PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI 2015-2016-2017



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Città di Tortona Provincia di Alessandria PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI 2015-2016-2017 (Art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. in data

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione. L'organizzazione comunale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e ai programmi di governo. L'organizzazione del Comune si articola in Settori, Servizi, Uffici ed eventualmente Unità di Progetto. Il Settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità, coordinata e diretta dal Dirigente. Il Servizio è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'ente. Al Servizio è preposto, qualora nominato dal Dirigente, un responsabile ascritto alla categoria professionale D o da una posizione organizzativa, qualora nominata dal Dirigente per l'esercizio delle funzioni delegate. L'Ufficio è l'ulteriore articolazione organizzativa all'interno dei servizi. In relazione a singoli progetti può essere istituita l'unità di progetto nell'ambito di più Settori e/o di uno o più Servizi. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento di Giunta Comunale, sentiti il Segretario Generale e i Dirigenti, che preveda: l'obiettivo da raggiungere; le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto; il Responsabile dell'unità e i relativi componenti. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura. La Giunta comunale con proprio atto può costituire un ufficio di staff, alle dipendenze del Sindaco, denominato "Ufficio di Gabinetto del Sindaco", con funzioni di assistenza e per coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazione esterne. Il Servizio di Controllo interno, istituito secondo la normativa vigente, assolve in particolare ai compiti: a) verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e progetti affidati, rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; b) accertare la efficiente e corretta gestione delle risorse; c) rilevare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa; d) individuare il livello di integrazione tra servizi e il grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento; f) riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli o irregolarità riscontrate, proponendo i possibili correttivi; g) porre in essere ogni altro adempimento previsto da norme e regolamenti.

Tale Servizio è costituito come organismo autonomo, in posizione di staff, dotato di un proprio contingente di personale definito dalla Giunta comunale. Per lo svolgimento delle funzioni, di competenza, il Servizio può acquisire la documentazione amministrativa e richiedere informazioni e relazioni ai diversi uffici e servizi. Ai sensi dell'art. 84, comma 3, dello Statuto comunale, il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da due membri esterni, scelti, ai sensi del comma 4 dell'art. 84, tra esperti di management, tecniche di organizzazione e gestione del personale, controllo delle risorse umane ed economiche degli EE.LL. Il Nucleo di Valutazione adotta il sistema di valutazione della performance che conterrà le modalità operative di pesatura degli obiettivi e i criteri e le modalità di attribuzione delle premialità in modo differenziato. Il Nucleo di Valutazione definisce annualmente gli indicatori di risultato in correlazione con gli obiettivi assegnati ai Dirigenti mediante il Piano Esecutivo di Gestione e l'allegato Piano dettagliato degli obiettivi, predisponendo apposito documento da sottoporre alla presa d'atto della Giunta Comunale. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'anno tramite i report predisposti dal Controllo di Gestione e, sulla scorta della relazione finale dei Dirigenti, elabora l'istruttoria per la valutazione e presenta i risultati della valutazione all'amministrazione. La valutazione negativa comporta, su proposta del Segretario Generale, l'applicazione delle misure previste dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza. 1 1. Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Tortona intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

2 Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionali di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino. La fonte normativa cardine per la stesura del programma è il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Altre fonti normative per la redazione del Programma sono: il D.lgs. 150/2009, che all'art. 11, definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione; la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'integrità della amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale, dell'amministrazione e della modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza; la Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT ottobre 2011; le Linee Guida per i siti web della P.A. (26 luglio 2010, con aggiornamento luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A: debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici; la Delibera del 02.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; l'art. 18 "Amministrazione Aperta" del D.l. 22.06.2012, n. 83, convertito in L. 07.08.2012 n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, a far data dal 31.12.2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 la concessione di:

1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 3 2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti,imprese, enti privati; 3. vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90 a Enti pubblici e privati; la L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"; il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali; la Deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale, in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 01.01.2013 degli obblighi in tema di "Amministrazione aperta", disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo, ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dal D.L. 83/2012; il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 10 c. 2: "Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; la Delibera n. 50 della CIVIT in data 04.07.2013 Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016. Le altre fonti di riferimento sono: il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 15/11/1997; il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 16/11/2010; il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 28/12/2010; le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; la delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 05 gennaio 2012, avente ad oggetto le "linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

4 il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2013; il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Tortona approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2014 e successivi aggiornamenti. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, abrogato dal D.Lgs. 33/2013, accessibile dalla homepage del sito web del Comune di Tortona. La figura del responsabile della trasparenza è individuata nel Segretario Generale coerentemente alle indicazioni della delibera CIVIT n. 2/2012 (il capitolo 3 punto b fa riferimento al "vertice amministrativo dell'amministrazione"). La definizione del programma triennale spetta alla Giunta comunale. Il Programma è aggiornato dal responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, ogni anno entro il 31 gennaio. Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione, con l'ausilio dell'ufficio Controllo di Gestione, come indicato dalla deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nella successiva deliberazione n. 2/2012. Spetta al Nucleo il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità e dei controlli interni, oltre che l'attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, come previsto dalla Delibera ANAC n. 148/2014. Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di dati e documenti, risultano particolarmente coinvolti anche il Servizio gestione reti informatiche e telematiche. Tutti i dirigenti di settore sono responsabili delle pubblicazioni dei dati di rispettiva competenza. 2. Iniziative di comunicazione della trasparenza. 2.1 Struttura delle informazioni sul sito web istituzionale. Le pagine del portale istituzionale del Comune di Tortona sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in L. 07.08.2012 n. 134 (Decreto Sviluppo) si è provveduto alla pubblicazione in rete, nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - alla piena e immediata disponibilità del pubblico dei dati e delle informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonchè i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per

5 prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici. Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla homepage denominata "Amministrazione trasparente" che sarà riorganizzata per renderla pienamente coerente con la normativa in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013. I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e il meno oneroso, attraverso cui la pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. A tal fine l'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 garantisce la piena accessibilità alle informazioni pubblicate sui siti istituzionali. Al fine di perseguire tale obiettivo, al comma 1, si prevede che, per rendere agevole l'accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione, i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono prevedere una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente "nella quale contenere quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 33/2013. Inoltre sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla L. 150/2009). Per l'usabilità dei dati, i settori dell'ente devono curare la qualità della pubblicazione affinchè i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare come da Delibera CIVIT 2/2012 i dati devono corrispondere all'informazione che si intende descrivere e nel caso di dati tratti da documenti devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Inoltre, al fine del riuso le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto (L. 190/2012, art. 1, c. 35: per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche ai fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità ). L'AGID (Agenzia per l'italia Digitale) fornisce un elenco aggiornato dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto normato dall'art. 68, c.4, D.Lgs. 82/2005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013). Si riportano di seguito le caratteristiche dei dati di tipo aperto: sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Inoltre i cittadini e le associazioni trovano sul sito le informazioni relative alle varie procedure nonché tutta la modulistica necessaria per espletare le pratiche presso gli uffici comunali.

6 2.2 Albo Pretorio on line. La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che " a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". Il Comune di Tortona ha adempiuto all'attivazione dell'albo Pretorio online nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio"). Come deliberato dalla Commissione CIVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all'albo pretorio online rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, anche l'obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonchè nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ora Amministrazione Trasparente. 2.3 Individuazione dei dati da pubblicare. Assumerà carattere permanente l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale. Saranno sviluppate le seguenti attività: a) rielaborazione dei dati esistenti: saranno creati appositi campi relativi alla struttura responsabile della pubblicazione del dato e alla periodicità di aggiornamento/verifica; b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con i settori coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione; c) adeguamento dell'attuale sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", realizzata in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, con gli obblighi di pubblicazione vigenti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2016-2017. 2.4 Presentazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2016-2017 sarà pubblicato sul sito istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente. Verrà trasmessa comunicazione, tramite e-mail, della sua approvazione, con indicazione del link di pubblicazione, all'anac (ex CIVIT), al Nucleo di Valutazione e ai soggetti interessati.

7 3. Processo di attuazione del Programma. Con riferimento ai procedimenti amministrativi le pubbliche amministrazioni devono infatti pubblicare: 1. una descrizione del procedimento; 2. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 3. il nome e i recapiti del responsabile del procedimento, e, ove diverso, dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale e del responsabile dell'ufficio; 4. per i procedimenti a istanza di parte, gli atti, i documenti e la modulistica da allegare all'istanza; 5. gli uffici ai quali rivolgersi per le informazioni, gli orari, le modalità di accesso e tutti i recapiti; 6. le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni sui procedimenti in corso che li riguardino; 7. il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine rilevante; 8. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso; 9. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo; 10. il link di accesso al servizio on line; 11. le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; 12. il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere. In dettaglio l'obbligo di pubblicazione dovrà riguardare: 1. per quanto concerne gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: i riferimenti normativi con i relativi link alle norme che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività; le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, compresi i codici di condotta; gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati degli Statuti e norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione. 2. per quanto concerne l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni i dati e le informazioni concernenti: - l'organizzazione delle p.a.; - i componenti degli organi di indirizzo politico, con tutte le informazioni previste dall'art. 14, anche relative ai parenti entro il secondo grado (se consenzienti); - i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; - la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con altra tipologia contrattuale; - gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; - i bandi di concorso;

8 - i dati relativi alla valutazione delle performance a alla distribuzione dei premi al personale; - i dati sulla contrattazione collettiva; - i dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato; - i provvedimenti amministrativi; - i dati aggregati relativi all'attività amministrativa; - i controlli sulle imprese; - gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'elenco dei soggetti beneficiari. 3. per quanto concerne l'uso delle risorse pubbliche, i dati e le informazioni concernenti: - il bilancio, preventivo e consuntivo e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi; - i beni immobili e la gestione del patrimonio; - i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione; 4. per quanto concerne le prestazioni offerte e i servizi erogati i dati e le informazioni concernenti: - i servizi erogati; - i tempi di pagamento dell'amministrazione; - gli oneri informativi; - i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati; - le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici. 5. Per quanto concerne settori speciali i dati e le informazioni concernenti: - i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche; - le attività di pianificazione e governo del territorio; - le informazioni ambientali; - gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. Le misure predisposte nel Programma triennale per la trasparenza saranno poi collegate, sotto l'indirizzo del Segretario Generale, nominato Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza (Decreto del Sindaco prot. n. 22381 in data 21 ottobre 2014), alle misure e agli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, proprio perchè ne costituirà una sezione. Sarà cura del Comune di Tortona, nel corso del triennio: 1) attuare un processo di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell'ambito della trasparenza; 2) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato, indicando, sinteticamente la tipologia delle informazioni, il periodo a cui le informazioni si

riferiscono, l'ufficio che le ha predisposte; 9 3) garantire, oltre agli strumenti già adottati, che gli utenti possano fornire feedback e valutazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate, ad esempio in termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività, al fine di coinvolgerli nell'attività dell'amministrazione e nei suoi meccanismi di funzionamento e per tener conto delle loro osservazioni; 4) predisporre, ai sensi dell'art. 9 "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale" del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, un regolamento che disciplini l'esercizio della facoltà di accesso telematico, il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati; 5) eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso ad individuare periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on- line.