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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di per l'annullamento

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Transcript:

N. 01542/2011REG.PROV.COLL. N. 05629/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5629 del 2010, proposto da: G.F. Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Caianiello e Roberto Garofalo, con domicilio eletto presso l avvocato Stefano Caianiello in Roma, via A. Doria, 79; contro Prefettura di Caserta, Provincia di Caserta, Ministero dell'interno, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 07148/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il consigliere Roberta Vigotti; udito per l appellante l avvocato Francesco Maria Caianiello.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La società G.F. Costruzioni, risultata aggiudicataria dei lavori per lavori di manutenzione stradale straordinaria, di cui alla gara indetta dalla Provincia di Caserta con determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2007, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso la revoca di tale aggiudicazione, di cui all avviso comunicato dalla Provincia l 11 novembre 2009, il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Caserta il 5 novembre 2009 ai sensi dell art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e i provvedimenti connessi e presupposti, tra i quali la nota del 26 luglio 2009 con la quale il Comando provinciale di Caserta della Regione Carabinieri Campania ha trasmesso alla Prefettura le informazioni antimafia che sono alla base della revoca e il provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con cui la Provincia di Caserta ha determinato l aggiudicazione definitiva dei lavori ad altra impresa. Espone l appellante di essere operante nel settore dei lavori pubblici, in particolare della costruzione e manutenzione delle strade; che nella propria compagine societaria non sono presenti soggetti coinvolti, nemmeno indirettamente, in episodi o attività di tipo criminale; di essere stata colpita, in data 30 aprile 2008, da provvedimento interdittivo antimafia e dalla conseguente risoluzione del contratto d appalto stipulato con il Comune di Afragola, ma che entrambi tali provvedimenti sono stati annullati con la sentenza 26 marzo 2009, n. 1613 del Tribunale amministrativo della Campania; che, in relazione all appalto della Provincia di Caserta di cui è causa, una prima aggiudicazione, avvenuta il 14 luglio 2008, è stata

già revocata il 23 aprile 2009 sul presupposto dell esistenza di analoga interdittiva, e che tali provvedimenti sono stati anch essi annullati dal medesimo Tribunale amministrativo con sentenza 31 luglio 2009, n. 4616; che la Provincia, con determinazione dirigenziale del 21 settembre 2009, ha aggiudicato nuovamente i lavori all appellante, riservandosi di richiedere, ai fini della definitiva stipulazione del contratto, ulteriori informazioni alla competente Prefettura; che con nota dell 11 novembre 2009 la stazione appaltante ha comunicato l esistenza di ulteriori cause interdittive ex art. 4 del decreto legislativo citato e, per l effetto, l avvio del procedimento di revoca; che nuova ragione giustificante la sanzione interdittiva, secondo quanto riferito con la nota della Prefettura del 5 novembre 2009 e con la nota del Comando di Caserta dell Arma dei Carabinieri del 26 luglio 2009, è l asserita colleganza commerciale tra la ricorrente e la Co.Ge.Ga. Costruzioni s.r.l., destinataria anch essa di provvedimento interdittivo antimafia su richiesta del Comando provinciale dei Carabinieri in data 30 aprile 2008. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale, che aveva in precedenza accolto la domanda cautelare avanzata con il ricorso, lo ha respinto. Con l appello in esame la società G.F. Costruzioni lamenta la contraddittorietà della sentenza, in regione del pregresso accoglimento della istanza cautelare, pronunciato sulla base della conoscenza delle medesime circostanze di fatto da parte del Collegio giudicante ed in particolare della sussistenza di un asserito rapporto di collegamento tra la ricorrente e la Co.Ge.Ga. Costruzioni s.r.l., colpita da interdittiva sulla base delle medesime circostanze che hanno determinato il provvedimento negativo in danno della società appellante; l erroneità dell enfatizzazione dell affitto d azienda intervenuto il 23 maggio 2007, e quindi prima della data in cui la Co.Ge.GA. è stata colpita da interdittiva antimafia, tra le due società e del rapporto di coniugio esistente tra i legali rappresentanti delle stesse, in forza del quale il controllo della Co.Ge.Ga. sulla G.F. sarebbe non solo

familiare ma anche commerciale; l omessa considerazione che le circostanze di fatto sulla base delle quali è stata comminata l interdizione a carico della Co.Ge.Ga. sono le stesse già ritenute insufficienti a fondare la sanzione nei confronti dell odierna appellante dal medesimo Tribunale amministrativo con le sentenze n. 1613 del 2009 e n. 4616 del 2009, e che il provvedimento impugnato è uguale a quelli annullati da tali sentenze; la mancata considerazione dell insufficienza della istruttoria, nel caso che gli atti del procedimento siano fondati su una informativa diversa da quella già esaminata dal Tribunale amministrativo, dal momento che sotto nessun profilo può dirsi emergere dalla documentazione rilevante la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella compagine societaria. Osserva il Collegio: i provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado (informazione del Comando provinciale dei Carabinieri in data 26 luglio 2009; note della Prefettura di Caserta del 5 novembre 2009, recante l interdittiva antimafia e del 22 dicembre 2009, che ne illustra le ragioni; comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell aggiudicazione dell appalto sopra specificato) fanno seguito ad analoghi provvedimenti, oggetto di ricorsi al Tribunale amministrativo della Campania, che li ha annullati con le sentenze più volte ricordate, sul presupposto della insufficienza dei fatti riscontrarti dalla Prefettura di Caserta a giustificare il giudizio di contiguità mafiosa; i fatti che sono stati posti a base di tali (nuovi) provvedimenti, contrariamente a quanto pretende la società appellante, non coincidono con quelli già esaminati dal Tribunale amministrativo in occasione dei pregressi ricorsi, ma sono integrati dalla circostanza, evidenziata dal Comando provinciale dei Carabinieri in data 26 luglio 2009, del fitto/comodato intervenuto il 23 maggio 2007 tra la G.F. Costruzioni e la Co.Ge.Ga. Costruzioni, anch essa interdetta e amministrata da Garofalo Raffaele, marito di Fontana Giuseppina, amministratrice della G.F. Costruzioni;

come hanno ritenuto i primi giudici, nessuna violazione del contenuto delle sentenze pronunciate in precedenza, più volte citate, è dato riscontrare nell operato dell Amministrazione: con nota del 7 maggio 2009 l Ufficio territoriale del Governo di Caserta ha chiesto al Comando provinciale del Carabinieri di Caserta di verificare la sussistenza di nuovi elementi indiziari a carico della società appellante, e sulla base delle informazioni ottenute, ulteriori rispetto a quelle che hanno motivato le precedenti interdittive, è stato adottato il provvedimento oggetto del presente giudizio; le circostanze evidenziate dal Comando provinciale dei Carabinieri con le note del 26 luglio 2009 e del 24 ottobre 2009 pongono in luce l infondatezza delle censure svolte con il ricorso di primo grado, e riproposte in appello: il complessivo quadro indiziario, che aveva costituito fondamento della precedenti informative, si è infatti arricchito dell esistenza di un vincolo tra G.F. Costruzioni e Co.Ge.Ga. Costruzioni per effetto del fitto del ramo d azienda intervenuto, come detto, il 23 maggio 2007, in forza del quale si è rafforzata la stabile collaborazione tra le due società, già evidenziata dal rapporto di coniugio tra Garofalo Rffaele, amministratore della Co.Ge.Ga, già colpita da informativa antimafia il 30 aprile 2008, e Fontana Giuseppina, amministratrice dell altra società. Inoltre, nella complessiva valutazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, assume rilevanza anche quanto comunicato dal Comando dei Carabinieri il 24 ottobre 2009, con nota richiamata nell informativa impugnata, in merito ad altra società, collegata con Fontana Giuseppina e ai rapporti intrattenuti dal marito Raffaele Garofalo con Giovanni Lubello, sottoposto a decreto di fermo quale indiziato di delitto e sequestro preventivo d urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell ambito dell inchiesta riguardante il clan camorristico cosiddetto dei Casalesi e genero di Bidognetti

Francesco, detenuto sottoposto al regime previsto dall art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario. In considerazione di tutto quanto precede, l appello si manifesta infondato e deve essere respinto, con consequenziale conferma della sentenza impugnata. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituite le amministrazioni intimate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)