Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

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Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. http://www.admin.ch/bundesrecht/00567/index.html?lang=it Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 novembre 2004 1 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all articolo 21 OAVS 2, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. 9 400 17 200 0,242 17 200 21 900 0,248 21 900 24 200 0,254 24 200 26 500 0,260 26 500 28 800 0,265 28 800 31 100 0,271 31 100 33 400 0,283 33 400 35 700 0,294 35 700 38 000 0,306 38 000 40 300 0,317 40 300 42 600 0,329 42 600 44 900 0,340 44 900 47 200 0,358 47 200 49 500 0,375 49 500 51 800 0,392 51 800 54 100 0,410 54 100 56 400 0,427 2 Le persone che non esercitano un attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli 28 30 OAVS si applicano per analogia. II L ordinanza 15 del 15 ottobre 2014 3 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG è modificata come segue: Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all anno. Art. 11 cpv. 2 2 L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020. III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2020. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 1 RS 834.11 2 RS 831.101 3 RS 831.108 2015 0173 1

Indennità di perdita di guadagno RU 2015 2

Commento alla modifica dell ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) del... Riduzione del tasso di contributo IPG dallo 0,5 allo 0,45 per cento per un periodo di cinque anni Osservazioni preliminari Le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) sono finanziate tramite contributi sul reddito da lavoro. I contributi dei salariati sono pagati per metà dal datore di lavoro. Il tasso di contributo IPG, che fino alla fine del 2010 ammontava allo 0,3 per cento, è stato aumentato allo 0,5 per cento con effetto dal 1 gennaio 2011. L'incremento, annunciato con largo anticipo dal Consiglio federale, è una conseguenza dell'introduzione dell'assicurazione maternità, avvenuta il 1 luglio 2005. Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di fissare la scadenza del provvedimento al 31 dicembre 2015. Gli introiti supplementari hanno permesso di risanare in misura sufficiente l'assicurazione, che entro quella data tornerà quindi a rispettare le prescrizioni minime in materia di liquidità del fondo IPG. Tuttavia, per garantire le prestazioni delle IPG anche in seguito, è formalmente necessaria una nuova regolamentazione per il tasso di contributo a partire dal 2016. Da un'analisi della situazione finanziaria delle IPG risulta che l'attuale tasso di contributo dello 0,5 per cento può essere ridotto allo 0,45 per cento per i prossimi cinque anni. Mentre una sua riduzione allo 0,4 per cento farebbe scendere il livello delle liquidità del fondo IPG al di sotto del minimo previsto dal legislatore già nel corso del primo anno, la riduzione allo 0,45 dovrebbe infatti permettere di mantenere il livello minimo delle riserve. Quadro legale per la regolamentazione del tasso di contributo nell'oipg Oltre a definire i principi per la gestione del fondo IPG (art. 28 LIPG), la legge stabilisce anche le condizioni quadro relative ai contributi (art. 27 LIPG). L'articolo 27 capoverso 2 incarica il Consiglio federale di stabilire il loro ammontare: a. tenendo conto delle disposizioni sul fondo di cui all'articolo 28 (in particolare il principio secondo cui le liquidità e gli investimenti non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno); b. rispettando il limite massimo dello 0,5 per cento del reddito da lavoro; c. graduando, in generale, i contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei lavoratori indipendenti (tavola scalare dei contributi) analogamente a quanto previsto nell'avs e secondo le proporzioni ivi vigenti; d. tenendo conto delle condizioni sociali degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa (contributo minimo non superiore a 23 franchi all'anno, contributo massimo corrispondente a 50 volte il contributo minimo). 1

Commento all'articolo 36 OIPG La disposizione fondamentale per quanto concerne il tasso di contributo è l'articolo 36 OIPG. La nuova disposizione si limita in pratica a fissare il nuovo tasso e i relativi tassi della tavola scalare. Capoverso 1 Nel primo periodo del capoverso 1, l'attuale tasso di contributo dello 0,5 per cento è ridotto allo 0,45 per cento. Questo tasso permette comunque di versare le prestazioni correnti e di rispettare le disposizioni legali dell'articolo 28 LIPG riguardo alle liquidità del fondo (che devono essere pari alla metà delle uscite di un anno). Esso contempla anche un'ulteriore regolamentazione per il menzionato contributo sul reddito da lavoro: si tratta della cosiddetta «tavola scalare dei contributi», applicabile ai lavoratori indipendenti con redditi modesti e, in passato, anche ai dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. Poiché in seguito alla modifica della LAVS entrata in vigore il 1 gennaio 2012 (cfr. RU 2011 4759), questi ultimi non beneficiano più della regolamentazione speciale, il rinvio all'articolo 16 OAVS nella frase introduttiva va soppresso. La tavola scalare dei contributi del capoverso 1 adempie una prescrizione dell'articolo 27 LIPG. I suoi valori attuali devono essere adeguati. Capoverso 2 Il capoverso 2 stabilisce il contributo minimo e quello massimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa. In seguito alla riduzione del tasso di contributo, anche questi importi devono essere ridotti in modo proporzionale e conformemente ai principi dell'articolo 27 capoverso 2 LIPG. Modifica dell'«ordinanza 15», entrata in vigore e durata di validità La cifra II sancisce una modifica dell'ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'avs/ai/ipg (RS 831.108). Si tratta di un adeguamento puramente formale, con il quale il nuovo contributo minimo è adeguato anche nell'articolo 9 e la durata stabilita nell'articolo 11 capoverso 2 per la validità di tale contributo è prorogata fino alla fine del dicembre 2020. Nella cifra III, la durata di validità della regolamentazione relativa ai contributi è prorogata fino alla fine del 2020. A tempo debito, il Consiglio federale riesaminerà la situazione. L'entrata in vigore della presente ordinanza è prevista per il 1 gennaio 2016. 2

Allegato Riduzione del tasso di contributo IPG dallo 0,5 per cento allo 0,45 per cento fino al 2020 Il grafico seguente mostra l'evoluzione delle riserve del fondo IPG («liquidità e investimenti») in percentuale delle uscite annuali nel caso in cui l'attuale tasso di contributo fosse mantenuto allo 0,5 per cento fino alla fine del 2020 e, alternativamente, qualora a partire dal 2016 fosse ridotto allo 0,4 o allo 0,45 per cento. Alla fine del 2014, il conto capitale delle IPG ammontava a 968 milioni di franchi, mentre le uscite annue dell'assicurazione erano pari a 1668 milioni. Le riserve del fondo («liquidità e investimenti»), stimate a 786 milioni di franchi, rappresentavano il 47 per cento delle uscite di un anno. Nel 2015 le uscite dovrebbero ammontare a 1697 milioni e le riserve a 935 milioni, ossia al 55 per cento. In seguito alla riduzione del tasso di contributo allo 0,45 per cento a partire dal 2016, alla fine del 2020 le riserve ammonteranno a circa il 60 per cento delle uscite di un anno. 3