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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 36 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO AMMINISTRATORI DI SRL DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE RIFERIMENTI CASS. SEZIONI UNITE N. 3240 DEL 12/02/2010 CIRCOLARE DEL 04/03/2010 Sintesi: con riferimento ai soci lavoratori di Srl, commerciali o artigiane, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a sancire la definitiva esclusività della iscrizione ad una sola gestione previdenziale; la contribuzione spetta esclusivamente alla gestione (I.V.S. o Gestione Separata) presso la quale si è prevalenti La disciplina della previdenza obbligatoria applicabile al socio lavoratore di una società che, al contempo, è anche socio amministratore della medesima società ha da tempo presentato aspetti controversi. Gestione I.V.S.: l art. 1 c. 203 L. 662/1996 sancisce l obbligo di iscrizione per i soggetti: che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che abbiano la piena responsabilità dell impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli L art. 1 comma 208 di tale legge, dispone poi che: - alla contemporanea presenza di attività di impresa e di lavoro autonomo assoggettabili a diverse forme di assicurazione - svolte da imprenditori individuali o da soci di Srl commerciali - l iscrizione scatta esclusivamente per l attività alla quale essi si dedicano in misura prevalente. «qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitino contemporaneamente, anche in un unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell assicurazione prevista per l attività alla quale essi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell assicurazione corrispondente all attività prevalente». Gestione separata: l art. 2 c. 26 L. 335/1995 prevede l iscrizione dei soggetti: che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo come individuate dal Tuir (professionisti o associati in partecipazione di solo lavoro) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49 c. 2 lett. a) Tuir), esclusi gli assegnatari di borse di studio incaricati alla vendita a domicilio Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 36/2010 Pag. 2 / 5 ISCRIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ALLA GESTIONE SEPARATA POSIZIONE DELL INPS Secondo la Circ. n. 14905 del 14/01/1999 la doppia iscrizione era possibile quando l attività che dava luogo all iscrizione nella Gestione Commercianti era prevalente rispetto a quella che sta alla base dell iscrizione nella Gestione Separata. Pertanto, il socio di una Srl che svolgesse prevalentemente la propria attività in azienda, con relativa iscrizione alla Gestione Commercianti, ma percepisse anche un compenso come amministratore della stessa società, era dovuto il doppio contributo: gestione I.V.S.: base di calcolo di riferimento corrisponde al reddito prodotto dall impresa (società) gestione Separata: base di calcolo è data dal compenso erogato all amministratore. CASSAZIONE A SEZIONI UNITE Secondo la Cassazione sez. unite n. 3240 del 12/02/2010, il criterio della prevalenza va applicato anche al socio lavoratore di una Srl commerciale il quale svolga anche l attività di amministratore. In tali casi, pertanto, occorre individuare quale sia l attività che il soggetto svolge in misura prevalente e, sulla base di essa, individuare la Gestione previdenziale cui effettuare l iscrizione. In sostanza il contributo previdenziale è dovuto: secondo le medesime modalità chiarite dall Inps (sul solo reddito di pertinenza, dunque, con esclusione dei redditi dell attività non prevalente ) ma esclusivamente su una gestione previdenziale. Precedenti giurisprudenziali: in senso conforme, in precedenza: Cass. sent. n. 13215 del 22.05.2008 Cass. Civ. Sez. Lav., n. 4676 del 22.02.2008 Cass. Civ. Sez. Lav., n. 854 del 17.01.2008 Cass. Civ. Sez. Lav. n. 148 del 08.01.2008 AMBITO APPLICATIVO DELLA ESCLUSIVITA A) CONCETTO DI PREVALENZA La Cassazione precisa che in presenza di esercizio di due (o più) attività lavorative, quando entrambe prevedano una copertura assicurativa: in generale: va corrisposta una doppia iscrizione e contribuzione previdenziale in deroga: ove una gestione preveda la esclusività, la contribuzione spetta solo alla gestione in cui si verifica la prevalenza; ciò si verifica: - nelle imprese commerciali (art. 1 comma 208 L. 662/96) - per le Casse Professionali (in accordo al regolamento delle singole Casse). Prevalenza e Gestione IVS: vigono 2 ordini di prevalenza : 1) la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale all interno della sola attività commerciale svolta (in una unica impresa o meno): essa fa riferimento: all apporto lavorativo prestato dal singolo nello svolgimento dell attività aziendale alla preminenza di tale apporto personale rispetto agli altri fattori produttivi, che si ritiene dover individuare (per quanto debba essere indagata sia in termini quantitativi che, soprattutto, qualitativi dell apporto lavorativo): nel capitale investito (complessivamente, non solo da parte del soggetto) nell attività lavorative apportate di terzi (dipendenti o meno)

Redazione Fiscale Info Fisco 36/2010 Pag. 3 / 5 Riguarda il presupposto stesso per la iscrizione alla Gestione commercianti. Attiene il mero conferimento dell opera, senza alcun riferimento al reddito ritratto. 2) la prevalenza prevista dal citato comma 208: si riferisce alla prevalenza tra le diverse attività esercitate (attività commerciale + attività di lavoro autonomo, quale co.co.co. o professionista), in una o più imprese. Determina, in base a un giudizio comparativo tre le attività, la gestione presso cui iscriversi. Cass. ss. uu. 3240/2010: la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell' iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno. Diversamente, la prevalenza prevista dal comma 208 si riferisce alla varie attività svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo. Prevalenza tra le diverse attività e reddito ritratto: in passato si è spesso posto il dubbio se la prevalenza vada ricercata: anche sulla scorta del reddito ritratto dalle diverse attività (quota di reddito di impresa imputabile previdenzialmente rispetto al reddito assimilato al lavoro dipendente) debba fare esclusivo riferimento (come nel caso sopra) all impegno lavorativo. Considerato che anche la Cassazione non affronta la questione, si ritiene preferibile dare rilievo all apporto lavorativo (in termini sia quantitativi che qualitativi). Competenza nell individuare l attività prevalente: spetta all INPS decidere sull iscrizione nella Gestione previdenziale corrispondente all attività prevalente (è espressamente previsto dalla norma); pertanto si consiglia di dare una impostazione univoca alle attività svolte, cercando nel possibile di non modificarle nel tempo. In sostanza, al fine di individuare la Gestione previdenziale di competenza, occorrerà, in ordine di priorità: a) accertare se il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi b) stabilire se lo stesso si dedichi prevalentemente allo svolgimento dell attività operativa costituente l oggetto sociale, oppure ai compiti di amministratore della società. Esempio Mario Rossi è socio al 50% della Alfa srl (negozio di vendita al dettaglio), di cui è anche amministratore e dalla quale percepisce un compenso di. 15.000 lordi annui. Nel 2009 la Srl ha prodotto un reddito di. 40.000. Il sig. Rossi è anche amministratore della Beta Srl, presso la quale svolge, verso corrispettivo di. 12.000 lordi annui, attività prettamente amministrativa (tiene la contabilità). Se egli: 1) non apporta l opera a titolo personale nella Alfa Srl: va iscritto alla sola Gestione Separata, contribuendo per il solo compenso di lavoro autonomo (. 27.000 complessivi); la quota di reddito di impresa di. 20.000 non sarà imponibile previdenzialmente 2) apporta l opera a titolo personale nella Srl, ma non è prevalente rispetto al capitale impiegato (imponente rete di vendita, con rilevanti investimenti immobiliari ed in attrezzature): si iscrive e contribuisce come nel caso 1) 3) effettua l attività operativa (di responsabile agli acquisti ed alle vendite) nella Alfa Srl ed essa prevale sul capitale investito (un negozio in affitto e poca attrezzatura acquistata); in tal caso, ove l attività di responsabile agli acquisti/vendite (per la quale percepisce il primo compenso) sia da considerare, rispetto all attività amministrativa

Redazione Fiscale Info Fisco 36/2010 Pag. 4 / 5 presso la Beta Srl (ed alla eventuale attività puramente amministrativa e non operativa nel settore delle vendite al dettaglio svolta presso la Alfa Srl): a) prevalente : si iscrive alla sola gestione IVS contribuendo per. 20.000 (i compensi amministratore non saranno imponibili alla Gestione separata) b) non prevalente : si iscrive e contribuisce come nel caso 1) Considerazione: nelle ipotesi citate, comporterà un onere previdenziale ridotto in generale: - per prevalenza nel settore commercio: un elevato compenso amministratore che abbatta il reddito di impresa (se il pagamento avviene nell anno, il compenso è deducibile ed abbatte l imponibile IVS) - per prevalenza nell attività amministrativa : un compenso amministratore modesto (su cui si sconta la Gestione separata), considerato che il reddito di impresa sfugge all IVS. Professionista che sia anche imprenditore e/o socio di Srl commerciale: anche in questo caso si deve ritenere vada verificata la prevalenza nel settore commercio. Pertanto se il professionista (sprovvisto di Cassa) è prevalente: nell attività commerciale porta al mancata iscrizione alla Gestione separata (di conseguenza non andrà neppure riaddebitato il 4% in rivalsa al cliente) nell attività professionale: comporta la sola iscrizione alla Gestione separata (nulla versa per l IVS) In presenza di Cassa previdenziale, si dovrà tener presente che tutte le Casse attualmente sono esclusive e pertanto non ammettono contribuzioni ad altre posizioni previdenziali (molti Statuti vietano la compresenza di tali situazioni, risolvendo alla fonte il problema). B) ATTIVITA INTERESSATE AL LIMITE DELLA PREVALENZA La sentenza delle Sezioni Unite, nel richiamare il comma 208 dell art. 1 L. 662/96, chiarisce l ambito applicativo della prevalenza. Essa si applica solo alle seguenti situazioni: 1) FORMA DELL IMPRESA: si applica: ai titolari o gestori in proprio di imprese, intesi come soggetti illimitatamente responsabili (imprese individuali e soci di snc o accomandatari di sas) ed ai soci attivi di Srl (es.: non ai soci amministratori di Spa) 2) ATTIVITÀ SVOLTA: si applica alle sole attività commerciali, con esclusione delle attività artigiane ; pertanto non riguarda la gestione IVS artigiani, ma il solo IVS commercio. Esempio: l amministratore di una Snc/Srl artigiana con compenso, deve contribuire ad entrambe le gestioni, IVS e Gestione separata. Contributi dei sociamministratori di SRL Gest. previdenziale IVS Artigiani Gestione separata IVS Commercio prevalente Gestione separata prevalente Base di calcolo reddito d impresa (al netto del compenso pagato) + compenso incassato solo reddito d impresa (al netto del compenso pagato) solo compenso incassato

Redazione Fiscale Info Fisco 36/2010 Pag. 5 / 5 IVS COMMERCIANTI ATTIVITÀ in ordine alfabetico (codice C.S.C. 7 Circ. INPS 25/1997) Affittacamere e residence (nel reddito di impresa) Esercenti di librerie o di buffet di stazione Agenti aerei e raccomandatari, marittimi Esportatori di prodotti ortofrutticoli, agrumari, fiori e piante Agenti di assicurazione (Inps, circ. 1905 del 21.4.1987) Familiari del farmacista preposti ai punti vendita Agenti di librerie di stazione Gestori di campeggi Agenti di viaggio Grossisti di prodotti ortofrutticoli, carne, pesce iscritti nell'albo previsto dalla legge 125/59 Agenti e rappresentanti del commercio (e subagenti) iscritti nell'apposito ruolo Mediatori iscritti nei ruoli Agenzie di pratiche automobilistiche o scuola guida Mediatori marittimi Appaltatori di spacci di cooperative, di spacci presso caserme, collegi e istituzioni simili; Ostetriche (dal 1 luglio 1990) Cenciaioli Promotori finanziari e collaboratori familiari (dal 1/01/97) Conduttori di case di cura Propagandisti e procacciatori di affari Erboristi Rivendite di giornali Esattori di aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre aziende Turismo e attività connesse (dal 1/01/97) Terziario (dal 1/01/1997) CIRC. INPS 65 del 25/03/1996 (con esclusione di professionisti e artisti) - servizi per l'igiene, la pulizia e la cura della persona; - servizi per l'igiene e la pulizia dell'ambiente; - esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con personale; - gestione magazzini frigoriferi per conto terzi; - attività di manutenzione e soccorso stradale; - attività di aerofotocinematografia, sempreche non inserita in un ciclo produttivo di attività di spettacolo; - confezionamento di generi alimentari e non. - istituti finanziari; - società dei fondi comuni di investimento; - attività di mediazione di valori negoziabili; - attività dei periti e dei liquidatori indipendenti delle assicurazioni. - attività di gestione immobiliare (Circ. INPS 171/2003) SOCI ACCOMANDANTI (Circ, INPS 80/1993) IVS Artigiani: non sono mai iscrivibili IVS Commercianti: sono iscrivibili solo se gli stessi: hanno un rapporto di parentela ovvero affinità entro il 3 grado con il socio accomandatario e svolgono con carattere di abitualità e prevalenza un attività nella società In mancanza di uno dei requisiti sopraindicati, il socio accomandante deve essere iscritto come dipendente se l attività svolta ha le caratteristiche del lavoro subordinato.