Allegato 1. Modifiche di cui al presente provvedimento. Previsioni del bando approvato con d.d.u.o. n. 46 del 10/02/2012. punto 2, art.

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Previsioni del bando approvato con d.d.u.o. n. 46 del 10/02/2012 punto 2, art. 7 Esclusioni inserimento nuovo punto 4, art. 9 Oggetto e forma dell agevolazione A garanzia dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento, sarà richiesta all impresa beneficiaria garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 348, da intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 106 del TUB così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell albo di cui all art. 10 del D. Lgs. N. 141/2010, da intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107. Modifiche di cui al presente provvedimento punto 2, art. 7 Esclusioni - i Consorzi per l internazionalizzazione costituiti ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012. punto 4, art. 9 Oggetto e forma dell agevolazione A garanzia dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento, sarà richiesta all impresa beneficiaria garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 348, da intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell elenco speciale di cui all art. 106 del TUB così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell albo di cui all art. 10 del D. Lgs. N. 141/2010, da intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107. In applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. IX/4203 del 25/10/2012 a garanzia dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, potrà essere richiesta all impresa beneficiaria garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% dell intervento finanziario da erogarsi a titolo di finanziamento. La predetta garanzia fideiussoria verrà richiesta sulla base del punteggio di credit score attribuito all impresa beneficiaria secondo lo schema di seguito indicato: Classe di rischio/punteggio Esito/quadro cauzionale da 10 a 19 da 08 a 9,99 Ammissibile senza garanzie Ammissibile con:. Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi;. Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali; inferiore a 08 Non ammissibile 1

In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all anticipazione stessa. punto 2, art. 14, Comunicazione degli esiti e stipula del contratto di intervento finanziario 2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario: a. certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni; b. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a 154.937,07 consistente alternativamente in: - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98; rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell informativa antimafia); c. Documento Unico Regolarità Contributiva; d. Garanzie definite in sede di concessione dell Intervento finanziario. punto 2, art. 14 Comunicazione degli esiti e stipula del contratto di intervento finanziario 2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario: a. certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni; b. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a 154.937,07 consistente alternativamente in: - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98; rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell informativa antimafia); c. Documento Unico Regolarità Contributiva; d. Garanzie definite in sede di concessione dell Intervento finanziario. a) atto costitutivo e statuto vigente; 2

b) copia atto di attribuzione dei poteri al soggetto sottoscrittore del contratto; c) fotocopia del documento d identità (in corso di validità) e del codice fiscale del firmatario; d) garanzia fidejussoria, ove prevista ai sensi dell art.9, redatta secondo gli schemi di cui punto 5 del medesimo art.9; e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231 del 21/11/2007 in tema di Antiriciclaggio; f) riferimenti dell Istituto di credito: denominazione, indirizzo, coordinate bancarie (codice IBAN) e numero di conto corrente mediante il quale effettuare tutte le operazioni finanziarie di Progetto di investimento inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui dell art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell art. 3 della citata legge; g) dichiarazione dell impresa per rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) art. 15 legge 12/11/2011n. 183; h) dichiarazione dell impresa per il rilascio dell informativa antimafia secondo quanto previsto dall art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad 154.937,07; Il Soggetto Gestore procederà a richiedere, egli stesso, il rilascio del DURC agli uffici previdenziali e l Informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio (se prevista dal sopracitato art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998). Il termine di 60 giorni previsto per l erogazione, da parte del Soggetto Gestore, decorre dalla data di ricevimento del DURC ovvero (se prevista) dall informativa antimafia. I modelli di dichiarazione di cui ai punti e), g) e h) sono scaricabili accedendo 3

all dirizzo https//gefo.servizi.it/ nella sezione Modulo di gestione workflow del progetto. Art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento Inserimento nuovo punto Art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento 1. L impresa beneficiaria è tenuta a presentare la rendicontazione del progetto, utilizzando la modulistica disponibile sul sistema di procedura informatica, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definito all art. 10. punto 2, art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento L intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario in due tranches: a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa; b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa; 4 ora p. 3, art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento L intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario in due tranches: a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa; b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa; L intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore a saldo ad avvenuta conclusione del progetto in un unica soluzione (quota di contributo in conto capitale e quota a titolo di finanziamento) successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al precedente art. 14 punto 2) e successivo punto 6. E facoltà dell impresa chiedere l erogazione dell intervento finanziario in due tranches (anticipazione e saldo). In tal caso l intervento è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di intervento finanziario secondo le seguenti modalità: a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione

prevista in forma completa cui al precedente art. 14 punto 2; b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al successivo punto 6 ; In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all anticipazione stessa. Tale garanzia prestata sarà svincolata in funzione dell esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese sostenute relativamente all intero programma ammesso all agevolazione. p. 4, art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento a. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a 154.937,07 consistente alternativamente in: - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98; rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell informativa antimafia); b. Documento Unico Regolarità Contributiva; ora p. 6, art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento a. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a 154.937,07 consistente alternativamente in: - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98; rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell informativa antimafia); b. Documento Unico Regolarità Contributiva; a. dichiarazione dell impresa per il rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva); b. dichiarazione dell impresa per il rilascio dell informativa antimafia secondo quanto previsto dall art. 10 del DPR n. 252 del 5

3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad 154.937,07; 6