Circolare N.91 del 17Giugno 2011 Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate
Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Gentile cliente, con la presente desideriamo rammentarle che anche per quest anno gli studi associati, le società di persone e le imprese familiari potranno portate in detrazione dalle imposte dovute le ritenute maturate dai singoli associati, soci o collaboratori familiari sui propri redditi, nell ambito dell'attività societaria/associata, e quindi di competenza dell associato, del socio o del collaboratore familiare medesimo, solo naturalmente dopo che detto soggetto abbia effettuato le proprie detrazioni Irpef e risulti ancora a credito. Ciò premesso, con la presente informativa, proponiamo un modello di autorizzazione in forza del quale i soci o associati possono attribuire il credito di imposta alla società e/o associazione di appartenenza, che, in presenza di determinati presupposti, dovrà essere debitamente compilato e successivamente inviato, con le modalità che indicheremo nel corpo della presente comunicazione. Premessa L'imputazione del reddito per trasparenza ai soci e associati e delle relative ritenute di acconto, può generare un credito in capo ai soci. A riguardo l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 56 del 23.12.2009 ha statuito che il credito dei soci possa essere trasferito alla società e utilizzato in compensazione dalla medesima con Iva periodica, imposte e contributi dei dipendenti, attraverso il modello F24. Gli studi associati e le società di persone, oltre alle società ad esse equiparate, come indicheremo infra, non sono direttamente soggetti all'irpef, in quanto il reddito prodotto in forma associata viene successivamente imputato ai singoli soci. Nel caso di soci o associati persone fisiche, la ripartizione proporzionale alle quote riguarda: il reddito complessivo della società; le ritenute d acconto subite; i crediti spettanti; ecc. 2
Ne consegue che le quote attribuite ad ogni singolo socio concorrono, congiuntamente, agli altri redditi del socio, alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposta. In base all attribuzione delle quote ai soci, come sopra indicato, possono verificarsi due situazioni differenti e precisamente: il socio/associato si trova a maturare crediti di imposta da chiedere a rimborso; la società/associazione deve versare le imposte che gravano su di essa. Chi sono i soggetti interessati? Sono interessati dalla disciplina in parola i seguenti soggetti: associazioni senza personalità giuridica per l esercizio in forma associata di arti e professioni; società di persone ed equiparate; imprese familiari; aziende coniugali; società di armamento; società di fatto. OSSERVA Principio comune a tutte le ipotesi elencate è che i redditi prodotti dall ente collettivo sono imputati a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili I crediti di imposta utilizzabili dalla società o associazione Come già sopra esposto, l Agenzia delle Entrate con Circolare del 23.12.2009 n. 56 ha introdotto la possibilità di utilizzare le ritenute subite, non fruite dai singoli associati o soci, per compensare debiti propri (Iva periodica, contributi dei dipendenti ecc.) delle società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l esercizio in forma associata di arti e professioni e soggetti assimilati. Ciò si traduce nel fatto che i soci o associati possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, di modo che il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi (IVA e IRAP) attraverso il modello F24. OSSERVA Una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è 3
stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione. Per il socio o associato vi sono delle regole? 1) Il socio o l'associato non è vincolato al rispetto di nessuna condizione, restando assolutamente libero di retrocedere l'ammontare di ritenute che ritiene più opportuno. Operativamente il contribuente: deve necessariamente utilizzare il credito relativo alle ritenute assegnate dal soggetto trasparente per saldare il solo, ancorché totale, debito Irpef; può liberamente utilizzare il restante credito per saldare sia il debito Irap che il debito contributivo o, per esempio, il debito per imposta comunale sugli immobili (Ici); al contrario, può saldare il solo debito per Irpef, girando l'importo delle ritenute eccedenti alla società o associazione. 2) In presenza di ulteriori ritenute rispetto a quelle attribuite dallo studio associato o dalla società, non sussiste per il socio o l associato, alcun criterio di priorità per l imputazione delle ritenute da utilizzare nell ambito della propria liquidazione personale. ATTENZIONE In presenza di altre ritenute capienti rispetto all imposta dovuta, il contribuente potrà, pertanto, scegliere se utilizzare le ritenute personali o quelle attribuite dall associazione al fine di azzerare l imposta personale. Qualora opti per l utilizzo delle prime potrebbe, quindi, anche restituire l intera quota di ritenute ricevute all ente collettivo partecipato. Lo stesso principio, ovviamente, è da ritenersi possa applicarsi anche nel caso in cui il socio o l associato disponga di un riporto di eccedenza IRPEF da utilizzare in compensazione. 3) Il socio che conferisce il proprio credito d imposta alla società può chiedere alla medesima di monetizzare, con accordi da stabilirsi liberamente, il credito corrisposto. Al riguardo si ricorda che tale operazione non ha alcuna rilevanza fiscale. I requisiti Al fine di potere utilizzare in compensazione le ritenute restituite vi sono due requisiti necessari che devono essere rispettati: 1. il preventivo assenso dei soci; 2. indicazione del credito compensato in dichiarazione. 4
Il preventivo assenso dei soci Il primo requisito necessario per potere compensare le ritenute restituire è che i soci o associati manifestino in maniera esplicita e preventiva il loro assenso, che può essere espresso: nello statuto societario e/o dell associazione; con un atto ad hoc avente data certa, da prodursi con il fax simile riportato di seguito, anteriore alla data di primo utilizzo in compensazione del credito di imposta IRPEF della società o dell associazione. Non è necessario che sia antecedente rispetto al periodo d imposta cui si riferiscono le ritenute o quello in cui queste sono utilizzate. OSSERVA Si intendono atti aventi data certa quelli prodotti mediante: e-mail con un sistema di posta elettronica certificata (PEC), a condizione che sia il socio che la società siano in possesso di Pec; scambio di corrispondenza commerciale purché idoneo ad assicurare la data certa: esempio lettere con plico aperto senza busta con raccomandata A/R; scritture registrate presso gli uffici delle entrate; scritture private autenticate. Ciò detto, il consenso dei soci può essere riferito al credito: derivante dalle ritenute residue relative a un singolo periodo d imposta, con necessità, in questo caso, di rinnovo annuale dell atto; oppure può essere continuativo, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. Ad ogni modo i soci o associati possono revocare l assenso, con analogo atto avente data certa o con una modifica dell atto costitutivo, con efficacia relativamente ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d imposta in cui è stata effettuata la revoca. 5
Scrittura privata Tra i signori..., nato a.il residente a Via Codice fiscale..., nato a.il residente a Via Codice fiscale Premesso che a) I sottoscrittori sono gli unici soci/associati della Società/Associazione professionale Xxxx con sede in.via partita Iva e Codice fiscale..; b) che i sottoscrittori intendono con il presente atto autorizzare la Società/Associazione a utilizzare in proprio le ritenute subite, per la parte che eccede il debito Irpef dei sottoscritti soci/associati, in compensazione ai sensi dell articolo 17 del Dlgs n.241 del 1997; c) in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 56/E del 23 dicembre 2009 dell agenzia delle Entrate che ha consentito la suddetta procedura; quanto sopra premesso I sottoscritti unanimemente (oppure indicare il socio consenziente e quello non) autorizzano la Società/Associazione, in via permanente ( oppure relativamente al periodo d'imposta ), a far tempo dalla data odierna e salvo revoca espressa ( per singoli periodi d'imposta, con necessità di rinnovo annuale dell'atto) con la medesima forma del presente atto, a utilizzare in compensazione dei propri versamenti, le ritenute non utilizzate da ciascun associato/socio. Le ritenute riattribuite saranno pagate dall associazione/società agli associati/soci, in ragione dell ammontare delle ritenute restituite da ciascuno; ammontare da determinare a seguito di compilazione della dichiarazione annuale degli associati/soci stessi. Luogo e data. Gli associati/soci. Indicazione del credito compensato in dichiarazione E necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società, ovvero la quota deve essere evidenziata la quota parte di ritenute che non essendo state utilizzate dal socio, vengono restituite alla società e quindi da questa utilizzate in compensazione. 6
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