C O N V E N Z I O N E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO BCC SAN GIACOMO L anno il giorno del mese di in Bassano del Grappa avanti a me.. Notaio in Bassano del Grappa ed iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa sono presenti: COMUNE DI ROMANO D EZZELINO, con sede in Romano d Ezzelino (VI), Via Gen. Gaetano Giardino n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00258950245, in atto rappresentato dal Responsabile del Settore III Urbanistica e Gestione del Territorio Lavori Pubblici e Manutenzioni signor: PELLANDA Luigi, nato a Tezze sul Brenta (VI) il 7 Luglio 1956, domiciliato presso il comune di Romano d Ezzelino Via Gen. Gaetano Giardino n. 1, a ciò autorizzato in base a decreto del Sindaco in data 27 febbraio 2014 prot. n. 2845, nonché in attuazione alla delibera di Consiglio Comunale n... del.; BANCA DI ROMANO E SANTA CATERINA CREDITO COOPERATIVO (VI) S.c.a.r.l. con sede legale in Romano d Ezzelino (VI) in Via Gen. Gaetano Giardino n. 3 codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Vicenza n. 0091350244, iscritta all Albo degli Enti Creditizi al n. 5248 codice ABI 8309, qui rappresentata dal presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. MARTINI Umberto nato a Bassano del Grappa il 16 luglio 1946 C.F. MRTMRT46L16A703R, residente a Bassano del Grappa in via G. B. Sartori n. 18 che nel prosieguo dell atto verranno denominati anche come Ditta richiedente o lottizzante I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: P R E M E S S O - che la suddetta Ditta richiedente dichiara di aver titolo, ai sensi dell articolo 20 punto 6 della Legge Regionale 11/2004, in quanto proprietaria dell 87.6% (ottantasette/6%) delle aree ricomprese nell ambito del piano attuativo e più del 51% del valore degli immobili, in base al relativo imponibile catastale, per ottenere il permesso di costruire ad utilizzare le aree edificabili in quanto proprietaria delle stesse e così catastalmente individuate: in Comune di Romano d Ezzelino N.C.T. Fog. 16 Mapp. n. 67 di mq 804 N.C.T. Fog. 16 Mapp. n. 68 di mq 703 N.C.T. Fog. 16 Mapp. n. 298 di mq 3.374
N.C.T. Fog. 16 Mapp. n. 1495 di mq 771 per una superficie catastale complessiva di mq 5.652 - che la suddetta Ditta richiedente ha presentato domanda e progetto di lottizzazione per l urbanizzazione ai fini edificatori delle aree sopradescritte aventi le seguenti caratteristiche: Superficie totale di Piano (Territoriale) mq. 6.449 Superficie fondiaria netta (S.F.) mq. 4.101 Volume edificabile mc. 6.449 Superficie destinata a verde primario, secondario e parcheggi mq. 1.740 Superficie destinata a viabilità mq. 412 - che il progetto di Piano di Lottizzazione è stato predisposto a firma dell architetto Valentino Ivano Sebellin con studio in San Zenone degli Ezzelini in via S. Martino, 19; - che sull aspetto tecnico urbanistico si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia Comunale, come da parere emesso nella seduta del 20.02.2014; - che il predetto Piano di Lottizzazione si inquadra nelle previsioni urbanistiche del vigente P.R.C. del Comune di Romano D Ezzelino ed avverrà in conformità alla presente convenzione e giusto il Piano di Lottizzazione che trovasi depositato presso il Comune. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue ART. 1 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA La Ditta richiedente dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione oggetto della presente convenzione nella quota del 87.6% (ottantasette/6%) come risulta dagli atti prodotti negli elaborati del Piano di Lottizzazione. ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO La Ditta richiedente o lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna a realizzare il Piano di Lottizzazione relativo alle aree in premessa descritte costituito dai seguenti documenti ed elaborati che sono depositati presso il Comune e che costituiscono parte integrante della presente convenzione: - Tav. A.01 Estratti di P.A.T. e di P.R.G. - Tav. A.02 Stato di fatto Planimetria e sezioni - Tav. A.03 Progetto Planimetria con indicazioni standard - Tav. A.04 Progetto Sezioni - Tav. A.05 Progetto Planivolumetrico viste prospettiche - Tav. A.06 Progetto Planimetria di progetto con materiali - Tav. A.07 Progetto Particolari costruttivi (piante)
- Tav. A.08 Progetto Particolari costruttivi (sezioni) - Tav. A.09 Progetto Reti tecnologiche linea ENEL - Tav. A.10 Progetto Reti tecnologiche Telecom e pubblica illuminazione - Tav. A.11 Progetto Reti tecnologiche acquedotto e gas metano - Tav. A.12 Progetto Reti tecnologiche fognatura e smaltimento acque meteoriche - Estratto di mappa - elenco delle proprietà atto di proprietà - Documentazione fotografica - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa - Norme tecniche di attuazione - Preventivo di spesa ART. 3 AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA La Ditta lottizzante si impegna a cedere aree per l urbanizzazione secondaria per una superficie pari a mq. 519. La Ditta lottizzante chiede la monetizzazione delle restanti aree di mq. 711 a standards secondari non individuate per l importo complessivo di 711 x 75,38 =. 53.595,18 (Euro cinquantatremilacinquecentonovantacinque/18) e si impegna ad effettuare il versamento in unica soluzione prima della stipula della presente convenzione. ART. 4 - CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE La Ditta Lottizzante, quale proprietaria dei terreni descritti in premessa, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Romano d Ezzelino tutte le aree necessarie per le opere di urbanizzazione in conformità alla tavola allegato n. A03 e come di seguito specificatamente indicato: A) Strade mq. 412 B) Verde e parcheggi mq. 1.740 C) Marciapiedi mq. 111 Per complessivi mq. 2.263 Le suddette aree verranno trasferite al Comune di Romano d Ezzelino contestualmente e subito dopo la stipula della presente convenzione e resteranno comunque in uso e custodia del proprietario cedente solo al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione e saranno consegnate al Comune dopo il collaudo delle opere. In occasione della stipula dell atto notarile la Ditta proprietaria delle aree fornirà ogni documento richiesto per l espletamento di tale formalità ed in particolare i seguenti: 1) Certificato ipotecario; 2) Tipi di frazionamento.
ART. 5 - INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA La Ditta richiedente si obbliga per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dagli elaborati di Piano in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale e computo metrico. Tali opere consistono nella realizzazione di: - Strade, marciapiedi, segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altra opera accessoria; - Spazi di sosta, parcheggi e verde attrezzato; - Reti di servizio: idrica, telefonica, fognaria e gas metano, ecc.; - Pubblica illuminazione e rete di distribuzione dell energia elettrica. Gli oneri di cui sopra, come determinati nel computo metrico estimativo assommano a: urbanizzazione primaria. 165.710,96 (centosessantacinquemilasettecentodieci/96) urbanizzazione secondaria 26.231,85 (ventiseimiladuecentotrentuno/85) totale opere urbanizzazione. 191.942,81 (centonovantunmilanovecentoquarantadue/81) Tali importi rimarranno fissi e definitivi assumendosi la Ditta richiedente ogni onere per eventuali costi non previsti e prevedibili e per variazioni dei prezzi a qualsiasi causa dovuti, e ciò anche ai sensi dell art. 1469 Codice Civile. Tutte le opere dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal progetto di lottizzazione approvato. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate con l Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Gestione del Territorio. L effettivo costo sostenuto dovrà essere documentato prima del collaudo a mezzo di fatture o dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori. La realizzazione delle opere potrà avvenire gradualmente ma comunque dovrà assicurare, nel corso dell edificazione, tutti i servizi agli edifici costruiti. In ogni caso l insieme delle opere dovrà essere iniziato entro anni 1 (uno) dal rilascio del permesso di costruire ed essere ultimato entro anni 3 (tre) dalla data di inizio dei lavori. Il rilascio dei permessi di costruire relativi ai singoli edifici è subordinato all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all impegno dell esecuzione delle stesse almeno tre mesi prima dell ultimazione degli edifici. I lavori di urbanizzazione saranno eseguiti sotto la vigilanza dell Ufficio Tecnico Comunale Settore III Urbanistica e Gestione del Territorio. Ultimati i lavori la Ditta Lottizzante dovrà richiedere al Comune di sottoporre a collaudo tutte le opere eseguite. Le spese del collaudatore sono a carico della Ditta Lottizzante. Il collaudo, da eseguirsi a cura dell Ufficio Tecnico Comunale Settore III Urbanistica e
Gestione del Territorio o da un collaudatore esterno, scelto fra una terna di nominativi proposti dalla Ditta Lottizzante, sarà effettuato non prima di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Il verbale di collaudo definitivo costituirà anche titolo per il trasferimento delle proprietà delle opere al Comune di Romano d Ezzelino; da tale momento verrà trasferito al Comune anche l onere di manutenzione delle opere. Al termine dei lavori e al momento della richiesta di collaudo si dovranno presentare i seguenti documenti: - N. 2 (due) copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite con particolare riferimento alle reti tecnologiche; - Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dallo stesso e dalle imprese esecutrici dei lavori; - Collaudo degli impianti: pubblica illuminazione, linea elettrica, linea telefonica, acquedotto, gas ecc.; - Restituzione in formato DWG e DXF su supporto magnetico delle planimetrie della lottizzazione e delle reti tecnologiche georeferenziate su Carta Tecnica Regionale ed in conformità alle specifiche regionali stesse. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all esecuzione delle opere in sostituzione della Ditta richiedente o lottizzante ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti vigenti, quando essa non abbia provveduto nel rispetto dei termini stabiliti ed il Comune lo abbia messo in mora con preavviso non inferiore in ogni caso a tre mesi. ART. 6 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI La Ditta richiedente o lottizzante dovrà provvedere a propria cura e spese e seguendo le direttive impartite dal Comune ed in ottemperanza alle prescrizioni e pareri degli Enti gestori, ad allacciare ai pubblici servizi tutte le reti tecnologiche del Piano di lottizzazione. ART. 7 - MANUTENZIONE DELLE OPERE Durante l attuazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione di cui all articolo 5 e fino alla loro consegna, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all attuazione ed all uso della lottizzazione saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta Lottizzante. Qualora all atto della consegna le opere di urbanizzazione tutte non risultassero in perfette condizioni di manutenzione la Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le
risultanze del collaudo entro il termine che verrà stabilito dal Collaudatore. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante il Comune provvede d Ufficio con spese a carico della Ditta medesima così come previsto nel precedente art. 5. Il rilascio dei singoli permessi di costruire avverrà nel rispetto della vigente Normativa Urbanistica, di quanto previsto nel Piano di Lottizzazione e di quanto indicato nel precedente art. 5. Il rilascio dei certificati di agibilità dei singoli edifici avverrà solo dopo l approvazione del certificato di collaudo di tutte le opere previste negli elaborati del Piano di Lottizzazione, o con l emissione del verbale di collaudo parziale delle opere ove risultassero mancanti solo parti ritenute di finitura ( Es. semina delle aree a verde, manto di usura delle strade). ART. 8 - CONGUAGLIO ONERI DI URBANIZZAZIONE Al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, il concessionario dovrà corrispondere al Comune, proporzionalmente alla quota di proprietà, l eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinato per differenza tra gli importi tabellari dovuti in relazione alla costruzione autorizzata. Dovrà altresì corrispondere il contributo sul costo di costruzione. ART. 9 - CESSIONE A TERZI In caso di trasferimento anche parziale delle aree i cessionari, mediante specifica clausola inserita nei contratti di cessione, saranno edotti di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione che sarà richiamata nell atto di trasferimento; in ogni caso l attuale proprietario resta responsabile in via principale e solidale verso il Comune per tutti gli oneri qui assunti. ART. 10 - GARANZIE La Ditta Lottizzante per l esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione presta al Comune garanzia per l importo di: urbanizzazione primaria. 165.710,96 + iva =. 182.282,06 urbanizzazione secondaria 26.231,85 + iva =. 28.855,04 per il totale di. 211.137,10 (duecentoundicimilacentotrentasette/10) IVA compresa pari al 150% (centocinquanta per cento) del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante polizza fidejussoria n... in data.. Tale garanzia porta l esplicita rinuncia al beneficio dell escussione ai sensi dell art. 1944 del Codice Civile. Per ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Ditta
richiedente autorizza il Comune di Romano d Ezzelino a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, senza escussione del debitore e con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare. L ente garante è fin d ora autorizzato ed obbligato a versare l intero importo garantito su semplice richiesta del Comune che dichiari inadempiente la Ditta sottoscritta e suoi aventi causa. Il Comune presenterà poi a queste ditte il dovuto rendiconto finale, chiedendo o effettuando i relativi conguagli. La fidejussione è stata prodotta alla firma della presente convenzione e sarà mantenuta fino a collaudo positivo di tutte le opere di urbanizzazione; dovrà essere presentata unitariamente da tutte le Ditte interessate e dovrà contenere il vincolo di solidarietà tra i lottizzanti stessi. ART. 11 - REGIME FISCALE La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura del Notaio rogante; tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta Lottizzante che chiede l applicazione di ogni beneficio di Legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della Legge 28 Giugno 1943 n. 666. ART. 12 - RINUNCIA ALL IPOTECA LEGALE La Ditta Lottizzante, autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinunzia all ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. ART. 13 - VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO L eventuale entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, motivate da interesse pubblico, prima del collaudo delle opere di urbanizzazione del presente Piano di Lottizzazione, comporta la decadenza della presente convenzione per tutte le parti in contrasto con le previsioni stesse, conseguentemente sarà stipulata una nuova convenzione che disciplini le parti soggette a variazione. ART. 14 - CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno definite con arbitrato libero ed irrituale da un collegio costituito da un arbitro nominato da ciascuna parte entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, e da un terzo arbitro Presidente, nominato dagli arbitri di parte sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, o in subordine dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e la decisione sarà definitiva.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.