D.L. n. 16 del 2/3/2012 (convertito dalla legge 26/4/2012, n. 44) 1)Disposizioni in vigore dal 2/3/2012 1.1 Modifiche allo spesometro : -comunicazione dell importo complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura (elenco clienti e fornitori) -comunicazione delle operazioni non soggette ad obbligo di fattura di importo non inferiore a 3.600 euro. 1.2 Comunicazione dati delle lettere d intento: da inviare entro il termine della prima liquidazione periodica nella quale confluiscono le operazioni insospensione. 1.3 Comunicazione rapporti con operatori di paesi black list : escluse dall obbligo le operazioni di importo fino a 500 euro. 1.4 Partite Iva inattive: cancellazione d ufficio, previa comunicazione, con iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessata attività. 1.5 Anagrafe Iva: accessibile per verificare lo stato e l intestazione delle posizioni Iva. 1.6 Crediti Iva: il limite delle compensazioni libere è ridotto a 5.000 euro.
2) Disposizioni in vigore dal 29/4/2012 D.L. n. 16 del 2/3/2012 (convertito dalla legge 26/4/2012, n. 44) 2.1 Regime del margine per le cessioni di contratti di locazione finanziaria acquisiti presso privati o presso soggetti senza diritto a detrazione. 2.2 Responsabilitàsolidale del committente dell appalto di opere o servizi, con l appaltatore ed eventuali subappaltatori, per il versamento dell Iva sulle fatture inerenti l appalto, salvo dimostrazione di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento. 2.3 Esonero dall obbligo di fattura per le attivitàdi organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio. 2.4 Le prestazioni relative a beni custoditi nel deposito Iva costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito senza tempi minimi di giacenzanéobbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
Rivalsa Iva post-accertamento (art. 93, D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012) Art. 60, u.c., DPR 633/72, come modificato dal 24 gennaio 2012: -E ammessa la rivalsa nei confronti dei cessionari/committenti dell imposta o maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, a seguito del pagamento dell Iva, degli interessi e delle sanzioni. -Il cessionario/committente ha diritto di esercitare la detrazione, al piùtardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui ha corrisposto l imposta addebitatagli, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell operazione originaria. Questioni interpretative -Portata oggettiva del diritto - Soggettività passiva - Definizione in contenzioso Le novità Iva Asti, 10 maggio 2012 Questioni applicative - Modalità della rivalsa -Accertamento del presupposto - Pagamento rateale del debito
Iva sulle cessioni e locazioni di abitazioni (art. 57, D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012) Modifiche all art. 10, nn. 8) e 8-bis), del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012 Su opzione del locatore/cedente, possono essere effettuate in regime di imponibilità, anziché di esenzione: -le locazioni di fabbricati abitativi, di durata almeno di 4 anni, in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata -le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008) -le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata -le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008)
Cessioni di fabbricati imponibili ed esenti (art. 57, D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012) Modifiche all art. 36 del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012 Consentita la facoltàdi applicare separatamente l Iva anche alle imprese che effettuano cessioni di fabbricati esenti e imponibili. Es. -impresa immobiliare che vende fabbricati abitativi e fabbricatistrumentali per natura -impresa costruttrice che vende fabbricati abitativi dopo il decorso del quinquennio e altri fabbricati
Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi (art. 8, legge n. 217/2011) A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012: i servizi generici scambiati con l estero si considerano effettuati: - all atto dell ultimazione della prestazione, ovvero -per le prestazioni periodiche o continuative, alla maturazione dei corrispettivi, ovvero -per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, al 31 dicembre di ciascun anno. L eventuale pagamento anticipato, rispetto agli eventi suddetti, realizza l operazione per l importo pagato. L eventuale fatturazione anticipata è invece irrilevante.
Adempimenti per le prestazioni ricevute da fornitori Ue (art. 8, legge n. 217/2011) A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012: Per le prestazioni generiche ricevute da fornitori di altri paesi Ue, il committente nazionale assolve l Iva con le modalitàindicate negli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, ossia: - integrazione della fattura del fornitore -registrazione della fattura integrata entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente ma entro 15 gg. dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Rimborso Iva infrannuale (art. 8, legge n. 217/2011) Sono ammesse al rimborso/compensazione del credito trimestrale anche le imprese che effettuano, nei confronti di soggetti passivi esteri: - lavorazioni di beni mobili materiali -trasporti di beni e relative intermediazioni - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni -prestazioni di cui all art. 19, comma 3, lett. a-bis, dpr 633/72 per oltre il 50% dell ammontare di tutte le operazioni. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 17 marzo 2012.