SCATTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: PROCEDIMENTO ED AMBITO D APPLICAZIONE

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SCATTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: PROCEDIMENTO ED AMBITO D APPLICAZIONE I casi di esclusione, gli elementi essenziali dell invito e della convenzione di negoziazione Lucio Orlando (redattore Alessio Giaquinto) Articolo divulgativo - Pubblicato, Lunedì 9 Febbraio 2015

1 - PREMESSA Le lungaggini del processo civile, dovute al grosso carico di arretrato del contenzioso, sono uno dei motivi per cui l economia italiana difficilmente attrae capitali esteri, visto che statisticamente nel nostro Paese occorre il doppio dei giorni per ottenere una sentenza o un titolo esecutivo rispetto alla media europea. Pertanto, il governo, puntualmente, ad ogni riforma della giustizia, tende ad inserire all interno del sistema uno dei procedimenti cd. ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia metodi alternativi di risoluzione delle controversie attinenti a diritti disponibili, alternative rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici, con alterne fortune, come nel caso dell ultimo esempio temporale, rappresentato dalla Mediazione civile e commerciale obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Anche da ultimo il Governo, con il Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, ha introdotto nell ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria, d altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, per l argomento che qui ci interessa, la normativa in oggetto ha previsto di promuovere la tendenza alla risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale attraverso l introduzione di un nuovo istituto, ossia la procedura di Negoziazione assistita da uno o più avvocati. Il legislatore ha previsto che la normativa acquisterà piena efficacia decorsi 90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione, ossia a partire, quindi, proprio da oggi 9 febbraio 2015, giorno dal quale la procedura in analisi diventa obbligatoria, per alcune tipologie di cause, prima di potersi rivolgere al giudice, diventando quindi condizione di procedibilità del giudizio civile. La stessa normativa prevede comunque la cd. negoziazione facoltativa, in relazione a tutti i diritti disponibili e vi sono poi alcune 2 / 6

disposizioni specifiche dettate, sempre con riferimento alla c.d. negoziazione assistita in tema di famiglia; si tratta di un ipotesi tipizzata di negoziazione assistita facoltativa. E chiaro che lo scopo del Governo è quello di frenare l accesso alla giustizia civile senza prima aver valutato tutte le possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia. La negoziazione assistita si affiancherà, nel sistema delle ADR obbligatorie nel settore civile e commerciale, alla mediazione obbligatoria. I due procedimenti, però, cammineranno su binari paralleli, avendo il legislatore delineato gli ambiti di rispettiva competenza e pertanto non ci sarà il rischio di sovrapposizioni. 2 - IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU AVVOCATI La negoziazione assistita consiste nell accordo, c.d. convenzione di negoziazione, attraverso il quale le parti di una lite civile o commerciale, vertente su diritti disponibili, convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia con l assistenza di avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione sostanziale, la quale può scaturire in un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. La convenzione deve essere redatta nel rispetto di ben precisi requisiti sostanziali e formali, talvolta a pena di nullità. In primis, essa deve contenere, come stabilito dall art. 2 del d.l. n. 132/2014, il termine di durata concordato dalle parti per l espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre, fatto salvo il caso di proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti. Inoltre la convenzione deve contenere l indicazione dell oggetto della controversia, che può riguardare, come stabilito dalla legge con una clausola di esclusione, solo diritti disponibili non inerenti a rapporti di lavoro. Dal punto di vista formale, la convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta con l assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte all accordo. La negoziazione assistita, nata proprio dall impulso di una certa avvocatura che vede di cattivo occhio la mediazione civile ed il 3 / 6

ruolo secondario che i legali hanno in questo procedimento ADR, ruota proprio attorno al ruolo attivo degli avvocati che assistono le parti. Il primo compito dell avvocato è proprio quello di rendere edotto il proprio cliente con informativa scritta della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, nelle materie in cui la normativa prevede solo la facoltatività dell istituto, a pena di illecito disciplinare. La parte che instaura la nuova procedura, facoltativamente o non, invia alla controparte, tramite il proprio avvocato, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Elementi essenziali dell invito sono la certificazione dell autografia della firma apposta all invito ad opera dell avvocato che lo formula, l indicazione puntuale dell oggetto della controversia ed infine l avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.. L invio dell invito a controparte (lo stesso vale per la sottoscrizione della convenzione) ha l effetto di interrompere il decorso della prescrizione, analogamente all ordinaria domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, ma se l invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Se l invito è accettato, viene redatta, come detto sopra, la cd. convenzione di negoziazione sulla base della quale poi si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria. In questa fase, gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà ed inoltre agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute. In particolare, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite ed infine a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell art. 103 c.p.p. in quanto applicabili. Qualora la negoziazione abbia esito negativo, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Se invece la negoziazione scaturisce in un accordo 4 / 6

tra le parti, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all ordine pubblico, in quanto tale accordo costituisce titolo esecutivo e titolo idoneo per l iscrizione di ipoteca giudiziale ed infatti deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell art. 480, 2 comma, c.p.c.. 3 - LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA Il legislatore ha previsto delle ipotesi in cui la negoziazione assistita diventa obbligatoria, ossia qualora la parte intenda esercitare in giudizio un azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria e che riguardino crediti di lavoro. Nei casi di obbligatorietà, l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Se invece la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa. La condizione di procedibilità si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione. Delimitato l ambito di applicazione, ora bisogna definire le esclusioni. In primis la negoziazione non si applica in tutte le controversie per le quali già si applica la mediazione obbligatoria. Inoltre non si applica la negoziazione nel caso di contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Nel caso di azioni di recupero del credito per importi fino a 50mila euro, non è necessario procedere con la negoziazione assistita se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo. La negoziazione non si applica poi alla consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi, in tutti i procedimenti incidentali 5 / 6

all esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, nell azione civile nel processo penale. In allegato i moduli per: - Convenzione di negoziazione - Informativa al cliente per la negoziazione assistita - Invito alla stipula della convenzione di negoziazione 6 / 6