabilità generica del patrimonio del debitore ex art. 2740 Cod. civ. ( Il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge ) - di un regime di limitata espropriabilità ex art. 170 Cod. civ. ( L esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ). 1

Il fondo patrimoniale s inquadra nel contesto delle convenzioni matrimoniali, pertanto è ad esso applicabile l'art. 162 Cod. civ. che ne subordina l'opponibilità ai terzi all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (con l'indicazione, oltre che delle generalità dei contraenti, dalla data dell'atto e del notaio rogante). Nella giurisprudenza di legittimità si è sostenuto che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 Cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 Cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. In tale prospettiva la trascrizione del vincolo per gli immobili, imposta dall'art. 2647 Cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità, quest'ultima, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (Cass. Sez. Un. n. 21658/2009; II 27854/2013; Cass. pen. Sez. III n. 23986/2011, tra le altre). Ebbene, a proposito dell opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, si segnala una recente pronunzia della Corte di Cassazione che fa chiarezza sui presupposti dell azione revocatoria da parte del Curatore fallimentare, ai sensi dell articolo 64 Legge Fall., norma che reca disposizioni in tema di effetti del fallimento sugli atti a titolo gratuito pregiudizievoli ai creditori. Regio Decreto del 16/03/1942 n. 267 Art. 64. Atti a titolo gratuito. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. È orientamento consolidato dei Giudici di legittimità che la costituzione del fondo patrimoniale, essendo un atto a titolo gratuito, resta assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 64 L. Fall. In particolare, per quanto attiene alla revocatoria fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente specificato che l'atto costitutivo del fondo può restare escluso dalla declaratoria di inefficacia in forza del citato art. 64 soltanto se si dimostra l esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere, unicamente, a quel dovere mediante l'atto in questione. Alla luce di questa interpretazione i Giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l Ordinanza n. 2820 pubblicata il 6 febbraio 2018, hanno respinto il ricorso presentato dalla moglie di un imprenditore dichiarato fallito. 2

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso l opponibilità del fondo patrimoniale al Fallimento, sebbene ricomprendente la casa familiare. Il caso Nel caso ci occupa, la Corte d Appello di Catanzaro, respingendo l impugnazione proposta dalla moglie del fallito, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l inefficacia, verso la massa dei creditori, ai sensi dell art. 64 L. Fall., di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento. La donna ha proposto ricorso alla Suprema Corte, lamentando la violazione di legge con riferimento all art. 64 cit., per avere la Corte territoriale disatteso la circostanza, esplicitamente dedotta, per cui la costituzione del fondo aveva integrato l adempimento di un dovere morale, essendo stata conferita la casa familiare, con la conseguenza che si sarebbe dovuta escludere la sua inefficacia verso la massa dei creditori. I Giudici di legittimità, però, hanno ritenuto la decisione impugnata del tutto corretta, sia dal punto di vista giuridico, sia sotto il profilo della motivazione, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla moglie del fallito è stato respinto. La decisione della S.C. Nell ordinanza in esame, la Suprema Corte osserva che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, dunque configura un atto a titolo gratuito. Perciò l atto di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 ss. Cod. civ. è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell'art. 64 Legge Fall. salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito dei solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (v., in particolare, Cass. Civ. n. 19029/2013 e n. 6267/2005). L onere probatorio sopra descritto, nella fattispecie, non è stato assolto: la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la deduzione difensiva dell estensione del fondo all appartamento costituente abitazione familiare. La sentenza impugnata scrivono gli Ermellini - ha correttamente messo in risalto che non poteva apprezzarsi la prova circa l'esistenza della condizione escludente l'inefficacia dell'atto, considerato che i figli della coppia erano al momento già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e che l'atto - come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente - non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi. 3

Alla luce di questi rilievi i Massimi Giudici hanno confermato il verdetto favorevole alla Curatela fallimentare, espresso dalla Corte d Appello, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. n. 19029/2013 n. 6267/2005 n. 11449/1990 n. 1112/2010 II n. 21494/2011 Focus giurisprudenziale La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'art. 64 Legge Fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 Cod. civ. e ss.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 Legge Fallimentare. L'atto di costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 Cod. civ.) compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, rientrando nel genus degli atti a titolo gratuito, è soggetto ad azione revocatoria da parte del Curatore del fallimento, ex art. 64 Legge Fall., atteso che esso, creando un patrimonio di scopo che resta insensibile alla dichiarazione di fallimento ed impedendo che i beni compresi in tale patrimonio siano inclusi nella massa attiva, incide riduttivamente sulla garanzia derivante alla generalità dei creditori dall'art. 2740 c.c. L'art. 46, n. 3, della Legge Fall. (nel testo anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 Cod. civ., sebbene dettato per l'abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l'attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perseguiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella previsione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. Ai sensi dell'articolo 43 della Legge Fall., la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare e, pertanto, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi 4

n. 15917/2006 n. 15297/2000 di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto a essi la legittimazione del debitore. Sussiste, pertanto, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente a oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. Nell'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall'altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del consilium fraudis in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all'atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell'art. 2901 Cod. civ., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinchè con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione sostanziale, il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., dalla madre, nella qualità di legale rappresentante del figlio minorenne, avverso il decreto con il quale il Giudice delegato abbia dichiarato, ex art. 64 L. Fall., inefficace l'atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale era stato destinato un immobile di proprietà del padre, poi fallito. Riferimenti Ord. n. 2820/2018; Art. 64 del Regio Decreto del 16/03/1942 n. 267 e succ. modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, e della liquidazione coatta amministrativa); Artt. 162 e 167 e ss. Cod. civ.. 5