Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?

Documenti analoghi
Studio Legale AVV. Anna Panunzio

Assegno divorzile: funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la firma delle Sezioni Unite

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del [dott.ssa E. Coppola]

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Articolo di Maurizio VILLANI

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

IANNONE, L azione diretta nella riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità sanitaria. Estratto (cap. III, par. 2) da R. F.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Sentenza n. 513/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n /2016

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI. Annotazione alla sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n Mariantonietta CROCITTO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Negoziazione assistita e P.A.: l accordo non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Prescrizione dell azione disciplinare: il dies a quo va individuato nel momento dell illecito e non in quello della conoscenza

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

Privacy, guida all utilizzo delle nuove regole realizzata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Consiglio Nazionale dell Ordine)

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Nota a TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, DECRETO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Editrice. Decreto ingiuntivo tardivamente notificato e ricorso convertito in domanda giudiziale

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, Centro Studi.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

Comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 317 bis c.c. Formula di Elena BRUNO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

L'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Giudice di Pace. Taranto. Sentenza 12 dicembre ha emesso la seguente SENTENZA

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12

Tribunale di Palermo, Sez. VI Esecuzioni Immobiliari, 25 gennaio 2019, Pres. Di Marco Est. Imperiale

Cass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico atto? Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del

Transcript:

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.5.2018 La Nuova Procedura Civile, 3, 2018 edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione? Va confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Ciò in linea col principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui, sotto il profilo del principio di difesa, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, corrispondente a quello ordinario di prescrizione, peraltro, non potendo, e dovendo, l arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale apparire certamente eccessivo e irragionevole. In definitiva, va confermato che, con riferimento al caso di specie, il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non di 10). NDR: in senso conforme si veda Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016.

Tribunale di Cassino, sentenza del 9.3.2018 omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31.07.2017, il sig. omissis si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di esercitare la professione di Medico Odontoiatra e di essere iscritto all Ordine dei Medici Odontoiatri omissis; di essere venuto a conoscenza, a seguito di visura ipotecaria su un proprio bene immobile sito in Sora, che su un tale bene era stata iscritta ipoteca legale per la somma di omissis da parte di Equitalia Gerit s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), agente della riscossione per le provincie di Roma e Frosinone; che, a seguito di richiesta di estratto di ruolo relativo al proprio nominativo, apprendeva che Agenzia delle Entrate Riscossione assumeva di avergli notificato le cartelle di pagamento indicate nell estratto di ruolo; che, al contrario, alcuna delle cartelle di pagamento gli era stata effettivamente notificata. Tanto premesso, chiedeva in via preliminare accertarsi e dichiararsi l illegittimità dell estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte dell Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate, per omessa notifica delle stesse; per l effetto, accertare e dichiarare estinta l obbligazione del ricorrente a corrispondere gli importi ivi indicati per intervenuta prescrizione, nonché l inesistenza di qualsivoglia titolo esecutivo nei confronti del ricorrente per dei crediti previdenziali. Con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. Non si costituiva in giudizio l Agenzia delle Entrate-Riscossione. Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, ne veniva dichiarata la contumacia. All udienza del 9 marzo 2018, udita la discussione della sola parte ricorrente, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati. Va innanzitutto precisato che oggetto della presente controversia è un opposizione a estratto di ruolo e a cartelle di pagamento in materia di Contributi Previdenziali. Il ricorrente nel proprio atto introduttivo, tra i motivi di opposizione avverso il suddetto preavviso, indicava la nullità delle cartelle per omessa notifica nonché l avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto delle stesse. Questi due motivi vanno esaminati separatamente. Il ricorrente chiedeva dichiararsi sia la nullità e/o illegittimità dell estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate per omessa notifica delle stesse, sia l estinzione dell obbligazione del ricorrente per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali. Passando ad esaminare il primo motivo, ossia la nullità e/o illegittimità dell estratto di ruolo e delle cartelle in esso richiamate, stante l omessa notifica, non risulta alcuna prova dell effettiva avvenuta notifica delle stesse da parte dell Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. La Cassazione, sul punto, in più occasioni ha ribadito la nullità dei provvedimenti esecutivi senza preventivo avviso al contribuente. Infatti, la legge attribuisce al Concessionario per la Riscossione ampi poteri, in quanto dà la possibilità di emettere atti direttamente esecutivi. Tali poteri, però, sono soggetti a regole rigidissime a tutela del contribuente. In particolare, l art. 50 D.P.R. 602/73 prevede che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Ciò significa che, prima dell avvio effettivo delle procedure di esecuzione forzata, è assolutamente necessario che siano stati notificati gli avvisi di intimazione.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza del 19.2.2015, ha affermato che l iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell obbligo che incombe all amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o un provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. E necessario quindi che vi sia un preavviso che preceda qualsiasi azione che possa ledere gli interessi del destinatario, al fine di poter azionare le legittime attività di difesa. In caso contrario, vale a dire in assenza del rispetto di tale requisito procedurale, le procedure esecutive attivate da Agenzia delle Entrate- Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Sud S.p.A) potranno risultare nulle. Nel caso in esame, dall estratto di ruolo rilasciato dall Agenzia delle Entrate- Riscossione, risultava un elenco di cartelle di pagamento con la data di (presunta) notifica, senza che ciò trovasse riscontro da parte dell Amministrazione convenuta, la quale rimaneva contumace. Mancando quindi prova certa dell avvenuta notifica e conseguente ricevimento delle cartelle di pagamento in capo al ricorrente, si deve concludere per la nullità dell estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate. Bisogna in ogni caso puntualizzare che, per tali cartelle di pagamento, per le quali non risulta provata l avvenuta notifica, risulta ormai intervenuta la prescrizione. Infatti, l ultima cartella di pagamento, in base all estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017, risulterebbe notificata nel 2012. Al riguardo, bisogna precisare che la L.335/95 di riforma al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all art. 3 (commi 9 e 10), prevede che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si

prescrivano e, di conseguenza, non possano più essere versati e/richiesti decorsi 5 anni. La Corte di Cassazione, più volte investita della vicenda, ha affermato che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (ex multis: Cass. 9.4.2003, n. 5522; Cass. 13.12.2006, n. 2662). Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. In ogni caso, anche la Corte Costituzionale, in più occasioni ha avuto modi di osservare che, sotto il profilo del principio di difesa, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, corrispondente a quello ordinario di prescrizione ; inoltre, l arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire certamente eccessivo e irragionevole. In definitiva, con la richiamata sentenza del 2016, la Corte ha stabilito che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non di 10). Nel caso che ci riguarda, l importo richiesto afferiva a cartelle presuntivamente notificate tra il 2008 il 2012 e relative a contributi previdenziali (ENPAM ed INAIL). Di conseguenza, anche per l ultima cartella presuntivamente notificata nel 2012, risulta essere prescritto il diritto fatto valere, stante l inutile decorso del termine di prescrizione di 5 anni (come previsto dalla L. 335/1995), tanto da ritenere e rendere nulla l iscrizione di ipoteca legale sul bene immobile di proprietà del sig. PPPP. La regolazione delle spese segue la soccombenza. pqm

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. accoglie il ricorso e, per l effetto, annulla l estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione; 2. condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione alla refusione delle spese di lite liquidate in 800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge. Cassino, 9 marzo 2018 Il Giudice del Lavoro Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi