CIRCOLARE N. 5/2018 del 17 maggio 2018

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Transcript:

CIRCOLARE N. 5/2018 del 17 maggio 2018 OGGETTO: Novità in tema fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di carburanti. La Legge di stabilità 2018, ha previsto l obbligo di fatturazione elettronica dal: 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 1 settembre 2018 per le cessioni di beni a favore di viaggiatori extra UE (c.d. Tax free shopping ); 1 gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Il 30 aprile 2018, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 89757/2018, e la Circolare n. 8/E, che disciplinano la fatturazione elettronica generalizzata per le operazioni B2B e B2C, e la fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti. Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 La fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 "la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al singolo ricevente". Predisposizione della fattura L emissione delle fatture elettroniche nel formato xml, avviene utilizzando i software in commercio, oppure i servizi d ausilio messi a disposizione gratuitamente dall Agenzia delle Entrate. In particolare, saranno disponibili: un software installabile su PC; una procedura web e un app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica. N E W Y O R K 551 Madison Avenue, New York NY 10022 Tel: +1 212 391 4400 Fax: +1 212 391 2035 info@aemcarnelutti.com WWW.CARNELUTTI.COM M I L A N O Via Principe Amedeo, 3 20121 Milano Italia Tel: + 39 02 65585 1 Fax: + 39 02 65585 585 C. F. e P. IVA 12293530155 R O M A Via Condotti, 91 00187 Roma Italia Tel: + 39 06 69670 1 Fax: + 39 06 69295 278

Trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) Trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) Recapito La trasmissione dell e-fattura al Sistema di interscambio può avvenire tramite: posta elettronica certificata; procedure web (tramite il sito dell Agenzia), l applicazione dell Agenzia utilizzabile da dispositivi mobili o un software da installare sul personal computer; i sistemi web service o di invio dati tra terminali remoti basati su protocollo Ftp (previo accreditamento al SdI). L accreditamento permette di impostare le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture informatiche dell emittente e quelle di SdI. Prima di effettuare l inoltro al destinatario dell e-fattura, il Sistema di interscambio effettua una serie di controlli che riguardano la presenza delle informazioni obbligatorie. Nell ipotesi di mancato superamento dei controlli, la fattura si considera non emessa e viene inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto. In questo caso il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario, utilizzando canali alternativi allo SdI, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell area web riservata del sito dell Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Nel caso in cui i controlli diano esito positivo, al momento della consegna al soggetto trasmittente sarà inviata una ricevuta di consegna e un duplicato informatico della fattura. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti fino a cinque giorni. L Agenzia delle Entrata ha chiarito che il cedente/prestatore può trasmettere al Sistema di interscambio le fatture elettroniche anche attraverso un intermediario. Il recapito al cessionario/committente avviene con le modalità già descritte per la trasmissione da parte dell emittente. L unico canale non utilizzabile in ricezione, ma previsto per l invio, è la procedura web o l app da mobile; anche per la ricezione tramite sistemi di cooperazione applicativa o su protocollo Ftp è necessario il preventivo accreditamento a SdI da parte del destinatario delle fatture. Per individuare su quale canale indirizzare la fattura, il SdI verifica se il ricevente ha provveduto alla preregistrazione, indicando le modalità con cui intende ricevere i documenti. In questo caso, il ricevente elegge un indirizzo telematico, e cioè una casella di PEC o il codice destinatario attribuitogli a seguito dell accreditamento derivante dall utilizzo di servizi di cooperazione o di protocolli Ftp. Analogamente a quanto previsto per la trasmissione al SdI, il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore l indirizzo telematico. - 2 -

Conservazione delle fatture Consumatori finali Soggetti esonerati Servizi di ausilio L emittente e il destinatario della fattura, possono delegare al SdI la conservazione della fatture e di tutti i documenti elettronici allegati alle fatture, con effetti fiscali e civilistici, previa sottoscrizione di un accordo di servizio pubblicato nell area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate. Nella fattura elettronica destinata ai consumatori finali o ai soggetti IVA a regime agevolati (come i minimi ed i forfettari), dovrà essere compilato il campo Codice Destinatario con un codice convenzionale (0000000), ed eventualmente il codice fiscale per le fatture emesse a favore dei consumatori finali. La fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un apposita area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate. Sono esonerati dall obbligo di fatturazione elettronica i soggetti: che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio ; che applicano il regime forfettario. L Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori i seguenti servizi per la fatturazione elettronica: Un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica; Una procedura web e un app per la predisposizione e trasmissione al SdI della e-fattura; Un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico ; Un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e l indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file; Un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all interno di un area riservata del sito dell Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili sino al 31 dicembre dell anno successivo rispetto alla data di ricezione della fattura; Servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica. Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre per accedere all app occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel. - 3 -

Fatture elettroniche per la cessione di carburanti L obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1 luglio 2018, solamente per le cessioni di carburante. Questa tipologia di fattura elettronica è un anticipazione dell obbligo generalizzato che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, e per tale motivo valgono le stesse regole descritte nel punto precedente. In seguito saranno esposti solamente gli elementi che caratterizzano tali fatture. Soggetti obbligati Contenuto Deduzione del costo e detrazione dell IVA I distributori di carburanti saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica per la vendita di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione, solamente ai soggetti titolari di partita IVA. Le cessioni di altri tipi di carburante (per i quali l obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1 gennaio 2019) andranno documentate con le modalità finora in uso. Il contenuto della fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Tra gli elementi obbligatori, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo, ma potranno essere inseriti facoltativamente nel campo MezzoTrasporto del file della fattura elettronica. Nel file delle fatture elettroniche, al fine di identificarle come fattura relativa alla cessione di carburanti, i campi CodiceTipo e CodiceValore, all interno del blocco CodiceArticolo, saranno compilati inserendo la dicitura CARB. Va osservato che nel caso in cui si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette all obbligo di fatturazione elettronica, l intera fattura sarà emessa in modalità elettronica. Ai fini delle imposte sui redditi per le imprese ed i professionisti, il costo per l acquisto di carburanti (documentato tramite l emissione della fattura elettronica) può essere dedotto, e l IVA potrà essere detratta, solamente se il pagamento avviene tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Inoltre con il Provvedimento n. 73203 del 04 aprile 2018, sono stati individuati ulteriori metodi di pagamento che consentono la deduzione del costo d acquisto e la detrazione dell IVA, quali: assegni bancari e postali, circolari e non; i vaglia cambiari e postali; altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l addebito in conto corrente. *** - 4 -

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. - 5 -