STUDIO TOZZI & PARTNERS. Dal 1 ottobre modelli F24 superiori a euro solo on line

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Transcript:

Dott. Mauro Tozzi Avv. Giorgio Smerilli Dott. Domenico Orlando Dott.ssa Aiello Luisa Rag. Pascucci Silvia Dott.ssa Francesca Di Blasio Dott. Salvatore Francone 00193 Roma - via Terenzio n. 7 (angolo via Cola di Rienzo) Telefoni:06/68300678; 06/68803673; 06/81109711 Fax: 06/62207991 mailto:mauro@studiotozzi.com 1 Dal 1 ottobre modelli F24 superiori a 1.000 euro solo on line Dal prossimo 1 ottobre, anche tutti i modelli F24 con saldo finale a debito superiore a 1.000 euro, senza che siano effettuate compensazioni, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione. È questa l importante novità contenuta nell art. 11, comma 2, del DL 24 aprile 2014 n. 66, che specifica i nuovi vincoli relativi alla presentazione dei modelli F24. Il nuovo obbligo di trasmissione telematica è destinato a colpire esclusivamente i contribuenti non titolari di partita IVA. I soggetti titolari di partita IVA, infatti, dal 1 gennaio 2007 sono già tenuti ad effettuare tutti i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari. I contribuenti non titolari di partita IVA potranno quindi continuare a presentare i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, solo qualora si tratti di versamenti fino a 1.000 euro complessivi, senza compensazioni. Se il limite di 1.000 euro viene superato, sarà necessario passare all home banking oppure avvalersi di uno dei seguenti servizi telematici dell Agenzia delle Entrate: - F24 on line, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; - F24 web, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un ordine di addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell Agenzia delle Entrate; - F24 cumulativo, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell intermediario medesimo. Il suddetto limite di 1.000 euro riguarda il singolo modello F24. In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto, se la singola rata (compresi gli interessi):

- supera l importo di 1.000 euro, scatterà l obbligo di presentazione telematica del modello F24; - se, invece, non supera l importo di 1.000 euro, sarà possibile continuare a presentare il modello F24 cartaceo, sempreché nello stesso modello non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia, né vengano effettuate compensazioni. 2 Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra più modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno, sia che si tratti di tributi diversi che dello stesso tributo. Si pensi, ad esempio, ad un contribuente non titolare di partita IVA che, entro il 1 dicembre 2014, deve versare 700 euro di secondo acconto IRPEF e 450 euro di secondo acconto della cedolare secca; in tal caso: - se i versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.150 euro, sono applicabili le nuove disposizioni; - se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l acconto IRPEF e l altro per l acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili. Analogamente, qualora, ad esempio, un contribuente non titolare di partita IVA debba versare solo un secondo acconto IRPEF di 1.200 euro, l obbligo di presentazione telematica non dovrebbe scattare se vengono presentati due modelli F24, uno per 300 euro e l altro per 900 euro. In ogni caso, i nuovi vincoli non sono applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto. È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, che possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale. Il DL 132/2014 cambia la sospensione feriale dei termini: dal 6 al 31 agosto Nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre è stato pubblicato il DL 132/2014, intitolato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile. Elemento da tenere in considerazione per l anno prossimo e la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini. Per effetto dell art. 16 del DL 132/2014, la sospensione feriale opera non più dall 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ma dal 6 al 31 agosto di ciascun anno. Tale modifica, come detto, non è immediatamente operativa, in quanto si applica dall anno 2015. Per quest anno, la c.d. pausa estiva continua a cessare il 15 settembre.

Giova peraltro rilevare come il periodo di sospensione non riguardi solo la proposizione del ricorso o dell appello, ma anche il pagamento delle somme intimate con atti impositivi il cui termine è legato al ricorso, come nell ipotesi degli accertamenti esecutivi. 3 Comunicazione della propria PEC da parte dei professionisti interessati alla normativa Antiriciclaggio In arrivo un nuovo adempimento per i professionisti interessati dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007): l obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all Agenzia delle Entrate. Commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre categorie interessate dalla normativa antiriciclaggio dovranno comunicare la propria PEC all Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR n. 322 del 22 luglio 1998 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni. trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori. Il nuovo adempimento è stato emanato con il provvedimento congiunto dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell 8 agosto 2014 che reca nuove disposizioni in tema di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di In particolare, l articolo 9 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (legge comunitaria) nel modificare il D.L 167/1990 aveva previsto che, in deroga ad ogni altra vigente disposizione normativa, ai soggetti iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell albo dei consulenti del lavoro, agli iscritti all ordine dei notai e degli avvocati, e agli altri soggetti di cui agli articoli 11,12,13 e 14 del D.Lgs 231/2007 possano essere richieste informazioni riferite a specifiche operazioni con l estero o rapporti ad esse collegate, nonché l identità dei titolari effettivi e che le relative modalità sarebbero state fissate con un apposito provvedimento (che proprio lo scorso 8 agosto ha visto la luce). È da sottolineare come sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno necessariamente essere effettuate utilizzando la posta elettronica certificata, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. Le informazioni richieste, dovranno essere inviate dai professionisti, entro 15 giorni, tramite posta elettronica certificata come documenti non modificabili in formato PDF, JPG, GIF e TIFF

all Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari (UCIFI) o al Reparto Speciale della Guardia di Finanza. Al ricevimento delle informazioni, l Agenzia delle Entrate attesterà la validità della risposta con una comunicazione inviata attraverso la PEC. Nel caso in cui la risposta non sia valida o non venga accettata, i professionisti dovranno riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio di non accettazione. 4 Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un operazione unica sia che si tratti di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata, e le informazioni relative all identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l estero o rapporti ad esse collegate. Per questo motivo, entro il 31 ottobre, tutti i potenziali soggetti destinatari delle richieste devono preventivamente comunicare all Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il tracciato di cui all allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005. Domande e Risposte sulla Fatturazione elettronica con la P.A. Ecco quello che occorre conoscere sull argomento. Domanda Tra i soggetti interessati rientrano gli operatori economici tra cui piccoli artigiani, commercianti e professionisti. In caso di operatori esteri e di soggetti non titolari di partita IVA, quali enti non commerciali che svolgono attività istituzionale, come ci si deve Numerosi sono i dubbi e le perplessità degli operatori a seguito dell entrata in vigore, dal 6 giugno 2014, della nuova disciplina dell obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In questo articolo rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti. I soggetti pubblici coinvolti nella prima fase iniziale sono i Ministeri (e le relative articolazioni), le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, nonché, a partire dal 31 marzo 2015, le altre amministrazioni centrali e locali. A fronte dell operatività di tale obbligo, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie non potranno procedere al pagamento di fatture emesse in formato cartaceo. Risposta I soggetti non residenti in Italia che agiscono da fornitori della Pubblica Amministrazione sono esclusi dall obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, si attende un decreto che regoli la definizione delle modalità applicative dell obbligo in esame anche per questi soggetti.

comportare? I soggetti che non esercitano in maniera abituale e professionale un attività di lavoro autonomo o d impresa, oppure gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale, non rientrano tra i soggetti obbligati all emissione della fattura in formato elettronico. 5 Ogni ufficio della Pubblica Amministrazione deve essere dotato di un codice IPA necessario per la fatturazione. Esiste un elenco pubblico consultabile online? Tra i soggetti coinvolti vi è il Sistema di Interscambio. Quali funzioni svolge? Qual è l impatto delle norme sulle fatture elettroniche sulle regole tributarie generali? Come si invia la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione? Il codice IPA è indispensabile per l identificazione del destinatario della fattura ed è possibile verificare l appartenenza di un soggetto alla amministrazione pubblica consultando il sito web www.indicepa.gov.it che ospita l Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con funzioni di ricerca generica e avanzata. Le fatture elettroniche pervengono alla Pubblica Amministrazione solo ed esclusivamente mediante il sistema di interscambio (SdI), soggetto gestito da Agenzia delle Entrate e SOGEI, che opera come una specie di postino elettronico. Tale soggetto accredita gli operatori economici, riceve le fatture e, una volta verificate e validate, le trasmette alla P.A. destinatarie, notificando l esito dell invio/ricezione tramite ricevute. La procedura di emissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, pur con alcune specificazioni dovute alle diverse modalità di inoltro, non ha alcuna influenza sulle regole tributarie generali, che, pertanto, salvo diverse previsioni particolari, devono essere ordinariamente applicate. Per i piccoli operatori e professionisti i sistemi più diffusi sono: PEC to PEC. La fattura in formato.xml, firmato digitalmente, può essere inviata a sdi01@pec.fatturapa.it; Via web mediante il sito www.fatturapa.gov.it con accesso tramite credenziali ENTRATEL, Fisconline oppure

CNS. Cosa cambia rispetto alla tenuta dei registri IVA a seguito dell introduzione della fattura elettronica? Come si appone la marca da bollo sulle fatture elettroniche in caso di prestazioni esenti da IVA? Qualora vi sia compresenza di fatture cartacee e fatture elettroniche nulla. Il contribuente che intende adempiere agli obblighi di conservazione elettronica per le fatture digitali (obbligatoria) senza coinvolgere in tale tipo di conservazione tutte le altre fatture (fatture emesse e fatture di acquisto) dovrà provvedere ad istituire, due registri sezionali, uno per le fatture analogiche e uno per le fatture elettroniche. Le fatture esenti da IVA scontano l imposta di bollo nella misura di 2,00, per importi superiori ad 77,47. L assolvimento dell imposta di bollo avviene in modo virtuale previo versamento dell imposta relativa alle fatture emesse durante l anno con F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio (30 aprile dell anno successivo a quello di emissione, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare). Le fatture elettroniche soggette all imposta di bollo devono riportare l annotazione imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. 6