REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con Delibera C.C. n.

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con Delibera C.C. n. del INDICE Articolo 1 Definizioni e ambito di applicazione Articolo 2 - Finalità del trattamento Articolo 3 - Responsabile del trattamento Articolo 4 - Incaricato al trattamento Articolo 5 - Modalità di trattamento Articolo 6 Ambienti di posizionamento delle telecamere Articolo 7 - Risoluzione della ripresa Articolo 8 Periodo di conservazione delle immagini Articolo 9 - Obbligo di segnalazione delle telecamere Articolo 10 - Informativa Articolo 11 - Esercizio del diritto di accesso Articolo 12 - Comunicazione e diffusione dei dati Articolo 13 - Entrata in vigore Articolo 14 Trasmissione del regolamento Articolo 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica: a) titolare: il Comune di Fontanetto Po competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto; b) responsabile: persona fisica, individuata con decreto del Sindaco, legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del trattamento delle immagini e dei dati sensibili rilevati dall impianto di videosorveglianza; c) incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento; d) interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza. 2. Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali, realizzato mediante l impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Fontanetto Po. Articolo 2 Finalità del trattamento 1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

a) prevenire atti vandalici; b) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. dell'art. 6 del D.L. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38; c) rilevare infrazioni del Codice della strada; d) monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali; 2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003 e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali. 3. L attività di videosorveglianza all interno dei centri abitati mira, in particolare, alla salvaguardia delle aree pubbliche e del patrimonio comunale, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura rafforzativa dell incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni 05 agosto 2008. 4. Il sistema opera in ausilio alla polizia locale nell azione di tutela e controllo del territorio comunale. 5. Gli impianti possono essere altresì utilizzati dal personale dell arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l accesso. Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell Autorità Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolta alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato. Articolo 3 Responsabile del trattamento 1. Il responsabile del trattamento è nominato con atto formale del Sindaco. 2. E' onere del responsabile provvedere a: a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni; b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati; c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento; d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003; e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste; f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni; g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere; h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione; 2

i) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare. Articolo 4 Incaricato al trattamento 1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza. 2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di: a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza; b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento; c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza. Articolo 5 Modalità di trattamento 1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2; c) conservati per il massimo di sette giorni, salvo le deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Articolo 6 Ambienti di posizionamento delle telecamere Le telecamere, ai sensi del D.L. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere posizionate in corrispondenza di luoghi pubblici o aperti al pubblico (incroci, piazze, immobili, ecc ) Articolo 7 Risoluzione della ripresa 1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare la circolazione stradale. 2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi del D.L. 3

11/2009 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Articolo 8 Periodo di conservazione delle immagini 1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore. 2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno sette giorni salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Articolo 9 Obbligo si segnalazione delle telecamere 1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza. 2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all indicazione ben visibile di Area Videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo preso cui prendere visione dell informativa integrale ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Articolo 10 Informativa 1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Locale e relative sedi distaccate; 2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni: - espressa indicazione del Titolare del trattamento; - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento; - finalità del trattamento; - modalità del trattamento; - diritti esercitabili dall'interessato; - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato; - indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati; - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione; - termini di conservazione delle immagini se registrate. Articolo 11 Esercizio del diritto di accesso 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 4

3. I diritti di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. Articolo 12 Comunicazione e diffusione dei dati 1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici. Articolo 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di pubblicazione all Albo Pretorio della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente all esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell art. 87 dello Statuto Comunale. 2. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni. Articolo 14 Trasmissione del Regolamento Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti. 5