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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3140 del ruolo generale dell anno 2012, rimesso in decisione all udienza del 27.3.2014 e vertente tra BARIOLA BON GUIDO (C.F. BRLGDU70T04Z112V) Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Stefania Cerasoli ATTORE OPPONENTE e FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS (C.F. 00682190285) Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Massimo De Martini CONVENUTO OPPOSTO conclusioni delle parti per parte attrice opponente NEL MERITO Accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 500/2012 emesso dal Tribunale di Padova e per l effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione (intervenuto pagamento nonché pagina 1 di 5

recesso dall impegnativa sottoscritta dall attore in data 06.11.2009 e illegittimità della stessa impegnativa per illiceità della causa e/o contrarietà a norme imperative e/o inesistenza e/o impossibilità illiceità dell oggetto). in ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari. per parte convenuta opposta nel merito: rigettarsi l opposizione per i motivi di cui in narrativa della comparsa di risposta e delle successive memorie e, per l effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto dandosi atto che, atteso l acconto già versato dall opponente, il debito residuo ammonta ad 5.416,42 oltre ad interessi di mora. In subordine condannarsi l opponente al pagamento a favore della Fondazione Opera Immacolata Concezione della somma di 5.416,42 oltre ad interessi di mora dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Motivi della decisione Il sig. Bariola Bon Guido ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 500/2012 ottenuto dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus per il pagamento dell importo di 16.916,42 a titolo di spese di ricovero della madre, sig.ra Caterina Piazza. L opponente ha contestato la debenza di quanto preteso dalla Fondazione sull assunto che la fideiussione pretesa da quest ultima, in forza della quale è stata pretesa l ingiunzione di pagamento, doveva ritenersi nulla. Si è costituita la Fondazione che ha contestato i motivi di opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L opposizione è fondata. pagina 2 di 5

Dati per pacifici i fatti come rappresentati dalle parti, giova ricordare che il costo della quota alberghiera nelle istituzioni operanti nell area della residenzialità viene supportato direttamente dall ospite interessato, oppure dal comune di iscrizione anagrafica. La parte restante della retta giornaliera è corrisposta mediante la impegnativa di residenzialità (per la quota di rilievo sanitario). La DGR 464/2006 definisce la impegnativa di residenzialità come il titolo che viene rilasciato al cittadino per l accesso alle prestazioni rese nei servizi residenziali e semiresidenziali della Regione del Veneto, autorizzati all esercizio ai sensi della LR 22/2002. L azienda ULSS rilascia l impegnativa sulla base della graduatoria unica della residenzialità nel limite del numero massimo annuo equivalente delle impegnative stabilito dalla programmazione regionale ed in concomitanza con la disponibilità del posto presso il centro di servizio scelto dalla persona. Ciò premesso, risulta che l ingresso della sig.ra Piazza presso la struttura gestita dall Opera Immacolata Concezione sia avvenuta in ragione del possesso della c.d. residenzialità (cfr. testimonianza resa all udienza del 10.11.2015 dal dott. Mantese Paolo, direttore della sede di Thiene della fondazione, che ha riferito che la sig.ra Piazza una volta entrata - novembre 2009 è divenuta titolare di impegnativa ). Posto, quindi, che il rapporto di ospitalità instaurato con la sig.ra Piazza trovava la sua fonte proprio nella collocazione di questa in una posizione utile per conseguire l impegnativa di residenzialità, si dovrebbe verificare se siffatto rapporto poteva essere condizionato, nel suo momento genetico, alla prestazione di una garanzia da parte soggetto diverso dall ospite. Parte convenuta opposta sostiene al riguardo che nel caso in cui la quota sociale del servizio di ospitalità non sia a carico del Comune, e quindi sia onere dell ospite, non vi è ragione per escludere che, a garanzia dell esatto adempimento, un terzo soggetto possa accollarsi siffatta obbligazione (nelle pagina 3 di 5

forme più diverse, dalla fideiussione al contratto a favore di terzo, accollo, ecc.). Sostiene, ancora, che l impossibilità per i famigliari di sottrarsi all obbligo di pagamento della quota sociale deriverebbe dall obbligo legale di cui all art. 433 c.c.. L assunto non è condiviso. Ed invero, non vi è dubbio che la garanzia rilasciata dal sig. Bariola con l impegno del 6.11.2009 fosse stata assunta quale condizione per l assegnazione dell alloggio, posto che proprio l art. 5 della domanda di accoglimento redatta su un formulario predisposto dalla stessa opposta attribuiva alla Fondazione il diritto di considerare l ospite decaduto per l ipotesi di mancato rilascio della fideiussione. Orbene, l aver concepito l assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata la copertura economica da parte di un soggetto terzo rappresenta certamente una condotta che confligge con la normativa dettata in materia di prestazioni socio-sanitarie, in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a far dipende il rapporto pubblicistico dalla contrattazione privata, in evidente spregio dell art. 32 Cost.. Ad avviso del giudicante il negozio di garanzia intervenuto tra le parti è da considerarsi nullo per contrarietà alle norma imperative ai sensi dell art. 1418 c.c., sicché la pretesa creditoria azionata dalla Fondazione non può trovare riconoscimento in questa sede. Il decreto ingiuntivo n. 500/2012 va, pertanto, revocato. Attesa la particolarità della questione, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. ACCOGLIE l opposizione e, per l effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. pagina 4 di 5

500/2012. 2. COMPENSA tra le parti le spese di lite. Così deciso in Padova, il 12.03.2018 il Giudice dott. Giovanni Giuseppe Amenduni pagina 5 di 5