TESTO UNICO CCDI VERBALI DI CONCERTAZIONE INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE



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TESTO UNICO CCDI VERBALI DI CONCERTAZIONE INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE Edizione 2010

TESTO UNICO CCDI VERBALI DI CONCERTAZIONE INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE Edizione 2010 Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo organizzativo, Reclutamento

TESTO UNICO CCDI VERBALI DI CONCERTAZIONE INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE Edizione 2010 Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo organizzativo, Reclutamento Impaginazione, grafica e stampa Centro Stampa Giunta Regione Toscana Via di Novoli 73a 50127 Firenze Aprile 2010 Tiratura copie 100 Distribuzione gratuita

Premessa Questa pubblicazione raccoglie cronologicamente le principali intese del personale delle categorie, verbali di concertazione e le normative dei contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti fino all anno 2009 e raggruppati per argomenti. Il presente Testo Unico non raccoglie solo gli accordi vigenti, bensì tutta la disciplina significativa su quell argomento, al fine di dare una informazione più puntuale. La raccolta risponde all esigenza di dotare sia l Amministrazione, sia le Rappresentanze Sindacali, di uno strumento di uso rapido e agevole. Il documento è articolato in 13 sezioni più una sezione di allegati. L individuazione delle sezioni deriva dai principali argomenti introdotti dai vari Contratti Collettivi Nazionali Lavoro del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e della loro applicazione negli accordi e intese raggiunti in Regione Toscana tra Amministrazione e Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. Questa pubblicazione sarà aggiornata e distribuita ogni anno. Sarà comunque pubblicata al seguente indirizzo: http://intranetgiunta.regione.toscana.it/intranet/relazsinda/index.htm 3

Indice 13 15 21 39 49 65 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - Art. 14 CCNL 6//7/1995; - Punto 1.3 CCDI 13/3/2000 MODELLO DI RELAZIONI SINDACALI - CCNL 1/4/1999 (art. 3, art. 4, art. 5 come modificato art. 4 CCNL 22.1.2004, art. 6 come modificato art. 5 CCNL 22.1.2004, art. 7, art. 8 come modificato art. 6 CCNL 22.1.2004) - Punto 2 CCDI 13/3/2000 ORARIO DI LAVORO - Art. 17 CCNL 6/7/1995 - Art. 2 lavoro Straordinario CCDI 17/3/1997 - Punto 3.1 CCDI 13/3/2000 - Accordo relativo alla definizione della disciplina di alcuni istituti di organizzazione del lavoro cui all art. 3.1 del CCDI 13/3/2000 (14/11/2000) - Accordo relativo alla disciplina dell orario di lavoro del personale del Consiglio Regionale (1/6/2004) - Punto 1.1 CCDI 7/12/2005 FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO Telelavoro - Art. 1 CCNL 14.09.2000 - Verbale di concertazione sul progetto di avvio del telelavoro (21/11/2002) - Punto 1.1 CCDI 7/12/2005 5 alinea - Verbale di concertazione sull ampliamento del telelavoro (18/01/2007) MOBILITÀ DEI DIPENDENTI Mobilità interna - Art. 8, come modificato art. 6 CCNL 22.1.2004, CCNL 1/4/1999 - Punto 3.2 CCDI 13/3/2000 - Punto 10 dell Integrazione e modifica del CCDI del 15.11.2001 - Punto 1.9 CCDI 7/12/2005 - Verbale di concertazione sulla Mobilità Interna (Sistema di Mobilità Interna punto 1.9 CCDI) (7/3/2007) Mobilità esterna a seguito di trasferimento di funzioni - Punto 3.3 e 3.4 CCDI 13/3/2000 - Accordo relativo alla definizione dei criteri generali per la mobilità esterna a seguito del trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di difesa del suolo, linee elettriche, cantieri di lavoro, vie navigabili e canali demaniali (30/5/2001) PERCORSO DI CARRIERA DEI DIPENDENTI Posizioni organizzative - Artt. 8, 9 e 10 CCNL 31/3/1999 - CCDI: pre-accordo in ordine al complesso degli istituti economici punto 2.3 (29/12/1999) 5

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE 106 110 - Punto 5 Integrazione e modifica del CCDI del 15.11.2001 - Verbale di concertazione sulla valutazione periodica del personale incaricato di posizione organizzativa a norma dell art. 16, comma 2, lettera c) del CCNL 31/3/1999 (22/11/2000) - Verbale di concertazione sull istituto delle posizioni organizzative (27/3/2002) - Accordo relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie, secondo l intesa del 10.06.03 e gli accordi sottoscritti con le RR.SS. del comparto in data 04.08.03, in data 15.11.01 e in data 01.08.02, l accordo sottoscritto con le RR.SS. dell area della dirigenza in data 25.09.02 e gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale in data 26 maggio 2003 (13/04/2004) punto 8); Dichiarazione congiunta n. 2, lettera C - Accordo relativo alla definizione di responsabilità, ruolo e funzioni degli incaricati di posizione organizzativa in Regione Toscana (2/2/2005) - Accordo relativo alla destinazione di risorse ex fondo art. 15 CCNL 1.4.1999 (2/2/2005) - Verbale di concertazione sul criterio di conferimento dell incarico di posizione organizzativa per le attività di segreteria della Giunta Regionale (10/3/2005) - Punto 2.3 CCDI 7/12/2005 - Verbale di concertazione relativo alla riattribuzione degli incarichi vigenti di responsabilità delle posizioni organizzative in scadenza al 30/06/2007 (31/05/2007) - Verbale di concertazione relativo alla riattribuzione degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative in scadenza al 31/01/2008 (10/01/2008) - Verbale di concertazione relativo a sviluppo e revisione del sistema delle posizioni organizzative (27/02/2008) - CCDI 11/09/2008 - Dichiarazione congiunta - CCDI 10/09/2009 - Sistema delle posizioni organizzative Progressioni verticali - Art. 4 CCNL 1/4/1999 - Art. 16, comma 2, CCNL 31/3/1999 - CCDI 11/09/2008 - Accordo relativo alle progressioni verticali - Accordo relativo all effettuazione delle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D (19/05/2009) Progressioni orizzontali - Art. 5 - art. 12, comma 3 - art. 16, comma 1, CCNL 31/3/1999 - Dichiarazione congiunta n. 11 CCNL 5/10/2001 - Artt. 34 e 35 CCNL 22/1/2004 - Art. 9 CCNL 11/4/2008 Dichiarazione Congiunta - Punto 7.2.3 e punto 8, lettere a) e b), CCDI 13/3/2000 Dichiarazione congiunta RSU e OO.SS. territoriali di categoria n. 2 - Punti 2), 3) e 4) dell Integrazione e modifica del CCDI del 15.11.2001 Dichiarazioni congiunte n. 2 e 4 - Accordo relativo ai criteri di effettuazione delle progressioni orizzontali di cui al punto 11, Lettere B E C dell accordo decentrato sottoscritto in data 13.04.04 (Intervento di valorizzazione delle categorie) (12/05/2004) - Interpretazione autentica del punto 11 lettere B) E C), Dell Accordo decentrato del 13 aprile 2004 relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie (3/9/2004) - Punto 1.6 CCDI 7/12/05 - Integrazione all accordo decentrato sottoscritto in data 13.04 2004 (Intervento di valorizzazione delle categorie) del 12 maggio 2004 relativo ai criteri di effettuazione delle progressioni orizzontali di cui al punto 11, Lettere B e C (9/3/2006) - Integrazione all accordo del 9 marzo 2006 relativo agli accordi sottoscritti in 6

Indice data 13.04.2004 (Intervento di valorizzazione delle categorie) e del 12 maggio 2004 relativo ai criteri di effettuazione delle progressioni orizzontali di cui al punto 11, Lettere B e C (5/4/2006) - Accordo relativo all effettuazione per l anno 2007di nuove progressioni orizzontali entro il mese di dicembre del corrente anno con attribuzioni a decorrere dal 1 gennaio 2008 (17/12/2007) - CCDI 11/09/2008 Accordo relativo all effettuazione delle progressioni economiche orizzontali - CCDI 11/09/2008 Accordo relativo all adozione della scheda di valutazione professionale - CCDI 10/09/2009 - Progressioni economiche all interno della categoria 129 135 145 FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEI DIPENDENTI Formazione - Art. 4, comma 2, lett. d), - art. 23 CCNL 1/4/1999 - Punto 4 CCDI 13/3/2000 - Punto 9 Integrazione e modifica al CCDI 13/3/2000 e biennio 2000/2001 (15/11/2001) - Accordo relativo agli incarichi di docenza di iniziative di formazione professionale al personale del Consiglio Regionale (1/7/2004) - Punto 1.8 CCDI 7/12/2005 - Accordo relativo al piano delle attività formative per l anno 2006/2007 per il personale del Consiglio Regionale (14/6/2006) Vedi allegati - Accordo relativo al piano delle attività formative per il personale della Giunta Regionale per l anno 2006 (26/7/2006) Vedi allegati - Accordo relativo al piano delle attività formative per il personale della Giunta regionale per l anno 2007/2008 (15/10/2007) - Piano di formazione professionale per il personale del Consiglio regionale biennio 2008-2009 (3/4/2008) Vedi allegati - CCDI 10/09/2009 Attività di Formazione Sistema delle professionalità e delle competenze - Punto 1.7 CCDI 7/12/2005 - CCDI 11/09/2008 - Accordo sul sistema dei profili professionali INDENNITÀ E COMPENSI - Art. 3 Indennità Varie CCDI 17/3/1997 - Art. 4, comma 2, lett. c), CCNL 1/4/1999 - Art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 come modificato art. 36 CCNL 22/1/2004 e art. 7 CCNL 9/5/2006 - Art. 37 CCNL 14/09/2000 come modificato art. 41 CCNL 22/1/2004 (indennità rischio) - Art. 22 CCNL 14/09/2000 (turnazioni) - Art. 23 CCNL 14/09/2000 (reperibilità) - artt. 36, comma 1, 37, comma 1, CCNL 14/09/2000 - Punto 8 CCDI 13/3/2000 lettera c) - Punto 6 + allegato A Integrazione e modifica al CCDI 13/3/2000 e biennio 2000/2001 (15/11/2001) - Accordo sulla determinazione dell indennità onnicomprensiva da corrispondere al personale assegnato alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica. (2/11/2000) - Accordo sull indennità di trasferta all estero (6/02/2002) - Accordo relativo al Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell articolo 18 della Legge n. 109/94 e successive integrazioni e 7

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE modifiche (6/02/2002) dichiarazione congiunta del 27/03/2002 (v. punto 11 Integrazione e modifica al CCDI 13/3/2000 e biennio 2000/2001-15/11/2001) - Accordo sull aumento dell indennità delle strutture speciali di supporto agli organi politici (6/03/2002) - Accordo sull indennità maneggio valori (11/3/2002) - Verbale d intesa sull attribuzione dell indennità di Gonfalone (8/04/2002) - Accordo sui compensi professionali relativi all Avvocatura regionale ex art. 27 del c.c.n.l. del comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000 (21/11/2002) - Accordo sulla ridefinizione dell indennità di rappresentanza istituzionale (Gonfalone) di cui all allegato a dell Integrazione e modifica del CCDI e biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 15 novembre 2001 (22/04/2003) - Accordo relativo all incremento del premio per la qualità della prestazione individuale da corrispondere al personale delle categorie assegnato alle nuove sedi dell Arsia di Cesa e Alberese (22/10/2003) - Accordo relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie, secondo l intesa del 10.06.03 e gli accordi sottoscritti con le RR.SS. del comparto in data 04.08.03, in data 15.11.01 e in data 01.08.02, l accordo sottoscritto con le RR.SS. dell area della dirigenza in data 25.09.02 e gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale in data 26 maggio 2003 (13/04/2004) punti 8) e10); Dichiarazione congiunta n. 2, lettera b) - Accordo relativo ai criteri sulle modalità di attribuzione dell indennità di cui al punto 10) dell accordo decentrato sottoscritto in data 13/04/2004 intervento di valorizzazione delle categorie (28/06/2004) - Accordo sui compensi professionali relativi all Avvocatura regionale ex art. 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000 (6/06/2005) N.B. diventa operativo con l entrata in vigore della Legge di variazione al Bilancio - Punto 2.2 CCDI 7/12/2005 - Punto 2.4 CCDI 7/12/2005 - Punto 2.5 CCDI 7/12/2005 - Norma finale CCDI 7/12/2005 - Integrazione al punto 10 dell accordo del 13.4.2004 relativo all indennità dei disagio delle categorie B, e C, che espletano funzioni di segreteria diretta dei direttori generali.(25/5/2006) - Accordo sulla valorizzazione della carriera del personale in procinto di essere collocato a riposo e sui compensi per specifiche responsabilità per le categorie B e C (7/7/06) - CCDI 11/09/2008 - Accordo relativo al sistema indennizzante - Accordo relativo ai criteri e modalità per la ripartizione dei fondi di incentivazione di cui all articolo 92, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 attuativo dell articolo 52 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (19/03/2009) - CCDI 10/09/2009 Sistema Indennizzante - CCDI 10/09/2009 - Compenso di specifiche responsabilità per la categoria D - CCDI 10/09/2009 - Personale delle strutture di supporto degli organi politici - Accordo relativo alla premialità del personale non dirigente che ha operato al progetto straordinario di intervento della colonna mobile della protezione civile della Regione Toscana in Abruzzo (14/10/2009) - Accordo relativo alle modifiche e integrazione accordo del 19/03/2009 - criteri e modalità per la ripartizione dei fondi di incentivazione di cui all articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 attuativo dell articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38. (26/11/2009) 8

Indice 194 220 221 226 230 CRITERI GENERALI METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E DI RIPARTIZIONE RISORSE FINALIZZATE AD EROGARE COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ - Art. 1, 4, 5, 6. 7 CCDI 17/3/1997 - Capo II (artt.8-11) CCDI 17/3/1997 Allegati A) e B) - Capo III (artt.12-16) CCDI 17/3/1997 - Art. 4, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/1999 - Art. 17 CCNL 1/4/1999 Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Art. 18, come modificato dall art. 37 CCNL 22/1/2004, CCNL 1/4/1999 - Punto 7.2.1 CCDI 13/3/2000 - Accordo relativo alla definizione annuale della scala parametrale per il conferimento delle quote e la ridistribuzione delle eventuali risorse per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all art. 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1/4/1999 (21/03/2000) - Punto 7 dell Integrazione e modifica del CCDI del 15.11.2001 - Punti 9) e 14), 2^ alinea, Accordo relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie, secondo l intesa del 10.06.03 e gli accordi sottoscritti con le RR.SS. del comparto in data 04.08.03, in data 15.11.01 e in data 01.08.02, l accordo sottoscritto con le RR.SS. dell area della dirigenza in data 25.09.02 e gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale in data 26 maggio 2003 (13/04/2004) Dichiarazione congiunta n. 2, lettera a) - Punto 2.1 CCDI 7/12/2005 - CCDI 11/09/2008 Accordo relativo al sistema di valutazione del personale - Accordo relativo al sistema di valutazione del personale (16/04/2009) - CCDI 10/09/2009 - Produttività collettiva - CCDI 10/09/2009 - Premialità aggiuntiva - CCDI 10/09/2009 - Meccanismi di verifica e tutela nella attribuzione delle valutazioni. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ Democrazia organizzativa - Punto 1.5 CCDI 7/12/2005 Pari opportunità - Art. 4, comma 2, lett. g), CCNL 1/4/1999 - Art. 19 CCNL 14/9/2000 - Punto 5 CCDI 13/3/2000 - Punto 4 CCDI 7/12/2005 - CCDI 11/09/2008 Azioni positive per il personale regionale - CCDI 10/09/2009 - Azioni positive SERVIZI Servizi pubblici essenziali - Contratto decentrato relativo all individuazione, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita delle relative prestazioni indispensabili (7/3/2007) Regolamentazione dei servizi - Accordo relativo all attivazione del turno ed aumento della quota percentuale di part-time al 70% per i dipendenti della scuola nazionale cani guida per ciechi (6/3/2002) - Accordo sulla nuova regolamentazione del servizio di autista e sulla ridefinizione dell indennità di cui all allegato a) dell Integrazione e modifica del CCDI 9

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE 235 236 260 del 15.11.2001 (01/08/2003) - Accordo relativo all estensione agli autisti del Consiglio Regionale dell applicazione dell accordo sulla nuova regolamentazione del servizio di autista presso la Giunta Regionale sottoscritto il 1/8/2003 (29/10/2003) - Integrazione all accordo del 01/08/2003 sulla nuova regolamentazione del servizio di autista e sulla ridefinizione dell indennità di cui all allegato a) dell Integrazione e modifica del CCDI del 15/11/2001 (23/01/2004) - Accordo relativo all orario di lavoro degli autisti del Consiglio Regionale (26/01/2004) - Punto 1.1 CCDI 7/12/2005 4 alinea - Accordo relativo all applicazione del secondo capoverso del punto 2.2 del C.C.D.I del personale autista che assicura il servizio agli organi politici (12/12/2006) Service esterno - Punto 8 dell Integrazione e modifica del CCDI del 15.11.2001 - Accordo sul progetto sperimentale di service esterno (06/03/2002) PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE REGIONALE (vedi Delibera n. 46 del 20/01/2003) - Art. 4, comma 2, lett. f), CCNL 1/4/1999 - Verbale di concertazione sull impostazione del nuovo modello organizzativo della Regione Toscana di cui alla delibera giunta n. 46 del 20/01/2003 (24/03/2003) - Accordo sulla definizione dello stanziamento finanziario straordinario legato al processo di riorganizzazione per l anno 2004 (4/8/2003) - Accordo relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie, secondo l intesa del 10.06.03 e gli accordi sottoscritti con le RR.SS. del comparto in data 04.08.03, in data 15.11.01 e in data 01.08.02, l accordo sottoscritto con le RR.SS. dell area della dirigenza in data 25.09.02 e gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale in data 26 maggio 2003 (13/04/2004) - Accordo relativo ai criteri di effettuazione delle progressioni orizzontali di cui al punto 11, lettere b e c dell accordo decentrato sottoscritto in data 13.04.04 (intervento di valorizzazione delle categorie) (12/05/2004) - Accordo relativo ai criteri sulle modalità di attribuzione dell indennità di cui al punto 10) dell accordo decentrato sottoscritto in data 13.04.04 (intervento di valorizzazione delle categorie) (28/06/2004) - Interpretazione autentica del punto 11, lettere b) e c), dell accordo decentrato del 13 aprile 2004 relativo all intervento di valorizzazione del personale delle categorie (3/09/2004) - Integrazione ai punti 8, 9 e 11 lettera c) dell accordo del 13.4.2004 (22/9/2004) - Punto 1.4 CCDI 07/12/2005 - Utilizzo Risorse e competenze esterne DETERMINAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI - Accordo sulla quantificazione e utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell anno 2007 (5/06/2008) - Accordo sulla previsione del fondo di cui all art.15 del CCNL 1.4.1999 per l anno 2008 (10/07/2008) - Accordo sulla quantificazione e utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell anno 2008 (23/06/2009) - Accordo sulla previsione del fondo di cui all art. 15 del CCNL 1.4.1999 per l anno 2009 (14/07/2009) 10

Testo unico 277 ALLEGATI - 1) Contratto decentrato sottoscritto in data 17 marzo 1997 trattamento economico accessorio allegati a) e b) - 2) Progetto Avvio Telelavoro (21/11/2002) - 3) Accordo relativo al piano delle attività formative per l anno 2006/07 per il personale del Consiglio Regionale (14/6/2006) - 4) Accordo relativo al piano delle attività formative per il personale della Giunta Regionale per l anno 2006 (26/7/2006) - 5) Piano di formazione professionale per il personale del Consiglio regionale biennio 2008-2009 (3/4/2008) - 6) CCDI 11/09/2008 allegati: Patto per l occupazione e per le politiche del personale nel periodo di legislatura 2007-2010 Quadro finanziario Accordo nel sistema della contrattazione decentrata integrativa 2004-2005 - 7) CCDI 10/09/2009 allegati: Tabella di riepilogo relativa all allocazione delle risorse finanziarie 11

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE 12

Contratto individuale di lavoro Art. 14 CCNL 6/7/1995; 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; e) durata del periodo di prova; f) sede di destinazione dell attività lavorativa; g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l articolazione dell orario di lavoro assegnata, nell ambito delle tipologie di cui all art. 15, comma 6. 5. L amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l art. 15, comma 8. 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487. 13

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE punto 1.3 CCDI 13/3/2000 Per ogni lavoratore e lavoratrice, a tempo determinato od indeterminato, si deve procedere alla stipula del contratto individuale che dovrà specificare: * categoria di appartenenza, profilo e tipologia della mansione * orario e sede di lavoro * tipologia di assunzione * tutti gli aspetti economici: stipendio, indennità, riconoscimenti economici in generale. 14

Modello di relazioni sindacali CCNL 1/4/1999 (art. 3, art. 4, art. 5 come modificato art. 4 CCNL 22.1.2004, art. 6 come modificato art. 5 CCNL 22.1.2004, art. 7, art. 8 come modificato art. 6 CCNL 22.1.2004) Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l obiettivo di contemperare l esigenza di incrementare e mantenere elevate l efficacia e l efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell art. 13 del CCNL del 6.7.1995; d) concertazione ed informazione. Art. 4 Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell art. 15, per le finalità previste dall art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell art. 17, comma 2, lettere e), f), g); d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; 15

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l attività dei dipendenti disabili ; f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell art. 15, comma 1, lettera k); i) le modalità e le verifiche per l attuazione della riduzione d orario di cui all art.22; l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell art.35 del D.Lgs. 29/93; m) criteri generali per le politiche dell orario di lavoro. 3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999: 4. Fermi restando i principi dell autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m). 5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall art. 15, comma 5, e dall art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo CCNL 1/4/1999 così sostituito dall art. 4 CCNL 22.1.2004 Art. 4 CCNL 22.1.2004 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi 1. Il testo dell art. 5 del CCNL dell 1.4.1999 è sostituito dal seguente: 1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. 2. L ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle 16

Modello di relazioni sindacali trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all art.10, comma 2, per l avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l organo di governo dell ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. 4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. 5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Art. 6 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale CCNL 1/4/1999 così sostituito dall art. 5 CCNL 22.1.2004: Art. 5 CCNL 22.1.2004 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale 1. Il testo dell art. 6 del CCNL dell 1.4.1999 è sostituito dal seguente: 1. Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa. 2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente; c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall art. 5; 17

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti: a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo; b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente; c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti; d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente. 4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio Art. 7 Informazione (CCNL 1/4/1999) 1. L ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l informazione deve essere preventiva. 3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998. 7. Nei casi di cui all art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93. Art. 8 (CCNL 1/4/1999) così sostituito dall art. 6 (CCNL 22.1.2004) Concertazione Art. 6 (CCNL 22.1.2004) Concertazione 1. Il testo dell art. 8 del CCNL dell 1.4.1999 è sostituto dal seguente: 1. Ciascuno dei soggetti di cui all art. 10, comma 2, ricevuta l informazione, ai sensi dell art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 18

Modello di relazioni sindacali 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti. punto 2 CCDI 13/3/2000 2.1 Struttura delle relazioni sindacali Nell ambito dei temi di specifica competenza sindacale, oltre a quanto già definito nel CCNL 1998/2001, le parti individuano quali oggetto di confronto i seguenti temi: - i processi di dismissione, esternalizzazione e modifica delle forme gestionali dei servizi ; - nuovi modelli di configurazione dei rapporti di lavoro; - i processi generali dell informatizzazione ricadenti sull organizzazione del lavoro; - i regolamenti generali aventi ricadute sulla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici. Le parti convengono inoltre di esaminare gli atti generali della Regione, (politiche di bilancio e di settore), per gli aspetti che possono determinare effetti sul rapporto di lavoro della Regione. Sul tema degli incarichi esterni e delle consulenze, ferma restando la competenza degli organi nell ambito delle proprie attività istituzionali, le parti condividono l esigenza di diffondere anche alle rappresentanze dei lavoratori le raccolte organizzate di dati già da tempo elaborati nell ambito dei rapporti annuali di gestione e dell anagrafe delle prestazioni anche ai fini di una verifica dei possibili effetti sull organizzazione regionale. 2.2 Qualità delle relazioni sindacali. Le parti convengono che, per rendere reale il confronto ed il ruolo propositivo delle rappresentanze dei lavoratori, l informazione e la documentazione debbano essere fornite prima che la Giunta abbia assunto una posizione conclusiva sull argomento. Su richiesta delle rappresentanze dei lavoratori l informazione viene fornita in forma scritta. 19

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE La procedura del confronto, nella quale i soggetti sindacali possono presentare osservazioni e proposte diverse da quelle dell amministrazione, deve concludersi in tempi certi, da stabilirsi in relazione alla complessità dei temi da affrontare. Per la durata del confronto le parti si astengono dall assumere autonome iniziative in relazione ai temi trattati. Le fasi del confronto e le rispettive posizioni sono rilevate in appositi verbali. L eventuale intesa impegna la Giunta a darne esecuzione, se di sua esclusiva competenza, o a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti. Saranno svolti adeguati momenti di verifica degli impegni comunemente assunti. 2.3 Modalità di esercizio delle relazioni sindacali 2.3.1 L Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni, o in tempi più brevi per motivi di particolare urgenza, ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta. 2.3.2 L Amministrazione trasmette, prima dell adozione dei provvedimenti, la relativa documentazione. Qualora, entro 10 giorni dalla trasmissione della documentazione, non pervenga alcuna richiesta di incontro da parte sindacale, l Amministrazione procedere all adozione dei provvedimenti di proprio competenza. 2.3.3 L Amministrazione convoca la RSU, per la verifica del calendario dei lavori, ogni primo martedì del mese. 2.3.4 Per ogni incontro deve essere previsto un preciso ordine del giorno. Per ogni incontro verrà steso un verbale che riporterà sinteticamente gli argomenti affrontati, le posizioni espresse, le decisioni assunte. 2.3.5 E istituito presso l ufficio del dirigente preposto alle relazioni sindacali il registro degli accordi sindacali, il registro dei protocolli e dei verbali di concertazione. Ai suddetti registri hanno accesso tutti i dipendenti della Regione Toscana. 2.4 Temi e metodi di verifica sistematica Saranno comunque svolti, a cadenza prestabilita, approfonditi momenti di verifica sui seguenti temi: - situazione degli organici regionali, compreso l utilizzo dei rapporti a tempo determinato; - svolgimento dell attività di formazione; - mobilità interna ed esterna; - lavoro straordinario; - attività extra-impiego ed incarichi ai dipendenti regionali; - orario d lavoro; - sicurezza del lavoro e barriere architettoniche; - pari-opportunità. Per sostenere e sviluppare l efficacia dei previsti momenti di verifica, le parti cordano di dar luogo a forme organizzate e sistematiche di informazione preventiva sui singoli temi. Le parti valuteranno successivamente l opportunità della costituzione, ai fini predetti, delle commissioni bilaterali, ovvero osservatori, di cui all art.25 del CCNL. 20

Orario di lavoro art. 17 CCNL 6/7/1995 1. L orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti. 2. L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico; l articolazione dell orario, è determinata previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. 3. Per le finalità di cui al comma precedente, l orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane - miglioramento della qualità delle prestazioni - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell utenza - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. - rispetto dei carichi di lavoro. 4. La distribuzione dell orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni: a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l orario di inizio o di anticipare l orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura; b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento; c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall art. 13 del DPR n. 268 del 1987; d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro; e) priorità nell impiego flessibile, purchè compatibile con l organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266; 5. L osservanza dell orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. 21

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE Art. 2 CCDI 17/3/1997 (Lavoro straordinario) 1. Il fondo per il lavoro straordinario è stabilito in lire 2.302.042.000 per ogni esercizio; esso è utilizzato esclusivamente per fronteggiare particolari situazioni imprevedibili ed è gestito con periodicità semestrale mediante budget per struttura, secondo criteri e modalità preventivamente comunicati alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) a norma del comma 2 dell articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 2. Ai fini di una più puntuale razionalizzazione e del contenimento dell utilizzo di lavoro straordinario, è comunque escluso l utilizzo di detto fondo come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. Tali principi di razionalizzazione e contenimento saranno osservati in tutte le strutture operative ed in tutte le funzioni, anche di assistenza agli organi, che fanno carico al fondo. 3. Aumenti di utilizzo del fondo per il lavoro straordinario sono altresì esclusi nelle strutture il cui personale risulti incrementato nel numero di addetti. 4. L amministrazione provvede in qualsiasi momento a ridurre il budget assegnato alle varie strutture per incrementare prioritariamente l utilizzo di lavoro straordinario per situazioni imprevedibili relative al funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali. 5. I criteri suddetti sono applicati anche alle strutture del consiglio regionale; della quota annuale ad essa assegnata è data informazione preventiva all Ufficio di Presidenza del Consiglio. 6. L amministrazione provvede ad adottare tutte le misure organizzative che consentano la razionalizzazione e il contenimento dell utilizzo del fondo per il lavoro straordinario, anche attraverso l incremento dei recuperi, sentiti i lavoratori interessati e previo esame con le RSA. punto 3.1 CCDI 13/3/2000 Le parti concordano che le soluzioni riguardanti l orario di lavoro debbono riferirsi all erogazione dei servizi, alle esigenze dei cittadini ed alla funzionalità delle strutture. L orario contrattuale non può essere contraddetto da orari aggiuntivi remunerati e dovrà proseguire lo sforzo in atto per il contenimento dello straordinario anche oltre quanto previsto dal C.C.N.L. Laddove si riscontri che lo straordinario risponda ad effettive e permanenti necessità dell Amministrazione, si debbono ricercare soluzioni occupazionali, utilizzando anche gli strumenti flessibili di assunzione. Lo straordinario derivante da picchi di attività previsti e limitati nel tempo, può essere ridimensionato con misure organizzative, quali riposi compensativi e flessibilità di orario su base plurimensile. In coerenza con i predetti criteri, le parti concordano di apportare le seguenti modificazioni alla vigente regolamentazione dell orario di lavoro: - è introdotta a titolo sperimentale una flessibilità su base annua per un massimo di 21,36 ore; di conseguenza, in base a valutazioni organizzative da assumersi nell ambito dei servizi, l eventuale eccedenza di orario determinatasi in un periodo per esigenze di servizio, può dar luogo anziché alle ordinarie 22

Orario di lavoro forme di recupero o a lavoro straordinario a forme di flessibilità su periodi più prolungati, mediante recupero nell arco dell anno; - sul tema dell orario di lavoro, le parti concordano inoltre di procedere ad una fase di verifica tecnica congiunta, rivolta ad effettuare una analisi dell andamento della distribuzione delle presenze in servizio nell arco giornaliero, settimanale, e plurisettimanale, in un significativo arco temporale pregresso. A conclusione di tale analisi, da effettuarsi comunque entro il mese di settembre 2000, le parti si incontreranno per esaminare le possibili modifiche riguardanti, in particolare: - il progressivo avvio della riduzione di orario a 35 ore ai sensi dell art.22 del CCNL; - le modalità di organizzazione della fascia flessibile dell orario di lavoro. Accordo relativo alla definizione della disciplina di alcuni istituti di organizzazione del lavoro cui all art. 3.1 del CCDI 13/3/2000 (14/11/2000) In applicazione dell art. 3.1 CCDI le parti sottoscrivono i seguenti punti: 1. a parziale modifica della precedente disciplina, riguardo alla fascia flessibile dell orario di lavoro, i dipendenti che riprendono l attività devono svolgere il servizio per un periodo non inferiore ad 1 ora. 2. Il personale adibito a regime di orario articolato in più turni o secondo plurisettimanale, e precisamente: a) Gli addetti alle portinerie; b) I centralinisti del centro direzionale; c) Gli addetti del centro di calcolo del centro direzionale; d) Gli addetti all ufficio posta; e) Gli addetti all officina; f) Gli addetti all URP; g) Gli addetti alla sala macchine; h) Gli addetti alla manutenzione; i) Gli addetti all ufficio stampa; l) Gli addetti a turno del Consiglio regionale; m) Altri servizi sempre in lista alla cui individuazione si proderà tramite verifiche trimestrali, la prima della quali da effettuarsi entro il 31.12.2000; usufruire di una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali nei seguenti termini. 30 minuti di riduzione oraria a decorrere del 1 gennaio 2001; 30 minuti di riduzione oraria a decorrere da 1 luglio 2001. I dipendenti titolari della responsabilità di una PO che nel corso di un mese, oltre al normale orario di servizio, abbiano effettuato una prestazione lavorativa non inferiore a 14,24 ore, possono usufruire di un recupero orario pari alle ore effettuate in più alle predette 14,24 ore (12 ore per 6 giorni), fini ad un massimo di una giornata lavorativa (7,12 minuti per 5 giorni; 6 ore per 6 giorni). Tali dipendenti possono altresì utilizzare l eventuale orario aggiuntivo superiore alle 7,12 minuti (6 ore) ai fini della costituzione di una banca delle ore nel limite massimo previsto per gli altri dipendenti. 23

TESTO UNICO - CCDI - VERBALI DI CONCERTAZIONE - INTESE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE Accordo relativo alla disciplina dell orario di lavoro del personale del Consiglio Regionale sottoscritto in data 1/6/2004 Titolo 1 - Orario di lavoro Art. 1 - Orario di servizio, lavoro e apertura degli uffici 1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare il funzionamento degli uffici del Consiglio regionale e dei servizi all utenza. 2. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale settimanale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell ambito dell orario di servizio. 3. Per orario di apertura degli uffici si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell utenza. Art. 2 - orario di lavoro su cinque giorni 1. L orario di lavoro del personale che lavora su 5 giorni settimanali è di 36 ore; è articolato dal lunedì al venerdì e la durata dell orario giornaliero convenzionale è di 7 ore e 12 minuti. 2. L orario di lavoro giornaliero è caratterizzato da una fascia oraria di flessibilità in ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,30, da una fascia oraria di presenza obbligatoria dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e da una fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 13,00 alle ore 19,00. Nella fascia oraria di presenza obbligatoria il dipendente può assentarsi dal servizio solo nei casi espressamente previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, e di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, del Titolo III, nonché per la partecipazione alle assemblee del personale. 3. L Ingresso in servizio dopo le ore 9,30 fino alle ore 10,30 è considerato ritardo, e il tempo intercorrente tra le ore 9,30 e l orario di ingresso non è computato né ai fini dell orario di lavoro giornaliero, né ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 36 ore annuali previste dall art. 14. Il dipendente che entra in servizio in ritardo ha l obbligo di annotare l orario di ingresso sul registro della reperibilità (all. 1). Il dirigente autorizza l ingresso apponendo la firma sul registro della reperibilità in corrispondenza delle annotazioni del dipendente. In caso di ripetuti e ingiustificati ritardi il dirigente promuove le opportune determinazioni in sede disciplinare. L orario di lavoro prestato con inizio dopo le ore 10,30 non è computato ad alcun titolo e il dipendente è considerato assente. Tale assenza in via eccezionale può essere regolarizzata dal Segretario generale su richiesta motivata del dirigente. 4. Non è consentito prestare servizio oltre il limite delle 6 ore continuative senza avere interrotto il servizio per almeno 30 minuti tra l uscita e il rientro. Il servizio prestato oltre il limite delle 6 ore continuative non è computato ai fini del monte ore giornaliero, salvo che lo richieda il dirigente per eccezionali esigenze di servizio, nel qual caso lo stesso appone la firma sul registro della reperibilità in corrispondenza delle annotazioni del dipendente. 24