Roma, 30/11/2001 INFORMATIVA N. 65



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Roma, 30/11/2001 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA AA.GG. INFORMATIVA N. 65 Alla Alle Alla Al Alla Al All' Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale - Amministrazioni centrali dello Stato Gabinetto del Ministro Corte Costituzionale della Repubblica Segretariato Generale Consiglio di Stato Segretariato generale - Corte dei Conti Segretariato generale Consiglio Superiore della Magistratura Segretariato generale Istituto Superiore di sanità Segretariato generale All Ente nazionale assistenza di volo - Alla Cassa depositi e prestiti - All Ente nazionale per le strade statali - ANAS All All' Agli Ai Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA Ente tabacchi italiani Archivi notarili Direttori degli Uffici Centrali e Periferici INPDAP - LORO SEDI e.p.c. Alla Segreteria degli Organi Collegiali - SEDE Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali INPDAP LORO SEDI Agli Enti di Patronato - Alle LORO SEDI Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati - LORO SEDI 1

OGGETTO: Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. 1. Premessa L articolo 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che l opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non potesse essere esercitata prima del 1 gennaio 2003. L articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2001, n.158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001, ha stabilito che: "1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps. 2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo. 3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1 gennaio 2001". Per effetto delle disposizioni della legge n. 248 è nuovamente operante l opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. In proposito occorre peraltro considerare le disposizioni dell articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2001 ed entrato in vigore nello stesso giorno, il quale dispone che: " 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva 2

pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. 2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto". La legge di conversione di detto decreto legge è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per effetto di tali disposizioni occorre distinguere due tipologie di situazioni: iscritti che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1 ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto-legge n.355 e iscritti che esercitano tale diritto dopo la predetta data. 2. ISCRITTI CHE HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI OPZIONE ENTRO IL 1 OTTOBRE 2001 A norma dell articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355 coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1 ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di iscritti con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di iscritti con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data. La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Si fa presente che, in virtù del principio dell'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici sancito dall'articolo 1, comma 1 della legge 335/1995, possono optare sia gli iscritti in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia coloro che abbiano già risolto il rapporto di lavoro sempreché siano in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente. Ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, quelli derivanti da totalizzazione ex Regolamento CE n. 1606/1998, da riscatto e/o computo nonché i periodi di contribuzione versati in altri regimi previdenziali a condizione che vengano riuniti, attraverso l'istituto della ricongiunzione, nella gestione previdenziale di appartenenza. 3

3. Determinazione del montante contributivo Agli iscritti che optano per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo viene rideterminata la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335/1995. In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180/1997 e n. 278/1998 tale montante è costituito dalla somma di due quote: - la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; - la seconda, riguardante l'anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1995. 3.1 Determinazione della quota di montante maturato alla data del 31 dicembre 1995 Ai fini della determinazione della quota di montante in esame occorre preliminarmente: a) individuare il periodo di riferimento nell'arco temporale 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; b) calcolare, per ogni anno del periodo di riferimento come sopra individuato, la retribuzione imponibile comprensiva degli emolumenti accessori, di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, in deroga al principio generale che prevede l'ampliamento della base imponibile, per i pubblici dipendenti, solo a decorrere dal 1 gennaio 1996. La predetta retribuzione imponibile, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 180/1997, non può, comunque, eccedere l'importo del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'istat (in particolare pari a 115.678.000 (euro 59.742,70), per l'anno 1993, a 120.536.000 (euro 62.251,65) per l'anno 1994 e a 125.237.000 (euro 64.679,51) per l'anno 1995). Una volta acquisiti tali dati, la prima quota di montante si determina: 4

1. moltiplicando la retribuzione imponibile annua per l'aliquota contributiva vigente nell'anno interessato, ai fini dell'individuazione della relativa contribuzione. Si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 180/1997, le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'inps. Per il personale iscritto alla Cassa per le pensioni dei dipendenti dello Stato, l'aliquota contributiva da considerare è quella vigente nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps. Giova, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, in legge n. 438/1992, la contribuzione a carico dei lavoratori è aumentata di un punto percentuale per la quota di retribuzione imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988 [tale limite è pari a 53.475.000 (euro 27.617,53) per l'anno 1993, a 55.363.000 (euro 28.592,60) per l'anno 1994, a 57.578.000 (euro 29.736,56) per l'anno 1995]. 2. rivalutando l'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall'istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Al riguardo occorre precisare che la rivalutazione della contribuzione inerente il primo anno del periodo di riferimento non opera nel caso che tale anno coincida con la data di prima assunzione; 3. dividendo il montante contributivo così determinato per l'entità del periodo di riferimento considerato, al fine di individuare il montante medio contributivo. 4. moltiplicando il montante medio per l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In base alle disposizioni impartite dai decreti legislativi n.180/97 e n.278/98 tale anzianità era quella complessivamente maturata dall'iscritto a tale data; con l'intervento della legge di conversione al decreto legge 158/2001 si è inteso, ora, mitigare l'effetto derivante dall'intera valutazione del servizio utile introducendo il meccanismo della "valutazione ponderata della contribuzione". Al riguardo occorre precisare che per i pubblici dipendenti gli anni di contribuzione da ponderare sono tutti quelli antecedenti il 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla circostanza che l'iscritto abbia al 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva inferiore ovvero pari o superiore a 15 anni. In ottemperanza a quanto 5

disposto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto 158/2001, il meccanismo della ponderazione prevede: - l'individuazione dell'aliquota contributiva vigente in ciascun anno antecedente al 1 gennaio 1993. Si ribadisce che per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps, ad eccezione degli ufficiali giudiziari per i quali a decorrere dal 1 gennaio 1984 trovano applicazione le aliquote vigenti nella relativa Cassa; - la determinazione della media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercita l'opzione, escludendo a tal fine l'anno di presentazione della relativa istanza. Per determinare l'aliquota media contributiva si tiene conto del decennio temporale e non di quello contributivo, con la conseguenza che si può conoscere immediatamente la percentuale di aliquota media in base alla data di presentazione della domanda. Si rende necessario precisare che per il personale iscritto alla Cassa pensioni per i dipendenti dello Stato le aliquote contributive da considerare fino al 31 dicembre 1995 sono quelle vigenti nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps; a partire dal 1 gennaio 1996, essendo intervenuto l'obbligo per le amministrazioni dello Stato al versamento all'inpdap di una contribuzione, l'aliquota complessiva è pari al 32,95 per cento. - Occorre, inoltre, tenere presente che qualora nel decennio temporale antecedente la domanda di opzione l'interessato risulti iscritto in diverse gestioni previdenziali con soluzione di continuità, occorrerà prendere in considerazione, per il periodo di vuoto contributivo, l'aliquota vigente presso il fondo cui il dipendente risulta iscritto dopo l'interruzione. Sulla base di tali elementi si calcola il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione; la percentuale così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei giorni presenti nell'anno considerato, includendo, come già evidenziato, eventuali periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione, collocati temporalmente nel medesimo anno. La sommatoria dei giorni ponderati in ciascun anno rappresenta il periodo complessivo rideterminato. Si fa presente che tale riduzione incide esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico. Nel caso di prestazione di servizi a part time si applicano le norme di cui alla legge n.554/1988; la ponderazione degli anni viene effettuata sulla base del periodo già ridotto in relazione alla percentuale di part time. 6

Per la determinazione della prima quota di montante si moltiplica l'anzianità contributiva maturata dall'iscritto fino al 31 dicembre 1995, ponderata secondo il meccanismo sopra illustrato, per il montante medio contributivo. Si ricorda che, in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 278/1998, tale quota non resta cristallizzata ma viene rivalutata fino all'anno precedente quello di decorrenza della pensione. 3.2 Determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 La seconda quota di montante viene determinata applicando le regole vigenti nel sistema contributivo, così come disposte dall'articolo 1, comma 6 e seguenti della legge n.335/1995. Conseguentemente, la quota di montante individuale dal 1 gennaio 1996 alla data di presentazione della domanda di opzione si ottiene moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l'aliquota di computo del 33%, rivalutata secondo i criteri previsti dalla citata legge di riforma. Anche in questa ipotesi, la retribuzione imponibile non può, comunque, eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'istat, fermo restando che tale massimale opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di esercizio dell'opzione. Per contro, per i periodi dal 1 gennaio 1996 al mese di esercizio dell'opzione, le retribuzioni non incontrano il limite del massimale né ai fini contributivi né, conseguentemente, ai fini pensionistici, come del resto accade attualmente in un sistema di calcolo misto. Al fine di evitare effetti applicativi iniqui, l'importo del massimale annuo calcolato dall'istat va riproporzionato in relazione al periodo temporale di lavoro effettivamente svolto; è necessario, pertanto, individuare l'importo del massimale mensile, settimanale e giornaliero prevedendo il conguaglio a fine anno, in analogia alle norme del TUIR. Conseguentemente, la contribuzione da versare all'inpdap deve essere calcolata su una base imponibile limitata all'importo del massimale riproporzionato. Giova rammentare che la rivalutazione del montante su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della retribuzione dello stesso 7

anno, ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo.. 4. ISCRITTI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1 OTTOBRE 2001 A norma dell articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355, la facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo è concessa soltanto ai lavoratori di cui all articolo 1, comma 12, della legge n. 335 e, quindi, agli iscritti che potevano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a condizione che abbiano maturato 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo. Per la liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici si applicano le disposizioni impartite nei precedenti paragrafi rammentando che la facoltà di opzione è concessa anche agli iscritti che abbiano già risolto il rapporto di lavoro nonché ai superstiti di iscritti, previa presentazione di apposita istanza in linea con il principio generale in base al quale ogni tipo di prestazione necessita di apposita richiesta da parte degli interessati. 5. Aspetti operativi Gli interessati all'esercizio del diritto di opzione, iscritti alle ex Casse pensioni degli Istituti di previdenza ed il personale del comparto Scuola nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i dipendenti del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'istituto Superiore della Sanità in servizio a tale data, devono presentare la relativa istanza alle sedi periferiche dell'inpdap territorialmente competenti, per il tramite dell'ente datore di lavoro. Fino a quando l'inpdap non abbia assunto, anche mediante intese, la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale statale, le domande di opzione devono essere inoltrate dagli interessati alle relative amministrazioni di appartenenza. La domanda di opzione per un sistema di calcolo contributivo è irrevocabile. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 69, comma 6, del collegato alla legge finanziaria 23 dicembre 2000, n.388, le sedi periferiche, su richiesta degli interessati, sono tenute, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, a rilasciare due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo e 8

con il sistema retributivo esclusivamente nei confronti di coloro per i quali l'inpdap procede alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, utilizzando, a tal fine, l'apposito software in uso per il calcolo del trattamento pensionistico, così come implementato secondo le disposizioni della presente informativa. Con la presente informativa si intendono modificate le precedenti disposizioni impartite da questo Istituto in materia di opzione per il sistema di calcolo contributivo. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Luigi Marchione F.to Marchione 9