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Alla c.a. RACCOMANDATA A.R. Anticipata via fax Telecom Italia S.p.a. Piazza degli Affari, 2 20123 Milano H3G S.p.a. Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano S/N (Mi) Vodafone Omnitel N.V. Via Jervis, 13 10015 Ivrea (TO) Fastweb S.p.a. Via Caracciolo, 51 20155 Milano Nokia Italia S.p.a. Via Vincenzo Lancetti, 43 20158 Milano Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) 1

Milano, 7 maggio 2010 Oggetto: Diffida ex art 140 Codice del Consumo Le Associazioni di consumatori ALTROCONSUMO, con sede in Milano in Via Valassina n. 22, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv.to Paolo Martinello, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, con sede in Roma in Via Piemonte n. 39a, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Antonio Longo, ASSOUTENTI, con sede in Roma in Vicolo Orbitelli n. 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Mario Finzi, ADICONSUM, con sede in Roma in Via Lancisi n. 25, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. Paolino Landi, CITTADINANZA ATTIVA, con sede in Roma in Via Flaminia n. 53, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Maria Teresa Petrangolini, CASA DEL CONSUMATORE, con sede in Milano in Via Bobbio n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Ferrari, LEGA CONSUMATORI, con sede in Milano in Via delle Orchidee n. 4/a, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Pietro Praderi, CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI, con sede in Bolzano in via Dodiciville n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Maurizio Albrigo, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, con sede in Roma in Via Duilio n. 13, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Amelia Buratti Simonetti. Tutte Associazioni di Consumatori inserite nell elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo e facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti. PREMESSO CHE Le vostre società hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 30 dicembre 2009, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, recante Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi del quale contestano la legittimità. Tale regolamento determina la misura dell equo compenso al cui pagamento sono obbligate anche le vostre società, giusto quanto disposto dall art. 71 septies l.d.a., secondo il quale Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti destinati in tutto o in parte alla fissazione di opere audiovisive. Le Associazioni Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum e Cittadinanzattiva hanno condiviso i profili di illegittimità del citato Decreto ed hanno svolto intervento adesivo al ricorso da voi introdotto avanti il Tar Lazio, anche in considerazione degli effetti negativi che esso avrebbe prodotto sul prezzo finale dei predetti prodotti e supporti e quindi sugli interessi dei consumatori. 2

Le vostre Società hanno peraltro rinunciato nell ambito della prima udienza alla discussione della sospensiva del Decreto impugnato, con conseguente rinvio al merito del ricorso. Attualmente i criteri fissati dal regolamento impugnato determinano l ammontare dell equo compenso in misura direttamente proporzionale rispetto alla capacità di registrazione del supporto ovvero su base percentuale in relazione al prezzo di vendita al pubblico dell apparecchio colpito dalla imposizione. L equo compenso costituisce pertanto allo stato un costo aggiuntivo per le società obbligate che, come tale, potrebbe essere, ed in molti casi è già stato, scaricato sul consumatore attraverso la sua incorporazione nel prezzo finale di vendita del supporto audiovisivo o delle apparecchiature assoggettate al pagamento, senza peraltro che l acquirente abbia alcuna garanzia di recupero dei predetti aumenti di prezzo in caso di accoglimento del ricorso e annullamento del citato Decreto. D altro canto, le vostre società, dopo aver chiesto l annullamento del regolamento di cui si discute, hanno continuato e continuano a commercializzare gli apparecchi ed i supporti assoggettati al pagamento dell equo compenso senza adottare alcun accorgimento idoneo a consentire ai consumatori di individuare e calcolare l aumento del prezzo finale del prodotto, direttamente imputabile e consequenziale alla applicazione del provvedimento sub iudice. I vostri comportamenti sopra descritti sono gravemente lesivi degli interessi dei consumatori, i quali si vedono soggetti al pagamento di aumenti di prezzo determinati dalla applicazione di un regolamento da voi stessi ritenuto illegittimo e per tale motivo impugnato avanti all autorità giudiziaria, nonché impossibilitati a determinare il pregiudizio economico subito e quindi a chiederne l eventuale restituzione in caso di annullamento del Decreto all origine degli aumenti. E infatti evidente, alla luce di quanto sopra esposto, che ove il Decreto venga dichiarato illegittimo ma gli oneri derivanti dalla sua applicazione siano stati da voi nel frattempo incorporati nel prezzo finale dei prodotti, e quindi recuperati, il costo dell equo compenso ed il relativo pregiudizio economico verrebbe subito esclusivamente dai consumatori. Con l ulteriore aggravante che, mentre le Vostre società, in quanto direttamente soggetti passivi del versamento dell equo compenso, potrebbero in tal caso legittimamente richiederne la restituzione alla SIAE, il consumatore finale ben difficilmente potrebbe esercitare analogo diritto, ancor più se impossibilitato a conoscere l ammontare dell indebito pagamento. Tutto ciò premesso e considerato 3

CHIEDONO ai sensi e per gli effetti dell art. 140, comma 5 del Codice del Consumo l immediata cessazione dei comportamenti sopra descritti ed in particolare: a) l immediata cessazione di qualsivoglia aumento e/o revisione dei prezzi dei prodotti e supporti da voi commercializzati soggetti al Decreto 30.12.2009, diretti ad incorporare, in tutto o in parte, i costi dell equo compenso nei prezzi finali; b) la contestuale assunzione da parte vostra di tutti gli accorgimenti necessari affinché i consumatori, al momento dell acquisto degli apparecchi e dei supporti di cui si discute, siano informati e messi a conoscenza con immediatezza quale sia la parte del prezzo direttamente imputabile alla applicazione da parte vostra della vigente disciplina in materia di equo compenso contenuta nel regolamento impugnato; c) l assunzione da parte vostra dell impegno formale nei confronti degli acquirenti al rimborso della predetta parte di prezzo dei prodotti e supporti soggetti al Decreto in caso di annullamento di quest ultimo da parte della Autorità giudiziaria. In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si rende noto che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente diffida, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, ci vedremo, nostro malgrado, costretti a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle nella competenti sedi giudiziarie. Distinti saluti, Avv. Paolo Martinello Presidente Altroconsumo Dr. Antonio Longo Presidente Movimento Difesa del Cittadino Dr. Mario Finzi Presidente Assoutenti 4

Dr. Paolino Landi Segretario Generale Adiconsum Dr.ssa Maria Teresa Petrangolini Segretario Generale Cittadinanzattiva Dr. Giovanni Ferrari Presidente Casa del Consumatore Dr. Pietro Praderi Presidente Lega Consumatori Dr. Maurizio Albrigo Presidente Centro Tutela Consumatori Utenti Dr.ssa Amelia Buratti Simonetti Presidente Unione Nazionale Consumatori Per informazioni: Avv. Marco Pierani, Responsabile Relazioni Istituzionali, Altroconsumo Tel 02.66890336, Fax 02.66890288, E.mail pr@altroconsumo.it 5