PROPOSTA DI CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DELLA CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

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PROPOSTA DI CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DELLA CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA Io sottoscritto... nato a.. il residente a. Socio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella chiedo di candidarmi nella prossima assemblea generale dei soci del 25 maggio 2018 alla carica di Amministratore del Territorio (barrare la casella pertinente) [ ] VALSABBIA [ ] CHIESE [ ] GIUDICARIE [ ] PAGANELLA ROTALIANA [ ] CANDIDATURA MANDATO TRIENNALE [ ] CANDIDATURA MANDATO ANNUALE A tal fine ed in ottemperanza alle previsioni del vigente Regolamento elettorale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella dichiaro di a. non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento assembleare per la carica per cui candido [estratto normativa sul retro]; b. accettare preventivamente l incarico, qualora risulti eletto; c. impegnarmi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui candido con la diligenza e professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; d. impegnarmi, in caso venga eletto amministratore, ad adempiere l obbligo di aggiornamento professionale di cui all articolo 3 del Regolamento elettorale della Cassa; e. impegnarmi a dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell incarico, tenendo conto della frequenza e modalità delle sessioni deliberative, informative e formative della società. Comunico altresì di svolgere funzioni di amministratore o controllo [barrare il ruolo non pertinente] nelle seguenti società : 1. Amministratore/sindaco in.. 2. Amministratore/sindaco in.. 3. Amministratore/sindaco in.. 4. Amministratore/sindaco in.. 5. Amministratore/sindaco in.. 6. Amministratore/sindaco in.. Per documentare il possesso dei requisiti di esperienza e competenza alla presente allego, quale parte obbligatoria e sostanziale, la seguente documentazione: - Curriculum vitae (contenente almeno: dati identificativi personali, esperienza professionale attuale e maturata, titolo di studio e percorso formativo personale) da me sottoscritto - almeno uno dei seguenti documenti: o Attestazione di aver svolto per un periodo non inferiore ad un anno almeno una delle attività previste all art. 4, co.4 lett. a. del Regolamento Elettorale o Copia del diploma di scuola tecnica ad indirizzo giuridico o economico o aziendale gestionale oppure laurea nelle stesse materie o Copia della certificazione di partecipazione al corso formativo abilitante tenuto dalla Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella...... Luogo data Firma del socio ***************************************************************************************************************************************************************** A U T E N T I C A Z I O N E D I S O T T O S C R I Z I O N E Attesto che il dichiarante... accertata la sua identità in base a : conoscenza personale documento... ha sottoscritto in mia presenza la presente proposta di candidatura....,... L INCARICATO (luogo) (data) (timbro e firma) ****************************************************************************************************************************************************************** Riservato alla Cassa Rurale....... DATA ricezione ORA ricezione SIGLA del ricevente

CANDIDATURE RIFERIMENTI NORMATIVI STATUTO SOCIALE Art. 6 - Ammissibilità a socio 1. Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità. 2. É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. 3. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto. 4. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Art. 7 - Limitazioni all'acquisto della qualità di socio 1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a. siano interdetti, inabilitati, falliti; b. non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge; c. siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest ultima ad atti giudiziari per l adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti; d. non abbiano operato in modo adeguato e corretto con la Società, anche in via indiretta, secondo criteri stabiliti con Regolamento Assembleare approvato con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria; e. svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società. Art. 9 - Diritti e doveri dei soci 1. I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: a. intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 26; b. partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea sulla base del valore nominale della loro partecipazione sociale risultante dal libro dei soci; c. hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali; d. hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale. 2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. 3. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo adeguato e corretto con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali. Art. 15 - Esclusione del socio 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l esclusione dei soci: a. nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; b. che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 7 lett. a) o b). 2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio: a. che risulti interdetto dall'emissione degli assegni; b. si trovi in qualsiasi modo nelle condizioni di cui all art 7, lett. c) o d) o e) oppure di cui all art. 9, terzo comma. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società. 4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. 5. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale. Art. 33 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, a maggioranza relativa di voti. 2. Metà degli amministratori deve appartenere a ciascuna delle aree di cui all art. 11. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente che durano in carica tre esercizi e

sono rieleggibili. In caso di nomina di nuovo Presidente, diverso dall uscente che sia stato in carica per almeno tre esercizi, il Presidente entrante deve appartenere all area diversa da quella a cui appartiene il Presidente uscente. Il Vicepresidente deve appartenere all area diversa da quella a cui appartiene il Presidente. 4. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e se eletti decadono: a. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; b. coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge; c. i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso; d. i dipendenti della Società e gli assimilati nonché coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e. coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con altre banche o società finanziarie o compagnie assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Cassa Rurale, nonchè i componenti di organi amministrativi o di controllo di dette società. Fermi restando i limiti previsti dalla legge, detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia, in società finanziarie e assicurative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione; f. coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di: sindaco di Comune, assessore comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, assessore o Presidente di Comunità di Valle, Presidente di Provincia, assessore e consigliere provinciale o regionale, parlamentare italiano o europeo, componente del governo nazionale, componente della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società; g. coloro che, nei due esercizi precedenti l adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall adozione dei relativi provvedimenti; h. coloro che sono iscritti nel libro dei soci da meno di un anno. 5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. 6. Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi: - coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all art. 15 comma 2. REGOLAMENTO SOCIALE Articolo 3 Territorio di competenza del Socio 1. Di norma il Socio è automaticamente attribuito al Territorio nel quale è compreso il Comune ove risiede o abbia sede o, qualora questo sia fuori della zona di competenza della Cassa Rurale, nel quale opera in modo continuativo ai sensi della normativa vigente. 2. Il Socio ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione, con lettera motivata, l assegnazione ad altro Territorio a condizione che operi in modo continuativo o sia domiciliato in un Comune in esso compreso. Il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio l esito della domanda, precisando le motivazioni in caso di rigetto. REGOLAMENTO ELETTORALE Articolo 4 Candidature: modalità, termini, requisiti e valutazione 1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti. 2. In relazione alla previsioni statutarie che dispongono l assegnazione di un socio ad un area e territorio (art. 11) e che l elezione degli amministratori e dei sindaci va effettuata nel rispetto dell'appartenenza a determinate aree e territori (artt. 33 e 43) le proposte di candidatura per l elezione delle cariche sociali, al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 7 del presente regolamento, devono pervenire al consiglio di amministrazione almeno 1 giorno prima della data di svolgimento dell'assemblea del territorio di appartenenza. 3. La proposta di candidatura va presentata su apposito modulo predisposto dalla Cassa Rurale corredato dai documenti in esso richiesti e da un curriculum che documenti l esperienza e competenza maturate dal candidato. Il modulo, sottoscritto dal candidato con firma autenticata secondo le modalità previste dall art. 26 dello Statuto, deve contenere: a. l indicazione della carica per cui si candida e del Territorio di appartenenza; b. l attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento assembleare per la carica per cui si candida; c. l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; d. l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

e. l impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l obbligo di aggiornamento professionale di cui all articolo precedente ; f. la comunicazione per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministratore e di controllo in altre società. 4. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza e competenza, così come previsto dallo statuto, i candidati devono a. avere svolto per un periodo non inferiore ad un anno almeno una delle seguenti attività: - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi, nel ruolo di dirigente o quadro direttivo, presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico; - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; - attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie - responsabili della contabilità, oppure responsabili della gestione di risorse economiche o finanziarie, oppure responsabili di unità organizzative o di produzione, presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico; oppure b. avere conseguito una laurea ovvero diploma di scuola tecnica ad indirizzo giuridico o economico o aziendale gestionale, oppure c. avere partecipato nel triennio precedente ad uno dei specifici percorsi formativi preparatori per il ruolo di amministratore promossi dal Consiglio di Amministrazione. 5. Non può candidarsi l amministratore uscente che non abbia partecipato durante il proprio mandato almeno al 75% della durata dei piani formativi di aggiornamento professionale degli amministratori in carica approntati dalla Cassa Rurale; 6. Il Consiglio di amministrazione valuta le candidature ricevute esprimendo parere motivato di idoneità rispetto ai profili di eleggibilità, indipendenza, esperienza e competenza e nel rispetto alle disposizioni di legge, di Vigilanza, dello statuto e del regolamento assembleare. 7. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a portare a conoscenza dei soci i risultati delle valutazioni svolte ai sensi del precedente comma, prima della votazione. 8. I risultati delle valutazioni svolte sui profili degli amministratori cooptati e degli amministratori candidatisi in assemblea (art. 6) e risultati eletti sono forniti alla prima assemblea successiva rispettivamente alla cooptazione e nomina. Articolo 5 Candidature da proporre alla Assemblea Generale 1. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre una lista di candidati da proporre all'assemblea generale dei soci, tenendo conto: a. delle candidature espresse nelle Assemblee territoriali; b. delle valutazioni condotte, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, sull idoneità dei candidati rispetto ai profili richiesti. Articolo 6 Autocandidature in Assemblea generale 1. Fino all avvio della votazione in Assemblea generale, ogni socio può comunque presentare per iscritto al Presidente la propria candidatura ad Amministratore del proprio Territorio o a Sindaco dell Area di appartenenza o a Presidente del Collegio Sindacale o a Proboviro dell Area di appartenenza; il candidato al Collegio Sindacale deve certificare l iscrizione all albo dei revisori contabili. 2. Le autocandidature ad amministratore e sindaco devono essere presentate mediante il modulo previsto dal precedente art. 4 comma 3; curriculum ed altra documentazione allegata, in caso di elezione, possono essere consegnati successivamente entro la prima seduta del Consiglio di Amministrazione. Articolo 14 Limiti al cumulo degli incarichi 1. Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 5 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l Amministratore delegato. 2. Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia. 3. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Curriculum Vitae Informazioni personali Nome E Cognome Indirizzo (via, n. Civico, cap, città, prov.) Telefono (Cellulare/Fisso) E - Mail Stato Civile Data Di Nascita Esperienza professionale Lavoro e posizione ricoperti oggi Esperienze maturate e periodo di svolgimento Attività e responsabilità attuali in altri enti, associazioni o società

Istruzione e formazione Tipologia di studio posseduto e anno di conseguimento diploma Altri percorsi formativi svolti Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. Luogo e data Firma