Condizioni generali di trasporto G.L.T. S.p.A. Divisione G.E.C.



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Condizioni generali di trasporto G.L.T. S.p.A. Divisione G.E.C. 1. Premesse 1. Le presenti condizioni generali di contratto (le Condizioni ) disciplinano lo svolgimento, da parte di G.L.T. S.p.A. Divisione G.E.C. Global Express Courier (d ora in poi GEC ), del servizio di trasporto e devono intendersi incorporate e parte integrante e sostanziale del contratto che il Cliente (detto anche Mittente o Speditore ) ha sottoscritto con GEC. 2. Sottoscrivendo il contratto con GEC, il Mittente accetta, a proprio nome ed a nome di chiunque abbia un interesse economico e/o giuridico nella Spedizione e nelle merci oggetto della stessa, l'applicazione delle presenti Condizioni Generali a partire dal momento del ritiro della Spedizione da parte di GEC o dei suoi ausiliari. 3. Qualsiasi dichiarazione resa da dipendenti di GEC, collaboratori o terzi in deroga alle clausole del presente contratto non avranno alcun effetto giuridico vincolante. Le uniche deroghe alle seguenti clausole ammesse sono esclusivamente quelle specificamente approvate per iscritto dai soggetti all uopo autorizzati da GEC. 4. Le presenti Condizioni saranno trasmesse al momento della stipula del contratto ovvero mediante richiamo espresso al sito internet della GEC, ove saranno direttamente consultabili e conoscibili dall utenza. 2. Definizioni Le seguenti definizioni si applicano ai termini ed alle condizioni nel prosieguo riportate, che disciplinano il contratto di trasporto e i servizi complementari offerti da GEC. GEC: G.L.T. S.p.A. Divisione G.E.C. Global Express Courier, ossia il corriere. Cliente: soggetto che contrae con GEC in proprio o per conto di terzi incaricandola di effettuare la Spedizione. Il Cliente può coincidere sia col Mittente sia col Destinatario della Spedizione sia con soggetti che stipulano in nome o per conto di questi ultimi. Spedizione: per Spedizione si intendono tutti i documenti o colli che viaggiano con una lettera di vettura e che possono essere trasportati con qualsiasi mezzo scelto da GEC, via aria, via terra o utilizzando ogni altro vettore. Lettera di vettura: qualsiasi modulo emesso dai sistemi automatizzati GEC, la lettera di vettura aerea o la lettera di vettura via terra, a cui si applicheranno automaticamente ed obbligatoriamente le presenti Condizioni Generali. 3. Oggetto del servizio di trasporto fornito da GEC 1. Salvo che venga espressamente concordata per iscritto l effettuazione di servizi speciali, il servizio fornito da GEC consiste esclusivamente nel ritiro, trasporto, sdoganamento (se richiesto espressamente) e consegna della Spedizione. 1

2. Il Cliente riconosce ed accetta che la propria Spedizione sarà effettuata con modalità così dette a collettame. 3. GEC non è un vettore ordinario e si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di rifiutare la spedizione di qualsiasi pacco e/o merce che le sia affidato per il trasporto. 4. Per l esecuzione dei servizi di cui alle presenti condizioni, il Cliente autorizza GEC ad avvalersi, a propria esclusiva discrezione, della propria organizzazione ovvero della prestazione di soggetti terzi; 5. In caso di subappalto di tutto o parte dei servizi di cui al presente Contratto a soggetti terzi, il Cliente riconosce ed accetta che, per ragioni di uniformità, agli stessi si applicheranno le seguenti Condizioni di contratto. 4. Lettera di vettura 1. La lettera di vettura non è trasferibile a soggetti terzi, ad alcun titolo. 2. Il Cliente, salvo diverso accordo scritto, si obbliga a consegnare la Spedizione unitamente alla relativa lettera di vettura, compilata e sottoscritta per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto e di ogni ulteriore documento. 3. La lettera di vettura deve essere debitamente compilata dal Cliente, che deve fornire complete ed esatte informazioni. GEC non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare da indicazioni erronee apposte dal Cliente. 4. I patti in deroga a quanto espressamente previsto nella lettera di vettura saranno inefficaci qualora non approvati espressamente per iscritto dai soggetti all uopo incaricati da GEC. 5. Esecuzione dell incarico da parte di GEC 1. Gli incarichi conferiti verbalmente e/o telefonicamente devono essere tassativamente confermati per iscritto dal Cliente. In caso di mancata conferma scritta GEC non si assume alcuna responsabilità e/o obbligo differente ed ulteriore rispetto a quelli derivanti dal mero trasporto del collo. 2. Qualora non sia stato diversamente previsto dalle parti, l incarico conferito a GEC potrà essere eseguito a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di affidamento della Spedizione. 3. Resta inteso che, salvo diversamente pattuito per iscritto, GEC non è vincolata a tempi di consegna, potendo effettuare il trasporto entro e non oltre 1 (un) mese dalla richiesta. 4. Qualora le caratteristiche del servizio prescelto prevedano che il confezionamento e l imballaggio della Spedizione siano a carico di GEC, il Cliente è consapevole ed accetta che la data di lavorazione e di invio della spedizione potrà essere posticipata rispetto a quanto previsto dai precedenti paragrafi. In mancanza di istruzioni specifiche da parte 2

del Cliente, GEC effettuerà l imballaggio ritenuto più idoneo per il tipo di carico e per la modalità di trasposto prescelta. 6. Dichiarazioni e obblighi per i clienti 1. Il Cliente, sotto la propria responsabilità dichiara di avere la piena, legittima titolarità e disponibilità della Spedizione ovvero di essere un mandatario autorizzato da chi ne ha la titolarità e disponibilità. Il Cliente dichiara inoltre che il contenuto della singola spedizione è stato volutamente descritto nella lettera di vettura della Spedizione stessa in modo completo, veritiero ed esaustivo e che essa non contiene le merci di cui all art. 9 del presente contratto. 2. Il Cliente autorizza espressamente GEC a non eseguire o a interrompere l esecuzione dell incarico qualora la Spedizione non sia stata correttamente e adeguatamente descritta ai sensi delle presenti condizioni di contratto. 3. Il Cliente dichiara altresì che la spedizione è stata correttamente descritta indirizzata ed imballata al fine di assicurare il trasporto senza rischio di danneggiamento per il suo contenuto e al riguardo si conviene la non applicabilità della presunzione stabilità dall art 1693 c 2 c.c.. 4. Il Cliente dovrà necessariamente dichiarare a GEC al momento della richiesta di servizi le merci considerate di valore ovvero quelle che richiedono particolari accorgimenti o cure per il trasporto. Restano ovviamente fermi i limiti di cui all art. 11 e la facoltà del Cliente di stipulare una polizza assicurativa integrativa ai sensi dell art. 12 5. GEC non risponderà né potrà essere ritenuto responsabile per danni e/o perdite relative a merci non dichiarate o dichiarate in modo non corretto né per conseguenze e/o danni indiretti. 7. Ritiro e consegna della Spedizione 1. Il Cliente si impegna ad avvertire il Destinatario circa l orario e il luogo della consegna della Spedizione concordando con quest ultimo le opportune modalità di consegna in modo che questa possa avvenire in tempi rapidi ed in condizioni di sicurezza per persone o cose. 2. La merce si intenderà svincolata con la firma della lettera di vettura, momento dal quale il Destinatario potrà disporre della merce a lui consegnata. 3. Nel caso in cui l addetto GEC riscontrasse l assenza del Destinatario della Spedizione, troverà applicazione quanto previsto dal seguente articolo 8. Resta inteso che rimarranno a carico del Cliente tutti i costi che GEC dovesse sostenere per la ritardata o mancata riconsegna al Destinatario. 8. Giacenza 3

1. In deroga rispetto a quanto previsto dal Codice Civile agli articoli 1685, 1686 e 1690, nel caso in cui la Spedizione non possa essere consegnata al Destinatario o a un suo addetto GEC si impegna a informarne il Cliente nel minor tempo possibile. 2. Il Cliente potrà in ogni caso conoscere lo stato della Spedizione contattando GEC in qualsiasi momento. 3. In mancanza di tempestive istruzioni da parte del Mittente, GEC tratterrà la merce oggetto della Spedizione presso i propri magazzini, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia della stessa. Resta inteso che tali costi di giacenza saranno ad esclusivo carico del Cliente. 4. Sulla base delle nuove istruzioni fornite dal Mittente, GEC effettuerà, a sua esclusiva discrezione, uno o più ulteriori tentativi di consegna entro i 15 giorni successivi al primo. 5. Nel caso in cui anche tale/i tentativo/i non andasse/ro a buon fine, GEC provvederà a riconsegnare la merce al Mittente a esclusive spese e sotto l esclusiva responsabilità di quest ultimo. 6. Nel caso di cui al paragrafo 2 e 5 del presente articolo, il Mittente si impegna a tenere GEC indenne e manlevato da qualunque pretesa, multa, spesa ammenda o penalità in genere che possano derivare dalla mancata consegna della Spedizione. 7. Resta salvo il diritto di ritenzione di GEC sui beni del Cliente per ottenere il pagamento delle proprie competenze e delle spese sostenute. 8. Il Mittente si dichiara edotto in merito a eventuali norme postali che possano regolare l affrancatura a suo carico secondo le tariffe vigenti. 9. Il presente articolo trova applicazione anche nel caso in cui GEC non sia stato in grado di effettuare il trasporto per errate indicazioni del Mittente e/o per suoi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente contratto. 9. Limitazioni alla merce trasportabile 1. Il Mittente acconsente a che la Spedizione sia considerata non trasportabile ovvero venga rifiutata se: - è classificata come materiale pericoloso, vietato o soggetto a limitazioni dalle organizzazioni IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei), ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale), enti governativi responsabili o altri organismi interessati; - non è stata effettuata la dichiarazione doganale nonostante ciò sia richiesto dalla normativa doganale vigente; - GEC ritiene di non poter trasportare un oggetto in maniera sicura e legale ovvero non ne accetta il trasporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: animali, pietre e metalli preziosi, denaro contante, titoli negoziabili al portatore, armi da fuoco o loro parti e munizioni, resti umani, materiale pornografico, sostanze stupefacenti illegali). 4

2. Il Mittente ha l obbligo di fornire a GEC una descrizione completa del contenuto della Spedizione; in caso contrario troverà applicazione l art. 8 del presente contratto. 3. Il Mittente, completando la lettera di vettura, consignment note o documento equivalente ovvero affidando la Spedizione a GEC certifica che la Spedizione non contiene alcuna merce il cui trasporto è proibito da norme nazionali od internazionali che disciplinano la sicurezza in materia di trasporti. 4. Il Mittente riconosce che le Spedizioni possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l uso di sistemi a raggi X, di sistemi per l individuazione di tracce di esplosivo e ad altri metodi di controllo della sicurezza. Le Spedizioni potranno altresì essere aperte ed il contenuto delle stesse controllato durante il tragitto per questioni di sicurezza. 5. Con la consegna della Spedizione agli incaricati di GEC, il Mittente dichiara altresì che la Spedizione non è stata oggetto di alterazioni, manomissioni, interferenze illecite e/o non autorizzate da parte di terzi, e dichiara altresì che il contenuto della stessa è conforme alla descrizione di essa offerta dal Mittente al momento della presa in consegna della Spedizione; 6. Qualora alla riconsegna il pacco e/o l imballo non presentino segni di alterazione e/o manomissione, GEC non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali possibili ammanchi. 10. Servizi doganali 1. Al fine di eseguire i servizi di spedizione, GEC potrà svolgere per conto del Mittente qualsiasi delle seguenti attività: (1) compilare documenti, modificare codici di prodotto o servizio e anticipare per conto del Cliente eventuali oneri o tasse previste dalle norme e delle leggi applicabili, (2) agire in qualità di spedizioniere del Mittente per scopi doganali e di controllo delle esportazioni e in qualità di Destinatario solo ed esclusivamente al fine di designare un broker/spedizioniere/dichiarante doganale che espleti le procedure di sdoganamento e di ingresso delle spedizioni. Laddove l autorità doganale richiedesse della documentazione aggiuntiva al fine di confermare la dichiarazione di import/export o lo stato di sdoganamento della Spedizione, sarà onere del Mittente fornire la documentazione richiesta a sue spese, e (3) re-invio della Spedizione all importatore incaricato dal destinatario o ad altri indirizzi su richiesta di qualsiasi persona che GEC ritenga, a suo ragionevole parere, esserne stata autorizzata. 2. In caso di sdoganamento della merce, contestualmente all affidamento della Spedizione il Mittente nomina GEC quale suo agente al fine di procedere allo sdoganamento ed all ingresso delle merci attraverso le dogane. Qualora GEC decidesse di subappaltare tale attività, sarà autorizzata a designare un intermediario doganale che adempia alle operazioni doganali di ingresso. 5

3. Il Mittente garantisce che ogni affermazione ed informazione fornita in relazione all esportazione ed all importazione delle merci è vera ed esatta. 4. Il Mittente si obbliga a risarcire GEC e a tenerla indenne da ogni reclamo e/o esborso che possa derivare dalle errate informazioni e/o della documentazione fornite nonché si obbliga a corrispondere ogni somma di carattere amministrativo che sia richiesta a GEC per espletare le pratiche doganali. 5. GEC si riserva il diritto di chiedere al Mittente di prestare idonea garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista nel presente articolo. 6. GEC non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali ritardi, perdite o danneggiamenti provocati dall intervento del personale di dogana o di altre autorità governative. 7. In caso di sdoganamento di merce, il Mittente accetta che GEC o ogni autorità governativa, incluse le dogane e gli organi preposti alla sicurezza stradale, portuale ed aereoportuale, possano aprire ed ispezionare la Spedizione in ogni momento. 11. Limiti di responsabilità 1. Il Mittente riconosce che la responsabilità di GEC per qualsiasi smarrimento, danno o ritardo occorso alla Spedizione o a parte di essa che risulti dal trasporto sia limitata nelle seguenti misure: a) In caso di trasporto internazionale via aerea, se è effettuato in tutto od in parte per via aerea e comporta una destinazione finale o una fermata di transito in un paese differente da quello di partenza, tale trasporto sarà integralmente soggetto o alla Convenzione di Varsavia (1929), o alla Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo Hague (1955) e/o dal Protocollo Montreal No.4 (1975), o alla Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa applicabile. Questi trattati internazionali governano e limitano la responsabilità di GEC per danno, smarrimento o ritardo occorsi alla Spedizione durante il trasporto in 19 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo di merce. b) In caso di trasporto internazionale su strada effettuato via terra, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR), la responsabilità di GEC per smarrimento o danno alla vostra spedizione sarà disciplinata dalla CMR e dunque limitata a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo. In caso di tardata consegna, laddove il Mittente possa dimostrare di aver subito una perdita, la responsabilità di GEC è limitata al rimborso del costo corrisposto per il trasporto relativamente alla Spedizione od a quella parte di spedizione giunta in ritardo. c) In caso di trasporto della Spedizione effettuato via terra entro un paese che non è firmatario della CMR o tra due paesi nessuno dei quali è firmatario della CMR, la 6

responsabilità di GEC per smarrimento o danno alla Spedizione sarà disciplinata dalla legge italiana. d) In caso di trasporto domestico via aerea o su strada, la responsabilità di GEC per i rischi di perdita o danneggiamento ai prodotti durante il trasporto, sarà disciplinata dall art. 1696 c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, e dunque limitata ad 1 (un Euro) per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nonché, per la parte ivi non disciplinata, dalla normativa del cod. civ. sul contratto di trasporto; il limite di responsabilità di cui all art 1696 c.c. sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna a destino delle merci, e solo in relazione ai danni che venissero debitamente e compiutamente provati, e che siano conseguenza diretta e prevedibile del ritardo. 2. Laddove nessuna delle norme sopra richiamate trovi applicazione, e GEC risulti essere responsabile nei confronti del Mittente per qualsivoglia ragione, inclusi senza limitazione, violazione del contratto, negligenza, dolo o inadempimento, la responsabilità di GEC per perdita, danno, mancata o errata consegna della Spedizione o della parte di essa interessata, sarà sempre limitata al valore più basso di mercato della merce al momento del trasporto o al costo di riparazione della stessa o della parte di essa interessata dall evento, con un limite massimo in ogni caso non eccedente 1 (un Euro) al chilogrammo con un massimo di Euro 5.000,00 per ogni spedizione. In caso di ritardo, sempre che sia stato convenuto un termine di consegna ed ove il Mittente possa fornire una prova di aver subito una perdita, la responsabilità di GEC sarà limitata al rimborso del costo corrisposto per il trasporto in relazione alla spedizione od alla parte di essa oggetto di ritardo. 3. Fermo restando tutto quanto sopra e quanto stabilito dal successivo art. 12, laddove GEC fosse responsabile per l esecuzione di servizi diversi rispetto alla mera obbligazione trasportistica effettuati in favore e per conto del Mittente, GEC risponderà di eventuali danni nei limiti del compenso percepito e/o da percepire per l esecuzione del singolo servizio e/o comunque entro il limite massimo non eccedente 1 (un Euro) al chilogrammo per ciascun evento o serie di eventi cagionati dalla medesima condotta dannosa, per qualsiasi ragione (inclusi, senza limitazione, inadempimento contrattuale, negligenza, dolo o colpa). 4. E espressamente convenuta l esclusione di ogni risarcibilità da parte di GEC dei danni indiretti (quali a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell esecuzione del trasporto, penali contrattuali etc.), restando inteso che il Mittente, laddove intendesse coprire eventuali danni per importi differenti rispetto a quanto qui previsto, potrà richiedere a GEC la stipula di una polizza assicurativa secondo i limiti e le condizioni indicate nella polizza stessa (art. 10 delle presenti Condizioni generali di contratto). Resta inteso che la copertura assicurativa non copre comunque le perdite o i danni indiretti, o per mancati guadagni, ovvero le perdite 7

o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. Nel caso in cui invece il Cliente stipuli direttamente una polizza assicurativa, il Cliente stesso garantisce a GEC, ai sensi e per gli effetti dell art. 1381 c.c. che la Compagnia di Assicurazione della quale si avvale per assicurare le proprie Spedizioni rinuncia espressamente al proprio diritto di rivalsa nei confronti di GEC. 12. Copertura assicurativa su specifica richiesta del Cliente 1. In deroga ai limiti di risarcibilità previsti all art.11, su espressa richiesta per iscritto del Cliente, GEC potrà stipulare per conto del Cliente una polizza a copertura dei danni alle Spedizioni. Il valore del premio assicurativo sarà pari a quanto previsto dalle tariffe di GEC applicabili al momento della Spedizione o sulla base degli accordi contrattuali in essere. La scelta della compagnia sarà a totale discrezione della GEC. 2. Qualora la richiesta di copertura assicurativa provenga dal Destinatario della Spedizione, questo deve farne espressa richiesta tramite il Mittente all atto dell affidamento della merce. La copertura assicurativa/mandato ad assicurare deve essere sempre espressamente richiesta per iscritto. 3. Ovviamente GEC stipulerà la copertura assicurativa in nome e per conto del proprio Cliente e non potrà essere responsabile dell eventuale rifiuto da parte della compagnia assicurativa di procedere alla liquidazione dell indennizzo. 13. Termini per eventuali reclami 1. Il ricevimento senza riserve della Spedizione farà decadere i diritti di risarcimento che possano derivare dal presente contratto, tranne nel caso di perdita parziale o avaria delle merci non riconoscibili al momento della consegna e che il Cliente dovrà comunicare per iscritto entro i termini tassativi di cui al paragrafo seguente. 2. Il Mittente che intenda inoltrare un reclamo per una Spedizione smarrita, danneggiata od oggetto di ritardo, sempre che sia stato convenuto un termine essenziale di consegna, o per ogni altro danno, dovrà conformarsi alle disposizioni di legge nazionale od ogni convenzione internazionale applicabile, inviando comunicazione in forma scritta presso la sede legale della società entro e non oltre: a) 8 giorni di calendario dal ricevimento della Spedizione se il trasporto è effettuato in ambito domestico, in caso di danneggiamento o mancanza della merce non riscontrabili al momento della consegna; b) 7 giorni di calendario dal ricevimento della Spedizione se il trasporto è effettuato via terra, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR); c) 14 giorni di calendario dal ricevimento della Spedizione se il trasporto è effettuato via aerea, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione di Varsavia (1929) e successivi emendamenti, o della Convenzione di Montreal (1999) e successivi emendamenti, a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile; d) per i servizi diversi dal trasporto, 7 giorni a partire dalla 8

data in cui il Destinatario avrebbe potuto ragionevolmente accorgersi della perdita, del danno o del ritardo. 3. In caso di mancato rispetto dei termini e della procedura innanzi descritti, GEC avrà il diritto di respingere il reclamo. 14. Casi di esclusione di responsabilità di GEC per i danni occorsi alla Spedizione 1. GEC non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a cause che vanno oltre il controllo di GEC stessa, includendo, senza limitazione alcuna: danni elettrici o magnetici a, o cancellazione di, immagini elettroniche o fotografiche, dati o registrazioni; qualunque caratteristica o difetto correlato alla natura della Spedizione, anche se nota a GEC; atti od omissioni da parte di un soggetto che non sia sotto la diretta responsabilità di GEC, es. Mittente, Destinatario, terzi, dogane o altri enti governativi; forza maggiore, es. terremoto, ciclone, tempesta, inondazione, nebbia, guerra, incidente aereo o embargo, disordine o sommossa civile, scioperi; 2. Il Cliente accetta espressamente che la rapina a mano armata o sotto la minaccia della violenza venga considerata ipotesi di forza maggiore. 15. Garanzie e manleve del Mittente 1. Il Mittente si impegna a manlevare e indennizzare GEC per ogni perdita o danno che possa derivare dal mancato rispetto da parte del Mittente stesso di ogni e qualsivoglia legislazione o regolamento applicabile e vigente. 2. Il Mittente, inoltre, si impegna a manlevare e indennizzare GEC per ogni perdita o danno che possa derivare dalla violazione delle seguenti garanzie e dichiarazioni: a) tutte le informazioni fornite dal Mittente o da eventuali suoi rappresentanti sono complete e accurate; b) la Spedizione è stata preparata in locali sicuri dai dipendenti del Mittente; c) il Mittente dispone di personale qualificato addetto alla preparazione della Spedizione; d) il Mittente ha assunto le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della spedizione nel suo magazzinaggio e l eventuale suo trasporto a GEC; e) la Spedizione è stata munita delle opportune indicazioni, indirizzi e imballaggi, al fine di assicurare un trasporto sicuro tenuto conto di una normale diligenza nella manipolazione della spedizione stessa; f) tutte le legislazioni e norme applicabili in materia di dogana, importazione ed esportazione sono state rispettate; g) il documento di trasporto è stato firmato dal rappresentante autorizzato del Mittente e le presenti CGT costituiscono un obbligo vincolante e applicabile. 16. Condizioni e termini di pagamento 9

1. Il Mittente può prescrivere che la Spedizione possa avvenire sia in porto franco (cioè con il corrispettivo a carico del Mittente stesso) e sia in porto assegnato (con corrispettivo a carico del Destinatario). Salvo diversa indicazione espressamente concordata per iscritto, si presume che la Spedizione sia effettuata porto franco. Nel caso di Spedizione in porto assegnato, il Mittente rimarrà comunque obbligato in solido del pagamento del compenso spettante a GEC. 2. Il Cliente accetta espressamente che nell ipotesi di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura oltre 10 (dieci) giorni dalla loro scadenza, GEC avrà la facoltà di sospendere ogni tipologia di servizio, anche relativo a differenti ed ulteriori spedizioni, anche senza alcun preavviso. 3. Nel caso del ritardato pagamento anche di una sola fattura e di conseguente sospensione del servizio, ovvero in presenza di altri presupposti che possano compromettere la solvibilità del Cliente (quale, ad esempio, l instaurazione di una procedura concorsuale), GEC potrà richiedere, per la attivazione/riattivazione del servizio, idonee garanzie per i pagamenti. 4. Il ritardato pagamento delle fatture consentirà a GEC di richiedere l applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, le spese per il recupero del credito nonché la sospensione del servizio di trasporto. 5. Laddove il Cliente, o il Destinatario, non provvedano al pagamento del trasporto, GEC viene espressamente autorizzato dagli stessi ad esercitare il diritto di ritenzione sulla merce di proprietà del debitore che si trovi nella sua detenzione, anche se relativa altre Spedizioni ed anche qualora non siano esecuzione di un medesimo contratto. Trascorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza delle fatture GEC potrà vendere le stesse merci (oltre alla altre in suo possesso di proprietà del debitore) e trattenere dalla somma ricavata da tale vendita l ammontare dovuto ai sensi della legislazione applicabile. 6. Tutti i costi derivanti dalla esecuzione delle formalità doganali, dal pagamento delle imposte d importazione di natura fiscale, quali imposte doganali, tasse, multe doganali e costi di stivaggio o errori da parte del Mittente o del Destinatario nel preparare i documenti necessari o nell acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno fatturati al Cliente che ha incaricato GEC della Spedizione. 17. Facoltà di recesso 1. GEC ha la facoltà di recedere immediatamente dal contratto già concluso, qualora si ravveda che la Spedizione accettata sia costituita dalle merci di cui all art. 9 del presente contratto ovvero qualora l insoluto e/o i ritardi nei pagamento da parte del Cliente siano tali da lasciar presumere o temere un possibile stato di insolvenza o di decozione. 2. Le parti potranno in ogni caso recedere dal contratto di trasporto, ovvero dai singoli servizi, mediante raccomandata A/R, da inviarsi con almeno giorni 7 (sette) di preavviso. Nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso, salvo l eventuale 10

rimborso delle spese vive sostenute da GEC che dovranno essere debitamente documentate. 18. Legge applicabile e foro competente 1. La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. 2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere a qualsiasi titolo dal presente contratto, sarà esclusivamente competente a conoscere la controversia il Foro di Roma. 19. Informativa sulla Privacy. 1. I dati del Cliente sono trattati per la finalità di esecuzione del contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con GEC. 2. L indirizzo di posta elettronica del Cliente (qualora indicato) verrà utilizzato per l'invio di informazioni commerciali relative ai Prodotti e / o Servizi di GEC. I dati di GEC saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. 3. I dati del Cliente saranno a disposizione dei responsabili del trattamento (interni ed esterni indicati di seguito) e le categorie di incaricati del trattamento, cui il Cliente potrà rivolgersi per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/ 03. 4. Il Cliente potrà in ogni caso opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. 20. Consumatore 1. Nel caso in cui il Cliente, in base alla normativa vigente, possa essere considerato consumatore, il foro competente sarà quello del domicilio eletto dal Cliente se ubicato nel territorio nazionale. 2. Le clausole che in base alla normativa vigente vengano eventualmente considerate nulle e/o inefficaci, devono ritenersi espunte dal testo fermo restando l efficacia delle restanti clausole del presente contratto. 3. In ogni caso il consumatore è consapevole che la limitazione di responsabilità prevista dall art 1696 c.c. è comunque applicabile salvo in caso di dolo e colpa grave. 11