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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE FILOSOFIA LINGUE Art. 1 - Finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l organizzazione interna della Scuola di Lettere Filosofia Lingue in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della stessa; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi della Scuola. TITOLO I Art. 2 - Aspetti generali 1. La Scuola di Lettere Filosofia Lingue, è istituita con Decreto Rettorale n. 1295 del 25 luglio 2013, e viene attivata in data 1 ottobre 2013. 2. I Dipartimenti che partecipano alla Scuola sono i seguenti: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, e Spettacolo; Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere; Dipartimento di Studi Umanistici. 3. I corsi di studio il cui coordinamento tecnico-funzionale è attribuito alla Scuola dai Dipartimenti sopramenzionati sono riportati nell allegato A al presente Regolamento. Qualunque modifica dell allegato non costituisce modifica del Regolamento. 4. La Scuola garantisce le funzioni analiticamente elencate al Titolo III, art. 7 del presente Regolamento. In particolare, essa costituisce un organo di collegamento e coordinamento, attraverso le funzioni del Segretario Didattico, con gli uffici di segreteria didattica attivi presso ciascun Dipartimento, al fine di ottimizzare l acquisizione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati relativi all attività didattica, nonché di gestire in maniera ottimale gli spazi e le risorse tecnico-informatiche comuni. TITOLO II - ORGANIZZAZIONE INTERNA Art. 3 - Organi della Scuola 1. Sono organi della Scuola: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione Paritetica docenti-studenti. 1

Art. 4 Presidente della Scuola 1. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il Consiglio e ne predispone l ordine del giorno. Il Presidente cura l esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola. 2. Il Presidente è eletto dai Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola tra i professori afferenti agli stessi Dipartimenti. Le modalità e le procedure di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento Generale (elettorale) di Ateneo. Eventuali incompatibilità sono normate ai sensi dell art. 42 dello Statuto d Ateneo. 3. Il Presidente della Scuola, entro trenta giorni dalla propria nomina, designa quale proprio Vice un professore appartenente al Consiglio della struttura, che viene nominato con decreto rettorale. 4. In caso in cui non avvenga la designazione di cui al comma 3, il ruolo del Vice viene ad essere assunto dal decano dei professori appartenenti al Consiglio della struttura. 5. Il Presidente della Scuola può delegare alcune sue funzioni ai docenti appartenenti al Consiglio della struttura. Art. 5 - Consiglio della Scuola 1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni e le competenze conferite alla Scuola dal Regolamento della Scuola stessa in conformità con lo statuto di Ateneo. 2. Il Consiglio è composto da: a) il Presidente; b) i Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; c) n. 9 docenti, designati in misura paritetica dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive giunte e/o commissioni didattiche e i coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca o di Scuola dottorale; d) n. 3 rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Dipartimento, eletti tra gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio interni ai Dipartimenti costituenti la Scuola. 3. Il Segretario Didattico della Scuola partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. Art. 6 Commissione paritetica docenti-studenti 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, le cui funzioni sono regolamentate all art. 31 commi 1 e 2 dello statuto di Ateneo, e sui cui rilievi e proposte il Consiglio della Scuola deve pronunciarsi, si costituisce nel rispetto delle pari rappresentanze di genere, mediante elezione dei suoi componenti nella misura prevista dall art. 31 comma 4 dello statuto di Ateneo. 2. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vice Presidente nella persona di uno studente. Il mandato decorre dalla 2

data stabilita nel decreto rettorale di nomina, e la durata è normata dallo statuto (art. 41 commi 1 e 8). TITOLO III - FUNZIONI DELLA SCUOLA Art. 7 - Funzioni attribuite alla Scuola 1. Le funzioni attribuite alla Scuola sono specificate come di seguito: a) propone ai Dipartimenti il Calendario Didattico e, a seguito di delibera di questi ultimi, ne dà diffusione. Coordina il quadro complessivo degli orari delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali, relativi alle attività formative di pertinenza di ciascun Dipartimento; regola le procedure di emissione dei verbali delle prove di esame e delle prove finali, nonché la loro trasmissione all interno del sistema informativo gestionale Ateneo; b) coordina, in accordo con i Dipartimenti, l assegnazione degli spazi e l organizzazione delle sessioni di laurea; c) definisce annualmente l organizzazione delle prove di acceso ai corsi di studio (test d ingresso e prova di valutazione). Tali prove - i cui contenuti sono elaborati dai singoli corsi di studio in collaborazione con un referente della Scuola, nominato ogni anno dal Consiglio della Scuola - sono gestite dalla Scuola che, ai sensi della delibera del C.d.A. del 18 marzo 2014 (delibera n. 69/prot n.12486 del 31/03/2014, gestisce anche il trasferimento di una quota pari al 75% degli introdotti derivati dalle quote di iscrizione alle medesime prove. Gli introiti derivati dalla organizzazione dei test di ingresso sostituiscono, finché in essere, ogni altra forma di finanziamento della Scuola da parte dei Dipartimenti; d) delibera annualmente la distribuzione degli spazi (aule per l attività di didattica frontale dei CdS) e si occupa della gestione ottimale, ai fini dell espletamento della didattica, degli spazi e delle risorse comuni (aule, attrezzature informatiche utilizzate per la didattica di aula e per la pubblicazione di informazioni di interesse generale, Aula magna e altri spazi condivisi non assegnati ai dipartimenti, laboratorio didattico informatico condiviso), curandone il decoro. La Scuola, per quanto riguarda gli spazi comuni precedentemente indicati, si occupa in piena autonomia dell organizzazione di iniziative proposte da soggetti esterni. Le iniziative proposte da personale interno vengono organizzate di concerto con i Dipartimenti cui afferiscono i proponenti. Le iniziative proposte dagli studenti vengono gestite in accordo con quanto previsto dalle norme vigenti in Ateneo; e) organizza e gestisce le attività connesse ad eventuali forme di didattica frontale e online relative ai corsi di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) derivati dalla somministrazione delle prove di accesso (test d ingresso e prova di valutazione; f) divulga l offerta formativa dei diversi corsi di studio, nella sua articolazione oraria e nei suoi contenuti (programmi, guide dello studente), predisposta dalle Commissioni didattiche costituite in seno ai singoli Dipartimenti; g) gestisce l immissione degli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio di pertinenza dei Dipartimenti riuniti nella Scuola, nonché dei relativi eventuali aggiornamenti, nei sistemi informatici predisposti dal Ministero e da altre istanze istituzionali esterne all Ateneo; 3

h) predispone gli adempimenti relativi alla relazione annuale dalla Commissione Didattica Paritetica; i) coordina, di concerto con le specifiche commissioni dipartimentali, ove costituite, le procedure di valutazione e accreditamento stabilite dal MIUR e dall ANVUR per i singoli corsi di studio, con riferimento anche alle attività di presidio di qualità; l) predispone e invia al Senato Accademico la relazione annuale, di cui all art 18 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, relativa alle attività didattiche coordinate dalla Scuola, con particolare riferimento alla qualità dall offerta formativa attivata nell ultimo anno accademico. TITOLO IV MODALITA DI FUNZIONAMENTO Capo I - Consiglio della Scuola Art. 8 - Convocazione 1. La convocazione del Consiglio della Scuola avviene, di norma, per via telematica e con indicazione dell ordine del giorno, almeno 5 giorni prima dell adunanza, tranne nei casi di urgenza. Art. 9 - Ordine del giorno 1. L ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Scuola con espressa indicazione delle deliberazioni da assumere a maggioranza qualificata. Devono essere inseriti nell ordine del giorno gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo (e comunque non meno di quattro) componenti del Consiglio della Scuola. Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 1. Ai fini del numero legale, dovranno risultare presenti la metà più uno, con arrotondamento per difetto, dei componenti con diritto di voto. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3. Per deliberazioni da adottare a maggioranza assoluta o qualificata dei componenti del Consiglio, vige quanto previsto all art. 43 comma 4 dello statuto. Nessuno dei componenti il Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti o affini entro il quarto grado. Art. 11 - Verbalizzazioni 1. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario didattico e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Deve essere approvato di norma nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva. Ove in approvazione nella seduta successiva, copia di 4

tale verbale dovrà pervenire per via telematica ai membri del Consiglio unitamente alla convocazione del Consiglio nel quale dovrà essere approvato. 2. Dopo l approvazione, il verbale è pubblico. Il verbale originale viene conservato a cura della Segreteria di Presidenza della Scuola. Ove richiesto, deve essere reso disponibile alla consultazione - presso la sede di conservazione - da parte del personale universitario e degli studenti. Capo II - Commissione Paritetica Art. 12 - Convocazione 1. La convocazione della Commissione Paritetica avviene, di norma, per via telematica e con indicazione dell ordine del giorno, almeno 5 giorni prima dell adunanza, tranne nei casi di urgenza. Art. 13 - Ordine del giorno 1. L ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Commissione. Art. 14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 1. Ai fini del numero legale, dovranno risultare presenti la metà più uno, con arrotondamento per difetto, dei componenti con diritto di voto. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nessuno dei componenti la Commissione può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti o affini entro il quarto grado. Art. 15 - Verbalizzazioni 1. Il verbale delle sedute viene redatto da un docente delegato dal Presidente e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Deve essere approvato di norma nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva. Ove in approvazione nella seduta successiva, copia di tale verbale dovrà pervenire per via telematica ai membri della Commissione unitamente alla convocazione della seduta nella quale dovrà essere approvato. 2. Dopo l approvazione, il verbale è pubblico. Il verbale originale viene conservato a cura della Segreteria di Presidenza della Scuola. Ove richiesto, deve essere reso disponibile alla consultazione - presso la sede di conservazione - da parte del personale universitario e degli studenti. 5

TITOLO V- Norme comuni e finali Art. - 16 Norme comuni finali 1. Il Segretario Didattico dalla Scuola, figura appartenete ai ruoli del personale tab di Ateneo, coordina l espletamento delle funzioni attribuite alla Scuola stessa dal presente Regolamento. 2. La durata del mandato del Presidente della Scuola è di tre anni accademici a decorrere dalla data del decreto rettorale di nomina. La durata del mandato del Vice Presidente della Commissione Didattica Paritetica è di due anni accademici. 3. Il presente Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento e approvato dal Senato Accademico. 4. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Presidente della Scuola o da un numero non inferiore al 20% (e in ogni caso non inferiore a 4 unità) dei componenti il Consiglio della Scuola. Le modifiche proposte, previa approvazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola, sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Scuola aventi diritto di voto. 5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2013. 6. Per quanto non esplicitamente normato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti di Ateneo. 6

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE FILOSOFIA LINGUE Corsi di studio il cui coordinamento tecnico- funzionale è attribuito alla Scuola dai Dipartimenti di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo; di Lingue, Letterature e Culture straniere, di Studi Umanistici: L-1 Archeologia e storia dell arte L-3 DAMS Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo L-5 Filosofia L-10 Lettere L-11 Lingue e letterature per la comunicazione interculturale L-12 Lingue e mediazione linguisticoculturale L-20 Scienze della Comunicazione L-42 Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale LM-2 Archeologia LM-14 Italianistica LM-15 Filologia, letterature e storia dell antichità LM-19 Informazione, editoria, giornalismo LM-37 Letterature e traduzione interculturale LM-38 Lingue moderne per la comunicazione internazionale LM-64 Scienze delle religioni LM-65 Cinema, televisione e produzione Multimediale LM-65 DAMS Teatro, musica, danza LM-78 Scienze filosofiche LM-84 Storia e società LM-89 Storia dell arte LM-92 Scienze cognitive della comunicazione e dell azione 7