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N. 01880/2013 REG.PROV.COLL. N. 00870/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione Seconda SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 870 del 2012, proposto da: Associazione di Volontariato per Disabili contro le Barriere, Associazione di Volontariato Jonica Sindrome Autistica Onlus, Associazione di Volontariato Comunità Terapeutica Il Delfino, Associazione di Volontariato per il Bambino Thalassemico, Associazione di Volontariato Solirunners, rappresentate e difese dall'avv. Dario Boccuni, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Francesco Marti in Lecce, p.zza Mazzini n. 72; contro Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Brandimarte, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Paolo Pichierri in Lecce, via Manifattura Tabacchi 7; nei confronti di Coordinamento Genitori Democratici; per l'annullamento Pagina 1 di 8

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 21 del 14 marzo 2012, avente ad oggetto "Istituzione albo associazioni - approvazione regolamento", pubblicata sull'albo Pretorio dal 23.3.2012 al 7.4.2012; - del Regolamento allegato ed approvato con la precitata deliberazione n. 21 del 14 marzo 2012, del relativo avviso pubblico e del modulo d'iscrizione; - ove occorra, dell'albo comunale della consulta, istituito con la predetta deliberazione; - di tutti gli atti ed i provvedimenti comunque connessi e/o collegati, anche presupposti, con gli atti ed i provvedimenti innanzi impugnati anche se ignoti al ricorrente, compresi pareri eventualmente espressi e la proposta del Dirigente della Direzione Servizi Sociali; nonchè per il riconoscimento della legittima pretesa in base alla quale per l'inserimento nell'albo delle associazioni non occorre né una propria sede legale nel Comune di Taranto; né depositare alcun bilancio, sussistendo, come requisito di ammissione, la "prevalenza della propria attività associativa nella materia dell'handicap" ai sensi dell'art. 4 del precedente regolamento della Consulta sulla Fragilità per i diritti della persona disabile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.168 del giorno 30 novembre 2009. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi, nei preliminari, l avv. D. Boccuni per la ricorrente e l avv. M. Pagina 2 di 8

Brandimarte per la P.A.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Le associazioni ricorrenti impugnano la delibera con la quale il Consiglio Comunale di Taranto ha deciso di istituire l albo comunale della Consulta sulla fragilità ; ha approvato il regolamento allegato e, nell ambito di detto ultimo atto, ha stabilito, tra i requisiti per l iscrizione, che le associazioni, per potere essere iscritte all albo devono, tra l altro, avere un bilancio o un adeguata documentazione relativa alla gestione economico-finanziaria ed all attività associativa. Gli organismi ricorrenti lamentano la indebita ingerenza dell amministrazione locale nella vita delle associazioni, resa ancor più manifesta in ragione del fatto che il precedente regolamento consiliare di disciplina della materia si limitava a richiedere semplicemente, quale unico requisito di ammissione, la prevalenza della propria attività associativa nella materia dell handicap (art.4 reg.precedente). Vengono portate all attenzione del G.A. le seguenti censure: - il regolamento è stato approvato senza la preventiva consultazione delle associazioni interessate; - si è previsto arbitrariamente, quale requisito per l iscrizione delle associazioni all albo, il requisito della presentazione di un bilancio, il che contrasta con quanto stabilito dal precedente regolamento di disciplina della materia e con il diritto alla privacy delle associazioni; - gli atti impugnati violano l art. 3 della Cost; l art 8 del T.U.E.L., gli artt. 48 e 49 dello Statuto della città di Taranto; Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto il quale ha insistito per il Pagina 3 di 8

respingimento del ricorso siccome infondato. La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 13 giugno 2013. DIRITTO Il ricorso non è fondato. L approvazione di un regolamento comunale, ossia di un atto avente forza normativa sebbene limitatamente al territorio dell ente civico, è sottratta all applicazione delle garanzie partecipative. Ciò è quanto prevede, in termini generali, l articolo 13 della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n.241) a mente della quale: le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. La disposizione in questione, sebbene destinata a operare con riferimento ai procedimenti amministrativi posti in essere dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, detta senz altro una regola capace di operare al di là del suo raggio specifico d azione. Lo stesso legislatore della legge 241 ha, infatti, accordato a Regioni e enti locali la facoltà di regolare le materie disciplinate dalla legge sul procedimento nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge (art.29 legge 241/90) Il principio secondo il quale gli istituti partecipativi non operano quando si Pagina 4 di 8

tratta di approvare un atto normativo sebbene riconducibile alla categoria della formazione secondaria ha del resto la sua specifica ragion d essere in esigenze di semplificazione procedimentale e, insieme, di non aggravamento del procedimento. Tanto quando si tratta dell approvazione di atti che, proprio in quanto destinati ad avere valenza normativa, ben difficilmente sortiscono effetti immediatamente lesivi della posizione di soggetti ben individuati, necessitando all uopo di atti attuativi puntuali e concreti. Una conferma della bontà di questa impostazione si ricava anche dalla stessa previsione normativa di cui all articolo 8 del D.lgs.267/2000, norma della quale si è ritenuta la violazione. Il precetto stabilisce che: nel procedimento relativo all adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto. Tuttavia, il Collegio esprime l avviso che la norma in esame non concerne di sicuro l approvazione di un atto di natura regolamentare, proprio perché, per quanto si è già avuto occasione di ricordare, il regolamento comunale è anch esso atto di natura normativa, e dunque, privo di attitudine immediatamente lesiva nei riguardi di situazioni giuridiche soggettive comunque denominate. Né miglior sorte può avere il motivo di censura attraverso il quale le associazioni intendono lamentare la interferenza posta in essere dall Amministrazione locale nel prevedere, quale requisito di iscrizione all albo della consulta, il deposito di un bilancio o di altra documentazione contabile adeguata. Si osserva, in proposito, che le associazioni di volontariato operano in Pagina 5 di 8

ambito comunale in forza non solo della normativa che disciplina il cd terzo settore, (il cd privato sociale) ma in diretta attuazione del principio di sussidiarietà in senso orizzontale, sancito dall art. 118 della Cost. Il precetto costituzionale non può, però, essere interpretato quale viatico di un generale laissez faire per i cittadini che decidano di assumere, anche in forma associata, su di sé l onere di erogare servizi alla persona in ambito locale, in sostituzione o in compartecipazione con l ente territoriale di riferimento. Lo stesso articolo 118 Cost, quando afferma al quarto comma che Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà evoca senz altro l impegno degli enti territoriali a non ostacolare l attività dei cittadini a sfondo sociale, ma non anche la tesi di una totale mancanza di controlli da parte degli organi do governo dell ente locale. La previsione secondo la quale le associazioni operanti nel settore del volontariato a favore dei disabili debbono depositare un bilancio per poter figurare tra gli enti cd accreditati dal Comune non implica affatto una ingerenza indebita nella vita dell ente associativo, esprimendo semmai l esigenza di un controllo circa la effettiva matrice solidaristica dell ente. La previsione del requisito incriminato è dunque del tutto ragionevole tanto più se si considera che di volontariato in senso proprio può parlarsi con ragione solo nel momento in cui gli associati non abbiano a percepire alcuna forma di retribuzione per l attività spesa in favore dell ente. Ciò implica l obiettivo di un almeno tendenziale pareggio di bilancio tra entrate e uscite dell ente stesso che legittimamente l ente locale può e deve Pagina 6 di 8

verificare. Queste ragioni militano per il rigetto del ricorso. Le spese possono essere compensate in considerazione della natura della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente Ettore Manca, Consigliere Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/09/2013 IL SEGRETARIO Pagina 7 di 8

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Pagina 8 di 8