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Transcript:

N. 2475/07 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: Dott. GIANFRANCO PELIZZONI PRESIDENTE rel. Dott. FRANCESCO VENIER GIUDICE Dott. MIMMA GRISAFI GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 2475/07 R.A.C.C. promossa con ricorso notificato in data 27.03.07, n. 6596 cron, uff. giud. Unep del Tribunale di Udine da SFET SPA ( ora Equitalia spa), con proc e dom. l avv., per mandato a margine del ricorso - ATTORE - contro Curatela A srl con il proc. e dom. Avv.to, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTA e con l intervento della AGENZIA DELLE ENTRATE- rapp. e difesa dall Avvocatura N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.1

Distrettuale dello Stato; intervenuta OGGETTO: insinuazione tardiva. Causa iscritta a ruolo il 27.04.2007. CONCLUSIONI Per l attore: Nel merito: - Ammettersi nello stato passivo crediti in privilegio per 223.018,00 e crediti in chirografo per 35.098,05, oltre agli interessi come per legge; - Condannarsi la Curatela alla integrale rifusione delle spese e onorari di lite. - Per il convenuto: Voglia il Tribunale ammettere la ricorrente come richiesto ad esclusione del credito Irap per 49.754,55 da ammettersi in chirografo. Spese rifuse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe LA Sfet spa ( ora Equitalia spa) proponeva insinuazione tardiva allo stato passivo del fallimento A srl per 223.018,51 in privilegio ex artt. 2752 e 2778, nn. 18 e 19 e 35.098,05 in chirografo, per imposte non pagate dalla società fallita e iscritte a ruolo. Nel costituirsi in giudizio la curatela resisteva parzialmente alla domanda, negando la sussistenza del richiesto privilegio, limitatamente al credito per Irap, per periodi di imposta anteriori alla novella del 2007, chiedendo l ammissione al passivo in chirografo della somma di 49.754,55 per tale imposta, le sanzioni e gli interessii. N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.2

Radicatosi il contraddittorio, intervenuti gli enti impositori e prodotti documenti, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda va accolta così come richiesta, ad eccezione dell insinuazione in privilegio per il credito Irap, relativo al periodo di imposta dell anno 2003 pari a 49.754,55 per omessi versamenti, sanzioni e per interessi, che va invece collocata in chirografo. L imposta Irap non è invero assistita dal privilegio di cui all art. 2752 cod. civ., 4 c., come novellato dalla legge. 29/07/1975, n. 426, se non per i periodo di imposta successivi alla modifica di cui al d. l. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni in data 29.11.2007, n. 222, che all art. 39 ha integrato il quarto comma dell art. 2752 cod. civ. attribuendo all Irap la medesima prelazione prevista per i crediti dello stato per imposte sul reddito. Va in particolare osservato che a sensi dell art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la norma in questione non è stata dichiarata retroattiva, né può essere considerata di natura interpretativa, con la conseguenza che disponendo solo per l avvenire, non può trovare applicazione per dei periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore. La circostanza inoltre che il legislatore abbia ritenuto di intervenire per inserire l Irap fra il novero delle imposte di natura privilegiata, fa escludere che la stessa potesse in precedenza essere considerata fra le imposte ricompresse nell art. 2752, quarto comma cod. civ. La norma di cui all art. 2752 cod. civ. ( anteriormente all illustrata N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.3

modifica) faceva infatti riferimento ai soli tributi locali previsti dalla legge sulla finanza locale, di cui al T.U. 14/09/1931, n. 1175 e successive modificazioni, in quanto tali tributi siano ancora in vigore, dopo la soppressione operata con gli artt. 82 del DPR 597/73 e 90 del DPR 633/72 in attuazione della riforma Tributaria, con la conseguenza che nel nuovo ordinamento della finanza locale il privilegio continuava a sussistere esclusivamente per i tributi rimasti in vigore ( quali ad esempio la tassa per l occupazione di spazi e aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) o per quelli previsti da norme specifiche. Non si deve invero dimenticare che i crediti per le varie tipologie di imposte dovute dagli enti locali, sono assistiti dal privilegio generale sui mobili di cui all art. 2752 cod. civ., solamente qualora siano espressamente previsti nel citato TU sulla finanza locale o l applicabilità del citato art. 2752 cc, sia esplicitamente sancita da norme diverse che disciplinano lo specifico tributo locale (v. ad esempio art. 53 DPR 639/72 relativo all imposta comunale sulla pubblicità). Si è al riguardo affermato che: Il privilegio sui mobili del debitore, accordato, subordinatamente a quello dello Stato, dall'art. 2752, terzo comma, cod.civ., come sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n.426, ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale", è riferito ai soli crediti previsti dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, recante il "Testo unico per la finanza locale", dovendosi altrimenti ritenere inutile la precisazione, contenuta nella stessa disposizione, che accorda il N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.4

detto privilegio anche ai crediti previsti "dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", specificazione non necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva d'imposta, tassa e tributo dei comuni e delle province (nella specie è stato negato il detto privilegio per il credito di un comune relativo all'iciap, v. Cass. 29.03.2006, n. 7309). Le norme sui privilegi sono d altro canto di stretta interpretazione (in quanto il numero dei privilegi è tassativo) e non consentono interpretazioni analogiche (v. per tutte Cass. 27/02/1990, n. 1510 e Cass. 26.08.2005, n. 17396, secondo cui: Le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la 'regula juris' a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati). In tal senso si devono ritenere esclusi dal privilegio i crediti per I.C.I. ( v. Trib. Milano, 29.04.02, in Fall., 2002, 1264 e Trib. Padova, 22.05.01, in Fall., 2001,1188), i crediti per ICIAP( v. sent. cit.), i crediti N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.5

per i canoni della legge Merli n. 319/76 ( v. Trib. Monza, 3.12.1990, in Fall., 1991, 632) e gli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge Bucalossi ( v. da ultimo Trib. Milano, 17.06.2002, in Fall.,2002, 1378 e Trib. Udine, 22.12.2006, in Unijuris ), così come i crediti per l IRAP ( imposta regionale sulle attività produttive, Trib. Vercelli, 14.07.2006, ivi), in quanto la disposizione in esame non menziona neppure i tributi regionali. E noto che l Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale, che ha tra l'altro previsto anche l'addizionale regionale Irpef. Con la sua istituzione sono stati soppressi sia l'ilor (Imposta locale sui redditi), sia l Iciap, imposta sul patrimonio netto delle imprese, sia la tassa di concessione governativa sulla partita Iva, nonché il contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa della salute), i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, i contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati e la tassa di concessione comunale. E escluso pertanto che l Irap, che non si è limitato a sostituire l Ilor, ma anche tutta una serie di altri tributi, potesse prima della modifica intervenuta, essere considerato un tributo avente la medesima rilevanza dell Ilor andando ad incidere sulla medesima capacità contributiva. Alla luce di tali considerazioni non si può condividere la tesi dell Agenzia delle Entrate che : l IRAP ha sostituito tra le altre imposte l ILOR di cui ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale assumendone la stessa rilevanza nell ambito del sistema tributario nazionale ( cfr. Risoluzione del 5 aprile 2005 n. 41/E N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.6

dell Agenzia delle Entrate). Se é vero, infatti, che il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell istituire l IRAP, ha con gli artt. 36 e 51, comma 1, abolito altri tributi e contributi, ciò significa soltanto che con il nuovo tributo il Legislatore ha voluto assicurare la continuità del prelievo (sostituire, cioé, il gettito derivante dai tributi e contributi soppressi con il gettito derivante dal nuovo tributo). Tali considerazioni d altro canto trovano autorevole conferma nell insegnamento della Corte costituzionale, la quale, con riferimento alla prima applicazione del tributo in questione, ha parlato espressamente dell IRAP quale tributo sostitutivo di altri tributi e imposte in quanto diretto a garantire una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di gettito, negando che l Irap possa essere considerato un tributo regionale ( cfr. Corte Cost. 26.09.03, n. 297 e 19.07.04, n. 241). Va inoltre considerato che l IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), mentre l art. 2752 cod. civ. é stato da ultimo riformulato nel 1999 dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 33, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell art. 2752) con la conseguenza che se il Legislatore avesse voluto, già in tale sede, effettivamente estendere anche all IRAP il regime privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione per l IRPEF, per l IRPEG e per l ILOR ( come effettivamente ha fatto con l ultimo intervento legislativo), avrebbe utilizzato tale quadro normativo del 1999 per includervi (accanto a quella dell IRPEF, dell IRPEG ed dell ILOR) anche l IRAP, visto che quest ultima imposta già esisteva. N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.7

Ne consegue che il mancato inserimento dell Irap nel novero di tali imposte fa ritenere non condivisibile l interpretazione estensiva caldeggiata dalla predetta Risoluzione del 5 aprile 2005 41/E. Appare equa la compensazione delle spese, attesi i contrastanti indirizzi giurisprudenziali esistenti sulla questione. P.Q.M. Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: - Ammette al passivo del fallimento la ricorrente come richiesto, ad esclusione del credito per Irap di 49.754,55 che viene ammesso in chirografo; - compensa fra le parti le spese del giudizio. Udine,lì 14.11.2008. Il Presidente est. Dott. Gianfranco Pellizzoni Il Cancelliere Depositato in Cancelleria il N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.8

T R I B U N A L E D I U D I N E S E Z I O N E C I V I L E D I S P O S I T I V O D E L L A S E N T E N Z A nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 2475/07 R.A.C.C. SFET SPA CUR. FALLA SRL AGENZIA DELLE ENTRATE tra contro decisa il 14.11.2008 dal Collegio composto: Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI PRESIDENTE rel. Dott. FRANCESCO VENIER GIUDICE Dott. MIMMA GRISAFI GIUDICE DISPOSITIVO DELLA SENTENZA P.Q.M. Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta: - Ammette al passivo del fallimento la ricorrente come richiesto, ad esclusione del credito per Irap di 49.754,55 che viene ammesso in chirografo; N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.9

- compensa fra le parti le spese del giudizio. Udine,lì 14.11.2008. Il Presidente est. Dott. Gianfranco Pellizzoni N. 2475/07 R.A.C.C. Sentenza dd. 14.11.08 pag.10