DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ REGOLAMENTO INTERNO TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE ART.l Compiti del Comitato 1. Il Comitato svolge i compiti stabiliti dall'articolo 20, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 secondo le norme del presente regolamento. In particolare, al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e ogni altro ostacolo che limiti di fatto la piena realizzazione della parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, il Comitato : 1) formula proposte per l'attuazione degli obiettivi della parità e della pari opportunità, con particolare riguardo alla prevenzione, alla educazione, alla salute ed al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro ed adotta iniziative per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente direttamente incidente sulle condizioni di lavoro delle donne; 2) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; 3) acquisisce tutte le informazioni attinenti ai dati statistici del ~ personale- utili per la formulazione di proposte e per- F attuazione di iniziative ; 4) relaziona,almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavorarrici rispetto alle attribuzioni,~allé~
mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO ART.2 Composizione 1. Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell' Amministrazione ed è composto, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dell' accordo sindacale recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395,e da funzionali in rappresentanza deir Amministrazione. Il Presidente designa tra i componenti del Comitato il Vice Presidente. ART.3 Sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato 1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni dal -Gomitato, il Presidente e gli-altri componenti-dei Gomitato-sonosostituiti da altri rappresentanti nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ali' articolo 20, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,~n.395.~
ART4 Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario 1. Il Presidente del Comitato lo rappresenta, lo convoca e ne presiede le sedute regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. 2. n Vice Presidente sostituisce il Presidente, su sua delega, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 3. n Segretario del Comitato, nominato con decreto del Capo della Polizia, verifica i risultati delle votazioni e redige il processo verbale delle sedute del comitato. In caso di assenza o jdi_jemporaneo impedimento del segretario, le rejstvie^jnziorii vengono affidatej al Presidente al componente più giovane di età presente alla seduta. TITOLO HI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL COMITATO ART.5 Convocazione del Comitato 1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale. Di norma al termine di ciascuna seduta il Presidente del comitato -annuncia -la-data,-l'ora-e-l'ordine -del giorno-della-sedutasuccessiva. 2. Almeno dieci giorni prima della seduta viene trasmesso ai membri del Comitato l'avviso di convocazione
3. Il Comitato può essere convocato, in via straordinaria, oltre che ad iniziativa del Presidente, quando ne facciano richiesta al Presidente metà più uno dei suoi componenti Jn tal caso il Presidente convoca il Comitato con la procedura di cui al comma 2. ARI.6 Ordine del giorno delle sedute 1. n Comitato non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente disposto dalla maggioranza dei due terzi dei presenti. 2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Comitato su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare, per iscritto, il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se il Comitato lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva. ART.7 Numero legale 1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei componenti. 2. Quando il Comitato sta per procedere ad una votazione il Presidente è tenuto a verificare che sia in numero legale per deliberare. Se accerta la mancanza del numero legale il ~~ Presidente toglie -la-seduta annunciando^- la-data-e-p ora- deliaseduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta. f~l i -I / / 3
ART.8 Deliberazioni del Comitato 1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la decisione spetta al Presidente. 2. Il Comitato vota per alzata di mano.quando si verifichino irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. 3. Delle sedute del Comitato si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ciascun componente può richiedere, per iscritto, copia del verbale. ARI. 9 Sede delle riunioni del Comitato l.sarà cura del Presidente e del Segretario individuare, di volta in volta, la sede della riunione e comunicarla ai componenti del Comitato con 1' avviso di convocazione. ARI. 10 Gruppi di lavoro 1.11 Comitato può istituire, nel proprio ambito, dei gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche di particolare ^interesse o rilevanzaf
ART.ll Relazione 1. Il Presidente assicura la trasmissione della relazione sulla attività svolta dal Comitato, di cui ali' articolo 1,comma 1, punto 4) del presente regolamento. Roma, 5 maggio 1997