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Milano, 4 giugno 2018 CIRCOLARE CLIENTI N. 5/2018 OGGETTO: MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI 2018 Premessa La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è stata prevista dai commi 639 e ss. dell art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). La disciplina della TASI è stata in seguito modificata ad opera degli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 1. Sul tema, è intervenuto anche il Dipartimento delle Finanze a mezzo del documento FAQ IMU/TASI del 4 giugno 2014. Si precisa che la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto importanti novità in materia e, in particolare, è stata estesa l esenzione sui terreni agricoli e sull abitazione principale (già applicabile all IMU dal 2013) anche per la TASI, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso) 2. Inoltre, il comma 10 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto (analogamente all IMU) che, qualora venga concesso un immobile a titolo di comodato ad un parente di primo grado in linea retta (genitori e figli) come abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il comodante beneficia di una riduzione della base imponibile del tributo pari al 50% 3. I commi 53 e 54, della stessa Legge di Stabilità 2016, hanno introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione del 75% dell imposta dovuta in base all aliquota comunale. La scadenza della prima rata dell imposta (così come per quella relativa all IMU) è il 18 giugno 2018 (cadendo il 16 di sabato); tale rata sarà pari al 50% dell imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni previste per l anno 2017. 1 Convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014, n. 68. 2 Cfr. art. 1, comma 14 Legge 208 del 28 dicembre 2015. 3 Sul tema, si veda la Ris. del 17 febbraio 2016, n. 1/DF che ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative delle disposizioni concernenti la riduzione del 50%.

2. Il versamento della rata a saldo dell imposta dovuta per l intero anno 2018, così come nel caso dell IMU, sarà eseguito a conguaglio entro il 17 dicembre 2018 (cadendo il giorno 16 di domenica) sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre 2018 4. AMBITO SOGGETTIVO Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 5. Le disposizioni prevedono inoltre che: nell ipotesi in cui le unità immobiliari soggette all imposta siano detenute da più soggetti, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria 6 ; nell ipotesi di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario, per tutta la durata del contratto 7 ; nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono obbligati al versamento dell imposta. In particolare, l occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10% e il 30% dell ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Tuttavia, se l unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune, ovvero, in mancanza, nella percentuale pari al 90% dell ammontare complessivo del tributo 8 ; nel caso di detenzione temporanea dell immobile di durata inferiore a 6 mesi (nel corso del medesimo anno solare), la TASI è dovuta solamente dal possessore dei 4 Cfr. art. 1, comma 688 della Legge di Stabilità 2014. 5 Cfr. art. 1, comma 669 della Legge di Stabilità 2014. 6 Cfr. comma 671 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 7 Cfr. comma 672 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. È stato precisato che la durata del contratto di locazione deve intendersi come il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 8 Cfr. comma 681 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. Sul tema, i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze nel documento FAQ IMU/TASI del 4 giugno 2014 precisano che nel caso in cui il Comune non abbia deliberato la ripartizione del versamento dell imposta, l occupante è tenuto al versamento minimo del tributo pari al 10%. In ogni caso, il proprietario dell immobile non risponde del mancato pagamento da parte dell occupante.

3. locali e delle aree a titolo di proprietà, ovvero usufrutto, uso, abitazione e superficie 9 ; nel caso di locali detenuti in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti dei possessori e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo 10. Inoltre, i Comuni possono prevedere riduzioni o esenzioni 11 nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni ad uso stagionale, limitato o discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. È prevista altresì, una riduzione allo 0,1%, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell impresa costruttrice (c.d. beni merce ), fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati 12. I comuni hanno la facoltà di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25% ovvero in diminuzione, fino all azzeramento. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE D IMPOSTA La base imponibile per l applicazione della TASI è costituita dal valore dell immobile determinato analogamente a quanto avviene per l IMU 13. Pertanto, la base imponibile deve essere determinata con differenti modalità a seconda della tipologia di bene immobile e, in particolare, a seconda che si tratti di fabbricati ovvero di aree fabbricabili 14. 9 Cfr. comma 673 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 10 Cfr. comma 674 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 11 Cfr. comma 679 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 12 Cfr. comma 678 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 13 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento e applicando gli specifici moltiplicatori previsti per gruppo catastale. 14 Cfr. la Circolare Clienti del 4 giugno 2015, n. 15, Termine di versamento della prima rata IMU 2015.

4. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille e può essere ridotta dai Comuni fino all azzeramento 15. TERMINI DI PAGAMENTO Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ovvero in due rate di pari importo con scadenza fissata al 18 giugno 2018 (cadendo il 16 di sabato) ed il 17 dicembre 2018 16 (cadendo il 16 di domenica). MODALITÀ DI VERSAMENTO I versamenti possono essere effettuati, in alternativa, mediante: Modello di pagamento F24; bollettino di conto corrente postale 17. Il bollettino è predisposto con un unico conto corrente - 1017381649 intestato a PAGAMENTO TASI 18. 15 Cfr. comma 676, dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. Il comma 677 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevede altresì che Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure. Tale previsione è stata confermata per gli anni 2016 e 2017 dal comma 28 dell art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dello stesso articolo e per l anno 2018, dal comma 37, lett. b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). 16 E fatta salva la facoltà del contribuente di versare l imposta in un unica soluzione annuale, in data 18 giugno 2018. 17 Cfr. comma 688 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 18 Cfr. Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 122 del 28 maggio 2014.

5. Riferimenti normativi e interpretativi Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014; Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23 settembre 2014; Risoluzione del Ministero dell Economia e delle Finanze 17 febbraio 2016, n. 1/DF; Documento FAQ IMU/TASI del 4 giugno 2014 del Dipartimento delle Finanze. Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.