PROTOCOLLO INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) PREMESSA Vista la Legge 104/1992; Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante il regolamento dell Autonomia Scolastica; Vista la Legge 170/2010; Viste le Linee guida MIUR allegate al DM 12 Luglio 2011; Vista la Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012; Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; Vista la nota MIUR n. 2563/2013 ; Visto il documento redatto dall USR della Lombardia del Dicembre 2013 Le scuole e i BES: concetti chiave e orientamenti per l azione ; Il nostro Istituto si è dotato di un protocollo BES per garantire l inclusione scolastica di tutti gli studenti. Gli obiettivi del protocollo sono: prevenire l eventuale disagio negli alunni con difficoltà di apprendimento. definire pratiche condivise tra tutto il personale all interno del nostro istituto; Le più recenti normative estendono il diritto all'inclusione all intera area dei Bisogni Educativi Speciali, andando oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici dell apprendimento ma anche lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà linguistiche degli alunni stranieri. Il diritto allo studio previsto dalla legge 170/2010 e dalla legge 104/1992, si focalizza sulla centralità di una didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative, su adeguate forme di verifica e di valutazione per consentire agli alunni BES di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, articolando le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici. L ottica è, quindi, della presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni per permettere loro di avere un pieno ed effettivo accesso agli apprendimenti. Questo può essere realizzato solo attraverso una didattica realmente individualizzata e personalizzata finalizzata al riconoscimento della specificità ed unicità dei bisogni educativi che caratterizzano questo tipo di studenti e alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno in formazione.
INDVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Tra gli alunni con B.E.S., sulla base della Direttiva Min. del 27/12/2012 e della Circ. Min. del 6/3/2013 e seguenti, sono compresi: 1) alunni con certificazione per disabilità: situazioni riconosciute e tutelate dalla legge 104/92 per le quali è già prevista la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 2) alunni con certificazione di DSA (riconosciuto o in fase di riconoscimento): è prevista la tutela da parte della legge 170/2010 e la stesura del PDP( Piano Didattico Personalizzato) 3) Alunni con altra documentazione medica e diagnosi (non riferibile ad una disabilità e non riferibile ad un DSA): deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, borderline cognitivo, disturbi dell'attenzione e dell'iperattività. A questa categoria si estendono le tutele previste dalla legge 170/2010 con stesura PDP. 4) Alunni in situazioni di svantaggio sociale, economico, linguistico e culturale. 5) Ogni alunno che, anche in assenza di documentazione da enti esterni alla scuola, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici e psicologici. Per le situazioni descritte ai punti 4 e 5, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati e adottare strumenti compensativi e dispensativi sulla base di quanto rilevato dalle osservazioni svolte in classe e dalle informazioni in possesso.
Sarà cura dei docenti stendere un eventuale PDP e monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano attuati per il tempo necessario. PROCEDURE PER L ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI SEGNALAZIONE E D INDIVIDUAZIONE DEI BES FASE I) INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA 1) Individuazione da parte dei docenti dell alunno che, a loro giudizio, e in base a ripetute osservazioni nonché specifici percorsi di recupero effettuati durante le attività didattiche, presenta Bisogni Educativi Speciali e che dovrebbe essere sottoposto a visita per eventuali diagnosi, laddove necessiti di certificazione per richiedere insegnante di sostegno o attuare le misure compensative e dispensative (previste dalla normativa per i DSA) 2) Stesura, da parte di tutti i docenti della classe, con l eventuale collaborazione del docente Funzione strumentale, di una relazione per l invio all UONPIA, utilizzando il modello a disposizione nel sito della scuola e condiviso con le strutture sanitarie del nostro territorio, in cui siano ben descritte le difficoltà incontrate dall alunno.
FASE II) COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 1) Convocazione dei genitori da parte dei docenti per confrontarsi sui punti di forza dell alunno e sulle difficoltà rilevate per un invio ad una visita specialistica. 2) Firma, in duplice copia, dell informativa sull incontro per la richiesta di una consulenza specialistica (modello reperibile sul sito della scuola). Una copia va consegnata ai genitori, l altra sarà consegnata in segreteria. Si aprirà un fascicolo personale, intestato all alunno, che dovrà contenere tutto il dossier diviso per anno scolastico. 3) Dopo aver informato la famiglia, i docenti depositeranno in segreteria, oltre l informativa, anche la relazione e sarà cura del personale della segreteria procedere all invio presso l UONPIA del nostro distretto sanitario. Una copia della relazione sarà depositata nel fascicolo personale dell alunno; un altra sarà consegnata ai genitori. 4) I docenti informeranno il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale dell avvenuta consegna in segreteria della relazione per la valutazione specialistica. FASE III) APPROFONDIMENTO CON UNO SPECIALISTA ESTERNO 1) Dietro suggerimento dei docenti, i genitori avvalendosi delle osservazioni per la rilevazione delle difficoltà effettuata dal CdC e dal team docenti, possono decidere di rivolgersi ai servizi specialistici sanitari. Si ricorda che la diagnosi può essere fatta solo dall èquipe multidisciplinare delle strutture pubbliche (ASL) e dalle strutture private accreditate dalla Regione.
FASE IV) DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA 1) Al termine dell iter diagnostico, i genitori consegnano una copia della documentazione diagnostica in segreteria che sarà protocollata e inserita nel fascicolo personale. Tutte le cartelline, dei vari alunni certificati, dovranno essere custodite in Direzione, in apposito armadio dedicato, e costituiranno deposito agli atti. 2)La Funzione Strumentale e i docenti ricevono dalla segreteria l informativa del deposito della certificazione. FASE V) INTERVENTO DIDATTICO INDIVIDULIZZATO/PERSONALIZZATO A)Relativamente alle categorie di alunni descritte ai punti 1,2,3 del precedente paragrafo: 1) Il team docenti/cdc, confrontandosi in apposite riunioni con gli specialisti che hanno in carico l alunno e con i genitori, redige il PEI o PDP che vengono controfirmati da tutti i soggetti responsabili nella presa in carico. Per ogni nuova certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 la compilazione del PEI è preceduta dalla redazione del documento il P.D.F. (Piano Dinamico Funzionale) alla cui definizione provvedono, congiuntamente, con la collaborazione dei familiari, gli insegnanti e gli specialisti. Tale documento che raccoglie la sintesi conoscitiva dell alunno relativamente alle osservazioni compite sullo stesso in contesti diversi, va aggiornato e redatto a conclusione della scuola dell Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di Primo Grado. Nella redazione di tale documentazione i docenti possono richiedere la consulenza del docente Funzione Strumentale.
Il PDP serve come strumento di lavoro in itinere per i docenti e documenta alla famiglia le strategie d intervento programmate dalla scuola. In esso, infatti, sono riportati gli adattamenti metodologici e didattici attuati dagli insegnanti, l elenco degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati nelle diverse discipline scolastiche, le modalità di valutazione e di verifica più idonee e il patto con la famiglia. 2)Stesura del documento in duplice copia e, successivamente, convocazione dei genitori per sottoporre il documento alla loro visione. Dopa averlo firmato, una copia sarà consegnata alla famiglia, l altra verrà depositata in Direzione nel fascicolo dell alunno. 5) PEI e PDP saranno consegnati in Direzione con le modalità che saranno indicate dal Dirigente Scolastico. 6) Laddove la diagnosi di DSA pervenga a scuola in corso d anno, il CdC e team docenti consegnerà in Direzione il relativo PDP entro 30 giorni dalla notifica ricevuta dal Dirigente o dal docente Funzione Strumentale. 4) Il team docenti/cdc programmano incontri periodici specifici con i genitori ed eventualmente con gli specialisti per fornire informazioni sul percorso didattico dell alunno e/o apportare aggiornamenti al PEI o PDP in relazione alle risposte dell alunno e ai suoi bisogni formativi specifici. 5) Il coordinatore e i docenti di classe aggiornano eventuali supplenti o nuovi docenti sulla situazione scolastica dell alunno e sulla documentazione prodotta e depositata agli Atti in Direzione. 6) Non è consentito ai docenti trattenere copia della documentazione diagnostica in classe, nei registri o nel proprio domicilio. Essa può essere consultata solo presso la Direzione.
B) Relativamente alle categorie di alunni descritte ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo: 1)Il team docente e/o Consiglio di Classe se, sulla base di considerazioni a carattere psicopedagogiche e didattiche legate alle osservazioni svolte in classe, stabilisce che l alunno presenta una situazione di BES, elabora un percorso personalizzato/individualizzato redigendo il PDP utilizzando il modello presente nel sito della scuola. Si ricorda che tutti gli alunni con BES possono avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate alla L.170/2010. Restano comuni i punti 2/3/4/5/6 illustrati nella situazione A. Il presente protocollo costituisce uno strumento di lavoro ed è parte integrante del PTOF del nostro Istituto. Esso, sulla base delle esperienze, è soggetto a revisione ed integrazione periodica.