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COMUNE DI GROTTAMINARDA Provincia di Avellino DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PER AUTOTRENI 1

Indice Art. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE Art. 2 DELIMITAZIONE DEGLI STALLI Art. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO Art. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE Art. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI Art. 6 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA Art. 7 ACCESSO ALL AREA Art. 8 CANONE DI UTILIZZO DELL AREA Art. 9 MANUTENZIONE DELL AREA Art. 10 DANNEGGIAMENTI DELL AREA Art. 11 DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI Art. 12 RESPONSABILITA Art. 13 APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA Art. 14 VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO Art. 15 SANZIONI 2

ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE Il presente disciplinare detta le linee guida per l utilizzo dell area comunale destinata al parcheggio degli automezzi pesanti, sita in Via dei Cipressi, (bretella di collegamento tra la S.P. 36 e la S.S. 90 delle Puglie). ART. 2 DELIMITAZIONE DEGLI STALLI Al fine di un maggiore e più agevole controllo, gli stalli di sosta sono delimitati con segnaletica orizzontale e numerati in modo progressivo. Ad ogni numero progressivo sarà associato un numero di targa. ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO Gli stalli di sosta dell area di parcheggio degli autotreni di via dei Cipressi, vengono concessi, sino ad esaurimento, ad ogni autotrasportatore residente che ne presenti richiesta secondo la modulistica predisposta dall UTC -Ufficio Manutenzioni- e che sarà resa disponibile sul sito del Comune unitamente al presente disciplinare. In relazione a coloro che non otterranno il posteggio per esaurimento degli stalli, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, ai quali verranno assegnati i posteggi non appena si renderanno disponibili. In caso di occupazione degli stalli in assenza di concessione verranno applicate le sanzioni di cui all art. 15. Medesima sanzione viene applicata agli utenti che parcheggiano i veicoli fuori dagli spazi assegnati, su stalli assegnati ad altri autotrasportatori o liberi. ART. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE La domanda di concessione degli stalli deve essere presentata all Ufficio protocollo del Comune di Grottaminarda, o inviata direttamente per posta elettronica all indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it secondo la mudulistica predisposta e reperibile dal sito istituzionale. La domanda deve essere compilata in modo leggibile in ogni sua parte pena l esclusione della richiesta. ART. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI L assegnazione degli stalli di sosta a scopo di parcheggio dei mezzi pesanti verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande con priorità per i residenti in Grottaminarda ed ogni assegnatario dovrà usufruire esclusivamente dello stallo assegnatogli. Verrà data preferenza a coloro che alla data del 01.01.2015 risultavano assegnatari di posteggio nell Area TIR, per il medesimo numero di stalli di cui erano titolari. 3

La concessione avrà durata massima di anni cinque, con possibilità di rinnovo. La domanda di rinnovo deve essere presentata 60 giorni prima della scadenza. Il rinnovo ha luogo mediante il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella scaduta. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell autorizzazione, produce l'effetto della rinunzia al rinnovo. L autorizzazione può essere revocata ad insindacabile discrezione dell Amministrazione prima della naturale scadenza per: motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto, inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione, mancata corresponsione del canone e/ o di provvedimenti sanzionatori previsti dal presente disciplinare e messi in atto dall Amministrazione, rinuncia espressa e riconsegna del titolo in originale. ART. 6 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E VARIAZIONI Qualora il titolare del posteggio trasferisca la propria residenza da Grottaminarda, perderà il diritto di utilizzo del posteggio, che verrà assegnato d ufficio al primo richiedente in graduatoria residente in Grottaminarda. Ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o recapito telefonico o ogni altra variazione intervenuta, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all Ufficio che ha rilasciato l autorizzazione. ART. 7 ACCESSO ALL AREA L ingresso all area del parcheggio sarà gestito in modalità automatizzata da parte dell Ente. Per potervi accedere sarà indispensabile essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, secondo le modalità riportate nei sopra citati punti, e corrispondere anticipatamente e secondo la modalità scelta il canone previsto( mensile, bimestrale, semestrale, etc ). Essendo l accesso disciplinato esclusivamente in via telematica non vi sarà possibilità di derogare a quanto previsto dal presente disciplinare per alcun motivo, ovvero: l accesso al parcheggio sarà consentito ai soli automezzi autorizzati ed in regola con i pagamenti poiché il sistema riconoscerà solo ed esclusivamente le targhe abilitate e non vi sarà possibilità di accesso agli automezzi non riconosciuti dal software di gestione. I titolari di autorizzazione saranno abilitati anche all accesso di un autovettura che dovrà essere parcheggiata sullo stallo lasciato libero dal TIR titolare del posteggio. Oltre all abilitazione all accesso all area di parcheggio, ai titolari di autorizzazione verrà consegnata una chiave/telecomando di apertura del cancello elettrico posto a protezione dell area stessa e che sarà chiuso dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per le chiavi e telecomando verrà effettuato un deposito cauzionale di 50,00 che copre, altresì, eventuali danni causati alle infrastrutture dell Area TIR. Le chiavi e il telecomando non potranno più essere utilizzati dal momento della restituzione del posteggio al Comune e dovranno essere resi all Ufficio che ha rilasciato l autorizzazione contro la restituzione della succitata cauzione, che verrà resa nel caso non siano stati causati danni al telecomando o altri danni all area o questi siano stati riparati o risarciti, salvo detrazione di una somma pari ai danni arrecati. 4

L apertura del cancello dovrà essere effettuata soltanto con le chiavi o il telecomando consegnati, senza alcun altra manomissione, pena la sanzione pecuniaria di cui all art. 15 e l esclusione dal diritto di utilizzo dell area. Il possesso della chiave/telecomando non costituiscono alcun titolo per l accesso poiché in ogni caso, per accedere, sarà necessario essere in regola con il pagamento del canone ed essere quindi abilitati all ingresso. ART. 8 CANONE DI UTILIZZO DELL AREA Gli autotrasportatori concessionari sono tenuti al versamento di un canone mensile che sarà stabilito annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale e compatibilmente con le esigenze di bilancio. Per l anno in corso il canone mensile è stabilito in 25,00. Il canone sarà in ogni caso da ritenersi mensile e quindi anche se la fruizione è avvenuta per una sola frazione del mese non saranno riconosciute detrazioni. La somma relativa al canone di cui sopra dovrà essere versata anticipatamente e copia dell avvenuto pagamento dovrà essere esibito all Ufficio che rilascia l autorizzazione poiché solo in seguito a questo adempimento ci sarà l effettiva abilitazione all ingresso. Le modalità di pagamento possono avvenire secondo le seguenti modalità: 1. versamento sul c.c.p. 14751838 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Grottaminarda con espressa indicazione della causale: Parcheggio autotreni, rif. Aut. - versamento canone mese di.. ; 2. c/c bancario Cod. IBAN: IT 12 R 05392 75730 000001290137, istituto Tesoriere Banca della Campania S.p.A. ag. Grottaminarda. facendo pervenire, almeno cinque giorni prima della scadenza mensile, prova dell avvenuto pagamento all Ufficio competente al fine di ottenere l abilitazione per la mensilità in oggetto. Il mancato pagamento e la mancata trasmissione, entro cinque giorni dalla scadenza, al competente Ufficio sarà motivo di esclusione dalle abilitazioni all accesso. Ad ogni modo, anche in caso di ritardo nei pagamenti, una volta esibita la ricevuta dell avvenuto pagamento l autorizzato sarà di nuovo abilitato all accesso solo se questa procedura verrà formalizzata nei trenta giorni successivi alla scadenza del canone mensile. Oltre tale termine l autorizzazione si intende revocata ed il posto sarà assegnato al primo escluso dalla graduatoria degli esclusi. ART. 9 MANUTENZIONE DELL AREA Ogni eventuale opera di manutenzione dell area che si rendesse necessaria, verrà effettuata dal Comune. L Ufficio Manutenzione eseguirà i lavori necessari a tenere sgombra pulita ed utilizzabile allo scopo di cui sopra l area in questione. In caso di manutenzione dell area, quando si rendesse necessario il completo sgombero della stessa, previo adeguato preavviso, gli autotrasportatori dovranno lasciarla libera per il periodo prescritto, pena le sanzioni e la rimozione di cui all art. 15. 5

Si ricorda che il servizio di videosorveglianza sarà attivo anche ai fini sanzionatori per coloro che non utilizzeranno l area nel modo appropriato e che abbandoneranno rifiuti all interno del parcheggio e/o nelle aree limitrofe. ART. 10 DANNEGGIAMENTI DELL AREA Tutti gli autotrasportatori assegnatari sono responsabili in solido verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell uso dell area concessa. Qualunque danno dovesse essere subìto dall area o dalle sue pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese dei autori, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli utilizzatori, pena la decadenza. ART. 11 DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI E assolutamente vietato lo scarico degli oli esausti o di altro materiale di rifiuto sul terreno dell area in questione. La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia e come tale sanzionata. Nell area TIR i veicoli di cui sopra potranno soltanto essere parcheggiati; potranno eventualmente essere eseguite opere di manutenzione ordinaria ai mezzi, che non dovranno però alterare lo stato dell area. Non potrà essere effettuato lo stoccaggio o lo smaltimento di materiali di rifiuto, per i quali gli utilizzatori si impegnano a stipulare apposite convenzioni a norma di legge, né potrà essere effettuata ogni altra operazione in grado di deteriorare l area in modo permanente o in grado di determinare violazioni di legge in generale ed, in particolare, violazioni inerenti la protezione ambientale. ART. 12 RESPONSABILITA Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall utilizzo dell area stessa. Ogni concessionario risponde personalmente, o tramise polizza assicurativa, per eventuali danni che potrà provocare all area e a terzi. Con la richiesta di posteggio, ogni autotrasportatore rinuncia implicitamente ed automaticamente ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per eventuali furti o danneggiamenti subìti dai propri automezzi e dal loro contenuto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia. Il servizio di videosorveglianza non avrà funzione di controllo per la sicurezza degli automezzi ma solo di controllo sull utilizzo dell area da parte dei titolari delle autorizzazioni o di qualunque altra persona presente all interno dell area sorvegliata ai fini di salvaguardia del bene dell Ente. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di effettuare visite ispettive dell area. ART. 13 APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA E fatto divieto di usare l area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione; in tal caso essi soggiaceranno alla normativa del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n 285 e successive modifiche ed integrazioni. 6

Per ogni altra violazione riconducibile a detto Codice, questo troverà applicazione in toto. ART. 14 VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO Ogni eventuale variazione di qualunque tipo dovrà essere immediatamente comunicata al Comune. E, comunque, vietata qualunque forma di subaffitto dei posteggi. ART. 15 SANZIONI Il presente disciplinare verrà fornito in copia, unitamente alla concessione, ad ogni assegnatario di posteggio dell area TIR, che si impegna a rispettare quanto sopra. La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 25,00 a 500,00, e in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata quella accessoria dell esclusione dal diritto di utilizzo dell area di parcheggio, con immediata assegnazione del posteggio al successivo avente diritto. Ogni violazione verrà inoltre sanzionata con il blocco del veicolo o con la rimozione forzata del mezzo a spese del contravventore e con il ricovero presso un officina autorizzata, con le conseguenti spese di blocco, rimozione e deposito a carico del trasgressore. 7