REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI

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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.11.2006

TITOLO I Principi ed elementi generali di riferimento Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina, la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure d'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689, nonchè in attuazione dell'articolo 7/bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie principali ed accessorie, di competenza dell'amministrazione Comunale. Articolo 2 Ambito d'applicazione e relazione con altri Regolamenti 1. L'Amministrazione Comunale, nella sua podestà normativa, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito, determina negli appositi atti, specifiche sanzioni amministrative, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689 e dal presente Regolamento. E' sempre fatta salva l'azione penale presso la competente Autorità Giudiziaria, in tutti i casi di violazioni a provvedimenti penalmente perseguibili. 2. Le disposizioni definite da Ordinanze e da Regolamenti Comunali, che prevedevano sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti del R.D. 03 Marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e devono essere sostituite dalle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento. TITOLO II Soggetti Articolo 3 Soggetti accertatori 1. Le funzioni d'accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, sono altresì esercitate, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dal personale appartenente al Settore competente per materia, ai sensi della legislazione vigente. 2. Il Sindaco, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'ordinanza di disposizioni di Regolamenti Comunali o d'ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, sanzionabili in via amministrativa può altresì abilitare propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonchè dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, devono essere muniti d'apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. 5. Resta ferma la competenza d'altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento d'illeciti amministrativi. Articolo 4 Autorità competente a ricevere il rapporto 1. Il Responsabile di Settore competente per materia, è individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, nonchè competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale d'accertamento della violazione. TITOLO III Determinazione delle sanzioni amministrative Articolo 5 Sanzioni pecuniarie 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti la violazione delle disposizioni di Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settore, per le quali non siano già prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le norme di cui all'articolo 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 3/2003, che prevede il pagamento di una somma in denaro da un minimo di. 25,00 ad un massimo di. 500,00. 2. In ogni provvedimento, si deve sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, che secondo della gravità, sarà modulata come segue: - da. 25,00 a. 250,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 50,00 - da. 35,00 a. 300,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 70,00 - da. 45,00 a. 350,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 90,00 - da. 55,00 a. 400,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 110,00 - da. 65,00 a. 450,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 130,00 - da. 75,00 a. 500,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 150,00 - da. 80,00 a. 500,00 pagamento ammesso in misura ridotta. 160,00 Articolo 6 Sanzioni accessorie - Sequestro e confisca 1. In conformità a quanto previsto dalla legge o dai singoli Regolamenti Comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso,

può essere disposta quale sanzione accessoria e per i casi previsti dalla legge, il sequestro o la confisca amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 689/1981. 2. Può in ogni modo sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa. 3. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria. 4. A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, può essere disposto il dissequestro delle cose. Articolo 7 Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla ripetitività d'illeciti 1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'articolo 5 del presente Regolamento, nonchè nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 2. Qualora, il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del Sindaco o dai Responsabili di Settori, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dall'articolo 5. 3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 Novembre 1981, n. 689. 4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione di violazioni, disposizioni e di Regolamenti Comunali o di precetti d'ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8/bis della legge 24 Novembre 1981, n. 689. TITOLO IV Procedura Articolo 8 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni 1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli. 2. I soggetti, addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute in Regolamento Comunali e definite da Ordinanze del sindaco e dai Responsabili di Settore, per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria effettuano le attività d'accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art. 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 Processo verbale d'accertamento 1. La violazione di disposizioni contenute in Regolamenti Comunali o definite da Ordinanze del sindaco o dai Responsabili di Settore, alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. 2. Il processo verbale d'accertamento deve contenere: a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità dell'autore della violazione e/o della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge; d) la descrizione dettagliata del fatto costituente, la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; g) l'avvenuta contestazione della violazione, oppure, i motivi, della mancata contestazione; h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata 3. In calce al processo verbale deve essere indicato: - l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi; - l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. 4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale. 5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati per mezzo del servizio postale, si osservano le disposizioni di cui alla legge 20 Novembre 1982, n. 890 (notificazioni d'atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione d'atti giudiziari) e successive modificazioni. Articolo 10 Pagamento in misura ridotta 1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento d'applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge. 2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto d'eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo editale, secondo quanto stabilito dall'articolo 8/bis della legge 24 Novembre 1981, n. 689. 3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. 4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali, di notifica e di procedimento, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai Regolamenti.

Articolo 11 Rapporto all'autorità competente 1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, i soggetti verbalizzanti di cui all'articolo 3, trasmettono al Responsabile di Settore competente per materia: a) l'originale del processo verbale; b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni; c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza. 2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Responsabile di Settore competente per materia. Articolo 12 Ordinanza ingiunzione 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile di Settore competente per materia, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. 2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente, sono da questi trasmessi al Responsabile del procedimento sanzionatorio. Nel caso che l'errore sia di peso dalle indicazioni contenute nel processo verbale d'accertamento, lo scritto s'intende validamente presentato se pervenuto all'autorità competente nei termini di cui al comma 1. 3. Quando non sia stato effettuato, o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, il Responsabile di Settore competente per materia, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che n'abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio. 4. Qualora il Responsabile di Settore competente per materia ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali, di notifica e di procedimento, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. 5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo editatale, questa è applicata dal Responsabile di Settore competente per materia, avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente articolo 7. 6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonchè il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 7. Il Responsabile di Settore competente per materia, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata d'archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati. 8. Il provvedimento d'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione, deve essere emesso entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli articoli 17 e 18 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria 1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere al Responsabile di Settore competente per materia il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. 2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che è valutata dal Responsabile di Settore competente per materia tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria. 3. La decisione del Responsabile di Settore competente per materia, è comunicata al richiedente entro sessanta giorni nei modi e forme di legge. 4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 24 Novembre 1981, n. 689. TITOLO V Profili operativi e disposizioni finali Articolo 14 Delega delle attribuzioni in materia di procedimento sanzionatorio 1. Il Responsabile di settore competente per materia, può delegare una o più unità appartenenti al proprio Settore ed in possesso d'adeguata capacità e conoscenze tecniche professionali, all'esercizio dei compiti indicati ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori. Articoli 15 Profili organizzativi 1. Con provvedimenti degli Organi competenti l'amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività d'accertamento, d'irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative. Articolo 16 Disposizioni finali e di coordinamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione consigliare, e si applica in via generale con riferimento ai Regolamenti ed alle ordinanze previgenti, e di nuova emanazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2. 2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente Regolamento, queste ultime s'intendono disapplicate. *********