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Ripartizione Patrimonio AVVISO PUBBLICO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE ANNO 2015 IL COMUNE DI BARI Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, art. 6 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124; Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e del 5 dicembre 2014; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015 n. 665 avente ad oggetto Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli D.L. 31/08/2013 n. 102, art. 6, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 Criteri e ripartizione risorse ; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 21/05/2015 avente ad oggetto Linee guida per l erogazione di contributo per morosità incolpevole - anno 2015 ; RENDE NOTO che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole. Tale contributo è concesso in presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c è stata ancora esecuzione. Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti: 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno 1 ; 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 1 Ai sensi dell art. 40, comma 6, D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla L. 189/2002, comma 6 art. 27 gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. Pag. 1 di 6

3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida e/o atto di convalida non ancora eseguito; 4) residenza da almeno un anno, dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo oggetto del presente Avviso, nell alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Bari; 5) possesso nell anno 2014 di un reddito I.S.E. non superiore ad 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad 26.000,00 rilevabili da certificazione in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa vigente dal 1 gennaio 2015 2 riferito all intero nucleo familiare; 6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di Bari, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare 3 ; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare; 7) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause intervenuta prima della notifica di citazione della convalida di sfratto: a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa il richiedente può ricorrere all autocertificazione dei requisiti indicati all art. 1 del presente Avviso, compilando esclusivamente l apposito modulo appositamente predisposto ed approvato dall Amministrazione Comunale (modello Allegato B ). Con la presentazione della domanda ed annessa autodichiarazione il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni del presente Avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è perseguibile ai sensi del codice penale e 2 Art. 5 decreto Salva Italia D.L. 201/2011; DPCM n. 159 del 05/12/2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. 3 Ai sensi dell art. 10 L.R. Puglia n. 10/2014 è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l alloggio adeguato deve essere non inferiore a: - 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone; - 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone; - 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone; - 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone; - 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone e oltre. Pag. 2 di 6

delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente che non sia di edilizia residenziale pubblica o di proprietà comunale o con concessione comunale; b) copia dell intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione; c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d incolpevolezza della morosità di cui all art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f). Art. 3 - Termini di presentazione delle domande Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato al 05 agosto 2015. Il modulo di domanda con annessa autodichiarazione dei requisiti debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto nonché corredato da fotocopia di un documento d identità del richiedente, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere racchiuso in un unico plico sul quale dovrà essere scritto AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MOROSITA INCOLPEVOLE ANNO 2015. Il plico può essere consegnato direttamente presso l ufficio protocollo della Ripartizione Patrimonio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento del servizio Poste Italiane, oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito alla Ripartizione Patrimonio - Piazza del Ferrarese n. 28 70122 Bari ovvero tramite PEC all indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l Amministrazione Comunale non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenga in tempo utile all Amministrazione. Il plico deve pervenire a questa Amministrazione, pertanto, entro il predetto termine perentorio del 05 agosto 2015. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente. Saranno escluse le domande pervenute dopo la scadenza del termine di cui sopra, non sottoscritte o prive di copia del documento d'identità. L Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematiche comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore. Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sugli appositi moduli predisposti ed approvati dall Amministrazione Comunale, reperibili presso: gli uffici della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari - Piazza del Ferrarese n. 28; l URP Via Roberto da Bari n. 1; i Municipi; il sito internet istituzionale del Comune di Bari www.comune.bari.it i Sindacati degli inquilini. Pag. 3 di 6

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. Art. 5 - Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi La Commissione, a nominarsi dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, procede all istruttoria delle domande, entro i successivi 15 giorni accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero: a) presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne; b) presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore; c) presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%; d) presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. Si precisa che, fermi i criteri di priorità suddetti, costituisce ulteriore elemento di priorità ai fini della elaborazione della graduatoria il possesso di più criteri di priorità di cui innanzi. In caso di ulteriore pari merito viene considerato il valore I.S.E. più basso. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte, eventualmente corredate da documenti alla Commissione con le stesse modalità di presentazione delle domande di cui ai precedenti articoli. La stessa Commissione procederà ad istruire i ricorsi in opposizione eventualmente pervenuti, comunicandone gli esiti tramite gli uffici comunali. Il Comune di Bari pubblica la graduatoria definitiva e la trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio Politiche Abitative regionale. Il Comune di Bari, ai sensi del decreto 14 maggio 2014 Attuazione dell art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 Morosità incolpevole emanato dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti art. 6 Graduazione programmata dell intervento della forza pubblica provvederà a trasmettere alla Prefettura di Bari l elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l accesso al contributo per le valutazioni funzionali all adozione delle misure di graduazione programmata dell intervento della forza pubblica nell esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Art. 6 - Erogazione del contributo Il Comune di Bari procederà alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante ai seguenti soggetti: a) inquilini ammessi nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell alloggio un nuovo contratto a canone concordato. L inquilino dovrà presentare unitamente alla domanda un apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata (modello Allegato C ); b) inquilini ammessi la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; c) inquilini ammessi, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest ultimo a consentire il differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile. L inquilino dovrà presentare apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al differimento con l indicazione del periodo e dell importo richiesto come ristoro (modello Allegato D ). Pag. 4 di 6

Con deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015 n. 665 la Regione Puglia ha proceduto al riparto del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnando al Comune di Bari la somma di 495.960,09. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti. I destinatari dei contributi sono le famiglie che si trovano in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di affitto ed i beneficiari dei contributi sono i proprietari che hanno sottoscritto gli impegni di cui ai punti a), e c) dell art. 6 del presente avviso. Il Comune di Bari in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto di locazione. Si precisa che il contributo non potrà essere erogato in mancanza di provvedimento di assegnazione somme da parte della Regione Puglia. Per l effetto, il presente avviso non vincola l Amministrazione Comunale alla corresponsione delle somme a qualsivoglia titolo, in difetto dell adozione da parte della Regione Puglia del detto provvedimento e che le istanze pervenute non saranno vagliate fino all adozione del ridetto provvedimento dirigenziale della Regione Puglia. Art. 7 - Ammontare del contributo L importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l importo di 8.000,00 (euro ottomila/00). Art. 8 - Ulteriori disposizioni L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L eventuale assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo ed ove già erogato, lo stesso dovrà essere restituito all Ente, attraverso le modalità a prescriversi dal Comune di Bari che, in mancanza di restituzione volontaria, procederà al recupero coattivo delle somme erogate. Il contributo di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, compreso il Comune di Bari, erogati a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo di cui al presente Avviso. Il contributo affitto di cui alla Legge 431/98 è incompatibile con il contributo morosità incolpevole nel caso in cui venga erogato al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo di cui al presente Avviso. Il contributo di cui alla presente misura può essere erogato per un massimo di due volte, non a seguito del medesimo avviso pubblico, allo stesso nucleo familiare, fermo restando che la somma dei contributi a concedersi non potrà mai superare l importo di 8.000,00. I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Art. 9 - Controlli In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita indebitamente, gravata di interessi legali e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. Pag. 5 di 6

Art. 10 Informativa in materia di protezione dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici ed utilizzati nell ambito del procedimento per l erogazione dell intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l erogazione dell intervento ai sensi del presente avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. In relazione ai predetti trattamenti, l interessato potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari - Ripartizione Patrimonio - Piazza del Ferrarese n. 28 Bari. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari. Art. 11 Responsabile del procedimento Ai fini del presente avviso, il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro-tempore della Ripartizione Patrimonio, domiciliato presso la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari sita in Piazza del Ferrarese n. 28 Bari, Tel.: 080/577.32.65 080/577.32.04-080/577.32.20, PEC patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it - E-MAIL rip.patrimonio@comune.bari.it Bari, 06 luglio 2015 IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE avv. Pierina Nardulli Pag. 6 di 6