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RIFIUTI NO PROBLEM - La gestione semplice e comprensibile dei rifiuti speciali - info@rifiutinoproblem.com Anche tu hai a che fare con le terre e rocce da scavo e vuoi sapere in parole semplici come devi gestirle? Scopri qui, IN PAROLE SEMPLICI, le esatte procedure da seguire per evitare di perdere tempo e applicare correttamente il nuovo regolamento del DPR 120/2017 GUIDA OPERATIVA ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Premessa. Da anni le terrerrocce sono argomento di attualità nonché croce e demonio di tutti noi operatori del settore ma ora, finalmente, c è il Regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Ora, l argomento è di massima importanza quindi è bene capirlo bene e ho scritto questo manuale per aiutarti a comprenderlo al 100%. Non è un copia e incolla commentato che non ti serve a nulla e neanche una serie di estratti per mettere assieme un articolo. Non sono neanche delle slides come quelle che vedi ai corsi che ti fanno pagare a peso d oro ma ti lasciano confuso. Infine, non si sostituisce al Regolamento vero e proprio, che ti invito vivamente a leggere. Come tutte le altre guide di RifiutiNoProblem, questo è invece uno strumento pratico al 100% per sapere esattamente cosa fare. Quindi, senza perdere 1 settimana in salti da una parte all altra della normativa. Senza andare a letto la sera con ancora mille dubbi. Senza il bisogno di andare all ennesimo nuovo corso sull argomento. Prima di partire, un consiglio spassionato: leggi almeno un paio di volte questo benedetto DPR 120/2017. Ci conto. NOTA BENE: Se quando leggi questo documento sei iscritto alla Consulenza Normativa ad abbonamento, lo sai già: oltre alla Guida Pratica, ci sono i moduli operativi precompilati, quindi richiedili GRATIS a consulenza@rifiutinoproblem.com. Ti ricordo che sono esattamente quelli che io ed i miei collaboratori testiamo e utilizziamo quotidianamente nelle nostre aziende partner. Edizione 2017 >>> DISCLAIMER LEGALE <<< Copyright Ing. Giacomo Senaldi. Tutti i diritti sono riservati. È consentita la riproduzione per uso personale o interno all azienda senza alterare il contenuto. Sono consentite la diffusione e la riproduzione SOLO in caso di evidenza della fonte senza alterare il contenuto. È espressamente VIETATA la vendita con qualsiasi mezzo. I contenuti non costituiscono in alcun modo attività di consulenza professionale.

Sommario Le definizioni fondamentali Terre e rocce da scavo DPR 120/2017: Individuazione della procedura di gestione corretta Procedura 1: Gestione Terre e Rocce da Scavo da Grandi Cantieri Procedura 2: Gestione Terre e Rocce da Scavo da Piccoli Cantieri o da Grandi Cantieri non sottoposti a VIA/AIA Procedura 3: Gestione Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti Gestione Terre e Rocce come Rifiuto: nota sul deposito temporaneo Quali sono le condizioni per la qualifica di T&R come sottoprodotto? Quali operazioni comprende la normale pratica industriale? Come garantire il soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale? Conservazione del PdU: chi deve farlo e per quanto tempo? Cos è il deposito intermedio? Quali documenti servono per trasportare le terre e rocce? Quali sono le modifiche sostanziali? Altre Risorse Utili Gratuite

Le definizioni fondamentali Dall art. 2 c. 1 del DPR 120/2017: c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purche' le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso; e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attivita' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale delle terre e rocce da scavo in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento; t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Dall art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06: qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2; Dall art. 240 c.1 del D.Lgs. 152/06: b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

Terre e rocce da scavo DPR 120/2017 Individuazione della procedura di gestione corretta Le terre e rocce sono riutilizzate nel sito di produzione? NO Le terre e rocce soddisfano TUTTE le 4 condizioni per essere considerate un sottoprodotto? >>> VEDI NOTE IN SEGUITO <<< SI NO >>> PROCEDURA 3 <<< TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI GESTITE COME RIFIUTI EER 170503* - 170504 Parte V D.Lgs. 15272006 + Dep. temporaneo come da DPR 120/2017 SI Le terre e rocce contengono materiale di riporto? SI Questo materiale di riporto contiene al massimo un 20% di materiale antropico? >>> USA ALL. 10 DPR 120/2017 <<< NO GESTIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO COME DA NORMATIVE VIGENTI NO SI Il materiale di riporto rispetta TUTTI i 4 requisiti per essere un sottoprodotto? >>> VEDI NOTE IN SEGUITO <<< NO NO SI Il materiale di riporto rispetta le CSC per le acque sotterranee? >>> USA LA TAB. 2 All. 5 Titolo 5 Parte 4 D.Lgs. 152/06 <<< SI La quantità (calcolata dalle sezioni di progetto) è maggiore di 6000 mc E il cantiere sottoposto a VIA o AIA? NO SI >>> PROCEDURA 2 <<< TERRE E ROCCE DA SCAVO DA PICCOLI CANTIERI O GRANDI CANTIERI NO VIA/AIA >>> PROCEDURA 1 <<< TERRE E ROCCE DA SCAVO DA GRANDI CANTIERI

Procedura 1 Gestione Terre e Rocce da Scavo da Grandi Cantieri 1. (in caso di VALORI DI FONDO NATURALE maggiori delle CSC colonne A e B) STESURA PIANO DI INDAGINE PER DETERMINARE I VALORI DI FONDO DA CONSIDERARE ED ESECUZIONE DELLO STESSO Il piano è condiviso con l Agenzia per la Protezione Ambientale e l esecuzione è effettuata in contradditorio con la stessa ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO I valori definitivi da considerare sono fissati dall Agenzia per la Protezione Ambientale 2. (in caso di sito oggetto di BONIFICA) VALIDAZIONE DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE SIA DEL SITO DI PRODUZIONE CHE QUELLO DI DESTINAZIONE La richiesta viene fatta sulla base della caratterizzazione del sito La validazione è effettuata dall Agenzia per la Protezione Ambientale entro 60 giorni 3. (eventuale) RICHIESTA DI VALIDAZIONE PRELIMINARE DEL PIANO DI UTILIZZO L Ente competente fa verifiche istruttorie tecniche e amministrative per la validazione del PdU 4. PRESENTAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO (allegato 5 al DPR 120/2017) A chi? Ente/i Territoriale/i Competente + Agenzia di Protezione Ambientale Come? Per via telematica Quando? Almeno 90 giorni prima dell inizio dell esecuzione E prima dell ottenimento del provvedimento di VIA/AIA (in caso di Validazione Preliminare, almeno 45 giorni prima) 5. (eventuale) RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI La richiesta avviene in un unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione del PdU I suddetti 90 giorni decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni 6. (eventuale) RICHIESTA VERIFICA CONFORMITÀ ALLE CSC NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO (le famose colonne A e B) DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI La richiesta avviene entro 30 giorni dalla presentazione del PdU o delle integrazioni La verifica è effettuata dall Agenzia di Protezione Ambientale che può chiedere un approfondimento delle analisi in contradditorio e si esprime entro 60 giorni Gli oneri per le verifiche sono a carico del proponente 7. (eventuale) RICHIESTA CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI ENTI COMPETENTI DA PARTE DEL PRODUTTORE STESSO

8. COMUNICAZIONE ESECUTORE DEI LAVORI A chi? Ente/i Territoriale/i Competente + Agenzia di Protezione Ambientale Come? Per via telematica Quando? Prima dell inizio dei lavori 9. ESECUZIONE LAVORI Inizio dei lavori entro 2 anni dalla data di presentazione del PdU Durata dei lavori come indicato nel PdU; superata questa data le terre e rocce da scavo sono da gestire come rifiuti L esecuzione è in ogni caso subordinata al rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente per l esecuzione dell opera (es. analisi ambientali iniziali, prescrizioni ) Redazione da parte dell esecutore della modulistica atta a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto (allegati 6 e 7 al DPR 120/2017) Modifiche sostanziali: i. il nuovo piano di utilizzo è presentato con modalità analoghe a quello precedente ii. l eventuale richiesta di integrazioni avviene entro 30 giorni in un unica soluzione iii. esecuzione nuovo piano DOPO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE se non c è nessuna richiesta da parte degli Enti Aumento di volume in banco maggiore del 20%: i. Sono da rispettarsi le indicazioni al punto precedente (modifiche sostanziali) ii. il PdU è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione, altrimenti le terre e rocce aggiuntive devono essere gestite come rifiuto iii. sono possibili al massimo 2 modifiche ed eventuali deroghe sono concesse dall Ente Competente con parere motivato in seguito a circostanze impreviste o imprevedibili Proroga: i. 1 sola volta per un massimo di 2 anni sia per l inizio lavori sia per la durata del piano ii. deve essere trasmessa comunicazione telematica entro i termini delle relative scadenze 10. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U. (allegato 8 al DPR 120/2017) A chi? Ente/i Territoriale/i Competente + Agenzia di Protezione Ambientale Come? Anche solo per via telematica

Procedura 2 Gestione Terre e Rocce da Scavo da Piccoli Cantieri o da Grandi Cantieri non sottoposti a VIA/AIA 1. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (allegato 6 al DPR 120/2017) A chi? Ente/i Territoriale/i Competente + Agenzia di Protezione Ambientale Come? Anche solo per via telematica Quando? Almeno 15 giorni prima dell inizio dell esecuzione Quali informazioni includere? i. dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei requisiti affinché le terre e rocce da scavo in questione siano considerate sottoprodotto ii. le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti iii. il sito di deposito intermedio (se c è) iv. il sito di destinazione v. gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere vi. i tempi previsti per l'utilizzo Cosa allegare? i. Atto Dirigenziale che autorizza l opera da cui derivano le terre e rocce ii. Nel caso di utilizzo sul suolo, analisi chimiche e eventuali Atti Dirigenziali che dimostrano la compatibilità del sito di destinazione iii. Risultati del test di cessione per la verifica del rispetto dei limiti per le acque sotterranee 2. ESECUZIONE LAVORI Se sono necessarie modifiche sostanziali, deve essere presentata nuova dichiarazione di utilizzo analoga a quella precedentemente presentata. Nei 15 giorni successivi alla presentazione della modifica vale ancora la dichiarazione precedente. Sono possibili al massimo n. 2 modifiche sostanziali. 3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U. (allegato 8 al DPR 120/2017) A chi? Ente/i Territoriale/i Competente + Agenzia di Protezione Ambientale Come? Anche solo per via telematica

Procedura 3 Gestione Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti Ai sensi dell art. 185 c.1 lett. c) del D.Lgs. 152/06, rientrano in questa categoria le terre e rocce quando: a) vengono riutilizzate a fini costruzione allo stato naturale; b) vengono riutilizzate nello stesso sito in cui sono prodotte. L art. 24 del DPR prevede specifiche modalità nei seguenti 2 casi: quando c è una contaminazione di fondo da amianto, caso in cui c è da fare una comunicazione all Agenzia per la Protezione del Territorio e all Azienda Sanitaria che verificano il rispetto delle condizioni di esclusione dalla disciplina dei rifiuti; la gestione all interno di una procedura di VIA prevede invece la stesura di un Piano preliminare di utilizzo, l effettuazione dei relativi campionamenti e successiva comunicazione alle Autorità Competenti prima di iniziare i lavori. Anche se non espressamente richiesto, si rivela utile in molti casi tenere presso il sito un documento con l indicazione delle aree in cui vengono escavate, stoccate e riutilizzati le terre e rocce. Gestione Terre e Rocce come Rifiuto: nota sul deposito temporaneo Il DPR 120/2017 introduce delle specifiche per il deposito temporaneo delle Terre e Rocce da Scavo. In realtà, se già conosci e utilizzi nella maniera corretta il deposito temporaneo, la differenza è una sola: se decidi di gestire il deposito temporaneo con il criterio volumetrico (il criterio temporale rimane lo stesso), la quantità di terre e rocce da scavo massima stoccabile è di 4.000 mc (EER 170503*+170504), di cui al massimo 800 mc di terre e rocce pericolose (EER 170503*) Solo questo. Tutto il resto è invariato. Anche le altre indicazioni contenute nel DPR sono riprese da quelli che dovrebbero già essere aspetti consolidati. Se però vuoi prendere visione c è un altro manuale pratico che risponderà a tutte le tue domande. Al link qui sotto lo puoi scaricare GRATIS. www.rifiutinoproblem.com/deposito-temporaneo

Quali sono le condizioni per la qualifica di T&R come sottoprodotto? Al fine della qualifica come sottoprodotto, devono essere rispettate TUTTE le condizioni. Rif. Art. 4 c. 2 lett. a) Art. 4 c. 2 lett. b) Art. 4 c. 2 lett. c) Art. 4 c. 2 lett. d) Condizioni sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del PdU o della dichiarazione e si realizza: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) a seconda delle 3 tipologie di cantiere Quali operazioni comprende la normale pratica industriale? Sono comprese tutte quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Il DPR ne elenca le più comuni: la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

Come garantire il soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale? La garanzia del soddisfacimento si ha tramite verifica analitica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazioni (CSC) nel suolo e sottosuolo o dei valori di fondo naturale. Nel primo caso, il riferimento sono le famose colonne A e B, dipendenti dalla destinazione urbanistica dell area, della Tab. 1, All.5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06). Nel secondo caso, è necessario dimostrare i valori di fondo assunto secondo le modalità contenute nel DPR (a cui ti rimando). Le modalità di analisi e i parametri da individuare sono indicati nell all.4 del DPR. È previsto un set analitico minimo di riferimento per cantieri tra i 6.000 e i 150.000 mc. Tale elenco è estendibile considerando: le attività pregresse nell area, le attività antropiche durante l esecuzione, la composizione naturale e l eventuale inquinamento diffuso; che devono essere definite in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto o che rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente La caratterizzazione ambientale e le procedure di campionamento in fase di progettazione (che devi inserire nel Piano di Utilizzo) le trovi invece rispettivamente negli all. 1 e 2. N.B. Per la valutazione dei materiali inquinanti devono essere considerati anche gli additivi utilizzati per le operazioni di scavo. Se questo contiene sostanze non presenti nella Tab. 1 citata sopra devi fornire a ISS e ISPRA la documentazione tecnica necessaria affinché siano garantiti i requisiti di protezione per la salute dell uomo e l ambiente. Modalità e tempistiche le trovi nell all. 4 al DPR. Requisiti per l utilizzo: concentrazioni < col. A riutilizzo per operazioni lett. b.1) in qualsiasi sito o per operazioni lett. b.2) concentrazioni tra A e B operazioni lett. b.1) SOLO in siti a destinazione produttiva (commerciale, industriale) e per operazioni lett. b2) SOLO SE i prodotti che ne derivano sono merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e le loro caratteristiche chimicofisiche cambiano sostanzialmente Conservazione del PdU: chi deve farlo e per quanto tempo? Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso.

Cos è il deposito intermedio? Il deposito intermedio è semplicemente lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo in attesa del loro utilizzo finale. Quindi è una cosa ben diversa sia dai vari stoccaggi dei rifiuti (messa in riserva e deposito preliminare) sia dal deposito temporaneo. Però, anche se ho a che fare con dei sottoprodotti e non rifiuti, devo gestirlo con la cura che si addice ad uno stoccaggio di materiali : le misure tecniche per prevenire danni alla salute dell uomo o all ambiente nonché le altre normative applicabili (es. sicurezza nei luoghi di lavoro)devono essere sempre tenute a mente. DOVE SI EFFETTUA Sito di produzione, sito di destinazione o in altro sito che rientra almeno nella medesima classe (colonna A o B) di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione. DURATA Non può superare quella di validità del piano di Utilizzo o della Dichiarazione Tracciabilità: 1 Pdu/Dichiarazione = 1 deposito ben separato e gestito in modo autonomo dagli altri eventuali presenti nel medesimo sito Ogni deposito ha un opportuna cartellonistica che lo identifica che riporta: sito di produzione, quantità depositata, riferimenti del PdU/dichiarazione Quali documenti servono per trasportare le terre e rocce? Le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti devono uscire dal sito di produzione con il Documento di Trasporto predisposto come da all. 7 del DPR 120/2017 (che vale come contratto in forma scritta). Il suddetto DdT deve essere in 3 copie: proponente o esecutore/produttore (se sono soggetti diversi deve essere prodotta una copia aggiuntiva), trasportatore, destinatario (anche del sito intermedio). I DdT devono essere conservati per 3 anni. Quali sono le modifiche sostanziali? Ai fini del Regolamento, sono modifiche sostanziali (art. 15 c. 2): a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; [attenzione alle condizioni particolari rispetto alle altre modifiche sostanziali] b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo; c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo.

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