RISOLUZIONE N.4/D. Roma, 21 agosto 2002. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI



Documenti analoghi
Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Gas metano - SNAM RETE GAS S.p.A. - Approvazione dei verbali di misura/allocazione del gas naturale.

LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Gli adempimenti fiscali in materia contabile

Roma,28 dicembre 2007

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

CIRCOLARE N. 34/D. Roma, 1 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

INCONTRO INFORMATIVO ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA

CIRCOLARE N. 16/D. e p.c.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

M I N U T A. Roma, 06 settembre Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali. Agli Uffici delle dogane. Loro sedi. e, per conoscenza:

Agli Uffici delle dogane TUTTI

Delibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati

N. I / 2 / /2002 protocollo

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL ENERGIA ELETTRICA NELL AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L ANNO D IMPOSTA 2006

Il Ministro delle Attività Produttive

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO UMA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

Oggetto: VERIFICA DELL ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) Termine per la conclusione dell iter

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

PROTOCOLLO D INTESA PREMESSO CHE

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

CIRCOLARE N. 2/DF. Ai Comuni

ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N.

Pubblicata sul sito il 29 luglio 2005, GU n. 198 del

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

Definizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

Ad ACCREDIA. DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI Ufficio Metodologia dei Controlli e degli accertamenti in materia di accise

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

PROCEDURA

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Circolare n. 6/D. Roma, 26 gennaio All. Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Direzioni delle Circoscrizioni doganali

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 102/E

G.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT)

Roma, 8 novembre 2011

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L evoluzione della normativa fiscale sul gas naturale

Roma, 19 novembre 2014

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

Circolare n. 7/D. e p.c. Roma, 18 febbraio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

TITOLO DOCUMENTO Energie rinnovabili: qualifica GSE dei sistemi semplici di produzione e consumo di energia elettrica (SEU e SEESEU).

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

Emission trading Profili Iva

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

Informativa per la clientela

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Convegno sul fotovoltaico Ordine degli ingegneri di Roma 27 Febbraio 2008

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto Direzione Centrale Normativa

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Principi e regole nella gestione del Modello Unico in Gaudì

2i RETE GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2016 in vigore dal 01/01/2016

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Roma, 4 novembre Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici

RISOLUZIONE n. 267/E. Roma, 27 settembre 2007

SEDI SEDI ROMA ROMA SEDE OGGETTO:

ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

Transcript:

RISOLUZIONE N.4/D Roma, 21 agosto 2002 Protocollo: 2423 Rif.: Vs. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane - TUTTE Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI Allegati: Agli Uffici delle Dogane di - Biella - Vercelli - Reggio Emilia - Arezzo LORO SEDI e, p.c.: All Autorità per l energia elettrica e il gas Fax n. 02-65565266 Al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. Fax n. 06-81654712 Al Comando Generale della Guardia di Finanza All Enel Produzione S.p.A. Fax n. 06-85094396 All Enel Distribuzione S.p.A. Fax n. 0685094963 Alla Federelettrica Fax n. 06-47865555 All Unapace Fax n. 06-85356431 Alla Telecom Italia S.p.A. Fax n. 06-59602925 OGGETTO: Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali connessi all applicazione del regime impositivo sull energia elettrica, in relazione alle aperture del mercato elettrico attuate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio Regimi Doganali e Fiscali 00143 Roma, Via Mario Carucci 71 Telefono +390650241 Fax +39065001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine all applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53, 54, 55 e 63 del TUA 504/95, nei riguardi dei nuovi soggetti individuati dal D.lvo 79/99 ed in relazione alle nuove possibilità di operare nel mercato libero dell energia elettrica di cui al suddetto D.lvo, nonché riguardo ai trasferimenti di energia elettrica tra officine ed al riconoscimento della qualifica di fabbricante per i soggetti che acquistano da più fornitori. In particolare le questioni vertono sui seguenti punti: 1) le licenze fiscali e relativi adempimenti quando al Cliente idoneo, come definito dall art. 2, comma 6, del D.lvo 79/99, si applicano le disposizioni fiscali di cui sopra; 2) licenze fiscali per i soggetti produttori che vendono l energia elettrica con immissione in consumo della stessa in altre provincie; 3) transito di energia tra officine elettriche; Per quanto concerne il punto 1), al fine di snellire il più possibile le procedure contabili seguite dagli uffici e gli adempimenti fiscali a carico degli utenti del settore elettrico, si dispone che per gli operatori aventi la qualifica di Cliente idoneo che, sotto il profilo fiscale, diventano soggetti obbligati per effetto della lettera b-bis, aggiunta al comma 2 dell'art. 53 del TUA dall art. 28, comma 2, lettera d), della legge 388/2000, i quali esercitano distinte officine di acquisto, come definite dall art. 54 del TUA 504/95, dislocate sul territorio nazionale, possa essere rilasciata - come già autorizzato con telefax prot. 2952/II/PC del 13.10.2000 per i soggetti che acquistano energia elettrica tramite più punti presa per farne rivendita e per i clienti grossisti - un unica licenza, relativamente all ubicazione di un punto di presa, per ambito provinciale, fermo restando che in ogni licenza devono comunque espressamente figurare tutti gli altri punti di presa ubicati nella stessa provincia e che il diritto corrisponda alla somma dei singoli relativi diritti di licenza. Riguardo agli adempimenti fiscali, si deve tener presente che, se da una parte il rapporto tributario assume l aspetto di una diretta responsabilità nei confronti dell Erario in capo ai suddetti soggetti, sostanzialmente l utilizzo dell energia elettrica non è mutato e che l energia elettrica consumata continua ad essere misurata e debitamente accertata attraverso i misuratori installati dalle locali aziende distributrici presso le singole utenze. 2

Si verifica, di fatto, che si trovano ad essere soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti ed a questi assimilati ai fini dell imposizione, anche acquirenti di energia elettrica che non hanno quelle potenze impegnate e quegli usi particolari per i quali sono opportunamente statuiti obblighi, prescrizioni e cautele fiscali e debitamente definite le relative officine elettriche. Tale regime di controllo, per le suddette fattispecie di acquirenti, risulta essere sia un onere eccessivo nei riguardi di tali operatori, sia un ulteriore aggravio per gli uffici, non giustificato da una effettiva necessità di sicurezza fiscale. Pertanto, in attesa di una revisione dell ordinamento fiscale, al fine di consentire l operatività nel periodo transitorio, sempre nell ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, nei suddetti casi, non trattandosi né di officine di produzione in senso stretto, né di fabbricanti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell art. 53 del TUA 504/95 ed interessando ai fini impositivi solo il tipo di utenza alimentata per il conseguente trattamento tributario, continueranno ad essere utilizzati, quali idonei strumenti di accertamento dei consumi di ogni officina i predetti misuratori di cessione delle locali aziende distributrici (come se continuassero ad essere normali utenze della locale azienda distributrice per le quali, però, il pagamento dei tributi sull energia elettrica consumata ed i connessi obblighi ricadono sugli utenti stessi). Di conseguenza, i dati minimi essenziali che dovranno risultare nella denuncia di officina di acquisto ed essere riportati sulla relativa licenza di esercizio, sono rappresentati dai numeri di matricola dei suddetti contatori, corredati dal relativo schema unifilare dell impianto elettrico corrispondente, senza che gli stessi siano obbligatoriamente redatti da tecnici iscritti in particolari albi. Infatti, detti schemi unifilari debbono essere utilizzati per le verifiche del competente UTF, ai fini del controllo della corretta distinzione delle utenze, laddove si verifica un impiego promiscuo, tra i circuiti di alimentazione degli usi soggetti ad imposta e quelli per gli usi esenti. Resta fermo che, nei casi in cui nella stessa officina l energia elettrica viene utilizzata in impieghi promiscui e in mancanza di distinti contatori ovvero nei casi in cui i prelievi di energia risultino di modesta entità, la determinazione dei consumi continua ad essere effettuata mediante atti di convenzione. A tale ultimo riguardo si precisa che gli stessi atti di convenzione - qualora nel frattempo non siano intervenute modifiche dei circuiti e delle utenze impegnate - 3

possono sostanzialmente costituire da riferimento per gli attuali atti tecnici nonché per la quantificazione dei consumi tassati e di quelli esenti. Infine, non si ritiene necessario per le suddette officine l istituzione del registro di acquisto di cui alla circolare n. 266, prot. n. 2363/X del 5.5.1975, purchè siano disponibili, ai fini della determinazione degli scaglioni di consumo, le certificazioni delle misure del distributore dell energia trasportata mensilmente ovvero annualmente nei casi in cui sia stato redatto atto di convenzione, oppure qualora l entità dei consumi mensili è tale da essere sempre soggetta al medesimo scaglione d imposta. E appena il caso di segnalare che la dichiarazione di consumo, da presentarsi per ogni provincia al competente UTF, deve contenere i consumi di energia elettrica afferenti ogni officina distinti mediante l indicazione del numero di matricola del rispettivo contatore mentre la liquidazione dei tributi dovuti sui consumi soggetti deve essere effettuata senza possibilità di cumulo, ai fini dell applicazione, per ogni singola officina, dei citati scaglioni di consumo. Riguardo alla questione indicata al punto 2), si dispone che ai produttori di energia elettrica che la immettono in consumo, tramite immissione e trasporto su reti di distribuzione di soggetti terzi, presso propri clienti ubicati in province diverse da quella dove è localizzato l impianto di produzione, dovrà essere rilasciata dagli UTF competenti su tali province apposita licenza fiscale, secondo le modalità di cui alle circolari del 2.3.2000, prot.n.893/ii/dcpc e del 13.10.2000, prot.n. 2952/II/DCPC, non soggetta ad alcun diritto, ai sensi di quanto previsto dall art.28, comma 5, della legge 23.12.2000, n.388 (stante che gli interessati svolgono in tali casi un attività fiscalmente assimilabile a quella dei grossisti), fermo restando che tale licenza non si rende dovuta quando la cessione di energia è effettuata a propri clienti operanti nella stessa provincia, in quanto assorbita di fatto da quella rilasciata per l esercizio dell impianto, il cui diritto deve essere commisurato all importo previsto dal comma 3, lettera b), dell art. 63 del TUA 504/95, come modificato dal comma 2, lettera f), del citato art. 28 della legge 388/2000. In via generale, si raccomanda agli Uffici di provvedere, qualora non l abbiano già fatto, a rilasciare con la massima sollecitudine la licenza agli operatori che ne facciano richiesta nell ambito delle attività fiscalmente rilevanti consentite dalla 4

ripetuta normativa del mercato elettrico, in quanto tale rilascio comporta l automatica intestazione al soggetto del conto fiscale. Infine, riguardo al punto 3), si fa presente che in tutti i casi in cui il trasporto dell energia interessi officine elettriche di soggetti diversi, indipendentemente da quali o quanti intervengano negli aspetti commerciali, il passaggio tra l una e l altra officina deve essere evidenziato, mediante l indicazione dei corrispondenti codici ditta, nelle rispettive dichiarazioni di consumo redatte sulla base delle registrazioni di idonei misuratori. A tal fine si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena saranno definiti gli opportuni accordi con gli Enti interessati alla rilevazione delle quantità di energia elettrica movimentata. IL DIRETTORE DELL AREA CENTRALE Dott. Aldo Tarascio 5