NORMATIVA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN E, IN GENERALE, DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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NORMATIVA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN E, IN GENERALE, DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 Art. 4 Assistenza sanitaria Comma 7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L esercizio dell attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d impiego, purché espletato fuori dell orario di lavoro all interno delle strutture sanitarie o all esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali. LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 1 Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza Comma 5. Ferme restando le incompatibilità previste dall articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l opzione per l esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l esercizio di attività libero professionale. L attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell azienda ospedaliera o dell unità sanitaria locale interessata. 1 / 5

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 72 Disposizioni per la riqualificazione dell assistenza sanitaria Comma 7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all esclusività delle prestazioni, l insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l ultimo periodo del comma 5 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Comma 8. L accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l attuazione di quanto disposto dal presente comma. Comma 9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza; b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all interno di strutture pubbliche o private accreditate. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Comma 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui all articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 2 / 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117 Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 6. Lavoro straordinario Incompatibilità Comma 2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell amministrazione o dell ente di appartenenza, l esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente. LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1 Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza Comma 56. Le disposizioni di cui all articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Comma 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l iscrizione ad albi e l esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l iscrizione ad albi professionali e per l esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Comma 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all amministrazione nella quale presta servizio, l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e con il Ministro dell economia e delle finanze. Comma 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli 3 / 5

enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall amministrazione di appartenenza. Comma 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l autorizzazione rilasciata dall amministrazione di appartenenza e l autorizzazione sia stata concessa. Comma 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti. Comma 62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all accertamento dell osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. LEGGE 25 novembre 2003, n. 339 Norme in materia di incompatibilità dell esercizio della professione di avvocato. Art. 1. Comma 1. Le disposizioni di cui all articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. Art. 2. Comma 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l iscrizione all albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d impiego, dandone comunicazione al consiglio dell ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell iscritto al proprio albo. Comma 2. Il pubblico dipendente, nell ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l iscrizione all albo degli avvocati. 4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell opzione presso l Amministrazione di appartenenza. In tal caso l anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione. 4 / 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Articolo 60 Casi di incompatibilità L impiegato non può esercitare il commercio, l industria, ne alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina e riservata allo Stato e sia all uopo intervenuta l autorizzazione del ministro competente. Art. 61 Limiti dell incompatibilità Il divieto di cui all articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato. Art. 65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale ne da notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego. 5 / 5