I DELITTI CONTRO LA VITA



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SAPIENZA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FACOLTA DI MEDICINA e ODONTOIATRIA Dipartimento di Neurologia e Psichiatria CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza Direttore Prof. Vincenzo Maria Mastronardi Master di II Livello in Scienze Criminologico-Forensi I DELITTI CONTRO LA VITA adattamento di V. Mastronardi

L omicidio: generalità I delitti contro la vita costituiscono una categoria a sé, avente lo scopo di tutelare il bene maggiore dell uomo non soltanto nell interesse individuale ma anche di quello della collettività. L omicidio (hominis caedes) consiste nell uccisione di un uomo. È un fatto di per sé gravissimo, perché la soppressione della vita umana, bene supremo e inviolabile, costituisce un danno irreparabile per l individuo e la società. I delitti contro la vita hanno come effetto la morte del soggetto passivo del reato.

L omicidio ha un duplice significato: sociale, rappresenta un avvenimento abnorme, atipico e insolito rispetto all ordine costituito dalla società, che turba le normali relazioni tra i cittadini e suscita pubblico allarme; giuridico, è un fatto contrario al diritto e viola un bene essenziale protetto dalla legge; esso configura un delitto contro la vita e viene punito quando ricorrono determinati elementi.

Si distinguono varie specie di omicidio, secondo particolari criteri criminologici. L omicidio in senso proprio (homicidium) è quello comune, doloso o colposo, quando non ricorrono circostanze particolarmente aggravanti. L assassinio (assassinium) è l uccisione di un uomo mediante un azione vile, proditoria o premeditata ed è sempre aggravato o pluriaggravato, colpito con le pene più severe. Il Cod. pen. italiano non fa più questa distinzione, che invece vige nella legislazione penale di altre nazioni, ma regola la diversa gravità del delitto attraverso il sistema delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Si chiama veneficio (veneficium) l uccisione dolosa di una persona mediante il veleno ed è considerato un omicidio aggravato. Il parricidio (parricidium), che in passato significava uccisione del pater familias, passò poi ad indicare l uccisione tra ascendenti e discendenti (parricidio proprio) e, in senso ancora più estensivo, l uccisione tra congiunti o affini (parricidio improprio). L uccisione del coniuge è detta uxoricidio, quella del fratello o della sorella è detta fraticidio, mentre la criminologia attuale chiama femicidio l uccisione della donna e figlicidio l uccisione del figlio.

Classificazione dei delitti contro la vita DELITTI CONTRO LA VITA: omicidio doloso; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo; infanticidio e feticidio; omicidio del consenziente; morte conseguente ad altro delitto; istigazione al suicidio.

DELITTI CONTRO L INCOLUMITÀ INDIVIDUALI Percosse,; lesione personale dolosa; lesione personale colposa; lesione personale conseguente ad altro delitto. DELITTI DI PERICOLO Rissa; abbandono di minori o incapaci; omissione di soccorso.

OMICIDIO DOLOSO L omicidio doloso è l uccisione di un uomo da parte di un altro uomo per un motivo illecito, senza che vi sia una causa di giustificazione. Infatti, non può ritenersi colpevole di omicidio il soldato che adempie al proprio dovere verso la patria uccidendo il nemico in guerra, né il carnefice che esegue la sentenza capitale.

Non è punibile ogni altra uccisione che non sia in contrasto con la legge, quando cioè ricorra la legittima difesa, lo stato di necessità o l uso illegittimo delle armi. Gli elementi costitutivi dell omicidio doloso sono: l intenzione di uccidere; l uso di una condotta idonea ad uccidere; l effetto letale con essi ottenuto.

LA PENA IN CASO DI OMICIDIO Art. 575 Omicidio << Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno>>. Art. 576 Circostanze aggravanti [pena di morte] << Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall art. precedente è commesso: 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell articolo 61;

2) contro l ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall associato per delinquere, per sottrarsi all arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) In occasione della commissione dei delitti previsti dagli articoli 609bis, 609quater e 609octies; 5.1) Dall autore del delitto previsto dall articolo 612bis nei confronti della stessa persona offesa; 5bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell atto o a causa dell adempimento delle funzioni o del servizio. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell art. 61>>. La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l ergastolo.

Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo << Si applica la pena dell ergastolo se il fatto preveduto dell art. 575 è commesso: 1. Contro l ascendente o il discendente; 2. Col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. Con premeditazione; 4. Con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell art. 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta>>.

Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale << La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma 1 si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall art. 61 del cod. pen.>>.

Art. 579 omicidio del consenziente << Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell art. 61. Si applicano le disposizioni relative all omicidio se il fatto è commesso: 1) Contro una persona minore degli anni diciotto; 2) Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un altra infermità o per l abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno>>.

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio << Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell art. precedente.

Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all omicidio>>. Art. 584 Omicidio preterintenzionale << Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni>>.

Art. 585 Circostanze aggravanti << Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583, 583bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s intendono: 1) Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l offesa alla persona;

2) Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti>>. Art. 586 Morte o lesioni come conseguenze di altro delitto << Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate>>.

Art. 589 Omicidio colposo << Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) Soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici>>.

A)RISSA I DELITTI DI PERICOLO La rissa consiste nella colluttazione violenta e reciproca di più persone: viene punito << chiunque partecipa a una rissa>> (art. 588). Secondo l opinione prevalente, perché si abbia rissa occorre la partecipazione di almeno tre persone (reato pluri-soggettivo) che giungono intenzionalmente a vie di fatto e colluttano corpo a corpo oppure da distanza col lancio di oggetti, mettendo in pericolo la propria e l altrui incolumità.

Si hanno comunque due specie di rissa: La rissa semplice, o incruenta, quand essa è priva di conseguenze lesive o al più importa percosse che non costituiscono un delitto a sé, bensì ne restano assorbite; La rissa aggravata, o cruenta, quando durante la rissa o immediatamente dopo e in conseguenza di essa, taluno viene ucciso o ferito.

B) ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI La violazione degli obblighi di custodia, di assistenza o di cura imposti dalla legge per tutelare l incolumità delle persone che, per la loro età o per le loro condizioni, sono esposte a pericoli, costituisce un fatto punibile. Il Cod. pen., prendendo il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591), distingue due ipotesi, che seguono:

1) La prima consiste nell abbandonare un minore di 14 anni o una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale si abbia custodia o si debba avere cura; 2) La seconda consiste nell abbandonare all estero un minore degli anni 18, cittadino italiano, di cui si abbia avuto affidamento nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

C) OMISSIONE DI SOCCORSO L art. 593 cod. pen. prevede l omissione di soccorso sotto due diverse forme: La prima riguarda chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne avviso immediato all autorità;

La seconda riguarda chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l assistenza occorrente o di darne immediato avviso all autorità. La condotta colpevole, ossia il mancato soccorso: nell uno caso si ha nei confronti di minori o di persone incapaci omettendo la tempestiva segnalazione all autorità competente più vicina (carabinieri, pubblica sicurezza, sindaco, ecc );

nell altro caso si ha nei confronti di persone pericolanti omettendo la predetta segnalazione all autorità oppure facendo mancare l assistenza che il caso richiedeva e le circostanze consentivano. Una volta che il soggetto si sia reso conto dell età del fanciullo o dell incapace di provvedere a se stesso di altra persona e abbia, ciò nonostante, omesso volontariamente di avvertire subito l autorità, sussiste il reato. Il convincimento che altri abbiano provveduto ad avvertire l autorità non esclude il dolo, neppure nel caso che l autorità sia stata davvero avvertita. Se i trovatori sono più di uno, il dovere di assistenza incombe su ciascuno di essi.

Accertamenti medico-legali della causa di morte L interpretazione dei reperti dell autopsia in ordine all accertamento della causa della morte può essere facilitata da una classificazione che tenga conto del diverso valore da attribuire ai reperti stessi, che possono essere distinti in: dimostrativi; significativi; dubbi; estranei; negativi.

I reperti dimostrativi forniscono la prova sicura della causa della morte, essendo rappresentati da lesioni assolutamente incompatibili con la vita. Esempio: rottura del cuore, dell aorta, trombosi dell arteria polmonare, emorragie cerebrali con inondazione ventricolare, pancreatite acuta emorragica, atrofia gialla acuta del fegato, ematomi bilaterali delle surrenali e peritonite acuta generalizzata da perforazione intestinale.

I reperti significativi sono rappresentati da alterazioni anatomiche gravi o estese di organi importanti che, pur non dando l assoluta certezza, hanno valore diagnostico di grande probabilità. Esempio: infarto del miocardio, coronarosclerosi, miocardiosclerosi, miocarditi e miocardosi diffuse, polmoniti massive, epatopatie e nefropatie gravi.

I reperti dubbi, non avendo un significato anatomo-patologico univoco, lasciano incertezza circa la spiegazione della causa di morte, che potrà essere attribuita a essi in via di possibilità se mancano altri reperti più probanti. Esempio: lesioni degenerative modeste del miocardio, del fegato o dei reni, broncopolmoniti a focolai disseminati, viziature valvolari cardiache in fase di compenso;

I reperti estranei non hanno alcun rapporto, neppure concausale, con la morte. Esempio: neoplasia gastrica di un impiccato oppure cirrosi epatica in un folgorato; I reperti negativi riguardano i casi in cui non si dimostrano alterazioni anatomiche di rilievo macroscopico che possano fornire una qualche indicazione sulla causa della morte. Esempio: morte da inibizione, da trauma psichico, da paralisi bulbare, da anestesia o da scossa elettrica.

IL FETO E IL NEONATO Per feto, nel significato improprio adoperato dal Cod. pen., s intende il prodotto del concepimento che sta nascendo, dal momento in cui ha iniziato il suo distacco dall utero fino a quando si è completata la sua espulsione dal corpo della madre. Per l ostetricia, il prodotto di concepimento comincia a essere feto quando egli assume forma umana, cioè dal terzo mese di vita intrauterina in poi. Per neonato s intende il nato di recente, vivo, vitale o non vitale, che abbia raggiunto un sufficiente grado di sviluppo.

La legge penale non fa differenza tra prodotti gravidici vitali o non vitali, ma in pratica l infanticidio riguarda prodotti partoriti spontaneamente dopo il 6 mese di vita intrauterina. Si considera neonato l essere umano completamente espulso, anche se ancora unito alla madre dal cordone ombelicale. La nascita consiste nella separazione completa del prodotto di concepimento dal corpo materno, avvenuta mediante l espulsione naturale o l estrazione artificiale.

La nascita è un evento fisico, legato ai fattori meccanici e dinamici del parto, che tale si considera indipendentemente dal fatto che il neonato sia partorito vivo o morto. Nascere vivo è presupposto del delitto dell infanticidio ed è condizione necessaria per l acquisto della capacità giuridica; tale condizione non occorre invece ai fini dello stato civile, che registra anche i nati morti, dei quali è fatto obbligo di dichiarare la nascita.

La vitalità è un requisito che la legge non esige per l esistenza del delitto d infanticidio. La vitalità (vitae habilitas) è l attitudine del nato al proseguimento della vita autonoma, ossia la capacità di continuare da solo a vivere dopo che è stata interrotta ogni sua connessione con l organismo materno. Questa attitudine è acquisita dal prodotto del concepimento quand esso ha raggiunto uno sviluppo somatico e strutturale tale da consentirgli la continuazione della vita indipendente.

La mancanza di vitalità è determinata da: cause cronologiche, quando il feto ha un immaturità complessiva non avendo superato la 28 settimana di gestazione; cause teratologiche, che risiedono in malformazioni o in arresti di sviluppo di uno o più organi essenziali per la prosecuzione della vita extrauterina; cause patologiche, rappresentate da malattie congenite del neonato.

Le cause di morte del feto e del neonato Si possono distinguere diverse cause di morte del feto e del neonato: 1. Cause naturali 2. Cause violente accidentali 3. Cause violente criminose o delittuose 4. Cause violente colpose

1. Cause di morte naturale, sono quelle patologiche, rappresentate dalle malattie che colpiscono il feto: Durante la vita intrauterina sifilide congenita con localizzazioni polmonari ed epatiche, melena dei neonati, peritonite fetale da meconio, eritroblastosi fetale da incompatibilità sanguigna materno-fetale, trombocitopenia ed afibrinogenemia congenite, degenerazione grassa acuta dei neonati,intossicazioni materne, anossia fetale endouterina da disturbi della respirazione placentare e immaturità/debolezza feto.

Durante e dopo il parto asfissia fetale, tanto nella forma cianotica quanto in quella pallida, infezioni di germi che penetrano nelle vie respiratorie provocando broncopolmoniti, o che inquinano la ferita ombelicale dando luogo a omfaliti o al tetano. 2. Cause violente accidentali, in rapporto con il meccanismo del parto. Tra queste vi troviamo: - il passaggio del feto attraverso la filiera pelvica: determina la compressione della testa fetale e degli organi addominali che, alle volte, produce ematomi, lacerazioni delle meningi, lesioni cerebrali, fratture al cranio.

Altre volte, tale passaggio provoca la formazione di ematomi sottocapsulari del fegato che rompendosi causano l emoperitoneo; - l emorragia ombelicale da strappo del funicolo dopo il parto: è causa rara di morte se non coesistono caogulopatie, poiché i vasi ombelicali lacerati vanno incontro a rapida trombosi assicurando l emostasi spontanea. Nei casi di parto non assistito può verificarsi la morte da asfissia accidentale per ostruzione delle vie respiratorie.

- Il parto precipitoso: consiste nell espulsione improvvisa e rapida del feto per un eccesso di contrazione del miometrio. Condizioni predisponenti: ipercinesia dell utero, canale genitale ampio e cedevole per precedenti parti, dimensioni ridotte del feto. La diagnosi postuma del parto precipitoso si basa sulla: pluriparità della donna, mancanza del tumore da parto, strappo del funicolo a una delle estremità, presenza di lacerazioni dei genitali esterni della madre.

Le principali cause di morte dovute al parto precipitoso sono: gravi contusioni della testa per caduta a terra; asfissia, se il feto viene partorito in un water-closet o resta coperto dalla placenta. In ogni caso, il parto precipitoso costituisce di per sé una condizione di sofferenza fetale, aggravata dalla mancata assistenza al parto e può essere da solo la causa della morte del neonato.

- Le lesioni da auto-aiuto al parto, prodotte sul feto dalla madre quando essa si trova a partorire da sola e cerca di facilitare con le proprie mani, attraverso manovre istintive e incontrollate, il disimpegno della parte fetale. Compiendo queste manovre, la madre esercita trazioni e compressioni sulla testa o sul collo del feto causando lesioni di vario genere, dalle semplici ecchimosi a danni gravi e mortali.

3. Cause violente criminose (delittuose): la morte del neonato è provocata da fatti violenti in massima parte rappresentati da: - asfissia meccanica, prodotta mediante soffocazione, strozzamento, strangolamento, annegamento, confinamento in spazi chiuso, immobilizzazione del torace o chiusura delle vie respiratorie del neonato; - traumatismi, consistono in contusioni del cranio, lesioni da precipitazione o ferite penetranti del cervello, del bulbo spinale o del cuore, prodotte con oggetti appuntiti.

4. Cause violente colpose: la morte del neonato è conseguenza dell omissione dell assistenza dopo il parto, come la legatura del cordone ombelicale, la protezione contro il freddo o l alimentazione. Importante: stabilire l epoca della morte per distinguere il feticidio, l infanticidio o l omicidio in danno del prodotto concepito. Il requisito dell immediatezza si desume dai segni che si trovano sul feto e da quelli che si repertano nella madre.

Nello specifico: - Nel neonato appena o da poco partorito si trovano sulla cute imbrattamenti di sangue materno o di liquido amniotico, la vernice caseosa alle ascelle, al dorso e alle pieghe cutanee degli arti; - Nella madre si trovano i segni del parto recente come i genitali sanguinanti e atonici, lacerazioni del collo dell utero, della vulva e del perineo, utero ingrossato e mammelle che secernono latte.

- Se la morte avviene durante il parto: mancano nel feto i segni della respirazione polmonare. - Se la morte avviene appena disimpegnata la testa del feto: formazione del tumore da parto; La dimostrazione della vita del feto durante il parto, presupposto del feticidio, è affidata al carattere vitale delle lesioni che hanno cagionato la morte violenta del feto; lo stesso tumore da parto costituisce una prova di reazione vitale.