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DELIBERAZIONE n.2/2015/par Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza dell 11 gennaio 2016 *********** composta dai magistrati: dott. Silvio Di Virgilio dott. Luigi Di Marco dott. Alessandro Verrico Presidente f.f. Primo Referendario Referendario, relatore *********** VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.2 del 3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2004; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico

delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l art.7, comma 8; VISTO l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n.9; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n.5; VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.54/contr/10 del 17 novembre 2010; VISTA la nota prot. n.5352 dell 11 dicembre 2015, registrata in data 14 dicembre 2015 al protocollo di questa Sezione n.2789, con la quale il Sindaco del Comune di Carovilli ha avanzato richiesta di parere; VISTA l ordinanza n.1/pres/2016 del 7 gennaio 2016 di convocazione della Sezione per l odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta; UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico; Oggetto del parere Il Sindaco del Comune di Carovilli, con nota prot. n.5352 dell 11 dicembre 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n.2789 del 14 dicembre 2015, ha inviato una richiesta di parere in merito alla eventuale compartecipazione dell ente agli oneri economici derivanti dall esecuzione di provvedimento giudiziale che ha disposto il collocamento di un minore presso una comunità terapeutica (decreto del Tribunale per i Minorenni di 2

Campobasso n.882/2015). DIRITTO Ammissibilità soggettiva. La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, laddove formulata dall organo di vertice dell Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell art.50 del D.lgs. n.267/2000. Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Carovilli (IS) e, pertanto, va affermato che, nel caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall organo legittimato a proporla. Ammissibilità oggettiva. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la questione proposta rientri nell ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza e dell efficacia dell azione amministrativa. Al riguardo va rammentato che, in merito all ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai 3

sensi dell articolo 17, comma 31, d.l. n.78/2009 e dell articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012. In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n.54, le Sezioni riunite hanno affermato che l art.7, comma 8, della legge n.131/2003 conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, sia pure in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri. Si aggiunga inoltre che la Sezione delle autonomie, con la recente deliberazione n.3/2014/sezaut, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre all eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell ente, anche l attinenza del quesito proposto ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali ; del resto, materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione 4

consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, essendo diretta fondamentalmente ad ottenere l esatta interpretazione di norme. Trattasi, infatti, di richiesta avente carattere generale, non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato e, per l appunto, rientrante nell ambito della contabilità pubblica, essendo finalizzata a chiarire l esatta individuazione del soggetto competente a sostenere gli oneri economici derivanti dall esecuzione di un provvedimento giudiziale che ha disposto il collocamento di un minore presso una comunità terapeutica idonea a fronteggiare le sue problematiche comportamentali. Merito. Il quesito che la Sezione è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se la spesa derivante dal collocamento di un minore presso una comunità terapeutica disposto dal Tribunale per i minorenni debba essere sostenuta dalla famiglia di appartenenza, eventualmente con compartecipazione del Comune competente, ovvero esclusivamente dall ente medesimo. A ben vedere, il decreto del Tribunale dei minorenni di Campobasso di specifico interesse (n.882/2015), trasmesso a questa Sezione dal Comune istante con successiva nota di integrazione documentale, è stato 5

adottato dall organo giudiziario nell esercizio della propria competenza di natura amministrativa, disciplinata dalla Parte III del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, avente ad oggetto Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, ai sensi dell art.25 del R.D.L. citato, rubricato Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere, Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medicopsico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente. Alla luce del dettato normativo, pertanto, le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell ultimo 6

capoverso dell articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune. Invero, ai fini dell individuazione del plesso amministrativo dotato di competenza finanziaria al riguardo, si ricorda che, ai sensi degli artt.117 e ss. della Costituzione, i servizi alla persona sono devoluti alle Regioni ed agli enti locali, essendo limitata la competenza statale in tale ambito alla sola materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Del resto, conformemente a quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n.22678 dell 8 novembre 2010, va osservato che la regola di cui al citato art.25, fatta salva la sola eccezione data dallo stato di indigenza della famiglia, non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel compito di assistenza che grava sui Comuni ai sensi degli artt.23 e 25 del d.p.r. n.616 del 1977, che si declina, peraltro, ne "gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (Corte Costit. 287/1987; 174/1981). Invero, in ragione di tale provvedimento normativo, da un lato, i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza", dall altro, con il medesimo non si è inteso rendere la materia "beneficenza pubblica" gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra "erogazione di servizi, gratuiti o a 7

pagamento" (art. 22). In applicazione delle anzidette coordinate, alla luce del principio di sussidiarietà verticale di cui all art. 118 Cost. e della competenza territoriale nel caso di specie, spetterà dunque al Comune di Carovilli anticipare le spese anzidette, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all integrale rimborso. A tale regola potrebbe fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata. P. Q. M. nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Carovilli. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell 11 gennaio 2016. Il Magistrato, relatore f.to (Ref. Alessandro Verrico) Il Presidente f.f. f.to (Cons. Silvio Di Virgilio) DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 11 gennaio 2016 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to (dott. Davide Sabato) 8