Regolamento di Libera



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Regolamento di Libera approvato durante l'assemblea nazionale di Libera Bologna, 22 marzo 2015 ART. 1 - LE ASSEMBLEE DI LIBERA (riferimento artt. 9/10/11 dello Statuto) L Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente di Libera, che ne disciplina i lavori unitamente all Ufficio di Presidenza. L Assemblea regionale è presieduta dal Referente regionale. L Assemblea provinciale è presieduta dal Referente provinciale. L Assemblea è convocata dal Presidente (o dal Referente) come disciplinato dalle norme statutarie; può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti. Lo svolgimento dell Assemblea rispetta le seguenti procedure. Il Presidente, aperti i lavori, mette in votazione l ordine del giorno, che deve essere approvato o eventualmente modificato a maggioranza dei componenti presenti. Vengono nominati due scrutatori per le operazioni di voto. Il Presidente apre la discussione, su ogni punto dell ordine del giorno. Alla discussione possono partecipare tutti coloro che si iscrivono a parlare. Ogni intervento avrà la durata di dieci minuti, salvo deroghe che possono essere decise dal Presidente. Ogni componente può intervenire una sola volta su ogni punto, salvo deroghe decise dal Presidente e le repliche dei relatori. La discussione viene dichiarata chiusa al termine degli interventi degli iscritti a parlare. Durante o a conclusione della discussione possono sorgere: questioni sospensive o di rinvio; proposte di delibere, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e sottoemendamenti. Nel corso della operazioni di voto ogni componente può motivare la propria astensione o il proprio voto. Le dichiarazioni di voto non possono di regola durare più di tre minuti.

Il computo dei voti è fatto dal Presidente, assistito dagli scrutatori, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Il Presidente, all esito della votazione, assistito dagli scrutatori, proclama i risultati. Alla seduta dell Assemblea regionale, con all ordine del giorno la revoca del Referente regionale, deve essere presente almeno un membro dell Ufficio di Presidenza. Per la revoca del Referente regionale è richiesta la maggioranza qualificata. L Assemblea regionale può, sempre nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie, dotarsi di articolazioni organizzative che rispondono alle caratteristiche del proprio territorio e ne favoriscono un più efficace radicamento sociale. La Segreteria regionale è convocata dal Coordinatore di segreteria e si riunisce almeno una volta al mese. Alla seduta dell Assemblea provinciale, con all ordine del giorno la revoca del Referente provinciale, deve essere presente il Referente regionale o un suo delegato o un membro dell Ufficio di Presidenza. Per la revoca del Referente provinciale è richiesta la maggioranza qualificata. L Assemblea provinciale può, sempre nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie, dotarsi di articolazioni organizzative che rispondono alle caratteristiche del proprio territorio e ne favoriscono un più efficace radicamento sociale. ART. 2 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA VOTAZIONI (Riferimento artt. 9/10/11 dello Statuto) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di voto, al quale conferire una delega scritta. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, effettuato almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell Assemblea, sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell'assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti dell Ufficio di Presidenza non hanno diritto al voto (art. 21 Codice Civile) ART. 3 - ELEZIONI (riferimento artt. 9/10/11 dello Statuto ) Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 3 anni nel corso dell'assemblea nazionale. Ogni socio può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto, all Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato. 1) Colui che assume l'incarico di Presidente o Segretario in un partito politico, ovvero viene eletto ad incarichi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, se ricopre una carica sociale nell'associazione Libera deve dimettersi. In questi casi è comunque prevista la decadenza del mandato associativo. 2) Il candidato in campagna elettorale non può utilizzare in modo strumentale riferimenti al proprio operato all interno dell Associazione Libera.

ART. 4 - I REFERENTI DELLA MEMORIA (riferimento art.15 dello Statuto) I Referenti regionali della memoria sono in numero di uno per ogni area geografica in cui viene suddivisa l Italia, tenuto conto delle specificità del territorio e del numero dei familiari di vittime innocenti presenti, su proposta dell Ufficio di Presidenza. L elezione del Referente provinciale della memoria è determinata in base alla presenza di un congruo numero di familiari iscritti a Libera che la renda necessaria, su proposta del Referente regionale della memoria e sentito l Ufficio di Presidenza. Il Referente provinciale della memoria ha funzioni, nel territorio di appartenenza, di coordinamento delle attività inerenti la tematica della memoria. I Referenti regionali della memoria e, laddove eletti, i Referenti provinciali partecipano insieme ai Referenti provinciali e regionali di Libera alla definizione e all approvazione del Patto di presidio. ART. 5 - PRESIDI (riferimento art. 13 dello Statuto) I presidi devono essere composti da almeno 10 soci di Libera (persone fisiche e/o giuridiche). I presidi si riuniscono, su iniziativa del Referenti di presidio, almeno una volta al mese. Il Referente di presidio può essere revocato dai membri del presidio ed è richiesta la maggioranza qualificata. La riunione del presidio con all ordine del giorno la revoca del Referente deve essere convocata con le stesse modalità di convocazione delle Assemblee regionali e provinciali. Alla riunione partecipano il Referente provinciale e regionale. La costituzione dei presidi in Paesi esteri è promossa e verificata dall Ufficio di Presidenza. Il Presidio con sede fuori dall Italia risponderà delle azioni all Ufficio di Presidenza e la sua attività è regolamentata dallo Statuto e dal presente Regolamento. I Referenti dei presidi costituiti nei Paesi esteri partecipano con diritto di voto all Assembla nazionale.

ART 6 - ADESIONE A LIBERA (riferimento artt. 5/6 dello Statuto) I soggetti collettivi che intendono aderire a Libera devono presentare domanda scritta all Ufficio di Presidenza, allegando: a) copia dello Statuto sociale o dell atto costitutivo (non richiesto per le Scuole); b) bollettino di versamento della quota sociale; c) scheda di presentazione; d) dichiarazione di accettazione e sottoscrizione del Codice Etico di Libera. I soci dovranno dare tempestiva comunicazione a Libera di ogni variazione concernente la forma giuridica e gli organismi dirigenti. I soci si impegnano a promuovere l adesione delle proprie strutture territoriali a Libera. Le procedure di adesione dei sostenitori sono regolate ed aggiornate, nell ambito delle norme statutarie, da delibere dell Ufficio di Presidenza. ART 7 - UTILIZZO DEL LOGO O DI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DI LIBERA 1) Con l esclusione dei Coordinamenti provinciali e regionali regolarmente costituiti, l'utilizzo in qualunque sede e per qualunque motivo del logo, del nome e di ogni altro carattere distintivo dell'associazione Libera è strettamente vincolato dall'ottenimento (documentato) di esplicito parere positivo da parte dell'ufficio di Presidenza. 2) Le singole Associazioni possono utilizzare il logo di Libera sul proprio materiale informativo e su carta intestata utilizzando la dicitura: "l'associazione aderisce a Libera". 3) La mancata osservanza alle regole sopra scritte, determinerà l'immediata decadenza del rapporto tra Libera e l'autore dell'omissione sia egli persona singola che Associazione. 4) Libera fornirà alle Associazioni ogni informazione sulle Regole di utilizzo del proprio logo a cui le stesse dovranno attenersi scrupolosamente.

5) Libera si riserva ogni azione civile e penale a tutela e contro ogni abuso del proprio logo. ART. 8 - AUTONOMIA DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI (riferimento art 12 dello Statuto) Le Assemblee hanno la facoltà, ai sensi dell art.12 dello Statuto, di costituirsi in soggetti associativi e giuridici autonomi (nell ambito delle leggi che regolano l attività associativa senza fini di lucro), previa autorizzazione dell Ufficio di Presidenza. I criteri valutativi utilizzati a tal fine dall Ufficio di Presidenza fanno riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio. Riguardano quindi: il numero degli iscritti soci -, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo). Le Assemblee che avranno ottenuto l autorizzazione saranno coordinate dai Referenti e rappresenteranno le strutture responsabili dell attività svolta nell area di competenza, che avrà come peculiarità statutaria il perseguimento delle finalità di Libera. Tali finalità verranno conseguite attraverso la valorizzazione e il coordinamento dei soci e attraverso l elaborazione e la realizzazione di progetti e di interventi rispondenti alle esigenze del territorio. Ciascuna Assemblea, ricevuta l autorizzazione dall Ufficio di Presidenza di costituirsi quale soggetto associativo e giuridico autonomo, dovrà assumere come Codice Etico quello approvato da Libera e per le parti di sua competenza lo Statuto nazionale. Con l ottenimento dell autorizzazione l Assemblea dovrà procedere alla richiesta dell attribuzione del codice fiscale ai fini dell ottenimento della propria autonomia giuridica. L Assemblea così costituita assumerà la denominazione Libera - seguita dall indicazione della regione di appartenenza previo riconoscimento dell autonomia di cui all art.12 dello Statuto. Ciascuna Assemblea alla quale è stata conferita l autonomia dovrà impegnarsi ad approvare ciascun anno un bilancio di previsione ed un bilancio consuntivo (vedasi paragrafo norme amministrative del presente Regolamento). Tali bilanci dovranno essere predisposti ed approvati dalle rispettive

Assemblee regionali e provinciali e presentati all Assemblea nazionale almeno 15 giorni prima della sua convocazione. Il versamento della quota associativa a Libera nazionale determinerà l automatica adesione all Assemblea regionale/provinciale autonoma. Le domande di adesione continueranno quindi ad essere inviate a Libera nazionale che, sulla base delle esigenze specifiche (valutate sulla base del bilancio preventivo ad essa presentato), provvederà a stornarne una quota all Assemblea regionale/provinciale. ART 9 AUTONOMIA PROGETTUALE Le Associazioni ed i Referenti regionali e provinciali che fanno capo e partecipano alle Assemblee regionali e provinciali ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto possono, sulla base delle linee strategiche approvate dall Assemblea nazionale e previa approvazione dell Ufficio di Presidenza, presentare progetti a valenza locale in conformità ai principi ed alle finalità di Libera. Tali progetti devono essere programmati con cadenza trimestrale e devono comunque essere previsti all atto della formulazione del bilancio preventivo e del relativo budget di competenza. I progetti sopraelencati non devono, inoltre, contrastare con analoghi progetti di livello nazionale. I progetti devono essere finanziati dalle Associazioni che li presentano, salvo una partecipazione di Libera nazionale, che a suo insindacabile giudizio può decidere di parteciparvi o meno. Le Associazioni che propongono i progetti sono direttamente responsabili del buon esito degli stessi; ne curano la realizzazione in termini di efficienza, attenzione e verifica del rapporto costi/benefici attesi. Il progetto dovrà essere predisposto e presentato secondo i seguenti requisiti: descrizione del progetto; ambito di applicazione; luogo e durata; pubblici coinvolti; piano finanziario.

L Ufficio di Presidenza o il Direttore, una volta verificati tutti i requisiti di cui sopra, delibera la realizzazione del progetto. ART 10 - SOCI DELEGATI (riferimento art. 5 dello Statuto) Ai sensi dell art. 5 dello statuto nelle Assemblee provinciali hanno diritto di voto 1 delegato dei soci singoli ogni 25 soci provinciali in regola con l'adesione e non iscritti ai presidi del territorio provinciale. Il numero dei delegati, nominati per l Assemblea regionale da ciascuna assemblea provinciale, è stabilito in uno ogni 50 soci individuali in regola con l adesione e non iscritti ai presidi presenti nel territorio provinciale. Il numero dei delegati dei soci individuali nominati per l Assemblea nazionale da ciascuna Assemblea regionale è stabilito nel numero di ogni 100 soci in regola con l adesione e non iscritti ai presidi presenti nel territorio regionale. ART 11. ESCLUSIONE DEL SOCIO I casi di esclusione del socio, così come disciplinato dall art. 7 dello Statuto, sono: a) l inadempienza protratta degli obblighi associativi, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa annuale; b) l assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità dell associazione; c) tutti i comportamenti che possono arrecare pregiudizio o danno all immagine dell Associazione o al conseguimento degli obiettivi sociali. A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le seguenti fattispecie: 1) utilizzo improprio o non autorizzato del nome dell Associazione; 2) comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell Associazione; 3) inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell Associazione;

4) uso illegittimo delle cose dell Associazione; 5) mancata esecuzione del versamento della quota associativa annuale; utilizzo a titolo personale di somme di pertinenza dell Associazione; 6) eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; 7) eventuali procedimenti penali o di natura disciplinari, anche se non definiti con sentenza, per gravi reati che ledono le finalità statutarie dell Associazione e sono in contrasto con l etica della responsabilità. ART. 12 - COMMISSIONI Libera può dotarsi di Commissioni consultive permanenti o di gruppi di lavoro tematici a termine, su proposta e diretta responsabilità dell Ufficio di Presidenza. ART 13 REVISORI E GARANTI (riferimento artt. 19/20 dello Statuto) I Collegi dei Revisori e dei Garanti sono convocati alla prima riunione dal Presidente di Libera, per l insediamento e la nomina dei rispettivi Presidenti. Ogni Collegio è altresì convocato dal Presidente di Libera in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio. Successivamente sono convocati e presieduti dai Presidenti dei Collegi. Ogni Collegio può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Ogni delibera richiede comunque il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il termine per ricorrere al Collegio dei Garanti è di 30 giorni dalla data in cui l interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere.

ART 14. NORME AMMINISTRATIVE L associazione Libera può operare economicamente nell ambito delle leggi che regolano l attività associativa senza fini di lucro. Tutte le spese e tutte le entrate sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, cioè al lordo, senza alcuna riduzione o compensazione per effetto di correlative spese ed entrate. Le spese indicate nel bilancio sono contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, secondo criteri prudenziali. E esclusa ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. Le variazioni di bilancio sono deliberate dall Assemblea. Al bilancio di previsione è allegata la seguente documentazione: a)programma di attività annuale con relazione del Presidente (o del Referente), contenente le linee politiche e di attività previste per l esercizio; b)relazione del Tesoriere (o del Responsabile Amministrativo), contenente le indicazioni esplicative sulle entrate e sulle spese iscritte in bilancio. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note integrative e illustrative. Il bilancio consuntivo è approvato dalle proprie Assemblee entro la fine dell anno successivo all esercizio di riferimento. ART 15 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. L associazione Libera, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che viene indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

Regolamento di Libera approvato durante l'assemblea nazionale di Libera Bologna, 22 marzo 2015 INDICE ART. 1 - LE ASSEMBLEE DI LIBERA ART. 2 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA VOTAZIONI ART. 3 - ELEZIONI ART. 4 - I REFERENTI DELLA MEMORIA ART. 5 - PRESIDI ART 6 - ADESIONE A LIBERA ART 7 - UTILIZZO DEL LOGO O DI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DI LIBERA ART. 8 - AUTONOMIA DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI ART 9 AUTONOMIA PROGETTUALE ART 10 - SOCI DELEGATI ART 11. ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 12 - COMMISSIONI ART 13 REVISORI E GARANTI ART 14. NORME AMMINISTRATIVE ART 15 NORMA DI RINVIO Il verbalizzante Il Presidente della Sessione Simona Perilli Marcello Cozzi