COMUNE DI NOLA Provincia di Napoli ORDINANZA N."LÌ del i -Ql* 2&H Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in mdodo incontrollato - art. 192 D.Lgs n. 153 del 03/04/2006 - in località "Torretta" su area di proprietà del Consorzio A.S.I. di Napoli. IL SINDACO Premesso che l'art. 5. comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e, Hftpnsifn inr.nntrnljgtn^jjjrifììiti <zì]\n ft TIP! cunln nnnrhp Pinjmj_^g r>nf» rii rifìiitijjjn^^qg^gg^nrgpg'j^ -nelle^acque superficiali o sotterranee,^ prevede, in~caso di violazione del divieto, che si disponga-eon ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Considerato che dal sopralluogo effettuato in data 20 agosto 2011 da parte di agenti della Polizia Stradale di Noia (Na) e del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Marigliano (Na) è emerso che in località "Torretta" del Comune di Noia e, precisamente, in un'area di circa 7.000 mq di proprietà del Consorzio A.S.I., ricadente in catasto al foglio n 1 - particelle n. 63, 925, 926, 927, 928, 935, 936, 949 e 950, occupata abusivamente dal Sig. Passariello Felice, già deferito all'a.g. per reati specifici (gestione, traffico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi), è stata constatata la presenza di automezzi con e senza targa, escavatori e mezzi d'opera privi di elementi di identificazione, motori di autoveicoli e loro partì, pneumatici fuori uso, cumuli di materiale da demolizione, bombole di gas, carcasse di frigoriferi, frantoio per la lavorazione di inerti costituito da tramoggia e nastri trasportatori non funzionanti, carcasse di auto e camion non bonificate nonché loro parti, big-bags in
plastica e ferro vuoti, fusti contenenti oli, batterie al piombo per autoveicoli, metalli ferrosi, vetro, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici, rifiuti ingombranti e traversine ferroviarie. Visto il Verbale n. 52/SM/l 1 redatto in data 20 agosto 2011 dai tecnici dell'arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli, con cui sono stati attribuiti ai rifiuti innanzi descritti i seguenti codici CER: batterie per autoveicoli Cer 16 06 01 rifiuto speciale pericoloso; motori per autoveicoli - Cer 16 01 21 - rifiuto speciale pericoloso; rifiuti contenenti oio - Cer 16 07 08 - rifiuto speciale pericoloso; ~ - j7»f«7ra7ìc/^ì^^ metalli ferrosi Cer 16 01 07 rifiuto speciale non pericoloso; vetro - Cer 16 01 20 rifiuto speciale non pericoloso; rifiuti misti delle attività di demolizione e ricostruzione - Cer 17 09 04 rifiuto speciale non pericoloso; imballaggi metallici (bombole gas) - Cer 15 01 04 - rifiuto speciale pericoloso; apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Cer 20 01 36 - rifiuto speciale non pericoloso; rifiuti ingombranti - Cer 20 03 07' rifiuto speciale non pericoloso. Considerato che nel suddetto verbale si fa riferimento ai verbali n. 50/SM/l 1 e 51/SM/l 1, mai notificati al Comune di Noia, nonché ad un ulteriore sopralluogo da parte dell'arpac, al fine di scongiurare la presenza di amianto, il cui esito non è ad oggi conosciuto. Considerato, altresì, che con il verbale n. 52/SM11 l'arpac evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, il proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti dovrà provvedere: alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell 'A. G., alfine di avviarli a smaltimento e/o recupero, secondo le tipologie, nel rispetto del D.Ls. 152/06 e s.m.i.; ad un 'indagine ambientale dell 'area interessata doli 'abbandono di rifuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta, titolo Vart. 239 co. 2 e art. 242. Dato atto che l'area in questione è stata sottoposta a sequestro, giusta Ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed emissione del relativo decreto, emessa in data 23.08.2011 dal Tribunale di Noia - Sezione del Giudice per le Indagini e l'udienza Preliminare. Preso atto della nomina quali custodi giudiziari del responsabile dell'ufficio Ambiente del Comune, del rappresentante legale del Consorzio A.S.I. e del Sig. Passariello Felice. Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 prevede che: chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifuti è tenuto a procedere alla ~ST^ luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell 'area; che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per
provvedere, decorso il quale si procede ali 'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate; che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la per sona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa. Tutto ciò premesso. Preso atto dei verbali di sopralluogo redatti dagli agenti del Corpo Forestale e della Polizia Stradale e dai funzionar} dell'arpac - Provincia di Napoli, assunti agli atti del Comune. Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nei verbali di sopralluogo sopra menzionati. Considerato che alla luce di quanto emerso e analizzalo, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per suolo, sottosuolo e aria. Considerato che sia il Sig. Passariello Felice, occupante abusivo dell'area, sia il rappresentate legale del Consorzio ASI, proprietario dell'area, non hanno posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area. Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito. Rilevato, altresì, che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione deii'a.g., dovranno essere precedute dalla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano d smaltimento con caratterizzazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi. Ritenuto configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs 182/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo. Ritenuto, per le considerazioni su esposte, sussista la responsabilità di: Passariello Felice, in proprio quale occupante abusivo dell'area, Consorzio A.S.I. di Napoli, nella figura del rappresentante legale o commissario prò tempore, quale proprietario dell'area, in qualità di soggetti responsabili delle grave situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non. Visto l'art. 7 della Legge, n. 241790, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.
Richiamati: il D.Lgs 267/2000 gli artt. 192-255 e 256 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Ai seguenti soggetti: Ordina Passariello Felice, in proprio quale occupante abusivo dell'area, presso la propria residenza, Piazza Pietro Manzi, 9 - Roccarainola(Na); Consorzio A.S.I. di Napoli con sede a Napoli in Via D. Morelli, 75 nella figura del rappresentante legale o commissario prò tempore, quale proprietario dell'area; - di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione del materiale abbandonato sul terreno in località "Torretta" individuato al catasto al foglio n 1 - particeli n. 63, 925, 926, 927, 928, 935, 936, 949 e 950 di proprietà del Consorzio A.S.I. e allo smaltimento/recupero dello stesso,nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune autorizzazioni; - di ripristinare lo stato dei luoghi; - dì comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato alfine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo', Dispone che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'alt. 255 coma 3 del D.Lgs n. 152/2006; Demanda al personale ispettivo del Ministero dell'ambiente, della Regione Campania, della Provincia di Napoli, dell'arpa di Napoli, del Corpo di Polizia Municipale di Noia, del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Marigliano ed al Dirigente del Settore Tutela Ambiente del Comune la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza anche alfine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Invita tutti P ARPAC e P ASL a trasmettere a questa Amministrazione tutti gli atti da loro posti in essere in merito ai controlli ed alle indagini effettuate in merito ad un'eventuale contaminazione;
Informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a: Passariello Felice, in proprio quale occupante abusivo dell'area, presso la propria residenza, Piazza Pietro Manzi, 9 - Roccarainola(Na); Consorzio A.S.I. di Napoli, con sede in Via D. Morelli, 75-80121 Napoli, nella figura del rappresentante legale o commissario prò tempore, quale proprietario dell'area; quali soggetti responsabili delle grave situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifìuti speciali pericolosi e non. Dispone, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: - Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio Legislativo - Via Cristoforo Colombo, 44-00100 Roma; - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia; -Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo -Area FA -Protezione Civile; - Regione Campania -Assessorato Ambiente e Territorio - Via De Gasperi, 28-80134 Napoli; - All'Amministrazione Provinciale di Napoli Area Ambiente- Via Don Bosco, 4/f 80141 Napoli; - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Noia; -Al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Marigliano; - Al Comando della Polizia Municipale; - All'ARPAC - Direzione Generale - Centro Polifunzionale Torre 1 - Via Vicinale S. Maria del Pianto - 80143 Napoli; - All'ASL Napoli 3 Sud Dipartimento di Prevenzione- Via Acquasalsa, 2-80045 Pompei; - Al Dirìgente del Settore Tutela Ambiente del Comune. che copia del presente provvedimento venga affisso a: - Albo Pretorio del Comune; - Sito internet del Comune.